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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE (SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2004)

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Transcript:

Prot. Serv. Deliberazioni n. 2302/00? S. P. Q. R. C O M U N E D I R O M A ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE (SEDUTA DEL 27 GENNAIO 2001) L anno duemilauno, il giorno di sabato ventisette del mese di gennaio, alle ore 15,45, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di Roma, così composta: 1 RUTELLI FRANCESCO.... Sindaco 2 TOCCI WALTER Vice Sindaco 3 BORGNA GIOVANNI... Assessore 4 MONTINO ESTERINO. 5 CECCHINI DOMENICO... 6 PIVA AMEDEO 7 DE PETRIS LOREDANA. 8 TOZZI STEFANO. 9 MILANA RICCARDO.. 10 PANTANO PAMELA.... Assessore 11 D'ALESSANDRO GIANCARLO 12 MARCHETTI MARIA PIA... 13 CIOFFARELLI FRANCESCO 14 GABRIELE GIUSEPPINA 15 COSCIA MARIA 16 ESPOSITO DARIO. 17 PIETRANGELI PAOLO.. Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Borgna, Montino, Cecchini, Piva, De Petris, Tozzi, Milana, Pantano, D Alessandro, Marchetti, Cioffarelli, Gabriele, Coscia, Esposito e Pietrangeli. Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Vincenzo Gagliani Caputo. (O M I S S I S) Deliberazione n. 182 Regolamento di organizzazione per l'esercizio dell'azione di promovimento del giudizio, resistenza alle liti, conciliazione e transazione. Premesso che lo Statuto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 17 luglio 2000, n. 122, ed entrato in vigore il successivo 3 settembre, stabilisce all art. 34, comma 4, che I Dirigenti promuovono e resistono alle liti anche in materia di tributi comunali ed hanno il potere di conciliare e transigere ; Che sull argomento, in data 13 ottobre 2000, la Giunta Comunale ha approvato una Memoria con la quale, tra l altro, si è dichiarata favorevole all adozione di un regolamento che, nel riparto di competenze tra organi politici e dirigenza, precisi le attribuzioni di ciascun Dirigente e le modalità con cui si potranno esercitare le funzioni di indirizzo e controllo del Sindaco, della Giunta e degli Assessori; Che pertanto al fine di garantire, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, la più conveniente tutela e la più vantaggiosa cura degli interessi dell Amministrazione occorre definire modalità e procedure tali da assicurare che l esercizio di tali competenze

2 e l organizzazione degli uffici comunali corrispondano a criteri di efficacia e tempestività procedurale; Che in data 12 dicembre 2000 della presente proposta di organizzazione degli uffici e della procedimentalizzazione delle relative responsabilità sono state informate le OO.SS.; Atteso che la proposta di deliberazione indicata in oggetto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell art. 49, comma 1, del T.U. delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali; Atteso che in data 18 dicembre 2000 il Capo dell Avvocatura, quale responsabile del Servizio, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U. delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. Il Capo dell Avvocatura f.f. F.to: G. Scotto ; Visto il T.U. delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l art. 48, comma 3; Visto lo Statuto Comunale; Visto il Regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Roma, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 13 gennaio 1998 e successivamente modificato ed integrato, da ultimo con deliberazione n. 1138 del 27 ottobre 2000; LA GIUNTA COMUNALE per i motivi esposti in narrativa, delibera di adottare il sottoriportato Regolamento di organizzazione per l esercizio dell azione di promovimento del giudizio, resistenza alle liti, conciliazione e transazione: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE PER L ESERCIZIO DELL AZIONE DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO, RESISTENZA ALLE LITI, CONCILIAZIONE E TRANSAZIONE Art. 1 Disposizioni generali 1. Nel rispetto delle direttive emanate dalla Giunta Comunale, l azione per il promovimento o la resistenza in giudizio nonché l azione per la conciliazione o la transazione nelle liti in cui l Amministrazione Comunale è parte attiva è esercitata secondo le modalità e nei casi specificati dal presente regolamento dal Dirigente responsabile dell Unità Organizzativa competente nella materia afferente al caso trattato ovvero dal corrispondente Dirigente apicale ovvero dall Avvocato Capo dell Avvocatura Comunale. 2. Gli atti relativi al promovimento del giudizio, alla conciliazione ed alla transazione, sono adottati, sentito il Dirigente apicale, dal Dirigente dell Unità Organizzativa competente nella materia afferente al caso trattato. 3. Il Dirigente che esercita l azione si avvale, in tutti i gradi di giudizio, dell Avvocatura Comunale e, a tal fine, nel rispetto delle successive disposizioni, trasmette tempestivamente al Capo dell Avvocatura o all Avvocato responsabile del settore

3 competente le determinazioni assunte in ordine al promovimento del giudizio nonché alle conciliazioni ed alle transazioni. 4. Nella resistenza alle liti l Avvocatura assicura l informazione del Dirigente titolare di responsabilità di direzione apicale e del Dirigente dell Unità Organizzativa competente nella materia afferente al caso trattato trasmettendo prontamente gli atti ricevuti o presso di essa notificati. 5. Fermi restando i casi di informazione preventiva disciplinati dai successivi articoli, dell adozione delle determinazioni relative al promovimento del giudizio nonché alle conciliazioni ed alle transazioni è data, dal Dirigente che esercita l azione, immediata informazione alla Giunta per il tramite dell Assessore di riferimento. L Avvocatura, per il tramite del Direttore Generale, assicura l informazione al Sindaco in merito alla resistenza nelle liti. 6. Nel rispetto delle linee di indirizzo stabilite dal Sindaco per il tramite del Direttore Generale ed in coerenza con esse, all Avvocatura è affidata l assunzione e la gestione in sede tecnico-processuale delle iniziative per la cura degli interessi dell Amministrazione, ivi compresa la scelta di avvalersi, in sede collegiale o per integrale affidamento della causa, di un legale esterno agli organici dell Avvocatura. La scelta del legale esterno, congruamente motivata in relazione alla specialità della causa nonché all impegno professionale richiesto, è operata, quando sia opportuno e conveniente, dal Capo dell Avvocatura. 7. L Avvocatura, in tutte le fasi del procedimento, assicura al Dirigente che ha esercitato l azione, l adeguata informazione sullo stato di trattazione della causa. 8. I casi di impedimento od inerzia del Dirigente, dal Direttore apicale o dell Avvocato competente o gli eventuali casi di discorde valutazione tra Dirigenti ed Avvocatura in merito alle iniziative da assumere per i casi di promovimento dei giudizi nonché di conciliazione e transazione, sono disciplinati dal Regolamento sull Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Roma e dai successivi articoli del presente regolamento. Art. 2 Promovimento del giudizio 1. Il Dirigente responsabile dell Unità Organizzativa competente nella materia afferente al caso trattato, sentito il Direttore apicale e acquisito il parere dell Avvocatura, determina il promovimento, presso il giudice competente, di tutte le azioni necessarie alla tutela degli interessi dell Amministrazione. 2. Nel caso di azione che possa coinvolgere in giudizio pubbliche amministrazioni o enti di diritto internazionale, il Dirigente dell Unità Organizzativa competente nella materia afferente al caso trattato, sentito il Direttore apicale, contestualmente alla richiesta di parere all Avvocatura, informa, per il tramite dell Assessore di riferimento, la Giunta al fine di ricevere le necessarie direttive in ordine alla eventuale adozione dell atto di promovimento. 3. Il parere è reso dall Avvocatura entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta formulata dal Dirigente, salvo termini più brevi, non inferiori comunque a giorni 10, per eccezionali e motivate esigenze rappresentate dal Dirigente. 4. Nei casi in cui il parere non sia reso entro i suddetti termini o in cui ricorra la necessità o l urgenza di provvedere per evitare che siano irreparabilmente lesi gli interessi dell Amministrazione, il Dirigente adotta l atto di promovimennto del

4 giudizio prescindendo dal parere dell Avvocatura e dandone conto, con l esplicitazione dei motivi, nella determinazione. 5. Le direttive di cui all art. 1, comma 1, definiscono i criteri in base ai quali, stante l urgenza di provvedere per lo spirare dei termini di azione e nelle more dell adozione della determinazione di promovimento da parte del dirigente, l Avvocatura procede al deposito degli atti per il promovimento dell azione. 6. I casi di impedimento od inerzia del Dirigente, del Direttore apicale o dell Avvocato competente ovvero i casi di discorde valutazioni tra Dirigente ed Avvocatura in merito alle iniziative da assumere per il promovimento dei giudizi, sono disciplinati dal Regolamento sull ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Roma. Art. 3 Resistenza alle liti 1. L Avvocato Capo dell Avvocatura comunale, sentito l Avvocato responsabile del settore competente per materia, assume le determinazioni in merito alla resistenza nei giudizi in cui l Amministrazione è convenuta. 2. Nei casi in cui il contenzioso abbia ad oggetto un atto adottato dagli organi di governo politico, l Avvocato si determina in conformità alle direttive del Sindaco che, per il caso di atti consiliari, consulta il Presidente del Consiglio Comunale. Analoga consultazione è operata nei confronti del Presidente della Circoscrizione interessata per il caso di atti adottati dagli organi circoscrizionali. 3. La richiesta di direttiva è rivolta per il tramite del Direttore Generale. 4. I casi di impedimento od inerzia dell Avvocato competente a promuovere l azione di resistenza sono disciplinati dal Regolamento sull ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Roma. Art. 4 Conciliazioni 1. Nei procedimenti di composizione conciliativa delle controversie in cui l Amministrazione è parte, il Dirigente responsabile dell Unità Organizzativa competente nella materia afferente al caso trattato, sentito il Direttore apicale ed acquisito il parere dell Avvocatura, si determina in ordine alla opportunità di addivenire a conciliazione nei casi previsti dalla legge. La determinazione di conciliazione è congruamente motivata in relazione alla convenienza e all interesse per l Amministrazione. 2. Nel caso in cui la conciliazione abbia ad oggetto controversie per un valore inferiore a dieci mila euro, il Dirigente può determinarsi autonomamente fatta salva la facoltà di sentire il Direttore apicale o l Avvocatura comunale. 3. L Avvocatura assicura il parere di cui al comma 1, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta del Dirigente salvo termini più brevi, non inferiori comunque a giorni 10, per eccezionali e congruamente motivate esigenze rappresentate dal Dirigente. 4. Nei casi in cui il parere non sia reso entro i suddetti termini o in cui ricorra la necessità o l urgenza di provvedere per evitare che siano irreparabilmente lesi gli interessi dell Amministrazione, il Dirigente si determina in merito alla conciliazione prescindendo dal suddetto parere, dandone conto dei motivi nella stessa determinazione. 5. I casi di impedimento od inerzia del Dirigente, del Direttore apicale o dell Avvocato competente ovvero i casi di discorde valutazione tra Dirigente ed Avvocatura in

5 merito alle iniziative da assumere per la conciliazione, sono disciplinati dal Regolamento sull ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Roma. Art. 5 Transazioni 1. Nei procedimenti di composizione transattiva delle liti in cui l Amministrazione è parte, il Dirigente responsabile dell Unità Organizzativa competente nella materia afferente al caso trattato, sentito il Direttore apicale ed acquisito il parere dell Avvocatura, si determina in ordine alla opportunità, rilevata dallo stesso Dirigente ovvero su proposta avanzata dalla controparte, di addivenire a transazione. La determinazione di transazione è congruamente motivata in relazione alla convenienza e all interesse per l Amministrazione a transigere. 2. Nel caso in cui la transazione abbia ad oggetto liti per un valore inferiore a dieci mila euro, il Dirigente può determinarsi autonomamente fatta salva la facoltà di sentire il Direttore apicale o l Avvocatura comunale. 3. L Avvocatura assicura il parere di cui al comma 1, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta del Dirigente, salvo termini più brevi, non inferiori comunque a giorni 10, per eccezionali e congruamente motivate esigenze rappresentate dal Dirigente. 4. Nei casi in cui il parere non sia reso entro i suddetti termini o in cui ricorra la necessità o l urgenza di provvedere per evitare che siano irreparabilmente lesi gli interessi dell Amministrazione, il Dirigente adotta l atto di transizione prescindendo dal suddetto parere, dandone conto dei motivi nella stessa determinazione. 5. I casi di impedimento od inerzia del Dirigente, del Direttore apicale o dell Avvocato competente ovvero i casi di discorde valutazione tra Dirigente ed Avvocatura in merito alle iniziative da assumere per la transazione, sono disciplinati dal Regolamento sull ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Roma. Art. 6 Disposizioni transitorie e finali 1. Il capo dell Avvocatura, al fine di assicurare la puntuale attuazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, adegua l organizzazione dell Avvocatura comunale. 2. Limitatamente ai soli procedimenti di composizione conciliativa e transattiva delle controversie che risultino in atto all entrata in vigore del presente regolamento, le relative determinazioni sono assunte dall Avvocato Capo dell Avvocatura comunale, acquisito il parere del Dirigente titolare di responsabilità di direzione apicale e del Dirigente dell Unità Organizzativa competente nella materia afferente al caso trattato. Restano ferme, in ogni caso, le disposizioni relative ai casi di discordante valutazione tra Avvocato e Dirigente, ai termini di espressione del parere e alla facoltà di prescinderne per liti di valore inferiore a diecimila euro nonché agli obblighi di motivazione della determinazione in ordine alla convenienza e all interesse dell Amministrazione. 3. Ad un anno dell entrata in vigore del presente regolamento, l Avvocatura comunale, d intesa con il Direttore generale, procede ad una verifica dell attuazione delle surriportate disposizioni anche in funzione del loro eventuale adeguamento. A tal fine, l Avvocatura, sulla base dei criteri concordati con il Direttore Generale, provvede dall entrata in vigore del presente regolamento a monitorare le cause trattate e ad elaborare report periodici.

6 L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità. Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. (O M I S S I S) IL PRESIDENTE W. Tocci IL SEGRETARIO GENERALE V. Gagliani Caputo La deliberazione è stata pubblicata all Albo Pretorio dal.. al.. e non sono state prodotte opposizioni. La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 27 gennaio 2001. Dal Campidoglio, lì.. p. IL SEGRETARIO GENERALE