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COMUNE DI MONTELEONE SABINO Provincia di Rieti Codice Fiscale 00113390579 C.A.P. 02033 Tel. (0765) 884014 - Fax 8884340 http://www.comune.monteleonesabino.ri.it E-Mail: anagrafe@comune.monteleonesabino.ri.it amministrativo@pec.comune.monteleonesabino.ri.it PROCEDURE PER L ASSEGNAZIONE IN AFFITTO DEI LOTTI AGRICOLI DELL EX FONDAZIONE GIOACCHINO NAPOLEONE PEPOLI ARTICOLO 1 I beni patrimoniali del Comune, costituiti dai lotti agricoli dell ex fondazione Gioacchino Napoleone Pepoli disponibili, riportati nell allegata planimetria, distinti per superficie e qualità, che l Amministrazione considera atti a produrre, sono dati in affitto ai sensi dell art. 45 della Legge 3/5/1982 n 203 e secondo le modalità previste dal seguente regolamento. L amministrazione Comunale, quale Ente pubblico, è tenuta a disciplinare le procedure per giungere all assegnazione in affitto dei fondi agricoli. Le domande possono essere inoltrate soltanto da cittadini residenti nel Comune di Monteleone Sabino, alla data del presente regolamento e da società e cooperative con sede legale nel Comune di Monteleone Sabino pur essendo le stesse costituite in parte da soci non residenti. I beni, alla scadenza del contratto, dovranno essere riconsegnati in buono stato di manutenzione liberi da cose e manufatti. ARTICOLO 2 L assegnazione dei lotti verrà disposto dal Tecnico Comunale sulla base dei criteri riportati nel presente regolamento.

ARTICOLO 3 I terreni sono concessi in affitto fino ad esaurimento dei lotti disponibili, agli aventi diritto in base ad una graduatoria formata facendo riferimento ai requisiti soggettivi di cui al successivo art. 19, la graduatoria viene predisposta dall Ufficio Tecnico Comunale dopo che la Giunta Comunale ha provveduto a deliberare l intervallo di tempo durante il quale possono essere presentate le domande di assegnazione dei lotti con affissione all albo pretorio del relativo bando, copia del quale viene pubblicato tramite affissione di manifesti in tutto il territorio comunale di Monteleone Sabino, e sul sito del Comune: www.comune.monteleonesabino.ri.it; ARTICOLO 4 Non possono essere presentate domande d assegnazione da più soggetti facenti parte della stessa famiglia anagrafica. ARTICOLO 5 Coloro che hanno presentato domanda in qualità di legale rappresentante di una cooperativa o società non possono inoltrare domanda di affitto, né loro né un altro soggetto facente parte della propria famiglia anagrafica. ARTICOLO 6 Sono posti i seguenti limiti quantitativi all assegnazione in affitto dei lotti: 1 lotto a ciascuna categoria di cui all art. 4 e 5, salvo quanto previsto dall art. 9. ARTICOLO 7 L affittanza viene a corpo e non a misura nello stato e grado in cui il bene si trova al momento dell aggiudicazione. Il costo di ogni singolo lotto sarà determinata dall Ufficio Tecnico quantizzato con riferimento ai valori agricoli medi pubblicati sul B.U.R.L. e corrisponde: a) seminativo b) prato

c) arboreo d) allevamento I lotti che non verranno assegnati per rinuncia o per mancanza dei requisiti richiesti saranno assegnati ai successivi in graduatoria. ARTICOLO 8 Il contratto d Affitto potrà avere la seguente durata: a) anni 10 (dieci) per i lotti aventi destinazione seminativo b) anni 10 (dieci) per i lotti aventi destinazione prato c) anni 15 (quindici) per i lotti aventi destinazione arboreo d) anni 15 (quindici) per i lotti aventi destinazione allevamento; ARTICOLO 9 Qualora non fosse possibile affittare uno o più lotti attraverso le procedure del presente bando per mancanza di richiedenti, l Amministrazione Comunale potrà procedere all affittanza anche attraverso trattativa privata, a coloro che hanno inoltrato richiesta di più lotti. ARTICOLO 10 Entro dieci giorni dall aggiudicazione l assegnatario dovrà presentarsi in Comune per la stipula del contratto, versando il canone annuo stabilito e tutte le spese, tasse e diritti inerenti. In caso di inadempienza l aggiudicatario si considererà definitivamente rinunciatario, si incamererà ogni deposito effettuato. ARTICOLO 11 L affittuario ha l obbligo di mantenere la sistemazione produttiva in atto se arborea e di astenersi dall eseguire opere che modifichino la struttura morfologica del fondo.

L affittuario non potrà eseguire nessuna opera, né scavi, né impianti di condutture idriche irrigue oltre a quelli strettamente necessari alla normale conduzione del fondo, né potrà provvedere all impianto di linee elettriche o conduzioni teleferiche se non per espressa autorizzazione avutane dall Amministrazione. Il deprezzamento e la conduzione improduttiva del fondo costituiscono valido motivo di recesso dal contratto d affitto e l Amministrazione Comunale con semplice disdetta potrà dichiarare decaduto l affittuario, che a sua volta, non potrà rivendicare alcun diritto di rimborso/i e/o risarcimento/i. L affittuario dovrà esonerare il proprietario da danni causati a terzi nel periodo di affittanza. ARTICOLO 12 L aggiornamento dei canoni di affitto, avverrà sulla base dei coefficienti d adeguamento determinato annualmente ai sensi dell art. 10 della legge 203/82. ARTICOLO 13 L affitto dovrà essere pagato in valuta legale alle date stabilite dal contratto, con versamento all Esattoria Comunale. In caso di ritardo l affittuario sarà assoggettato all interesse legale di mora in vigore al momento dell inadempienza sulla parte di affitto per cui si è reso moroso. A garanzia degli adempimenti contrattuali l affittuario dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 10% e potrà essere effettuata, oltre che in numerario od in titoli dello Stato, anche a mezzo di polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da imprese regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con d.p.r. 13.2.1959, n. 449, ovvero da polizza bancaria emessa dalle aziende di credito previste dal d.p.r. 22.5.1956, n. 635 e successive modifiche.

ARTICOLO 14 L Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di valutare le cause di forza maggiore presentate dall affittuario per una riduzione o esenzione del canone di affitto. ARTICOLO 15 È severamente vietato il subaffitto del o dei fondi concessi in affitto, pena la rescissione immediata del contratto da parte dell Amministrazione. ARTICOLO 16 L Amministrazione si riserva e l affittuario accetta incondizionatamente la rescissione del contratto qualora il concessionario non rispetti le presenti norme regolamentari e le norme contrattuali. Detta rescissione avviene per fatto espresso dal presente Regolamento che viene accettato interamente dall affittuario con la firma del contratto, con l esplicita dichiarazione sottoscritta nel contratto di conoscere e di accettare tutte le norme del presente Regolamento. ARTICOLO 17 Qualora l assegnatario voglia mutare lo stato attuale del lotto, con particolare riferimento al reimpianto di piante arboree, dovrà chiedere espressa autorizzazione all Amministrazione Comunale ai fini sia della durata d affitto che della specie arborea da reimpiantare.

ARTICOLO 18 Le domande inoltrate dai singoli richiedenti devono essere correlate da: stato di famiglia o relativa autocertificazione certificato di residenza o relativa autocertificazione copia del codice fiscale copia del documento di identità copia di certificazione attestante la qualifica posseduta Le domande inoltrate dalle Cooperative o da società devono essere corredate da: copia dello Statuto copia del registro dei soci alla data del presente regolamento ARTICOLO 19 Ai fini della formazione della graduatoria di cui al precedente art. 3 viene stabilito il seguente punteggio: Qualifica Punti 1 Coltivatori diretti 10 2 Cooperative con 1/3 dei soci attivi inferiori ai 40 anni di età 10 3 I.A.T.P. (imprenditori agricoli a tempo pieno) 10 4 Braccianti agricoli 8 5 Cooperative agricole 8

6 Cooperative agricole con 1/3 dei soci non residenti nel Comune di Monteleone Sabino 6 7 Salariati agricoli 5 8 Dipendenti pubblici e privati 5 9 Altre categorie 4 La domanda può essere presentata per una sola delle categorie sopraelencate. L assegnatario che ha riportato il maggior punteggio ha la facoltà di scegliere il lotto. A parità di punteggio hanno la precedenza i richiedenti più giovani in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio