STATUTO. CONVOCAZIONE COORDINAMENTO NAZIONALE ROMA sabato 23 GENNAIO ORE 9,30-17,30 (Centro Congressi Cavour, Via Cavour 50, Roma)

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CONVOCAZIONE COORDINAMENTO NAZIONALE ROMA sabato 23 GENNAIO 2016 - ORE 9,30-17,30 (Centro Congressi Cavour, Via Cavour 50, Roma) Il Coordinamento nazionale dell'osservatorio (presidenti delle sezioni territoriali) è convocato in prima convocazione per il giorno venerdì 22 gennaio ore 19,30 e in seconda convocazione per il giorno sabato 23 gennaio 2016 dalle ore 10 presso il Centro Congressi Cavour in Roma, Via Cavour 50 con il seguente ordine del giorno: 1) Programma associativo 2016 2) Elezione per il triennio 2016-2018 delle cariche statutarie in scadenza al 31 dicembre 2015 e quindi: a) elezione del Presidente nazionale dell'osservatorio (art. 18 Statuto in calce) b) elezione dei dieci componenti del Comitato esecutivo (art. 17 Statuto) c) elezione dei cinque componenti del Comitato dei Probiviri (art. 20 Statuto) d) elezione dei dieci componenti del Comitato di gestione della Scuola di formazione (art. 13 Statuto) 3) varie ed eventuali Ricordo che all'assemblea del Coordinamento partecipano con diritto di voto i presidenti delle sezioni o un socio facente della rispettiva sezione da lui delegato (art. 16 Statuto) e che tutte le sezioni devono aver rinnovato (eletto o confermato) entro il 20 gennaio 2016 la carica di presidente della sezione in modo che la durata dei mandati sia per tutta l'associazione allineata nel triennio 2016-2018. (Le sezioni sono pertato invitate a comunicare entro il 20 gennaio 2016 alla sede centrale i nominativi dei presidenti aventi titolo a partecipare all'assemblea del 20 gennaio. Possono partecipare all'assemblea ma senza diritto di voto i coordinatori regionali (art. 12 Statuto). Sono eleggibili alle cariche associative sopra indicate tutti i soci indipendentemente dal fatto che siano o meno componenti del Coordinamento centrale. Con riguardo alle predette cariche associative da eleggere, ogni socio è libero edi presentare entro la data dell'assemblea la propria candidatura o quella di altri soci anche tramite la sede centrale che periodicamente segnalerà ai soci e ai presidenti delle sezioni le candidature presentate. Il presidente avv. Gianfranco Dosi STATUTO [AGGIORNATO AL 13 MARZO 2015] Art. 1 (Finalità) L OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA AVVOCATI DI FAMIGLIA è un associazione senza fini di lucro, con sede centrale a Roma in Via Nomentana 257 che ha come obiettivi la ricerca e lo studio dell evoluzione e delle tendenze del diritto di famiglia, la promozione di iniziative di studio, confronto, dibattito e aggiornamento professionale, nonché la promozione del profilo professionale degli avvocati nel settore del diritto di famiglia e dei minori, la formazione e l aggiornamento specialistico dei propri iscritti.

A cura dell Osservatorio sono diffuse una rivista periodica e altre pubblicazioni anche telematiche. L associazione ha un sito internet con aree riservate ai propri iscritti. Art. 2 (Riconoscimento come associazione forense maggiormente rappresentativa sul piano nazionale) L OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA AVVOCATI DI FAMIGLIA ha il riconoscimento di associazione forense maggiormente rappresentativa sul piano nazionale ai sensi dello Statuto del Congresso Nazionale Forense e dell Organismo Unitario dell Avvocatura italiana. L associazione partecipa a livello centrale e locale alle iniziative forensi promosse dalle organizzazioni istituzionali e rappresentative centrali e locali dell avvocatura. Art. 3 (Specializzazione) L OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA AVVOCATI DI FAMIGLIA promuove e favorisce il perseguimento della specializzazione professionale nel settore del diritto di famiglia. Art. 4 (Eventi nazionali) L associazione anche in attuazione dei compiti di organizzazione della formazione attribuita dalla legge alle associazioni forensi, promuove e organizza eventi di aggiornamento e formazione a livello nazionale e un Forum nazionale annuale. Nell organizzazione di tali eventi l associazione richiede l accreditamento ai competenti organismi dell avvocatura. Gli eventi possono essere aperti alla partecipazione di magistrati e altre persone professionalmente o istituzionalmente interessate alle tematiche del diritto di famiglia. L associazione non può rilasciare attestati di competenza professionale. Art. 5 (Organismi interassociativi) L associazione promuove e partecipa alle iniziative di sviluppo, coordinamento e collaborazione con altre associazioni forensi che trattano il diritto di famiglia e dei minori, attuando i necessari collegamenti a livello nazionale e locale. Art. 6 (Sezioni territoriali) Per l assolvimento delle proprie finalità l associazione è strutturata in Sezioni territoriali. In tutte le attività e le iniziative promosse autonomamente dalle Sezioni territoriali deve essere usata la denominazione OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA AVVOCATI DI FAMIGLIA accompagnata dal logo associativo seguito dall indicazione Sezione territoriale di e il nome della città sede della Sezione territoriale. Art. 7 (Soci) Sono soci dell associazione gli avvocati che costituiscono le Sezioni territoriali o che vi aderiscono

successivamente. Art. 8 (Assemblea dei soci) L assemblea dei soci si tiene ogni anno in concomitanza con il Forum nazionale per l approvazione del documento associativo programmatico redatto dal Comitato esecutivo centrale Art. 9 (Costituzione e organizzazione delle sezioni territoriali) Le Sezioni territoriali si costituiscono nelle sedi di tribunale. La costituzione si effettua, previa autorizzazione del Comitato esecutivo centrale, con un numero minimo di dieci avvocati e la redazione di un verbale di costituzione da inviare alla Sede centrale. La Sezione territoriale si costituisce in associazione senza fini di lucro con un proprio Statuto secondo il modello predisposto in sede nazionale ed una propria eventuale autonoma contabilità e può adottare un proprio Regolamento. La Sezione territoriale è coordinata da un Presidente e, ove ritenuto necessario, da un vice presidente, eletti ogni tre anni dai soci della Sezione e da un Comitato di rappresentanza di cinque soci eletti ogni tre anni dai soci della Sezione. L elezione del Presidente e del Comitato di rappresentanza avviene, previa apposita convocazione dei soci da parte del Presidente in carica, nell ultima riunione dell anno, e comunque non oltre il mese di dicembre, precedente all inizio del triennio di durata e viene comunicata alla Presidenza dell associazione L assemblea dei soci della sezione delibera con le maggioranze previste nell art. 21 del codice civile ed è competente a deliberare, previa iscrizione all ordine del giorno, con la maggioranza dei due terzi, l esclusione di un socio per gravi motivi. Contro le decisioni di esclusione e per ogni altro contrasto è esperibile reclamo al Comitato di probiviri. Il Comitato esecutivo centrale dell associazione comunica ai Presidenti dei Consigli dell Ordine e ai Dirigenti degli uffici giudiziari interessati il nominativo del Presidente della Sezione. Le sezioni territoriali, per il perseguimento delle finalità associative, predispongono documentazione concernente gli orientamenti della giurisprudenza e le prassi nell amministrazione della giustizia nelle rispettive sedi con riguardo ai procedimenti di diritto di famiglia. Art. 10 (Eventi organizzati dalle sezioni territoriali) Le sezioni territoriali dell associazione anche in attuazione dei compiti di organizzazione della formazione attribuita dalla legge alle associazioni forensi, promuovono e organizzano eventi di aggiornamento e formazione a livello locale anche in collegamento con le altre sezioni territoriali. Nell organizzazione di tali eventi le sezioni richiedono l accreditamento da parte dei competenti organismi dell avvocatura. Gli eventi possono essere aperti alla partecipazione di magistrati e altre persone professionalmente o istituzionalmente interessate alle tematiche del diritto di famiglia. Le sezioni territoriali non possono rilasciare attestati di competenza professionale. Art. 11 (Coordinamento interassociativo a livello locale)

Le sezioni territoriali promuovono e partecipano alle iniziative di sviluppo, coordinamento e collaborazione con altre associazioni forensi che trattano il diritto di famiglia e dei minori, attuando i necessari collegamenti a livello locale. Art. 12 (Coordinatori regionali o di area territoriale) I presidenti delle sezioni di una medesima regione o di una medesima più ampia o meno ampia area territoriale eleggono un socio cui è attribuita la funzione di coordinatore regionale o di area territoriale. I coordinatori regionali o di area territoriale partecipano senza diritto di voto alle riunione del Coordinamento centrale. Le aree territoriali sono individuate localmente con l approvazione del Coordinamento centrale. Art. 13 (Scuola centrale di formazione e di aggiornamento) La Scuola centrale di formazione e di aggiornamento dell OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA AVVOCATI DI FAMIGLIA organizza a livello centrale le attività di formazione e di aggiornamento professionale promosse dall associazione. Il comitato di gestione amministrativa della scuola è composto da dieci componenti eletti ogni tre anni dal Coordinamento centrale in concomitanza con le elezione degli organi Art. 14 (Comitato scientifico della scuola) Il Comitato esecutivo centrale invita giuristi ed esperti di diritto di famiglia a formare il comitato scientifico della scuola centrale di formazione e di aggiornamento. Il Comitato scientifico si riunisce almeno una volta l anno insieme al Comitato esecutivo centrale Il Coordinamento centrale dell associazione elabora le linee guida per la formazione e l aggiornamento professionale. Art. 15 (Strutture organizzative e tecnico-scientifiche) L associazione cura l allestimento e la tenuta di supporti tecnico scientifici e di una biblioteca specializzata a disposizione della Scuola centrale di formazione e di aggiornamento, del Coordinamento centrale e delle sezioni per le attività di ricerca, formazione e aggiornamento professionale centrale e territoriale. L associazione cura i rapporti con le principali case editrici e con le Università, anche tramite i componenti del Comitato dei collaboratori scientifici, per i necessari collegamenti anche didattici. Art.16 (Coordinamento centrale) Il Coordinamento centrale dell OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA AVVOCATI DI FAMIGLIA dirige l associazione ed è composto dai Presidenti delle Sezioni territoriali o da un loro delegato che sia socio della rispettiva sezione e si riunisce con compiti di programmazione, decisione e coordinamento delle iniziative centrali. Il Coordinamento centrale determina la quota associativa che i soci sono tenuti a versare

annualmente e approva i bilanci annuali dell Osservatorio su proposta del comitato esecutivo centrale. Il Coordinamento centrale si riunisce per lo meno due volte l anno su convocazione da parte del Presidente. Il Coordinamento centrale delibera con le maggioranze previste nell art. 21 del codice civile ed è competente a deliberare, previa iscrizione all ordine del giorno, con la maggioranza dei due terzi, l esclusione dall associazione delle Sezioni territoriali per gravi motivi. Alle votazioni possono prendere parte solo i presidenti o i delegati delle sezioni in regola con il versamento delle quote associative. Il Coordinamento centrale può adottare un regolamento associativo. Art. 17 (Comitato esecutivo centrale) Il Comitato esecutivo centrale dell associazione è formato dal Presidente dell associazione che lo presiede e da dieci soci eletti dal Coordinamento centrale nell ultima riunione dell anno precedente al triennio di durata. Il Comitato esecutivo di riunisce almeno ogni tre mesi insieme ai coordinatori regionali o di area territoriale. Il Comitato esecutivo centrale attua le decisioni del Coordinamento centrale e coordina le iniziative centrali. Alle riunioni del Comitato esecutivo centrale partecipa il segretario amministrativo Il Comitato esecutivo centrale attribuisce ai propri componenti specifiche funzioni. Ad uno dei soci eletti del Comitato esecutivo sono attribuite le funzioni di tesoriere Art. 18 (Presidente) Il Presidente dell OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA AVVOCATI DI FAMIGLIA presiede l associazione ai sensi dell art. 36, secondo comma, del codice civile. Il Presidente è eletto dal Coordinamento centrale nell ultima riunione dell anno precedente al triennio di durata. Il Presidente è autorizzato ad aprire conti correnti bancari o postali e alla loro gestione con facoltà di subdelega. Art.19 (Segretario amministrativo) Il segretario amministrativo dell associazione coordina gli adempimenti contabili e amministrativi e cura i rapporti tra i soci e la sede centrale. Il suo compenso è determinato dal Coordinamento centrale.

Art. 20 (Comitato di probiviri) Il Comitato di probiviri è composto da cinque soci ed è eletto ogni tre anni dal Coordinamento centrale nell ultima riunione dell anno precedente al triennio di durata. Il Comitato dei probiviri è competente a decidere in via esclusiva in ordine a tutti i contrasti tra soci e organi territoriali e centrali Art. 21 (Bilancio) L esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Costituiscono entrate dell associazione: a) le quote dei soci. b) eventuali residui attivi di partecipazione alle iniziative centrali autofinanziate da quote di iscrizione. Il bilancio annuale dell associazione è redatto dal Comitato esecutivo centrale su proposta del tesoriere ed è approvato dal Coordinamento centrale all inizio finanziario dell esercizio successivo. Per consentire l adempimento delle funzioni di rappresentanza associativa le spese di partecipazione alle riunioni associative nazionali possono gravare sui bilanci delle sezioni (per gli incarichi di rappresentanza di sezione) e della sede centrale (per gli incarichi di rappresentanza centrale). Art. 22 (Scioglimento dell associazione) Lo scioglimento dell associazione è deliberato dal Coordinamento centrale che delibera anche in ordine alla devoluzione dell eventuale patrimonio residuo. Art. 23 (Rinvio) Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio, in quanto applicabili, alle norme del codice civile.