ALLEGATO 1. 1 Generalità



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ALLEGATO 1 REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI PER L ADESIONE ALL AUTORIZZAZIONE GENERALE RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI TRATTAMENTO, STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI INERTI POLVERULENTI NON PERICOLOSI. 1 Generalità 1.1 - Fasi della lavorazione Gli impianti e/o le attività di trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti non pericolosi sono autorizzati a svolgere le seguenti operazioni: - estrazione (ciottoli, ghiaia, sabbia ); - movimentazione; - frantumazione, riduzione volumetrica; - macinazione e micronizzazione; - vagliatura; - accumulo materie prime e del prodotto finito; - lavorazioni meccaniche (taglio, cubettatura, ) e finitura (levigatura, lucidatura, ) dei materiali lapidei (marmo, granito ). Gli impianti e/o le attività di recupero rifiuti non pericolosi sono autorizzati a svolgere le seguenti operazioni: - movimentazione; - cernita di materiale estranei (legno e plastica); - frantumazione, riduzione volumetrica; - deferrizzazione; - vagliatura; - accumulo materie prime e del prodotto finito. 1.2 - Emissioni non soggette a autorizzazione. Gli impianti termici (industriali o misti) con potenzialità inferiore ai valori soglia di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. non sono sottoposti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della parte I dell Allegato IV della Parte V del medesimo Decreto Legislativo. 2 - Qualità e quantità delle materie prime utilizzate Le materie prime che possono essere utilizzate nelle operazioni di cui al paragrafo 1.1 sono materiali inerti e lapidei, provenienti generalmente da: - attività estrattiva, cave (limi e limi sabbiosi o argillosi provenienti dal lavaggio degli inerti di cava, ciottoli); - industrie del cemento, della ceramica e del cotto, dei manufatti prefabbricati; - attività di macinazione e micronizzazione del carbonato di calcio e marmo; - altre attività. In particolare, negli impianti e/o attività di recupero rifiuti non pericolosi possono essere utilizzati materiali inerti provenienti da: - scavi e sbancamenti (terre da scavo, sassi, pietra, ghiaia, sabbia); - demolizioni edilizie, industriali e ripristini ambientali (laterizi e calcestruzzi, armati e non, intonaci e materie da rimozione di platee o fondazioni stradali); - lavorazione del marmo e del granito (sfridi); - altre attività. 1

3 Esclusioni dall autorizzazione di carattere generale Non è possibile avvalersi dell autorizzazione generale: 1. nel caso in cui venga svolta l attività di recupero di rifiuti non pericolosi e questa sia soggetta alla Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 s.m.i; 2. nel caso in cui l attività di trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti non pericolosi venga svolta all interno di cave di roccia. In questo caso il gestore dell attività deve presentare domanda per le emissioni diffuse secondo la procedura ordinaria prevista dal D.Lgs. 1552/060 e s.m.i.; 3. nel caso in cui le attività di trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti non pericolosi che vengano effettuate all interno di stabilimenti industriali soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi degli artt. 29-ter e 29-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; 4. qualora gli impianti di frantumazione siano utilizzati in campagne mobili e quindi disciplinati dalla normativa relativa al trattamento dei rifiuti. 4 - Prescrizioni relative all esercizio dell attività e limiti di emissione 4.1 Produzione e manipolazione di materiali polverulenti I macchinari e i sistemi usati per la preparazione o la produzione (comprendenti, per esempio, la frantumazione, la cernita, la macinazione) di materiali polverulenti devono essere incapsulati. Qualora l'incapsulamento non possa assicurare il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali polverulenti, dovranno essere convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento. Nel caso non sia tecnicamente possibile adottare le misure sopra descritte e qualora il tenore di umidità del materiale non sia sufficiente a garantire la minima produzione e dispersione di polveri, durante le fasi di frantumazione, cernita, vagliatura si dovrà ricorrere ad idonei accorgimenti tecnici al fine di limitare la formazione di polveri diffuse (es. utilizzo di acqua nebulizzata). Qualora si utilizzino ugelli nebulizzatori, essi dovranno essere localizzati nei punti di critici degli impianti (es. zone di introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali,...). 4.2 Trasporto, carico e scarico dei materiali polverulenti a) Per il trasporto di materiali polverulenti dovranno essere utilizzati dispositivi (nastri trasportatori) chiusi. b) Qualora l'incapsulamento, totale o parziale, non sia realizzabile, le emissioni contenenti polveri dovranno essere convogliate ad un apparecchiatura di depolverazione. c) Nel caso non sia tecnicamente possibile adottare le misure sopra descritte e qualora il tenore di umidità del materiale non sia sufficiente a garantire la minima produzione e dispersione di polveri si dovrà ricorrere all utilizzo di acqua nebulizzata al fine di limitare la formazione di polveri diffuse. d) Per il carico e lo scarico dei materiali polverulenti dovranno essere installati, ove tecnicamente possibile, impianti di aspirazione e di abbattimento nei seguenti punti: - punti fissi, nei quali avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale caricatrici, attrezzature di trasporto; - sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento; - attrezzature di ventilazione, operanti come parte integrante di impianti di scarico pneumatici o meccanici; - canali di scarico per veicoli su strada o rotaie; - convogliatori aspiranti. e) Qualora, nella movimentazione dei materiali polverulenti tramite nastri trasportatori, non sia possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri, si dovrà limitare il più possibile l altezza di caduta e dovrà essere assicurata, nei tubi di scarico, la più bassa velocità tecnica per l'uscita del materiale trasportato, ad esempio mediante l'utilizzo di deflettori oscillanti. 2

f) Qualora le fasi di scarico e carico avvengano all aperto tramite pala meccanica, ecc. senza possibilità di convogliamento o abbattimento delle emissioni polverulente, dovranno essere adottati idonei accorgimenti tecnici e/o organizzativi al fine di limitare la formazione di polveri diffuse. g) Le strade ed i piazzali (aree di transito e manovra) dovranno essere realizzati e gestiti in modo tale da limitare le emissioni polverulente e diffuse. In particolare devono essere assicurate la costante umidificazione dei piazzali e delle aree maggiormente soggette al transito di veicoli e, per le superfici pavimentate con materiali impermeabili (asfalto, cemento, ecc), la periodica pulizia, con maggiore frequenza nei periodi siccitosi e ventosi. h) Qualora per il trasporto dei materiali polverulenti in ingresso/uscita dal luogo in cui si svolge l attività siano utilizzati mezzi di proprietà della ditta/società, essi devono essere dotati di copertura fissa o di idonei teli di copertura. 4.3 Stoccaggio dei materiali polverulenti Lo stoccaggio dei materiali polverulenti dovrà avvenire secondo una delle seguenti modalità: - in sili presidiati da un sistema di depolverazione a secco; - in cumuli che, qualora il tenore di umidità del materiale non sia sufficiente a garantire la minima produzione e dispersione di polveri, devono essere umidificati tramite sistemi di nebulizzazione o irrigazione; - in cumuli i cui lati devono essere coperti tramite stuoie, teli, ecc. - in un area delimitata da filari costituiti da essenze ad alto fusto sempreverdi con funzione di barriera frangivento. Le misure sopra descritte devono essere attuate compatibilmente con le esigenze specifiche degli impianti, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate che in ogni caso devono essere efficaci. 4.4 Sistemi di abbattimento previsti e limiti di emissione Nel caso in cui le polveri derivanti dalle operazioni descritte nei paragrafi precedenti (4.1, 4.2 e 4.3) siano aspirate e convogliate in atmosfera, deve essere installato un sistema di depolverazione a secco (filtro a maniche, a cartucce, ciclone/multiciclone, ecc ) oppure a umido (scrubber a torre, scrubber venturi, ecc ) tale da garantire un efficienza di filtrazione superiore al 90%. L'esercizio e la manutenzione dell'impianto di abbattimento devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione di seguito fissati: PROVENIENZA INQUINANTE VALORE LIMITE (mg/nm 3 ) Tutte le fasi di cui al paragrafo 1.1 Polveri totali 10* *Nel caso in cui i materiali lavorati contengano silice libera cristallina, il valore limite da rispettare per le polveri è di 5 mg/nm 3. 4.5 Manutenzione degli impianti e dei sistemi di abbattimento delle emissioni Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento dovranno essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell impianto (libretto d uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l efficienza degli stessi. La società deve dimostrare, qualora richiesto dagli organi di controllo, l avvenuta manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di trattamento delle emissioni attraverso la compilazione di un registro delle manutenzioni (uno schema indicativo del registro può essere reperito all appendice 2 allegato VI parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) o fornendo altra documentazione, da tenere a disposizione presso l impianto, attestante gli avvenuti interventi di manutenzione. 5 - Prescrizioni relative ai condotti di scarico e modalità di effettuazione dei controlli 5.1 Punti di prelievo e caratteristiche dei condotti Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare le norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne: 3

- il posizionamento delle prese di campionamento; - l accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro. Si forniscono i seguenti suggerimenti: - i condotti di emissione devono essere preferibilmente verticali; essi devono raggiungere possibilmente la copertura del fabbricato e, a meno di impedimenti tecnici, sporgere un metro dal colmo del tetto e delle coperture degli edifici circostanti; - nel caso la parte terminale del condotto sia a curva o semicurva lo sbocco deve essere rivolto entro il perimetro della proprietà, in modo da evitare immissioni dirette nelle proprietà confinanti. 5.2 - Modalità di effettuazione dei controlli I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli di seguito specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti: Manuale UNICHIM n. 158/88 Norma UNI 10169:2001 Norma UNI EN 13284-1:2003 Norma UNI 10568:1997 Misure alle emissioni Strategie di campionamento e criteri di valutazione Misure alle emissioni - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot. Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico. Misure alle emissioni. Determinazione della silice libera cristallina nei flussi gassosi convogliati. Metodo per diffrazione a raggi X. I metodi di analisi prescritti per gli impianti nuovi restano validi fino all'emanazione del decreto che aggiornerà l'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06. La valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione deve essere eseguita secondo i criteri riportati in allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi quando le concentrazioni, calcolate come media di almeno tre campionamenti consecutivi e riferiti ad un ora di funzionamento dell impianto nelle condizioni più gravose, rispettano i limiti imposti nel presente provvedimento. 5.3 - Periodicità dei controlli La società deve effettuare il rilevamento delle emissioni convogliate in atmosfera per la determinazione di tutti i parametri previsti dal paragrafo 4.4 con le seguenti modalità: - nel caso di installazione di nuovi impianti e/o attività, trasferimento o modifica sostanziale, entro il tempo massimo di 45 giorni dalla data di messa a regime, dovrà effettuare le misure analitiche delle emissioni almeno due volte nell arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell impianto (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi) e inviare copia dei certificati analitici alla Provincia di Pordenone e al Dipartimento di Pordenone dell ARPA FVG; - in caso di impianti esistenti (non autorizzati o già autorizzati alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.P.R. 203/88 o del D.Lgs. 152/06 o della determinazione dirigenziale n. 2930 del 11.12.2009) entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda di adesione da parte dell Amministrazione Provinciale, o entro 120 giorni in caso di adeguamento degli impianti, dovrà effettuare le misure analitiche delle emissioni (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi) e inviarne copia alla Provincia di Pordenone e al Dipartimento di Pordenone dell ARPA FVG (possono essere utilizzate le analisi di autocontrollo già eventualmente effettuate fino a 12 mesi prima dalla data di presentazione della domanda purché l impianto non abbia subito modifiche sostanziali a seguito di un eventuale adeguamento). Successivamente al rilevamento delle emissioni di cui sopra, le aziende non dovranno eseguire controlli analitici periodici. 4

Qualora lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in sili, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che essi siano presidiati da un sistema di depolverazione a secco con un efficienza di abbattimento superiore al 90% e che venga rispettato quanto previsto al paragrafo 4.5; nel qual caso la società è esonerata dall effettuare le misure analitiche annuali di autocontrollo delle emissioni in atmosfera (fatta eccezione per le analisi di messa a regime in impianti nuovi). I risultati degli eventuali campionamenti analitici dovranno essere conservati presso l'azienda per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo. Tutte le eventuali rilevazioni analitiche di cui sopra dovranno essere effettuate nelle condizioni più gravose di utilizzo dell impianto. 5