IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A in persona dei sigg. magistrati: - dott. Claudio MARANGONI presidente - dott.ssa Silvia GIANI giudice - dott. Pierluigi PERROTTI giudice rel. nei procedimenti riuniti recanti i numeri di ruolo generale sopra indicati, aventi ad oggetto i reclami al Collegio contro l ordinanza cautelare del 15.1.2015, presentati da GIACOMO FOGLIO e ASSUNTINA SPAVONE, con l avv. Fedele Ranieri - RECLAMANTE NEL PROCEDIMENTO R.G. N. 4808/2015 - E DA CARMEN LOMBARDO, con l avv. Deborah Gianfreda - RECLAMANTE NEL PROCEDIMENTO R.G. N. 4811/2015 - CONTRO FOGLIO MARCO & ANDREA SNC, con gli avv.ti Carlo Coppola ed Enrico Spagnolo - RESISTENTE - a scioglimento della riserva assunta all udienza del 5.3.2015 ha pronunciato la seguente ORDINANZA 1. Con ricorso depositato in data 25.11.2014 la società Foglio Marco e Andrea snc (di seguito Foglio snc) riassumeva le vicende relative ad un precedente procedimento cautelare proposto nei confronti di Giacomo Foglio e Assuntina Spavone. In data 2.7.2014 la Foglio snc aveva depositato un primo ricorso chiedendo in via d urgenza la chiusura immediata dei locali commerciali dell impresa di produzione e vendita di pane Penelope di Assuntina Spavone, attiva in due diversi punti: uno in via Mac Mahon n.111 e l altro, di più recente apertura, in viale Monte Ceneri n. 74. Nel maggio 2012 Giacomo Foglio aveva alienato la sua rivendita di pane ubicata in viale Monte Ceneri n. 74 ai figli Andrea e Marco, stipulando un contratto di cessione nel quale era inserito, tra l altro, un patto di concorrenza. Il cedente si era impegnato 1
per cinque anni a non aprire nel comune di Milano altra attività avente lo stesso oggetto e ad astenersi, anche per mezzo di persona interposta, da ogni altra attività idonea a sviare la clientela dell azienda ceduta. Giacomo Foglio aveva continuato a svolgere l attività di imprenditore nel campo della panificazione attraverso l interposizione della Spavone, contravvenendo dunque al divieto di non concorrenza inserito nel predetto contratto. Con provvedimento del 1.9.2014 il Tribunale di Milano accoglieva parzialmente il ricorso degli istanti, concedendo le misure cautelari richieste limitatamente all attività svolta nel negozio di Via Monte Ceneri, n. 74 e inibendo l ulteriore esercizio in contitolarità tra Giacomo Foglio e Spavone della loro attività commerciale fino al termine della vigenza del patto di non concorrenza. Il provvedimento non era stato reclamato. Successivamente l attività di panificazione cogestito da Spavone e Giacomo Foglio era divenuta soltanto in apparenza di titolarità di Carmen Lombardo, in mancanza di titolo traslativo dell attività ed anche con la iniziale conservazione della medesima insegna. La Lombardo era legata da una relazione sentimentale con il fratello della Spavone. Le controparti continuavano a gestire insieme il negozio di viale Monte Ceneri 74, avvalendosi dell interposizione fittizia della Lombardo. Lombardo, Giacomo Foglio e Spavone si costituivano con memorie difensive depositate l 8.1.2015. Spavone e Giacomo Foglio sottolineavano che nell agosto 2012 la Spavone era stata licenziata dalla Foglio snc per giustificato motivo oggettivo. Giacomo Foglio le aveva quindi concesso in locazione i locali siti in via Mac Mahon 111, di cui era comproprietario, consentendole così di avviare un attività commerciale propria, poi effettivamente intrapresa nel settembre 2013. Da quel momento i rapporti tra Giacomo Foglio e i figli si erano incrinati. Il padre era stato estromesso dalla Panetteria Foglio. Successivamente, nell aprile 2014, era stato assunto dalla Spavone con contratto part time, con mansioni di panificatore presso la sede di via Mac Mahon. Erano estranei, soprattutto Giacomo Foglio, alla nuova gestione del punto vendita di viale Monte Ceneri. La Lombardo si dichiarava completamente estranea ai rapporti tra la Spavone e Giacomo Foglio. Aveva rilevato l attività della Spavone, sapendo che quest ultima era in procinto di aprire un nuovo punto vendita di vendita di pane e focacce a Moneglia (GE). 2
Il Tribunale, con ordinanza del 13.1.2015 accoglieva il ricorso e inibiva alle parti resistenti l ulteriore esercizio del dell attività di impresa di rivendita di pane ubicata in Milano, viale Monte Ceneri n. 74. Con separati atti di reclamo depositati in data 29.1.2015 Lombardo, Giacomo Foglio e Spavone proponevano reclamo avverso tale provvedimento. Ribadivano tutte le difese già svolte dinanzi al giudice di prime cure evidenziando, in particolare, che né Lombardo né Spavone avevano mai sottoscritto alcun patto di non concorrenza. La Lombardo era pertanto nella piena libertà di aprire una sua attività nei locali precedentemente occupati dalla Spavone. Precisavano poi che non era possibile trarre alcuna indicazione sulla asserita continuità con l attività della Spavone né dal temporaneo mantenimento dell insegna del precedente esercizio, né dall utilizzo del furgone della Spavone né, da ultimo dall assunzione come commessa della medesima dipendente già in forze presso l azienda della Spavone. Era inconferente anche la circostanza che la Spavone avesse assunto presso il proprio esercizio di via Mac Mahon 111 il fratello Vincenzo, convivente della Lombardo. Foglio snc si costituiva con comparsa depositata il 24.2.2015. Concludeva per l integrale conferma del provvedimento impugnato, ribadendo che vi era uno stretto collegamento funzionale tra la Lombardo e la coppia Spavone Foglio che, nella sostanza, continuava a svolgere attività d impresa con l interposizione fittizia della prima. Sentite le parti all udienza del 5.3.2015, previa riunione dei reclami, il Tribunale si riservava la decisione. 2. Il dato fattuale di partenza è rappresentato dalla iniziale cogestione del punto vendita di viale Monteceneri 74 da parte di Giacomo Foglio e Assuntina Spavone, in conformità a quanto acclarato all esito del precedente procedimento cautelare definito con ordinanza del 1.9.2014. Il quadro indiziario emerso in tale giudizio ha infatti consentito di verificare che il Foglio apportava un significativo contributo all attività della Spavone [ ] proprio sul piano economico imprenditoriale, con conseguente violazione del patto di non concorrenza sottoscritto il 21.5.2012 nei confronti della Foglio snc. È opportuno ribadire che tale provvedimento non è stato reclamato. Le circostanze sopravvenute poste a fondamento del nuovo ricorso cautelare si devono pertanto rapportare a tale preesistente situazione fattuale. 3
4 Il Tribunale ritiene che il formale subentro della Lombardo nella titolarità del punto vendita di viale Monte Ceneri 74 non abbia in realtà determinato il superamento di un modello gestorio caratterizzato dalla persistente partecipazione di Giacomo Foglio, con un ruolo attivo nella conduzione dell attività imprenditoriale. Allo stato degli atti emerge che Giacomo Foglio e la Spavone operano ancora quale centro u- nitario d interessi: risulta provato in via documentale che abbiano avviato un attività commerciale di panificazione in Moneglia (GE), formalmente di titolarità della Spavone e presso la quale Giacomo Foglio opera quale responsabile della produzione del panificio. Vi è quindi la verosimile continuazione di una collaborazione di natura imprenditoriale. L impresa individuale della Lombardo risulta aperta dopo l emissione del provvedimento cautelare dell 1.9.2014, segnatamente in data 18.9.2014, con formale iscrizione in Camera di commercio effettuata il mese successivo. Non risulta che la stessa abbia avuto in precedenza esperienze analoghe, in particolare nel settore della panificazione e nella gestione di vendita al dettaglio di prodotti da forno. In una prima fase e quantomeno sino alla notifica del secondo ricorso cautelare proposto dalla Foglio snc il punto vendita di viale Monte Ceneri 74 ha mantenuto la medesima insegna, Il pane di Penelope, già utilizzata in precedenza. Tale circostanza è stata espressamente riconosciuta dalla reclamante Lombardo. La Lombardo non si trova in una posizione di estraneità, poiché è sostanzialmente incontestato che abbia una relazione affettiva con Vincenzo Spavone, fratello di Assunta, circostanza confermata anche dalle risultanze anagrafiche, secondo le quali gli stessi risultano conviventi (v. doc. 24 Foglio snc e doc. 3 Lombardo). Sembra inoltre che Vincenzo Spavone presti la propria attività lavorativa presso l esercizio commerciale di via Mac Mahon n. 111, gestito dalla sorella Assunta. È poi assai significativo che non sia stato allegato alcun documento a riprova dell esistenza di un titolo giuridico idoneo a determinare il trasferimento dell attività svolta presso il negozio di viale Monte Ceneri 74, tale cioè da giustificare il subentro della Lombardo nella gestione dell esercizio. Da ultimo, in base alle risultanze probatorie attualmente riversate in atti, è verosimile che vi sia stato uno scambio di ruoli tra Giacomo Foglio e la Spavone, che in pratica svolge le attivi
tà che prima erano demandate al Foglio, in particolare di raccordo con il punto di produzione di via Mac Mahon 111 per la consegna del pane al negozio di viale Monte Ceneri 74. Vi è quindi ampio riscontro indiziario di un interposizione fittizia della Lombardo nella conduzione del negozio di viale Monte Ceneri 74. Tale attività appare invece ancora cogestita da Assuntina Spavone e Giacomo Foglio, operanti alla stregua di un centro unitario di interessi, con una modalità che vede la Spavone subentrata di fatto nei compiti in precedenza svolti da Giacomo Foglio, in modo da creare un apparente situazione di estraneità dello stesso Foglio nella gestione di questa attività di impresa. 3. Quanto al periculum è sufficiente ribadire quanto già rilevato dal giudice di prime cure, ovvero che vi è il rischio che la prosecuzione della condotta determini l irrimediabile disgregazione dell avviamento aziendale, volutamente preservato da tale eventualità proprio attraverso il patto di non concorrenza sottoscritto da Giacomo Foglio. 4. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il reclamo proposto da Giacomo Foglio, Spavone e Lombardo deve essere respinto, con conseguente integrale conferma dell ordinanza impugnata. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. PQM il Tribunale provvedendo in via cautelare e d urgenza, ogni altra istanza ed eccezione disattesa: - respinge i reclami proposti da Carmen Lombardo, Assuntina Spavone e Giacomo Foglio; - condanna Carmen Lombardo, Assuntina Spavone e Giacomo Foglio, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di Foglio Marco & Andrea snc, liquidate in complessivi Euro 6.900,00, di cui Euro 6.000 per compenso delle prestazioni professionali forensi ed Euro 900,00 per rimborso forfettario delle spese generali, oltre Iva e Cp se e per quanto dovuti; - dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all art. 13, comma 1quater, d.p.r. n. 115/2002, per il versamento da parte dei reclamanti dell ulteriore contributo unificato dovuto ai sensi dell art. 13, comma 1bis e 1ter, d.p.r. n. 115/2002. Si comunichi. 5
Milano, 5 marzo 2015. Il Presidente (dott. Claudio Marangoni) 6