CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO 294(23



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Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 03/09/2015-0017153 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Consiglio Regionale del Veneto N del 03/09/2015 Prot : 0017153 Titolario 1.8.2.6 CRV CRV spc-upa 294(23 Al Signor Presidente della QUINTA Commissione Consiliare Al Signor Presidente della PRIMA Commissione Consiliare Sede oggetto: Progetto di legge n. 34 Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Finco, Ciambetti, Finozzi, Gidoni, Semenzato, Villanova e Possamai relativa a: "Promozione della comunicazione e formazione degli operatori in materia di donazione di organi e tessuti". Si comunica che il Consigliere Zorzato ha sottoscritto il progetto di legge indicato in oggetto. Cordiali saluti. ArnvrTA SERvIZIO RTI ISTITUZIONALI CAPO Valente IL SEGRE ENERALE f.f. o Valente SERVIZIO ATTIVITA Unita E RAPPORTI atti istituz onali ISTITUZIONALI San Marco 2322 Palazzo Ferro Fini 30124 Venezia +39 041 2701416 tel +39 041 2701271 fax uai@consigliovenetoit WWW cons igliove n e to t

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DECIMA LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE N. 34 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa dei Consiglieri Finco, Ciambetti, Finozzi, Gidoni, Semenzato, Villanova, Possamai, Zorzato * PROMOZIONE DELLA COMUNICAZIONE E FORMAZIONE DEGLI OPERATORI IN MATERIA DI DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI Presentato alla Presidenza del Consiglio il 23 luglio 2015. Con nota del 27 luglio 2015, prot. 14089 il consigliere Villanova ha sottoscritto la proposta di legge. * Con nota del 21 agosto 2015, prot. 15824 il consigliere Possamai ha sottoscritto la proposta di legge. * Con nota del 26 agosto 2015, prot. 16259 il consigliere Zorzato ha sottoscritto la proposta di legge.

PROMOZIONE DELLA COMUNICAZIONE E FORMAZIONE DEGLI OPERATORI IN MATERIA DI DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI Relazione: La normativa nazionale vigente consente ad ogni persona in vita, che abbia capacità d agire, di poter esprimersi a favore o contro la donazione dei propri organi e tessuti dopo la morte a scopo di trapianto. Le modalità con cui ogni soggetto può manifestare il proprio consenso o diniego sono regolate dalla legge 91/1999 e dal successivo decreto del Ministero della Sanità dell 8 aprile 2000. Attualmente le modalità per dichiarare il proprio consenso o diniego alla donazione degli organi sono le seguenti: 1. Compilando e firmando la tessera regionale del donatore o le tessere delle Associazioni di donatori; 2. Scrivendo su un foglio libero la propria volontà unitamente ai propri dati anagrafici e ricordando sempre di custodirlo con sé; 3. Compilando il tesserino blu che il Ministero della Salute ha inviato a tutti i cittadini italiani nel 2000; 4. Compilando e sottoscrivendo un modulo di Dichiarazione di volontà predisposto dal Ministero della Salute da richiedere presso la propria ASL; 5. Firmando l atto olografo dell Associazione Italiana Donatori di Organi (AIDO). L articolo 4 della legge 91/1999 introduce anche il principio del silenzio assenso, secondo il quale tutti i cittadini sono tenuti ad effettuare la dichiarazione di volontà in ordine alla donazione degli organi post mortem. Se tale dichiarazione di volontà non dovesse essere effettuata, il silenzio dovrà intendersi quale assenso alla donazione. Tale principio non è mai stato applicato e a tutt oggi si procede al prelievo degli organi e tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la morte, solo in caso di un assenso esplicito, manifestato dallo stesso in vita. Nel caso tale assenso non venisse manifestato, per procedere al prelievo degli organi le dei tessuti sarà necessario il consenso della famiglia del deceduto che dovrà, appunto, sottoscrivere la non opposizione o meno alla donazione. Il decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito in legge 26 febbraio 2010, n. 25 (cosiddetto "Milleproroghe ) stabilisce, poi, che la carta di identità possa contenere la dichiarazione di volontà o meno del cittadino a donare i propri organi. Nel rispetto di tale normativa, il presente progetto di legge regionale si pone come obiettivo quello di sensibilizzare maggiormente la cittadinanza alla donazione degli organi e tessuti fornendo indicazioni utili all effettuazione della scelta sulla donazione. A tale scopo, il progetto di legge in oggetto, infatti, prevede la possibilità per la stessa Regione di erogare contributi a favore dei Comuni del territorio regionale o delle associazioni riconosciute statutariamente operanti in materia di donazione di organi e tessuti nel territorio regionale per promuovere campagne volte all informazione e sensibilizzazione in materia di donazione degli organi e dei tessuti. 11 presente progetto di legge prevede inoltre la realizzazione di corsi di formazione per gli operatori comunali. Tramite i suddetti corsi, agli operatori 1

dell ufficio anagrafe verranno illustrate sia tutte le nuove procedure per consentire al cittadino maggiorenne di esprimere il proprio consenso o diniego in materia di donazione di organi e tessuti in sede di rilascio o rinnovo del documento di identità e sia le procedure relative all utilizzo dei software abilitati alla trasmissione al SIT dell assenso o diniego del cittadino maggiorenne e alla donazione degli organi e tessuti. Va sottolineato che lo svolgimento dei corsi di formazione risulta rilevante alla luce del fatto che l Ufficiale dell anagrafe ha la necessità di incrementare le sue conoscenze riguardo alla materia della donazione degli organi e tessuti per poter prontamente rispondere alle giuste istanze di maggiori informazioni dei cittadini. La realizzazione di tali corsi di formazione potrà svolgersi adeguatamente anche in collaborazione con il Centro Regionale Trapianti, che svolge funzioni simili anche nelle scuole. Si prevede che la Giunta regionale, di concerto con ANCI Veneto, con Centro Regionale Trapianti e con le associazioni riconosciute statutariamente operanti nella Regione Veneto in materia di donazione di organi e tessuti, assuma le Linee Guida Operative per attivazione del servizio di registrazione della dichiarazione di volontà sulla donazione degli organi e dei tessuti, ossia dettagli sotto ilo profilo operativo le disposizione della presente proposta di legge. Sotto il profilo della copertura finanziaria per il corrente anno si prevede la spesa di euro 30.000,00 per erogazione di contributi a favore dei Comuni del territorio regionale o delle associazioni riconosciute statutariamente operanti in materia di donazione di organi e tessuti per svolgere campagne di sensibilizzazione della cittadinanza sul tema della donazione degli organi e dei tessuti. Si prevede inoltre uno stanziamento di euro 70.000,00 per la promozione, la formazione e l aggiornamento degli operatori comunali. 2

PROMOZIONE DELLA COMUNICAZIONE E FORMAZIONE DEGLI OPERATORI IN MATERIA DI DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI Art. 1 - Finalità. 1. La Regione del Veneto promuove e sostiene la donazione degli organi e dei tessuti quale strumento di crescita sociale, culturale e di tutela della salute. 2. La presente legge, nel rispetto della vigente normativa nazionale in materia, coordina le procedure per l acquisizione delle dichiarazioni di volontà. Art. 2 - Principi e obiettivi. 1. La Regione del Veneto assume come proprio obiettivo la formazione di una più ampia coscienza civile quale strumento essenziale, di solidarietà umana e sociale e sostiene l informazione e la sensibilizzazione dei giovani alla donazione degli organi e tessuti. 2. La Regione del Veneto incentiva l informazione in tutto il territorio regionale attraverso l erogazione di contributi a favore dei Comuni del territorio regionale o delle associazioni riconosciute statutariamente operanti in materia di donazione di organi e tessuti, per svolgere campagne di sensibilizzazione della cittadinanza sul tema della donazione degli organi e dei tessuti. Art. 3 - Linee Guida. 1. La Giunta regionale assume, di concerto con ANCI Veneto, con il Centro Regionale Trapianti e con le associazioni riconosciute statutariamente operanti nella Regione Veneto in materia di donazione di organi e tessuti, le Linee Guida Operative per l attivazione del servizio di registrazione della dichiarazione di volontà sulla donazione degli organi e dei tessuti. Art. 4 - Formazione del personale. 1. La Regione del Veneto promuove la formazione e l aggiornamento degli operatori comunali per le procedure indicate all articolo 3, mediante finanziamento di corsi finalizzati all acquisizione di conoscenze tecnicoscientifiche, operative e giuridiche in materia. 2. La Regione del Veneto collabora con i comuni per le modifiche dei sistemi informativi al fine di interagire con il Sistema Informativo Trapianti (SIT), consentendo agli ufficiali dell anagrafe di partecipare a corsi di aggiornamento relativi all utilizzo dei nuovi software che consentono di inserire la dichiarazione di volontà di cui all articolo precedente nel SIT. Art. 5 - Norma finanziaria. 1. Agli oneri derivanti dall articolo 2, quantificati in euro 30.000,00 si fa fronte per l esercizio 2015 mediante prelievo dall upb U0009 "Contributi e partecipazioni in enti e associazioni" del bilancio di previsione 2015; contestualmente la dotazione dell upb U0011 "Attività di informazione e comunicazione istituzionale ai cittadini" del bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2015. è incrementata di euro 30.000,00. 2. Agli oneri derivanti dall attuazione dell articolo 4, quantificati per l esercizio in corso in euro 70.000,00 si fa fronte per l esercizio 2015 mediante prelievo dall upb 0009 "Contributi e partecipazioni in enti e associazioni" del bilancio di previsione 2015; contestualmente la dotazione dell upb U0175 3

"Formazione professionale" è incrementata di 70.000,00 euro per l esercizio finanziario 2015. Art. 6 - Entrata in vigore. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successiva a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 4

INDICE Art. 1 - Finalità 3 Art. 2 - Principi e obiettivi. 3 Art. 3 - Linee Guida. 3 Art. 4 - Formazione del personale. 3 Art. 5 - Norma finanziaria 3 Art. 6 - Entrata in vigore. 4