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COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 01.09.2003 C (2003) 3200 Oggetto: Aiuto di stato n. N151/2003 - Italia Servizi finanziari alle imprese: concessione di garanzie (Regione dell'umbria) Signor Ministro, 1. PROCEDIMENTO Con lettera del 20 marzo 2003, registrata il 24 marzo 2003, le autorità italiane hanno notificato la misura citata in oggetto. Una riunione con le autorità italiane ha avuto luogo l'8 aprile 2003. Con lettera del 20 maggio 2003, registrata il 23 maggio 2003, le autorità italiane hanno fornito informazioni complementari. Con lettera del 21 maggio 2003, la Commissione ha richiesto ulteriori informazioni, che sono state fornite dalle autorità italiane con lettera del 19 giugno 2003, registrata il 23 giugno 2003 e con lettera del 31 luglio 2003, registrata il 5 agosto 2003. 2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA 2.1. Denominazione e base giuridica Il nuovo regime è denominato "Servizi finanziari alle imprese: concessione di garanzie". La base giuridica di questo regime è la deliberazione della Giunta regionale della Regione dell'umbria n. 1894 del 30 dicembre 2002, in attuazione della Misura 2.3 - S.E. On. Franco FRATTINI Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1 I - 00194 ROMA Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles - Belgio Telefono: centralino 32 (0) 2 299.11.11. Telex: COMEU B 21877. Indirizzo telegrafico: COMEUR Brussels.

Servizi finanziari alle imprese - di cui al Docup Obiettivo 2 2000-2006 per la Regione dell'umbria 1, Azione 2.3.2 - Fondo per il sostegno finanziario ai processi di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, Azione 2.3.3 - Fondo per il rilascio di garanzie a favore di PMI artigiane e Fondo per il rilascio di garanzie a favore delle altre PMI, Azione 2.3.4 - Fondo a favore dell'area dell'economia sociale. 2.2. Obiettivo della misura La misura d'aiuto in esame è volta alla costituzione di quattro fondi che mirano a concedere garanzie contro il rischio d'insolvenza su operazioni di finanziamento: un fondo per il sostegno finanziario ai processi di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico (Azione 2.3.2 del Docup 2000-2006 per la Regione dell'umbria). Questo fondo mira in particolare a sostenere progetti ad elevato livello tecnologico realizzati da imprese in fase di avviamento; un fondo per la concessione di garanzie a favore delle PMI artigiane e un fondo per il rilascio di garanzie a favore delle altre PMI (Azione 2.3.3 del Docup). Questi fondi sono volti ad incoraggiare gli investimenti fissi in beni materiali ed immateriali realizzati dalle PMI; un fondo a favore dell'area dell'economia sociale (Azione 2.3.4 del Docup); mira a concedere sostegno finanziario ad imprese operanti in ambito socio-assistenziale. 2.3. Descrizione del funzionamento dei fondi I fondi saranno costituiti come entità giuridiche indipendenti, con contabilità separata e gestiti da un soggetto unico, selezionato mediante procedura di evidenza pubblica. Anche tale gestore dovrà apportare risorse proprie per la costituzione dei fondi. Tale contributo finanziario sarà pari al 10% del capitale dei fondi di cui all'azione 2.3.3 del Docup, al 40% per il fondo di cui all'azione 2.3.2 e al 31% per il fondo di cui all'azione 2.3.4. Il gestore sarà individuato mediante procedura di evidenza pubblica. A questa selezione potranno partecipare tutti i soggetti pubblici o privati, autorizzati secondo la legislazione dello Stato membro dell'unione europea a svolgere le prestazioni oggetto dell'appalto. I criteri di selezione saranno sia tecnici che economici. Fra i criteri tecnici, saranno presi in considerazione la qualità del piano di attività presentato dai candidati, la capacità di costituire una rete con il sistema finanziario locale, in modo da massimizzare l'efficacia degli interventi realizzati dai fondi. Un altro criterio di selezione sarà l'importo richiesto dai candidati a copertura dei costi di gestione dei fondi. Tale importo non potrà superare la media annua del 2% del capitale versato dei fondi. I capitali apportati dal gestore e quelli d'origine pubblica saranno investiti nei fondi alle medesime condizioni: non è previsto alcuna clausola volta a garantire gli investimenti d'origine privata rispetto a quelli d'origine pubblica, né ad accordare ai primi una retribuzione superiore rispetto ai secondi. 1 Approvata dalla Commissione, C (2001) 2119 del 7 settembre 2001. 2

2.4. Beneficiari degli aiuti Potranno beneficiare dell'intervento dei fondi in questione soltanto PMI come definite dalle normative comunitarie ed appartenenti ai settori dell'industria, del commercio, del turismo e dei servizi, all'infuori dei settori della costruzione navale, della produzione delle fibre sintetiche, dei trasporti e della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato CE. Non potranno beneficiare di queste garanzie neppure le imprese in difficoltà. 2.5. Caratteristiche delle garanzie Le garanzie mirano a coprire operazioni di finanziamento di durata compresa tra un minimo di 18 mesi ed un massimo di 10 anni. La copertura sarà in genere al massimo uguale al 50% dell'esposizione totale e non potrà in ogni caso superare il 70%. L'attivazione della garanzia sarà contrattualmente subordinata a condizioni specifiche che possono giungere sino alla dichiarazione del fallimento o all'avvio di procedure analoghe. La prestazione della garanzia è effettuata dietro corresponsione di una commissione che può essere calcolata in due modi: all'1,5% dell'ammontare della garanzia concessa oppure allo 0,3% di tale importo, per ogni anno di durata della copertura, con un minimo dello 0,8% ed un massimo del 2,5%. Le autorità italiane ritengono che una commissione fissata all'1,5% dell'importo della garanzia corrisponda al livello di mercato, calcolato su una base prudenziale, e che di conseguenza le garanzie non costituiscano aiuto. Fanno riferimento all'esperienza di Gepafin Spa, una società di cui la Regione dell'umbria è l'azionista maggioritario e che dal 1992 accorda garanzie alle PMI in questa regione. Il requisito patrimoniale del fondo di garanzia di Gepafin (cioè il rapporto tra il capitale disponibile e l'esposizione massima) è oggetto di contrattazione tra il fondo ed il sistema bancario locale. Quest'ultimo, secondo quanto dichiarato dalle autorità italiane, ha riconosciuto accettabile per Gepafin un requisito patrimoniale del 12,5%. Secondo le autorità italiane, esiste un nesso diretto tra il requisito patrimoniale e la probabilità media di insolvenza. Per un fondo di garanzia il cui requisito patrimoniale sia del 12,5%, la probabilità di insolvenza è dello 0,5%. Su questa base, è possibile determinare la perdita attesa per un prestito. Per un prestito di durata media, tale perdita è valutata dalle autorità italiane all'1,5% dell'ammontare della garanzia. 2.6. Investimenti interessati e costi ammissibili Le operazioni di finanziamento che possono beneficiare di queste garanzie riguarderanno soltanto programmi d'investimento in immobilizzazioni materiali o immateriali come definiti dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese 2. I costi ammissibili saranno conformi all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 70/2001. Gli investimenti dovranno essere mantenuti nella regione per almeno 5 anni. 2 GUCE L10 del 13.1.2001, pag. 33. 3

2.7. Intensità degli aiuti Qualora la Commissione dovesse constatare l'esistenza di aiuti di Stato, le autorità italiane si sono impegnate a fare in modo che le intensità degli aiuti accordati mediante le garanzie in questione rispettino le soglie di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 70/2001. Per quanto riguarda il calcolo delle intensità, le autorità italiane propongono di calcolare l'equivalente sovvenzione delle garanzie in questione mediante la seguente formula: n Σ PD D t (1+i) -t x(zk) t=0 PD è la probabilità di default. Questa probabilità di default viene calcolata in base all'esperienza maturata in passato riguardo agli inadempimenti relativi a prestiti concessi in analoghe circostanze (settore, dimensioni d'impresa, livello dell'attività economica generale); D t è il debito residuo al tempo t; x è il tasso di commissione; z è la percentuale del prestito garantita dal fondo; K è l'ammontare del finanziamento erogato; N è la durata del finanziamento; I è il tasso di attualizzazione (ossia il tasso di riferimento comunitario). Qualora l'aiuto dovesse superare le soglie indicate all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 70/2001, le autorità italiane notificheranno la misura individualmente. 2.8. Cumulo degli aiuti Qualora la Commissione dovesse concludere che le garanzie in questione costituiscono aiuti, le autorità italiane si impegnano a rispettare le norme relative al cumulo degli aiuti, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 70/2001. 2.9. Dotazione di bilancio Le risorse pubbliche destinate ai fondi in esame ammontano in totale, per la durata complessiva del loro funzionamento, a 12 091 000, di cui 1 115 000 per il fondo di cui all'azione 2.3.2, 9 600 000 per i due fondi di cui all'azione 2.3.3 e 1376 000 per il fondo di cui all'azione 2.3.4. 2.10. Durata del regime I diversi fondi previsti potranno effettuare operazioni a favore di PMI fino al 31.12.2008. Le autorità italiane si sono impegnate a notificare nuovamente il regime il 31.12.2006, data di scadenza del regolamento (CE) n. 70/2001. 4

2.11. Impegni dello Stato membro Le autorità italiane si sono impegnate a rispettare tutte le condizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 70/2001 qualora la Commissione dovesse constatare l'esistenza di un aiuto. Ciò implica che, se necessario, esse si impegnano a presentare una relazione annuale sull'attuazione del regime in questione, ai sensi dell'articolo 9 del suddetto regolamento. 3. VALUTAZIONE DEL REGIME 3.1. Legittimità della misura di aiuto Le autorità italiane, avendo notificato il progetto di aiuti prima della sua entrata in vigore, hanno assolto gli obblighi loro incombenti in virtù dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato. 3.2. Esistenza di un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE La Commissione ha valutato il regime di aiuti sulla base dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE. Ai sensi di detto articolo "sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese [ ], falsino o minaccino di falsare la concorrenza". Le garanzie in questione sono fornite mediante risorse statali nella misura in cui la maggior parte del capitale di detti fondi di garanzia è d'origine pubblica. Le autorità italiane ritengono che i beneficiari di queste garanzie paghino una commissione che corrisponde al prezzo di mercato e che quindi le garanzie non costituiscano dunque un aiuto. Una delle condizioni previste al punto 4.3 della comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie 3 affinché una garanzia accordata dallo Stato non costituisca un aiuto è che le modalità del regime siano basate su una valutazione realistica del rischio, in modo che i corrispettivi pagati dalle imprese beneficiarie consentano, con ogni probabilità, l'autofinanziamento del regime stesso. Un'altra condizione è che i corrispettivi coprano sia i normali rischi inerenti alla concessione della garanzia sia le spese amministrative del regime nonché - ove lo Stato apporti i fondi iniziali per l'avvio del sistema - la normale remunerazione del capitale. Nel caso di specie, non sono soddisfatte le condizioni affinché i corrispettivi possano essere considerati come equivalenti ad un livello di mercato. Il calcolo della commissione, descritto al punto 2.4, non tiene conto delle spese amministrative di gestione del fondo, né della normale retribuzione del capitale fornito dallo Stato, ma sembra basarsi esclusivamente sui rischi medi associati alla concessione delle garanzie. La commissione è inoltre fissata all'1,5% dell'ammontare della garanzia oppure allo 0,3% di tale importo, per ogni anno di durata della copertura, con un minimo dello 0,8% ed un massimo del 2,5%. Queste commissioni sono dunque indipendenti dal rischio che 3 GU CE C 71 del 11.3.2000, pag. 14. 5

rappresenta individualmente l'impresa che beneficia della garanzia. La Commissione può di conseguenza dubitare del fatto che i corrispettivi siano in ogni caso basati su una valutazione realistica del rischio, che varia in funzione della natura del beneficiario della garanzia. La Commissione non può dunque escludere che le commissioni non siano, in taluni casi, inferiori al dovuto, data la natura dell'impresa che beneficia della garanzia. Non è possibile ritenere che i corrispettivi, che non tengono conto né dei costi amministrativi dei fondi, né della normale retribuzione del capitale fornito dallo Stato, né dalla variazione del rischio da un'impresa all'altra, siano fissati ad un livello di mercato; essi rappresentano dunque un vantaggio. È vero che i fondi in questione sono costituiti anche da capitali privati e che questi capitali vengono investiti alle stesse condizioni dei capitali pubblici. Poiché gli investimenti privati vengono effettuati parallelamente e le decisioni di accordare garanzie vengono prese da un gestore ed investitore privato, si potrebbe sostenere che, dal momento che le risorse statali vengono investite alle stesse condizioni che si applicano agli investitori privati, la misura non costituisce di norma un vantaggio, in applicazione del principio di cui al punto IV.3 della comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato e capitale di rischio 4. Tale caso non si configura tuttavia nel regime in esame. Innanzitutto, nonostante la presenza di un gestore ed investitore privato, la commissione pagata dai beneficiari non è determinata secondo le norme del mercato, poiché non tiene conto, in particolare, dei costi amministrativi di funzionamento dei fondi. In secondo luogo, come già illustrato, è possibile che il corrispettivo fisso non copra il rischio di insolvenza di un beneficiario particolare. Come sostenuto dalle autorità italiane nel corso della riunione dell'8 aprile 2003, una ragione che potrebbe indurre un investitore e gestore privato ad investire in un regime atto a concedere aiuti in taluni casi è il fatto che la gestione di tali fondi gli darebbe un accesso privilegiato alla clientela delle PMI nella regione dell'umbria. D'altra parte, questo vantaggio è selettivo nella misura in cui ne possono beneficiare solo le PMI della regione dell'umbria. È possibile, infine, che le imprese beneficiarie delle garanzie svolgano attività commerciali internazionali. Di conseguenza, il regime in causa è atto ad incidere sugli scambi tra Stati membri. Il regime in esame, accordando vantaggi selettivi ad imprese, finanziati tramite risorse pubbliche e atti ad incidere sugli scambi tra Stati membri, costituisce un aiuto di stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE. Non vi è motivo di concludere che il gestore ed investitore privato dei fondi sia lui stesso il beneficiario di aiuti di Stato, dal momento che viene selezionato mediante procedura di evidenza pubblica e suoi capitali sono investiti alle stesse condizioni dei capitali pubblici. In quanto gestore, esso non è che lo strumento tramite il quale si può trasferire l aiuto all PMI beneficiari delle garanzie. 4 GU C 235 del 21.8.2001, pag. 3. 6

3.3. Compatibilità in base all'articolo 87, paragrafo 3 del trattato CE Avendo stabilito che il regime in questione costituisce aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, è necessario determinare se può essere dichiarato compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, paragrafo 3 del trattato CE. La Commissione osserva innanzitutto che gli aiuti accordati in virtù della misura in oggetto sono concessi sotto forma di garanzie. Tali aiuti devono dunque innanzi tutto essere valutati sulla base della comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie. A tale proposito, va in primo luogo osservato che le garanzie accordate dai fondi non potranno coprire più dell'80% delle operazioni di finanziamento. Inoltre, l'attivazione della garanzia sarà subordinata a condizioni specifiche che possono giungere sino alla dichiarazione obbligatoria del fallimento o all'avvio di procedure analoghe. Si tratta di due condizioni che, ai sensi dei punti 3.4 e 5.3 della comunicazione, devono essere soddisfatte affinché la Commissione accetti garanzie che costituiscono aiuti di Stato. Inoltre, per calcolare l'equivalente sovvenzione delle garanzie, le autorità italiane hanno adottato un metodo conforme al punto 3.2 della comunicazione, poiché tengono conto della differenza tra l'importo garantito non ancora rimborsato moltiplicato dal fattore di rischio ed il corrispettivo pagato. Come previsto dalla comunicazione, il fattore di rischio è calcolato sulla base dell'esperienza acquisita in passato in materia di insolvenza per prestiti accordati in circostanze analoghe. La Commissione rileva inoltre che le autorità italiane si sono impegnate a rispettare tutte le condizioni d'applicazione del regolamento CE n. 70/2001 qualora la Commissione accertasse l'esistenza di un aiuto di Stato ed in particolare osserva che: il regime è destinato soltanto alle PMI come definite dai testi comunitari; i fondi accorderanno garanzie soltanto a progetti di finanziamento d'investimento in immobilizzazioni materiali o immateriali come definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 70/2001, che saranno mantenuti per una durata di almeno 5 anni nella regione; i costi ammissibili sono conformi all'articolo 4 di detto regolamento; le autorità italiane si sono impegnate a fare in modo che le intensità degli aiuti rispettino le soglie di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 70/2001; saranno rispettate le disposizioni in materia di cumulo di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 70/2001; le autorità italiane si sono inoltre impegnate a presentare una relazione annuale sull'attuazione del regime in causa, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 70/2001. Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione ritiene che il regime in causa sia conforme al regolamento CE n. 70/2001. Il regime soddisfa dunque i criteri di compatibilità con il mercato comune di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE. 7

4. DECISIONE La Commissione ha pertanto deciso di considerare gli aiuti in causa compatibili con il trattato CE. Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà il tacito assenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della presente lettera, nella lingua facente fede, all'indirizzo Internet http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/. La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale Concorrenza Direzione G B-1049 BRUXELLES Fax : +32 2 296 12 42 Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta stima. Per la Commissione Mario MONTI Membro della Commissione 8