REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 28-05-1992, N. 15 DISCIPLINA DEL VOLONTARIATO



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REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 28-05-1992, N. 15 DISCIPLINA DEL VOLONTARIATO Preambolo IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 - Finalità 1. La Regione Liguria riconosce l elevato calore sociale del volontariato quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne favorisce lo sviluppo salvaguardandone l autonomia. 2. In particolare la Regione promuove, secondo le modalità previste dalle norme sulle procedure della programmazione, l apporto originale delle organizzazioni di volontariato alla programmazione regionale nei settori a carattere sociale, civile e culturale. 3. Ai fini dell applicazione della presente legge sono organizzazioni di volontariato gli organismi aventi i requisiti richiesti dall art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266. Art. 2 - Attività di volontariato 1. Per attività di volontariato si intende quella intrapresa e svolta in modo personale, spontaneo e gratuito senza fine di lucro anche indiretto, tramite l organizzazione di cui il volontariato fa parte. 2. Nella presentazione del servizio l organizzazione deve avvalersi in modo determinante e prevalente dell attività volontaria dei propri associati, ai quali può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti previamente stabiliti dall organizzazione di appartenenza. Art. 3 - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato 1. E istituito presso la Regione il registro delle organizzazioni di volontariato, diviso nei seguenti settori: a) ambientale; b) culturale; c) educativo; d) della protezione civile; e) sanitario; f) della sicurezza sociale; g) sportivo e ricreativo; g-bis) protezione degli animali. [1] h) altri. 2. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell Assessore competente, provvede all iscrizione dell organizzazione di volontariato nel registro di cui al comma primo, su specifica richiesta della stessa corredata dalla seguente documentazione: a) atto costitutivo o accordo degli aderenti; b) statuto o regolamento; c) relazione sull attività svolta; d) bilancio o, in mancanza, rendiconto; e) nominativo dei soggetti che ricoprono cariche associative. 3. Sono iscritte nel registro le organizzazioni di volontariato operanti sul territorio regionale e aventi i requisiti di cui all art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266. 4. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui al comma primo trasmettono entro il 30 giugno di ogni anno al Presidente della Giunta Regionale copia del bilancio o, in mancanza, del rendiconto nonchè una relazione sull attività svolta e le eventuali variazioni alla documentazione di cui al comma secondo lettere a), b), e). 5. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell Assessore competente, entro il 31 dicembre di ogni anno aggiorna il registro e dispone con provvedimento motivato la cancellazione delle organizzazioni che non abbiano ottemperato alle prescrizioni di cui al comma quarto ovvero per le quali siano venuti a mancare i requisiti di cui ai commi secondo e terzo. 6. La Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione annuale sullo stato di applicazione della presente legge. 1 Lettera inserita dall art. 25, comma 1, L.R. 22 marzo 2000, n.23. Art. 4 - Convenzioni 1. Le regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato costituite da non meno di diciotto mesi ed iscritte da almeno sei mesi nel registro di cui all art. 3 [1]. 2. Gli enti devono pubblicizzare la volontà di stipulare convenzioni secondo modalità dagli stessi definite, e comunque dandone notizia all Osservatorio di cui all art. 6. La scelta è determinata sulla base dei seguenti criteri prioritari: a) attività svolta in forma regolare e continuativa nello specifico settore e nel territorio sul quale è previsto l intervento; b) idoneità dei livelli di prestazione e della qualificazione del personale in rapporto al tipo di attività svolta; c) autonomia funzionale ed organizzativa. 1

3. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. 4. Le convenzioni devono inoltre prevedere: a) la durata del rapporto; b) la tipologia delle prestazioni e il progetto dell intervento; c) il personale, le strutture, le attrezzature ed i mezzi impiegati nello svolgimento delle attività indicando il personale retribuito; d) le modalità di coordinamento tra il volontariato e il servizio pubblico, nonchè le forme di verifica delle prestazioni ed il controllo della loro qualità; e) la copertura assicurativa degli aderenti per danni arrecati a terzi nello svolgimento dell attività, nonchè contro infortuni e malattie connesse all attività stessa; f) la disciplina dei rapporti finanziari, ivi comprese le modalità di rendicontazione. 5. Le convenzioni regolano l utilizzo di personale, strutture, attrezzature e mezzi messi a disposizione dagli enti pubblici. 6. L ente pubblico stipulante la convenzione ne trasmette copia alla Regione. 1 Comma sostituito dall art. unico, L.R. 27 febbraio 1996, n. 7. Art. 5 - Accessi a strutture pubbliche 1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all art. 3, per lo svolgimento della loro attività, accedono alle strutture pubbliche, previe le opportune intese. Art. 6 - Osservatorio regionale di promozione, informazione e documentazione sul volontariato [1] 1. E istituito presso la Presidenza della Giunta regionale l Osservatorio di promozione, informazione e documentazione sul volontariato. 2. Entro tre mesi dall entrata in vigore della presente legge, la Giunta propone al Consiglio regionale il regolamento dell Osservatorio di cui al comma primo. 1 Per la promulgazione del regolamento di cui al presente articolo, vedi il Regolamento Reg. 14 maggio 1993, n. 1. Art. 7 - Compiti dell Osservatorio 1. L Osservatorio regionale di promozione, informazione e documentazione. a) provvede al censimento delle organizzazioni di volontariato e alla tenuta del registro di cui all art. 3; b) formula proposte operative in materia di volontariato; c) cura i rapporti con i servizi interessati al volontariato; d) promuove ed attua, direttamente o in collaborazione con gli enti locali, con le organizzazioni di volontariato e con i centri di servizio di cui all art. 15 della legge, n. 266/1991, iniziative di studio e di ricerca, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell attività di volontariato; e) favorisce la conoscenza e la circolazione di esperienze nazionali ed internazionali sul volontariato; f) raccoglie ed aggiorna dati, documenti e testimonianze sulle attività del volontariato e sulle esperienze individuali; g) tiene copia delle convenzioni stipulate fra associazioni di volontariato ed enti pubblici, operanti su territorio regionale; h) promuove ogni tre anni la conferenza regionale del volontariato. Art. 8 - Commissione consultiva del volontariato 1. E istituita nell ambito dell Osservatorio regionale di promozione, informazione e documentazione la Commissione consultiva del volontariato al fine di esprimere pareri obbligatori sui disegni di legge regionali e sulle proposte di programmazione di cui all art. 1, comma secondo, relativi ai diversi settori di attività del volontariato. 2. Il regolamento regionale di cui all art. 6, comma secondo, disciplina la composizione ed il funzionamento della Commissione consultiva, garantendo la rappresentanza di ogni settore del volontariato previsto dalla presente legge Art. 9 - Formazione ed aggiornamento dei volontari 1. I piani di formazione professionale disciplinano la partecipazione di volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nel registro regionale ai corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento professionale, sentito l Osservatorio regionale di promozione, informazione e documentazione sul volontariato, tenuto conto delle iniziative assunte dai centri di servizio di cui all art. 15 della legge, n. 266/1991. Art. 10 - Progetti sperimentali 1. Al fine di promuovere l applicazione di avanzate metodologie di intervento, la Giunta regionale approva progetti sperimentali proposti dall Osservatorio regionale di cui all art. 6 o dai centri di servizio di cui all art. 15 della legge, n. 266/1991. Art. 11 - Modifiche alla legge regionale 6 giugno 1988, n. 21 1. L art. 21 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 21 è sostituito dal seguente: Art. 21 Registro delle organizzazioni di volontariato. 2

1. Le Organizzazioni di volontariato sono iscritte nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato, settore sicurezza sociale, di cui all art. 3 della legge regionale Disciplina del volontariato. 2. Nel testo della legge regionale 6 giugno 1988, n. 21 le parole associazione di volontariato sono sostituite dalla parole organizzazione di volontariato e la parola all albo è sostituita dalla parola registro. Art. 12 - Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 6 e 10 si provvede mediante riduzione di lire 50.000.000 in termini di competenza e di cassa del Capitolo 9570 Fondo di riserva delle spese obbligatorie e d ordine dello stato di previsione della spesa del bilancio per l anno finanziario 1992 ed istituzione nel medesimo stato di previsione della spesa del Capitolo 314 Spese per il funzionamento e i progetti sperimentali dell Osservatorio regionale di promozione, informazione e documentazione sul volontariato con lo stanziamento di lire 50.000.000 in termini di competenza e di cassa. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. Art. 13 - Norma transitoria 1. In sede di prima attuazione della presente legge il disposto di cui all art. 4, comma primo non si applica alle organizzazioni di volontariato che già abbiano in corso convenzioni con enti pubblici. 2. Entro sei mesi dall entrata in vigore della presente legge, le convenzioni in corso devono essere adeguate a quanto previsto dall art. 4, comma quarto. REGOLAMENTO REG. LIGURIA 14-05-1993, N. 1 REGOLAMENTO DELL OSSERVATORIO REGIONALE DI PROMOZIONE, INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE SUL VOLONTARIATO. Preambolo Il Consiglio Regionale ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE constatata l esecutività del provvedimento promulga il seguente regolamento regionale: Art. 1 - Finalità 1. Il presente regolamento disciplina, in conformità alla legge regionale 28 maggio 1992, n. 15, l Osservatorio regionale di promozione, informazione e documentazione sul volontariato, la Commissione consultiva, nonchè le procedure per l iscrizione al registro del volontariato. TITOLO I OSSERVATORIO REGIONALE DI PROMOZIONE, INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE SUL VOLONTARIATO Art. 2. - Composizione dell Osservatorio [1] 1. L Osservatorio è un organo collegiale composto: a) dal Presidente della Giunta regionale che lo convoca e lo presiede o, in caso di assenza o impedimento, da un Assessore da lui delegato; b) da due assessori regionali incaricati di materie attinenti ai settori del volontariato di cui all articolo 3 della legge regionale 28 maggio 1992 n. 15, i quali possono ciascuno delegare il Dirigente di uno dei Servizi competenti; c) dal dirigente del Servizio Affari Istituzionali e Legislativi o, in caso di assenza o impedimento, da un suo delegato; d) dal Presidente della Commissione consultiva di cui al successivo articolo 9; e) da due componenti la Commissione consultiva eletti nel suo seno. 2. Partecipano con voto consultivo due esperti in materie giuridiche-economiche e due esperti in materie concernenti i settori più rilevanti del volontariato. 3. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla unità operativa di cui all articolo 8. 4. L Osservatorio è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale. In fase di prima applicazione, la nomina interviene indipendentemente dall elezione dei membri di cui al primo comma, lett. d) ed e), che darà luogo ad un successivo provvedimento di integrazione. 3

1 Articolo sostituito dall art. 1, Regolamento Reg. 20 luglio 1993, n. 2. Art. 3. - Tenuta del registro regionale e censimento delle organizzazioni di volontariato 1. L Osservatorio provvede alla tenuta del registro regionale delle organizzazioni di volontariato, ne cura le necessarie variazioni, propone eventuali individuazioni di nuovi settori di iscrizione o articolazioni diverse degli stessi, attua il censimento delle organizzazioni. Art. 4. - Formulazione di proposte operative e di progetti sperimentali in materia di volontariato 1. L Osservatorio, tenuto conto delle problematiche segnalate dalle organizzazioni o da singoli soggetti operanti nei diversi settori di attività di volontariato e delle indicazioni dei servizi regionali interessati: a) elabora, ai sensi della lettera b) dell art. 7 della legge regionale 28 maggio 1992, n. 15, proposte operative da sottoporre alla approvazione della Giunta regionale, favorendo anche il coordinamento delle iniziative di volontariato simili o connesse; b) definisce, ai fini dell approvazione da parte della Giunta regionale, i progetti sperimentali previsti all art. 10 della legge regionale 15/92 per promuovere l applicazione di avanzate metodologie di intervento anche in collaborazione con gli enti locali ed i centri di servizi di cui all art. 15 della legge 17 agosto 1991, n. 266. Art. 5. - Studio, ricerca ed aggiornamento dati 1. L Osservatorio: a) elabora dati per favorire la ricerca e lo studio di problematiche connesse con il volontariato; b) favorisce, nel rispetto dei principi sanciti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i rapporti con organismi operanti nel volontariato sia nazionali che internazionali per divulgare esperienze di particolare rilevanza; c) raccoglie ed aggiorna i dati acquisiti in materia di volontariato con particolare riguardo alle convenzioni stipulate tra enti pubblici ed organizzazioni; d) predispone convenzioni-tipo da sottoporre agli enti interessati; e) promuove iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie e del materiale elaborato attinenti le organizzazioni e le attività di volontariato avvalendosi di strumenti di informazione anche telematici. Art. 6. - Attività di promozione della conferenza regionale sul volontariato 1. L Osservatorio sentita la Commissione consultiva propone alla Giunta regionale l organizzazione della conferenza triennale del volontariato individuando le problematiche di maggior rilievo ed attualità la cui soluzione comporti un razionale sviluppo delle attività di volontariato. Art. 7. - Funzionamento dell Osservatorio 1. L Osservatorio si riunisce, su convocazione del Presidente della Giunta regionale, con cadenza mensile ed ogni qualvolta ne viene fatta richiesta da un terzo dei suoi componenti. 2. Le riunioni sono valide con la presenza della metà dei componenti e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. Delle riunioni viene redatto apposito verbale. 3. Qualora la specificità dell argomento oggetto di discussione lo consenta, la riunione plenaria dell Osservatorio può delegare ad un gruppo ristretto l esame di specifici argomenti; in tal caso si applicano, ai fini della approvazione delle deliberazioni, gli stessi criteri individuati per le riunioni plenarie. Art. 8. - Unità operativa di supporto dell Osservatorio 1. L Osservatorio si avvale di una specifica unità operativa individuata nell ambito del servizio Affari istituzionali e legislativi, Ufficio rapporti enti locali e subregionali, persone giuridiche, polizia locale urbana e rurale, quale centro di documentazione e di supporto. Essa tiene i rapporti con i servizi regionali e con la Commissione consultiva di cui all art. 9. TITOLO II COMMISSIONE CONSULTIVA DEL VOLONTARIATO Art. 9. - Composizione della Commissione consultiva 1. La Commissione consultiva del volontariato dura in carica tre anni ed è composta da: a) un rappresentante rispettivamente per i settori culturale, sportivo-ricreativo, della protezione civile, educativo ed ambientale e delle associazioni raggruppanti il settore altri del volontariato; b) due rappresentanti per il settore della sicurezza sociale; c) tre rappresentanti per il settore sanitario; d) due esperti componenti l Osservatorio in materie giuridico- economiche; e) due esperti componenti l Osservatorio in materie concernenti i settori più rilevanti del volontariato. 2. Il Dirigente del servizio programmazione e partecipazioni regionali o un suo delegato ed il dirigente del servizio affari istituzionali e legislativi o un suo delegato partecipano alle riunioni della Commissione consul- 4

tiva con voto consultivo. 3. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla unità operativa di cui all art. 8. 4. La Commissione consultiva è presieduta dal Presidente, che è eletto a maggioranza fra i componenti. Art. 10. - Designazione dei componenti e relativa nomina 1. I rappresentanti di cui all art. 9, comma 1, lettere a), b), c) sono eletti ove occorra con voto limitato dalle organizzazioni iscritte per ciascun settore del registro regionale. 2. I rappresentanti di cui all art. 9, lettere b) e e), sono designati dal Presidente della Giunta regionale scegliendo tra i nominativi segnalati dalle associazioni, entro trenta giorni dall entrata in vigore del presente regolamento. 3. I nominativi dei componenti di cui al primo comma devono pervenire all Osservatorio entro quarantacinque giorni dall entrata in vigore del presente regolamento. Trascorso tale termine, il Presidente della Giunta regionale nomina la Commissione qualora i nominativi acquisiti consentano la nomina di almeno la metà più uno dei componenti, salva l integrazione con il pervenire delle successive designazioni. 4. In caso di dimissioni di un componente della Commissione consultiva, il Presidente della Giunta regionale chiede una nuova designazione alle organizzazioni iscritte nello stesso settore, nel termine di trenta giorni. Art. 11. - Funzionamento della Commissione consultiva 1. La Commissione consultiva del volontariato si riunisce, almeno quattro volte nel corso dell anno solare, su convocazione del proprio Presidente o di un terzo dei suoi componenti, trasmessa almeno sette giorni prima, per l espressione dei pareri di cui all art. 8, comma 1 della legge regionale 28 maggio 1992, n. 15. 2. I provvedimenti oggetto di esame sono inviati dai vari servizi regionali all unità operativa di cui all art. 8 che predispone l ordine del giorno. 3. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti; le deliberazioni della Commissione sono valide se approvate a maggioranza dei presenti. TITOLO III REGISTRO REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO Art. 12. - Modalità di presentazione delle domande di iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato 1. Per l iscrizione nel registro regionale delle Organizzazioni di volontariato i legali rappresentanti delle organizzazioni operanti nel territorio regionale ed aventi i requisiti di cui all art. 3 della legge 266/1991 e all art. 3 della legge regionale 15/1992, devono presentare formale istanza al Presidente della Giunta regionale. 2. L istanza deve indicare espressamente il settore del registro regionale nel quale l Organizzazione intende essere iscritta in base alla prevalenza della attività svolta e deve essere corredata, in duplice copia, della documentazione espressamente individuata dal comma 2 dell art. 3 della legge regionale n. 15/1992. 3. Nell atto costitutivo e nello statuto, redatti nella forma dell atto pubblico o dell atto privato registrato, devono essere esplicitamente previste le caratteristiche peculiari individuate dall art. 3, comma 3, della legge 266/1991. [1] 1 Comma sostituito dall art. 1, comma 1, Regolamento Reg. 14 marzo 1996, n. 2. Art. 13. - Procedimento istruttorio 1. La domanda di iscrizione al registro o di modifica viene inoltrata all Osservatorio che esamina l esistenza dei requisiti di legge necessari per procedere alla iscrizione medesima. [1] 2. Successivamente, a cura dell Osservatorio stesso, la documentazione pervenuta dagli interessati viene trasmessa al servizio competente in materia il quale provvede agli eventuali ulteriori atti istruttori ad esso demandati dall Osservatorio e all elaborazione del decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell Assessore competente. 3. Il servizio competente per materia, ricevuto il decreto esecutivo di iscrizione al registro o di modifica, ne trasmette copia all Osservatorio il quale provvede ad aggiornare il registro regionale. 4. La comunicazione dell avvenuta iscrizione al registro o di modifica alle organizzazioni interessate, corredata di copia autentica del decreto, viene rilasciata dall Osservatorio. 1 Comma sostituito dall art. 2, comma 1, Regolamento Reg. 14 marzo 1996, n. 2. Art. 14. - Modalità di aggiornamento e cancellazione dal registro 1. L aggiornamento del registro regionale delle organizzazioni di volontariato di competenza del Presidente della Giunta regionale su proposta dell Assessore competente previa istruttoria da parte dell Osservatorio, può essere richiesto dagli interessati in ogni momento e ad esso si applicano in quanto compatibili le procedure dell art. 13. 2. La cancellazione può avvenire su domanda, in qualsiasi momento, o d ufficio, qualora siano venuti meno i requisiti di legge. Essa opera dal momento in cui diventa esecutivo il decreto del Presidente della Giunta regionale di cancellazione. 5

Art. 15. - Norma transitoria 1. L Osservatorio provvede ogni tre anni al censimento delle organizzazioni di volontariato. 2. In sede di prima attuazione del regolamento il Presidente della Giunta regionale provvede alla convocazione della commissione consultiva di cui all art. 9. Art. 16. - Entrata in vigore Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione ai sensi dell art. 55 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. DECRETO 14 FEBBRAIO 1992 COME MODIFICATO DAL DECRETO 16 NOVEMBRE 1992 Il Ministro dell industria del commercio e dell artigianato Visto l art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, Leggequadro sul volontariato, in particolare il comma 2, che prevede l individuazione, con decreto del Ministro dell industria, del commercio e dell artigianato di meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche o collettive, per gli aderenti alle organizzazioni di volontariato e la disciplina dei relativi controlli; Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 1992, concernente l obbligo delle organizzazioni di volontariato ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall esercizio dell attività medesima; Considerata la necessità di apportare correttivi nelle modalità tecniche relative all obbligo assicurativo; Decreta: Il sesto comma dell art. 2 del decreto ministeriale 14 febbraio 1992, è sostituito dal seguente: 6. Le organizzazioni di volontariato devono comunicare all assicuratore presso cui vengono stipulate le polizze i nominativi dei soggetti di cui al comma 3 e le successive variazioni, contestualmente alla iscrizione nel registro previsto dall art. 3. Art. 3 Il primo comma dell art. 3 del decreto ministeriale 14 febbraio 1992, è sostituito dal seguente: 1. Le organizzazioni di volontariato debbono tenere il registro degli aderenti che prestano attività di volontariato. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente m ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, o da un segretario comunale, o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti. L autorità che ha provveduto alla bollatura deve altresì dichiarare, nell ultima pagina del registro, il numero di fogli che le compongono. Art. 4 Il quinto comma dell art. 3 del decreto ministeriale 14 febbraio 1992, è sostituito dal seguente: 5. Il registro deve essere barrato ogni qualvolta si annoti una variazione degli aderenti che prestano attività di volontariato, ed il soggetto preposto alla tenuta dello stesso o un suo delegato deve apporvi la data e la propria firma. Art. 1 Il terzo e quarto comma dell art. 2 del decreto ministeriale 14 febbraio 1992, concernente l obbligo di assicurazione per coloro che prestano attività di volontariato, sono sostituiti dal seguente: 3. Le predette assicurazioni, sulla base delle risultanze del registro di cui al successive art. 3, devono garantire tutti i soggetti che risultano aderenti alle organizzazioni di volontariato e che prestano attività di volontariato. Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di iscrizione al registro. Art. 2 6