N. 00001/2016 REG.PROV.COLL. N. 00740/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 740 del 2014, proposto da: **, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Migliorati, con domicilio eletto presso Giovanni Migliorati in Brescia, Via Solferino, 59; contro Questura di Brescia, rappresentato e difeso per legge dall'avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Brescia, Via S. Caterina, 6; per l'annullamento del rigetto dell'istanza di rilascio della carta di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Brescia; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2015 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Espone la ricorrente di aver presentato alla Questura di Brescia richiesta di rilascio della carta di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, essendo in Italia regolarmente da più di cinque anni. Pur essendole stato consegnato in data 31.5.2014 un permesso di soggiorno della durata di anni due, alla stessa veniva denegato il rilascio della carta di soggiorno, in quanto la richiesta era carente del certificato di avvenuto superamento dell esame di lingua italiana, documento ritenuto indispensabile per l ottenimento del titolo richiesto ai sensi del disposto di cui all art. 9-bis del D.lgs. 286/98, così come introdotto per effetto della Legge n. 94/2009. Ritenendo l illegittimità del diniego così opposto, con un unico motivo di doglianza la ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
Violazione di legge con riferimento al disposto di cui all art. 9-bis del D.lgs. 286/98; all art. 1, comma 22 della Legge n. 94/09 ed all art. 1 del DM 4/6/2010. La particolare situazione della ricorrente, di provenienza Kosovara, di non più giovane età (68 anni), entrata in Italia per ricongiungersi col marito da cinque anni e la particolare condizione di salute (affetta da acufene bilaterale e diabete mellito di II grado), come documentato in atti, avrebbe dovuto indurre l amministrazione a valutare la situazione della richiedente in rapporto alle ipotesi di esenzione previste dal Decreto Ministeriale richiamato, il quale prevede l esonero dal superamento dell esame di conoscenza della lingua italiana con riferimento:..; b) allo straniero affetto da gravi limitazioni alla capacita' di apprendimento linguistico derivanti dall'eta', da patologie o da handicap, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica.. L amministrazione intimata si è costituita in giudizio con memoria formale, chiedendo il rigetto del ricorso. All udienza del 16 dicembre 2015 il ricorso è stato trattenuto per la decisione. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento in considerazione della particolare condizione della ricorrente, riconducibile ad una delle ipotesi contemplate dal DM 4 giugno 2010 emanato per effetto della modifica apportata dalla legge 94/2009 al T.U. sull immigrazione (D.lgs. 286/1998).
Invero, va dato atto della particolare condizione in cui versa la ricorrente: in primo luogo l età, attestata al momento della proposizione della domanda a 68 anni; in secondo luogo, lo stato di salute, che come comprovato in atti dalla difesa istante, rivela la presenza di due patologie: acufene bilaterale e diabete mellito di II livello. Dette condizioni possono effettivamente costituire, per più aspetti, una delle ipotesi contemplate nel decreto ministeriale, più specificatamente quella di cui al punto 3, lettera b, dell art.1, per esonerare lo straniero dal necessario superamento dell esame di lingua onde conseguire la carta di soggiorno CE per lungo soggiornanti. Ritenuto, quindi, che il provvedimento impugnato sia affetto dai vizi denunciati in quanto non ha tenuto conto di tali condizioni particolari della richiedente, il ricorso va accolto con conseguente annullamento dell atto impugnato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella somma indicata in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l effetto annulla l atto impugnato.
Condanna l amministrazione intimata alla refusione delle spese di lite, che liquida in favore della ricorrente nella somma di 1500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri di legge Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati: Alessandra Farina, Presidente, Estensore Stefano Tenca, Consigliere Francesco Gambato Spisani, Consigliere IL PRESIDENTE, ESTENSORE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 05/01/2016 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)