FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO. PARERE N. 02 DEL 12 gennaio 2011 IL QUESITO. Unica Partecipazione in SRL appartenente a più soggetti



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FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO I PARERI IN MATERIA TRIBUTARIA PARERE N. 02 DEL 12 gennaio 2011 IL QUESITO Unica Partecipazione in SRL appartenente a più soggetti Quando più eredi acquisiscono la quota di partecipazione in una srl del socio defunto, diventano comproprietari della medesima o ciascuno acquista la proprietà di una porzione della stessa? Quali sono inoltre gli effetti laddove gli eredi acquisiscono la quota di partecipazione del socio unico di srl defunto? Premessa Il doppio quesito impone l esame propedeutico dei seguenti quattro aspetti: Definizione e caratteristiche della quota di partecipazione in SRL, il trasferimento mortis causa delle quote di partecipazione in SRL, la comproprietà delle quote di partecipazione, le SRl unipersonali. Si produce quindi la risposta al quesito esaminando i quattro punti sopra indicati. Cap. 1 - Quote di partecipazione in SRL Definizione e caratteristiche L articolo 2468 del cod. civ. disciplina, individuandone il valore e i diritti connessi, le quote di partecipazione nella società a responsabilità limitata. Secondo tale disposizione ogni socio è titolare di una quota di partecipazione corrispondente ad una parte del capitale sociale e pertanto il capitale sociale risulta essere diviso in un numero di quote pari al numero dei soci. Il valore della quota di partecipazione, fatto salvo diversa disposizione dell atto costitutivo, è commisurato in misura proporzionale al conferimento. Alle quote di partecipazione sono associati i diritti sociali che spettano ai soci in misura proporzionale a quanto espresso da ciascuna partecipazione, fatto salvo diversa disposizione contenuta nell atto costitutivo. Pertanto, di regola, ogni partecipazione è proporzionale al valore dei conferimenti ed i diritti spettanti al socio sono proporzionali alla partecipazione posseduta. I soci possono alterare tale correlazione prevedendo che specifici diritti amministrativi o patrimoniali siano attribuiti ai singoli soci a prescindere dal valore della partecipazione dai medesimi posseduta. A differenza delle Società per Azioni, le quote di partecipazione nelle SRL non possono essere rappresentate da azioni né essere incorporate in titoli di credito. L articolo 2468 del codice civile esprime i caratteri essenziali delle quote di partecipazioni nelle SRL: Unitarietà: o Ciascun socio è titolare sempre di un unica quota di partecipazione che rimane tale a prescindere da eventuali successivi accadimenti che possano interessare la vita sociale.

Divisibilità: Pertanto la quota del socio rimane in ogni caso unica anche quando il socio acquisti una partecipazione di altro socio o sottoscriva un aumento di capitale. In tal caso, a differenza di quanto accade nelle SPA, il socio non diventa titolare di più partecipazioni ma rimane titolare dell unica partecipazione che evidentemente in conseguenze delle su esposte operazioni ha assunto un maggior valore. o La partecipazione è apprezzata valutativamente come divisibile e pertanto il socio può cedere anche una sola parte della propria quota di partecipazione restando titolare quindi di una partecipazione di minor valore. A completamento di quanto sopra si precisa che lo statuto può prevedere che le quote siano indivisibili, determinando di fatto l impossibilità di porre in essere operazioni aventi ad oggetto la circolazione della quota che possano interessare solo una parte della stessa. Va precisato che i principi su esposti erano espressamente contenuti nell'art. 2482 nel testo anteriore alla riforma del 2003, mentre a seguito della riforma il nuovo art. 2468 non si occupa più della divisibilità delle quote. Alla luce di tale silenzio può essere consigliabile indicare sempre espressamente negli statuti delle srl se la quota debba essere o meno divisibile. Valore della quota di partecipazione: o Le quote di partecipazione hanno un valore proporzionale al conferimento; ne deriva che la partecipazione esprime una frazione del capitale sociale; tuttavia, precisa l ultimo periodo del secondo comma dell articolo 2468 del c.c., i soci possono indicare nell atto costitutivo un diverso criterio di determinazione del valore della partecipazione, sganciandolo quindi dal valore del conferimento; Diritti sociali: o Il secondo comma dell articolo 2468 del C.C. prevede che, salvo quanto disposto dallo statuto, i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta; tale disposizione va quindi letta in correlazione con la precedente potendo i soci, nella più totale autonomia negoziale, stabilire una particolare determinazione del valore delle quote di partecipazione alla quale è correlato l esercizio dei diritti sociali, ma inoltre attribuire specifici diritti sociali a singoli soci a prescindere dal valore della partecipazione. Cap. 2 - Il trasferimento mortis causa Le quote di partecipazione nelle SRL sono definibili come beni mobili immateriali e come tali sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per successione a causa di morte. E l articolo 2469 del cod. civ. che disciplina il trasferimento delle partecipazioni nelle SRL prevedendo la possibilità, mediante specifiche disposizioni da indicare nell atto costitutivo, di stabilire alcune limitazioni al trasferimento medesimo.

Ne risulta che la partecipazione è normalmente trasferibile in caso di morte del socio fatto salvo i limiti eventualmente proposti dall atto costitutivo che possono prevedere: che la partecipazione del defunto sia trasferita ai soci superstiti (nota come clausola di consolidamento); in questo caso i soci superstiti sono tenuti a liquidare la quota agli erede nella misura e secondo le modalità e termini previsti per il caso di recesso (articolo 2473 del cod. civ.); che i soci superstiti si obblighino ad acquistare la quota del defunto entro un determinato termine ed ad prezzo fissato; che l ingresso degli eredi nella società sia subordinato al gradimento dei soci superstiti; in caso di mancato gradimento gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota; che i soci superstiti si impegnano a continuare la società con gli eredi (clausola di continuazione). Si deve segnalare che le clausole che stabiliscono condizioni o limiti tali da impedire il trasferimento mortis causa determinano il diritto per il socio o per i suoi eredi di recesso ex articolo 2473 del cod. civ.. Cap. 3 - La comproprietà della partecipazione Nel caso di comproprietà di una partecipazione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del cod. civ.. È quanto prevede l ultimo comma dell articolo 2468. La fattispecie della comproprietà ricorre soprattutto in caso di successione ereditaria, laddove più eredi del defunto acquistano la quota in esito alla successione. A tal proposito, però, non può sottacersi l'esistenza di una interpretazione (adottata anche da una risalente sentenza di merito della metà del secolo scorso) secondo la quale, a seguito del decesso del socio, la sua quota si dividerebbe automaticamente tra i suoi eredi, senza che possa mai sorgere alcuna situazione di comproprietà della quota tra di loro. Tale interpretazione, seppure consenta una migliore e più agile gestione della quota di srl caduta in successione, non può ritenersi accettabile in quanto contrasta con i principi generali in materia successoria in base ai quali la comunione ereditaria che viene a crearsi all'apertura della successione può essere sciolta solo con il consenso dei coeredi o con l'intervento giudiziario. Verificatasi la comproprietà della quota, i diritti sociali non spettano uti singuli ai comproprietari (eredi), disgiuntamente tra loro, ma congiuntamente a tutti gli eredi che li potranno esercitare esclusivamente attraverso un rappresentante comune. Non ci saranno tanti diritti di intervento all assemblea, tanti diritti di voto o tanti diritti di impugnativa quanti sono gli eredi comproprietari della partecipazione, ma un unico diritto di intervento, un unico diritto di voto e un unico diritto di impugnativa da esercitarsi dai comproprietari congiuntamente mediante il rappresentante comune. Saranno gli eredi a dovere comunicare alla società la persona nominata quale rappresentante della comunione, e in mancanza le comunicazioni inerenti la vita sociale potranno essere effettuate ad uno qualsiasi dei comproprietari. Gli eredi potranno ottenere la divisione della quota, e sempre che l atto costitutivo non preveda l'indivisibilità della quota stessa, con gli ordinari procedimenti che l'ordinamento prevede per lo scioglimento delle comunioni: o mediante divisione consensuale, in base alla quale la quota (nel caso in cui non sia l'unico bene caduto in successione) potrà anche essere assegnata per intero ad uno solo dei coeredi o assegnata in singole frazioni a tutti o alcuni degli eredi; o mediante divisione giudiziale, attivabile anche per iniziativa di uno solo dei comproprietari, nella quale sarà

affidata al giudice o ai suoi ausiliari il compito di determinare i beni da attribuire ad ogni condividente. Naturalmente, trattandosi di comunione ereditaria, la procedura divisoria dovrà riguardare tutti i beni caduti in successione e non solo la quota di srl, salvo che vi sia il consenso di tutti i coeredi (c.d. divisione oggettivamente parziale) Cap. 4 - SRL Unipersonale. La società a responsabilità limitata come noto può essere unipersonale ai sensi dell articolo 2464 del cod. civ. Un particolare caso di SRL unipersonale è rappresentato proprio dalla fattispecie di successione di più eredi nella quota dell unico socio defunto. Come anche chiarito nella massima approvata nel mese di settembre 2010 dal Notariato del Triveneto, nel caso in cui la partecipazione rappresentante l intero capitale sociale di una SRL appartenga a più soggetti in un unica comproprietà indivisa trova applicazione la disciplina riferita alla società unipersonale; la particolarità del caso si rinviene proprio nel fatto che l'"unico socio" non è un unico sogetto ma una pluralità di soggetti, che devono essere considerati unitariamente alla luce della comproprietà tra di loro esistente. Nei casi di cui sopra, pur trattandosi di una ipotesi di unipersonalità preesistente (dato che già il defunto era unico socio), sarà comunque utile verificare l'esistenza dei seguenti presupposti: integrale versamento dei versamenti dovuti; regolarità degli specifici obblighi pubblicitari. Sarà, inoltre, necessario effettuare nei termini di legge la comunicazione del nuovo nominativo dell'unico socio (nel caso in esame di tutti i coeredi). Con riferimento agli adempimenti pubblicitari il comma 4 dell articolo 2470 prevede che, quando le quote di partecipazione sono possedute da un unico socio questi o l organo amministrativo deve provvedere ad effettuare una apposita comunicazione al registro imprese. Tale comunicazione deve essere effettuata entro il termine di 30 giorni dal perfezionamento dell intestazione di tutte le quote all unico socio. Anche in questo caso l adempimento pubblicitario nei termini prescritti consente all unico socio di poter mantenere il beneficio della responsabilità limitata. Si deve, evidenziare, però, che nel caso di mancato adempimento delle formalità richieste per l'unico socio nel periodo in cui era ancora in vita il de cuius, il rispetto delle formalità a seguito dell'apertura della successione renderà gli eredi esenti da responsabilità per le obbligazioni future, mentre per quelle sorte precedentemente, come avrebbe risposto illimitatamente l'unico socio originario così risponderanno anche loro in quanto la qualifica di eredi li fa subentrare nella sua medesima posizione (consigliando, eventualmente, una accettazione con beneficio d'inventario). Si segnala infine che negli atti e nella corrispondenza sociale deve essere indicato che trattasi di società con unico socio. La violazione di tale adempimento pubblicitario non incide sulla responsabilità limitata ma è causa di una sanzione amministrativa pecuniaria da 206,00 euro a 2.065,00 euro. Cap. 5 Conclusioni Per quanto sopra esposto, quando più eredi acquistano la quota di partecipazione dell unico socio defunto per successione mortis causa, vanno a costituire una comunione titolare dell unica quota societaria. Tutti i diritti sociali, dei comproprietari/eredi, riferita all unica quota di partecipazione, dovranno essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del cod. civ.. Gli eredi dovranno comunicare alla società il nominativo di tale

rappresentate e la quota di partecipazione agli stessi riferita rimane una ed unica sino a quando gli eredi medesimi non perfezionano la divisione della quota, laddove lo statuto preveda la divisibilità della quota, mediante gli ordinari procedimenti che l'ordinamento prevede per lo scioglimento delle comunioni. Sino a quando la procedura di divisione dell unica quota di partecipazione alla S.r.l. non sia perfezionata trovano applicazione tutte le particolari disposizioni che disciplinano le SRL Unipersonali; l'unica particolarità è data dal fatto che con la qualifica di "socio unico" dovranno essere iscritti tutti i coeredi. Qualora tali disposizioni vengano violate, laddove la violazione sia causa di applicazione della responsabilità illimitata, i coeredi rispondono illimitatamente e solidalmente tra loro per le obbligazioni societarie per le quali non trovi applicazione il beneficio della responsabilità limitata. In tal caso tuttavia trova applicazione l autonomia patrimoniale imperfetta prevista per le società di persone dall articolo 2304 del c.c. il quale prevede che, i creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci (in questo caso dall unico socio costituito dalla comunione ereditaria), se non dopo l escussione del patrimonio sociale. Pertanto è necessario, oltre che opportuno, procedere agli adempimenti pubblicitari e di versamento previsti per le SRL Unipersonali ed eventualmente, ma successivamente, procedere alla divisione della comunione. Fondazione Studi Il Presidente Rosario De Luca