SCRITTURA PRIVATA PER L ASSEGNAZIONE IN COMODATO D USO GRATUITO DI DUE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN BOLOGNA,

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SCRITTURA PRIVATA PER L ASSEGNAZIONE IN COMODATO D USO GRATUITO DI DUE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN BOLOGNA, VIA SAN LEONARDO 12 E IN VIA MARCO POLO 21/8 NELL'AM- BITO DELLA IV EDIZIONE DEL PROGETTO INCREDIBOL! TRA il Comune di Bologna (C.F. 01232710374) legalmente rappresentato nella persona del Direttore del Settore Marketing Urbano e Turismo Ing. Osvaldo Panaro, domiciliato per la carica a Bologna, in Piazza Maggiore n. 6, che interviene nel presente atto per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale P.G. n.... del... di seguito denominato Comune; E Federico Covarelli Federici C.F.... legale rappresentante della ditta individuale omonima P.IVA N.03408591208 residente in Bologna via dell Indipendenza n 42 Premesso - che con determinazione dirigenziale P.G. N. 215578/2014 è stata promossa la quarta edizione del progetto INCREDIBOL!, venivano adottati l'avviso pubblico e i relativi moduli per l'avvio della procedura di selezione e, contestualmente, si acquisiva l'adesione all'accordo di partenariato di altri soggetti che offrivano la loro collaborazione; - che con determinazione dirigenziale P.G. N. 350114/2014 del 5/12/2014 è stato approvato il verbale e la graduatoria dei vincitori della quarta edizione del bando pubblico INCREDIBOL (INnovazione

CREativa DI BOLogna), - che con determinazione dirigenziale P.G. N.... del... si disponeva l assegnazione in comodato gratuito al libero professioni- sta Federico Covarelli, per il progetto Arcade Brand, selezionato nell ambito della quarta edizione di INCREDIBOL, dei locali di proprietà comunale situati in via San Leonardo 12 (Foglio 190, Mapp.341, Sub 27 presunto) e in via Marco Polo 21/8 (foglio 69, mapp 103, sub 27) - che occorre definire le condizioni di utilizzo dei suddetti locali. SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art.1 Oggetto del contratto - Il presente contratto regola l utilizzo, in comodato gratuito, dei locali siti in via San Leonardo 12 e via Marco Polo 21/8 (come individuati nelle planimetrie allegate) per lo svolgimento, da parte dell'assegnatario, delle attività contemplate nel progetto selezionato con determinazione dirigenziale P.G. N. 350114/2014 del 5/12/2014 che si propone di realizzare un brand di abbigliamento e oggettistica legata al mondo dello Skate e Streetwear. Art.2 Vincoli - Le attività che comportano cospicua partecipazione di pubblico sono organizzate in luoghi diversi da quelli di cui al precedente art. 1, autonomamente individuati dagli assegnatari e/o concordati e/o messi a disposizione dal Comune. Art.3 Modalità di utilizzo dell'immobile - L assegnatario si impegna a svolgere nei locali le attività necessarie alla realizzazione del progetto entro i limiti compatibili con l'ambiente circostante, avuto riguar-

do al numero dei partecipanti, alla collocazione oraria, all'impatto acustico, alla viabilità. In particolare, conserva e custodisce l immobile con la diligenza del buon padre di famiglia nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, di igiene, dei regolamenti comunali e delle disposizioni di legge vigenti applicabili e compatibili con la natura degli spazi e delle attività svolte. Art.4 Durata - Il presente contratto ha la durata di 4 (quattro) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione. E ammesso il rinnovo per un massimo di 4 (quattro) anni previo provvedimento espresso dell Amministrazione comunale, salvo verifica del corretto utilizzo dei locali e a seguito della valutazione positiva delle attività svolte e sul loro impatto sulla vivibilità della zona. Alla scadenza l assegnatario riconsegna i locali integri e in buone condizioni manutentive e liberi da persone e cose. L'Amministrazione comunale può revocare l assegnazione in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, con un preavviso di mesi 6 (sei); l Assegnatario ha la facoltà di recedere dalla convenzione con preavviso di mesi 6 (sei) da comunicarsi al Settore Marketing Urbano e Turismo con lettera raccomandata.a.r. Art.5 Corrispettivo - I canoni annui di concessione sono determinato in 0 con una riduzione del 100% sui canoni stimati dal Settore Patrimonio pari ad euro euro 840,00 + 2.238,00 in ragione del valore sociale e culturale delle attività promosse e svolte dall'assegnatario all'interno dei locali; Art.6 Obblighi dell'assegnatario - Fanno carico all assegnatario:

- la custodia e la pulizia dell'immobile; - l esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad eccezione delle parti condominiali che devono essere previamente autorizzati dal Comune, ad eccezione dei piccoli interventi di manutenzione urgente; - l'acquisizione, a propria cura ed onere, di ogni e qualsiasi autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso o altra forma di assenso necessario per lo svolgimento delle attività; - le spese per gli allacciamenti ed intestazione delle utenze nonché le spese tutte le spese per i consumi di energia elettrica, acqua, gas, telefono e quant'altro necessario; - l'acquisizione di qualunque strumentazione tecnica per lo svolgimento delle attività necessarie alla realizzazione del progetto. L assegnatario per la durata del contratto garantisce, per il personale addetto alle attività svolte, il rispetto delle norme di legge, di contratto collettivo di lavoro e degli eventuali integrativi aziendali, delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché di tutti gli adempimenti previsti dalla legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci. Art.7 Coperture assicurative - L assegnatario, con effetti dalla data di decorrenza della presente convenzione, si obbliga a stipulare con primario assicuratore e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, un adeguata copertura assicurativa, inviando copia delle polizze al Settore Marketing Urbano e Turismo, contro i seguenti rischi:

a) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra I quali il Comune di Bologna) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all attività svolta, oggetto della presente convenzione, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata e con rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune. Il massimale unico di garanzia non è inferiore a 2.500.000 per sinistro e prevede tra le altre condizioni anche l estensione a: - conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati, inclusa l eventuale concessione dei medesimi a terzi per utilizzi quali convegni, riunioni, eventi e altri; - committenza di lavori e servizi; - danni a cose in consegna e/o custodia; - danni a cose di terzi da incendio (con sottolimite di 300.000 euro); - danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l assegnatario, che partecipino a diverso titolo ad attività dell assegnatario, quali soci, volontari, collaboratori, corsisti ; - danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone - anche non in rapporto di dipendenza con l assegnatario - che partecipino a qualsiasi titolo all attività oggetto della convenzione; b) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l assegnatario si avvalga), comprese tutte le operazioni di

attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. - Il massimale unico di garanzia non è inferiore a 1.000.000 per sinistro e ad 1,000.000 per persona e prevede anche l estensione al cosiddetto Danno Biologico, e ai danni non rientranti nella disciplina INAIL e la Clausola di Buona Fede INAIL. c) Incendio e rischi accessori per danni arrecati ai locali: gli immobili ed ogni loro pertinenza sono assicurati a cura del Comune di Bologna contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio e altri rischi accessori, per il periodo di validità della presente convenzione. La copertura assicurativa contempla la clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell assicuratore (di cui all art. 1916 C.C.) all utilizzatore, per quanto risarcito ai sensi della polizza stessa. L assegnatario a sua volta rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune per danni a beni di cui sia proprietario o che detenga in uso o a qualsiasi titolo e si impegna a stipulare propria polizza incendio e rischi accessori per tali suoi beni, comprensiva di una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell Assicuratore (di cui all art. 1916 CC) nei confronti del Comune (e suoi collaboratori) per quanto risarcito ai sensi delle polizza stesse. L operatività delle coperture assicurative tutte non esonerano l assegnatario dalle responsabilità per danni non coperti in tutto o in parte dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia. Art.8 Responsabilità - L Assegnatario si impegna a:

- esonerare altresì il Comune da qualsiasi responsabilità per tutti gli eventuali rapporti di natura contrattuale che l Assegnatario stesso dovesse instaurare per la realizzazione del progetto; - assumere la qualità di custode dell'immobile, ai sensi dell'art. 2051 del C.C. tenendo perciò sollevato e indenne il Comune da qualsiasi pretesa al riguardo; - assumere ogni responsabilità in relazione all'immobile per danni a persone o a cose cagionati da fatto o omissione dei beneficiari medesimi o dei suoi dipendenti o imprese appaltatrici, tenendo perciò sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi pretesa al riguardo; - esonerare espressamente il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare ad essa medesima e/o a terzi in conseguenza di quanto previsto dal presente atto. Art.9 Verifiche - L'assegnatario presenta al Settore Marketing Urbano e Turismo una relazione annuale sull andamento della attività ed il Comune di Bologna si riserva di compiere verifiche sull andamento del progetto. Art.10 Prerogative della Proprietà - Il Comune potrà, in qualsiasi momento, eseguire sopralluoghi ed effettuare lavori che si rendano necessari durante il periodo di validità del presente contratto, a mezzo di persone, società o enti all uopo incaricati. Art.11 Decadenza dell assegnazione - E' fatto divieto all assegnatario di destinare l'immobile ad uso diverso dallo scopo per cui è con-

cesso nonché di consentire l utilizzo dello stesso a terzi, pena la decadenza dell assegnazione con efficacia immediata, rimanendo impregiudicato il diritto del Comune al risarcimento dei danni eventualmente subiti. Ulteriore caso di decadenza si rinviene nel caso in cui l assegnatario non risulti in qualsiasi momento più in possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione al bando INCREDIBOL! e che legittimano e giustificano la sottoscrizione del presente atto. IArt.12 Risoluzione del contratto - In caso di grave inadempienza da parte dell assegnatario agli impegni assunti con la sottoscrizione del presente atto, il Comune potrà, previa diffida, dichiarare la risoluzione del contratto con effetto immediato, fatte salve le eventuali azioni nei confronti dell assegnatario per il risarcimento dei danni. Art.13 Controversie - In caso di controversie tra le parti relative al presente contratto è competente il foro di Bologna. Art.14 Spese -Tutte le spese per la stesura e la registrazione del contratto sono a carico dell'assegnatario. Letto, approvato e sottoscritto Bologna, lì p. Il Comune di Bologna Settore Marketing Urbano e Turismo il Direttore Ing. Osvaldo Panaro... p. la ditta Federico Covarelli Federici Sig. Federico Covarelli Federici...