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N. R.G. 2015/45329 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 45329/2015 promosso da: Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: RICCI MARIA ANTONIETT Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: cbeea Pagina 1 BIANCA MARIA HOEPLI (C.F. HPLBCM15C47F205E) con il patrocinio dell avv. GALBIATI GIORGIO ALESSANDRO elettivamente domiciliato in VIA W. A. MOZART, 28 20900 MONZA presso il difensore avv. GALBIATI GIORGIO ALESSANDRO PARTE RICORRENTE Contro ULRICO CARLO HOEPLI con il patrocinio dell avv. TRACANELLA ANDREA e dell avv. LUZZATTO RICCARDO (LZZRCR35D06F205S) Galleria S. Babila, 4/d 20122 MILANO; LUZZATTO ENRICO GIOVANNI ATTILIO ELIO (LZZNCG71E09F205R) GALLERIA SAN BABILA, 4/D 20122 MILANO; elettivamente domiciliato in VIA C. G. MERLO, 3 20122 MILANO presso il difensore avv. TRACANELLA ANDREA ALLGEIMENES TREUUNTERNEHMEN AEDIFIATIO ANSTALT EDITIO ANSTALT FINEDIT SA PETER ITEN SEF SPA PARTE RESISTENTE Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all udienza del 29 settembre 2015, ha pronunciato la seguente ORDINANZA Con ricorso depositato in data 17 luglio 2015 BIANCA MARIA HOEPLI ha chiesto il sequestro giudiziario: - delle azioni della società Hoepli s.p.a., storica casa editrice e libreria di Milano, corrispondenti al 60% del capitale, intestate formalmente alle società SEF s,p.a. e FINEDIT s.a., - e delle azioni di SEF s.p.a., corrispondenti al 25% del capitale sociale, EDITIO ANSTALT e AEDIFICATIO ANSTALT società fiduciarie con sede all estero.

Bianca Maria Hoepli agisce sia in proprio che quale erede universale del fratello Gianni Hoepli, deceduto nel 2006, e rivendica la proprietà delle azioni oggetto della domanda cautelare, in quanto originariamente suddivise fra i tre fratelli Ulrico Hoepli, Gianni Enrico Hoepli e Bianca Maria Hoepli, per volontà del padre, come segue: 1) quanto alla società Hoepli s.p.a., titolare della omonima casa editrice: - 40% Ulrico - 40 % Gianni - 20% Bianca (ora titolare del 60% quale erede universale di Gianni); 2) quanto alle quote di SEF s.p.a., titolare del patrimonio immobiliare della famiglia: - 75% Ulrico - 25% Gianni (ora Bianca Maria, quale suo erede universale). Espone: - che entrambe le società di capitali sono oggi gestite unicamente dal nipote Ulrico Carlo Hoepli (figlio di Ulrico deceduto nel 2003), tramite le società fiduciarie con sede all estero; - che, per motivi meramente fiscali - la titolarità effettiva delle azioni in capo ai tre fratelli non ha mai trovato corrispondenza in una formale intestazione in capo alle persone fisiche; - che la sua pretesa é comprovata da un manoscritto autografo del padre, Ulrico Hoepli, datato 30 dicembre 1953 (doc. 13); da un accordo sottoscritto da tutti e tre i fratelli Ulrico, Gianni e Bianca Maria in 15 novembre 1954 (doc. 14); da un accordo sulla divisione delle azioni sottoscritto da Gianni e Ulrico del 1980 (doc.. 15); da tre memoriali autografi di Ulrico Hoepli del 1985, 1987 e del 1988 nei quali viene fatto espresso riferimento alla volontà di spersonalizzare ed occultare l effettiva proprietà delle azioni di Hoepli s.p.a. mediante intestazioni fiduciarie a Finedit e SEF e l effettiva titolarità delle azioni di SEF s.a.p. tramite le fiduciarie Editio Anstalt e Aedificatio Anstalt entrambe società anonime con sede in Lichtenstein; da una lettera autografa di Ulrico Hoepli nella in data 7 agosto 2006 nella quale viene ribadita l intenzione di rispettare la volontà del padre (ove testualmente: tutto quanto i tuoi fratelli ti hanno attribuito sarà da me scrupolosamente garantito); - che i successivi aumenti di capitale e gli aggiustamenti tecnici intervenuti negli anni non avrebbero inciso in alcun modo né modificato la titolarità effettiva in capo ai tre Pagina 2

fratelli ed ai loro eredi, in quanto atti necessari per realizzare un progetto di spersonalizzazione voluto originariamente dallo stesso Ulrico. Ammette di non essersi mai occupata personalmente dell amministrazione dell azienda di famiglia, né della gestione della proprietà azionaria di suo riferimento, avendo delegato a ciò il fratello Ulrico prima e poi il nipote Ulrico Carlo. Rivendica la proprietà del pacchetto azionario di maggioranza della società Hoepli s.p.a., e della società SEF s.p.a. e rappresenta che già pendono due cause, in Svizzera e in Lichtenstein, promosse per ottenere il riconoscimento di tale diritto. Disattesa la richiesta di provvedimento inaudita altera parte ed instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio unicamente Carlo Urlico Hoepli per eccepire: in rito, l inammissibilità della domanda cautelare stante - la pendenza avanti ad altra sezione del Tribunale di Milano di un altra causa fra le medesime parti ed avente ad oggetto sempre l accertamento dell effettiva titolarità delle azioni di Hoepli s.p.a. e di SEF s.p.a.; - la carenza di giurisdizione del giudice italiano vertendo la controversia sui diritti successori di un cittadino svizzero (Ulrico Hoepli senior); - la carenza di determinatezza dell oggetto del sequestro e dei soggetti destinatari del provvedimento cautelare; quanto al merito, l insussistenza del diritto in capo alla ricorrente con riferimento alle azioni oggetto della domanda cautelare. All esito della prima udienza veniva integrato il contraddittorio nei confronti della società SEF s.p.a.. *** Il sequestro giudiziario richiesto da Bianca Maria Hoepli è strumentale alla domanda di accertamento della effettiva titolarità delle azioni delle società Hoepli s.p.a. e SEF s.p.a.. In forza di tale vincolo di strumentalità - e tenuto conto della natura provvisoria del provvedimento richiesto (suscettibile di perdere efficacia qualora non venga instaurato il giudizio di merito a cognizione piena) - con la domanda cautelare in esame è stata instaurata una nuova causa di merito. La stessa ricorrente nel 2012 aveva promosso all estero altre due cause nei confronti degli odierni resistenti al fine di accertare la titolarità sostanziale delle medesime azioni (cause tutt ora pendenti avanti al tribunale di Zug in Svizzera ed al Tribunale di Vaduz in Lichtenstein) e ciò giustifica l applicazione del secondo comma dell art. 669 ter c.p.c. Pagina 3

Pagina 4 ai fini della competenza del giudice italiano (la misura cautelare richiesta dovrebbe essere pacificamente eseguita in Italia). Bianca Maria Hoepli, tuttavia, ha omesso di precisare in ricorso che è stata altresì chiamata in causa, quale convenuta principale insieme a Ulrico Carlo Hoepli ed alla sorella di quest ultimo Maria Grazia Hoepli, dai nipoti Martino e Alina Marazzi, figli Luisella Hoepli (altra sorella di Ulrico Carlo Hoepli). La causa inscritta al RG n. 71972/13 pende avanti alla IV sezione di questo Tribunale. La domanda principale proposta dagli attori in questo processo ha ad oggetto l accertamento della titolarità effettiva delle quote do partecipazione in Hoepli s.p.a. e SEF s.p.a. (cfr. atto di citazione prodotto dal resistente al doc. 2) Nel corso di quest ultimo processo Bianca Maria Hoepli ha dapprima proposto diverse domande riconvenzionali anche nei confronti delle società fiduciarie estere, terze chiamate in causa, e successivamente ha rinunciato a tali domande limitandosi a rassegnare le seguenti conclusioni (doc. 5 di parte resistente): accogliere le domande dispiegate nei confronti della convenuta Bianca Maria Hoepli dagli attori e per l effetto accertare e dichiarare che le quote di partecipazione (direttamente e/o indirettamente detenute) nella casa editrice Hoepli erano alla data del decesso di Ulrico Hoepli (9 ottobre 2003) le seguenti: 40% in capo al de cuius ed il 60% in capo a Bianca Maria (di cui il 20% posseduto originariamente ed il 40% acquisito per successione di Giovanni Enrico (deceduto il 6 aprile 2006); accertare e dichiarare che le quote di partecipazione (direttamente e/o indirettamente detenute) in Sef s.p.a. erano alla data del decesso di Ulrico Hoepli (9 ottobre 2003) le seguenti: 75% in capo al de cuius ed il 25% in capo a Bianca Maria (a seguito di acquisto per successione di Giovanni Enrico (deceduto il 6 aprile 2006). A fronte dell eccezione in rito mossa da Carlo Ulrico Hoepli in sede di costituzione è necessario in via pregiudiziale verificare se sussiste o meno corrispondenza fra le domande oggetto dei due giudizi ora pendenti avanti al tribunale di Milano dal momento che quando vi è causa pendente per il merito la domanda cautelare deve essere proposta al giudice della stessa (art. 699 quater c.p.c.). Perché possa parlarsi di causa pendente per il merito, ai fini della competenza del giudice davanti al quale il provvedimento cautelare è stato proposto, occorre che sussista un rapporto di inerenza attuale fra la domanda cautelare proposta e la lite in corso, nel senso che tale lite comprende nel suo oggetto l accertamento anche del diritto alla cui tutela tende il provvedimento di sequestro giudiziario richiesto (così Cass. Sez. 3, 17 novembre 1994 n. 9740; conforme Cass. Sez. 2, 5 marzo 1987 n. 2339).

Orbene tenuto conto della domanda di merito prospettata in questa fase e delle conclusioni rassegante da Bianca Maria Hoepli nella causa pendente avanti alla sezione IV di questo Tribunale, non può non concludersi per la sostanziale identità delle stesse. Bianca Maria Hoepli quale convenuta ha in quella causa sostanzialmente aderito alle domande di accertamento della titolarità delle medesime azioni originariamente proposte dagli attori (i fratelli Marazzi) nei confronti di Ulrico Carlo Hoepli e di Maria Grazia Hoepli. Quanto al profilo soggettivo, trattandosi di domanda di accertamento della proprietà di titoli azionari sussiste litisconsorzio necessario fra tutti i soggetti che vantano la medesima pretesa (fra i quali anche i meri intestatari delle azioni controverse) non potendosi rendere una pronuncia sulla titolarità di un bene in difetto di contraddittorio con tutti i soggetti interessati. Le questioni relative al litisconsorzio dovranno necessariamente essere affrontate nel giudizio a cognizione piena già pendente - ove peraltro non risulta sia intervenuta alcuna accettazione della rinuncia agli atti depositata da Bianca Maria Hoepli. Può dirsi dunque che sussiste piena corrispondenza fra l ambito oggettivo di quel giudizio di merito e l oggetto della domanda cautelare in esame. L istanza di sequestro doveva essere depositata nell ambito di quel processo. L eccezione in rito proposta da Carlo Ulrico Hoepli è fondata. Il ricorso è inammissibile. Richiamato il disposto del secondo comma dell art. 669 septies c.p.c. le spese del procedimento vengono poste a carico della ricorrente. P.Q.M. visti gli artt. 670, 669 quater, 669 septies. c.p.c.; dichiara inammissibile il ricorso, condanna la ricorrente alla refusione delle spese del procedimento che si liquidano in complessivi euro 8.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA. Si comunichi. Milano, 8 ottobre 2015 Il Giudice dott. Maria Antonietta Ricci Pagina 5