TRIBUNALE di MILANO. SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

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1 N. R.G /2015 Pagina 1 TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Elena Riva Crugnola Marianna Galioto Angelo Mambriani Presidente Giudice estensore Giudice all esito dell udienza del 03/03/2016 nel procedimento per reclamo iscritto al n. R.G /2015 promosso, con separati ricorsi, da: BIANCA MARIA HOEPLI (C.F. HPLBCM15C47F205E) con il patrocinio dell avv. GALBIATI GIORGIO ALESSANDRO e dell avv., elettivamente domiciliato in VIA W. A. MOZART, MONZA presso il difensore avv. GALBIATI GIORGIO ALESSANDRO avv. GIORGIO FERRARI in proprio quale amministratore della CASA EDITRICE LIBRARIA HOEPLI SPA PARTI RICORRENTI contro ULRICO CARLO HOEPLI FINEDIT SA EDITIO ANSTALT ALLGEIMENES TREUUNTERNEHMEN AEDIFICATIO ANSTALT PETER A. ITEN SEF SPA PARTI RESISTENTI - sentito l avv. MATTEO RESCIGNO, Custode nominato dal Tribunale con il provvedimento emesso in sede di reclamo il dicembre 2015, - acquisite le osservazioni formulate dal Conservatore del Registro delle imprese depositate in data 29 febbraio 2016, ha emesso la seguente ORDINANZA La parte ricorrente Bianca Maria Hoepli ha proposto ricorso ex art. 669 duodecies cpc volto ad ottenere l ordine al Conservatore di iscrivere nel Registro delle imprese il provvedimento di sequestro giudiziario su:

2 - azioni pari alla percentuale del 60% del capitale sociale di Hoepli spa, con sede legale in via U. Hoepli 5, Milano, intestate formalmente alla SEF spa e alla società Finedit sa; - azioni pari al 25% del capitale sociale di SEF spa intestate a Editio Anstalt e Aedificatio Anstalt. La ricorrente ha chiesto inoltre, a migliore specificazione del provvedimento cautelare emesso, la precisazione che il sequestro giudiziario colpisce: - n azioni di HOEPLI SPA formalmente intestate a SEF SPA corrispondenti al 60% delle complessive n azioni di HOEPLI SPA formalmente intestate a SEF SPA) - n azioni di HOEPLI SPA formalmente intestate a FINEDIT SA (corrispondenti al 60% delle complessive n azioni di HOEPLI SPA formalmente intestate a FINEDIT SA) - n azioni di SEF SPA formalmente intestate a EDITIO ANSTALT (corrispondenti al 25% delle complessive n azioni formalmente intestate a EDITIO ANSTALT) - n azioni di SEF SPA formalmente intestate AEDIFICATIO ANSTALT (corrispondenti al 25% delle complessive n azioni formalmente intestate a AEDIFICATIO ANSTALT). Ancora, la predetta ricorrente a domandato che il Tribunale, in ragione della mancata emissione dei certificati azionari, ordini la loro emissione e la successiva consegna a mani del Custode Prof. Rescigno dei certificati azionari colpiti da sequestro giudiziario e/o comunque adotti ogni ulteriore provvedimento ritenuto opportuno e necessario al fine di dare piena attuazione al provvedimento di sequestro giudiziario de quo. Con separato ricorso l avv. Giorgio Ferrari, nella sua qualità di amministratore della CASA EDITRICE LIBRARIA HOEPLI SPA 1, ha chiesto a propria volta, in ragione della sua responsabilità quale amministratore, l emanazione dei provvedimenti ritenuti opportuni, denunciando che il provvedimento di sequestro si porrebbe in contrasto con le risultanze del libro dei soci, da cui deve obbligatoriamente desumersi il nominativo di coloro che rivestono la qualità di 1 di seguito solo HOEPLI SPA. Pagina 2

3 soci e il numero delle azioni. Il contrasto con ul libro dei soci si pone, in tesi, sotto un duplice profilo: - in quanto appare difficile, se non impossibile, stabilire in quale misura il provvedimento dovrebbe essere attuabile rispettivamente a carico dei singoli soci intestatari, dei quali non consta l'esistenza di un'intestazione soltanto formale ; - in quanto la parte che ha richiesto il provvedimento di sequestro ha rivendicato, nella qualità di erede del fratello Giovanni Enrico Hoepli, la proprietà del 40% del capitale azionario di Hoepli: mentre in realtà risulta per tabulas che tale asserita partecipazione al momento del decesso (2006) si era comunque (anche a supporla davvero esistente) già notevolmente ridotta a seguito dell'aumento di capitale della Hoepli da 3 a 6 miliardi di lire, deliberato nel 1996 e sottoscritto dalla sola SEF. E quindi si è trasferito alla sorella erede universale solo quanto era ancora presente nel patrimonio del de cuius e che sarebbe costituito da una quota inferiore al 20% del capitale anche secondo la prospettazione della reclamante in qualità di erede. I resistenti non hanno partecipato al procedimento nonostante la regolarità della notificazione. =0= Reputa il Tribunale che la domanda dell avv. Ferrari debba essere respinta, e che la richiesta di Bianca Maria Hoepli possa essere accolta solo in parte. Quanto al ricorso dell avv. Ferrari, basti osservare - anche a prescindere dall ammissibilità del ricorso stesso per assenza di uno specifico petitum - che con tale atto la parte istante intende sottoporre all esame del Tribunale la valutazione di questioni di fatto ormai preclusa in ragione dell esaurimento del merito cautelare. Un simile riesame riguardo alle partecipazioni di Gianni Hoepli pervenute in via ereditaria alla sorella Bianca Hoepli non può più essere compiuto, posto che in questa sede ex art. 669duodecies cpc possono essere discusse e risolte solo questioni attinenti alla mera esecuzione del provvedimento di sequestro giudiziario, ormai intangibile quanto al perimetro di applicazione, ossia in ordine alla percentuale del capitale sociale sottoposta a vincolo. Né l esame della questione posta dall amministratore di HOEPLI SPA è stata tralasciata nella sede propria di valutazione dei presupposti per l autorizzazione Pagina 3

4 del sequestro, posto che nel corso del procedimento che ha portato all emissione del provvedimento cautelare è stato espressamente discusso il profilo ora denunciato dal ricorrente. Si legge infatti nell ordinanza, testualmente, quanto segue: la ricorrente ha ancora dedotto che gli aumenti di capitale successivamente intervenuti non hanno inciso sulla descritta suddivisione del capitale sociale. Ebbene, il Tribunale deve prendere atto che il contenuto dei descritti documenti, ancorché di carattere meramente dichiarativo, ha tuttavia carattere sufficientemente preciso, e sembra compiere una descrizione concorde, tra i fratelli, delle rispettive percentuali di proprietà sul capitale sociale di Hoepli spa e SEF srl... Si deve infatti prendere atto che le società fiduciarie, non avendo partecipato al procedimento nonostante la regolare notifica, hanno omesso di fornire ogni elemento di valutazione di segno contrario, e che il sig. Ulrico Carlo Hoepli non ha allegato e provato fatti idonei a smentire ciò che sembra doversi desumere dalla documentazione ora descritta. Quest ultimo ha lamentato che la reclamante non ha prodotto gli atti di acquisto delle partecipazioni, aggiungendo che questa neppure ha dato dimostrazione che le numerose operazioni sul capitale non abbiano modificato l assetto di proprietà che oggi rivendica, dato che questa non avrebbe partecipato alle ricorrenti operazioni di ricapitalizzazione. Va ribadito, tuttavia, che a fronte delle plurime dichiarazioni sottoscritte dai fratelli Hoepli, ancorché in epoca risalente, la stessa parte reclamata non ha fornito alcun indice dimostrativo di fatti idonei a smentire quanto i fratelli ebbero a riconoscere tra loro circa l'esistenza del rapporto di società e l assetto delle rispettive percentuali di proprietà sul capitale sociale. L inammissibilità del riesame delle questioni attinenti ai presupposti del sequestro giudiziario impone il rigetto del ricorso dell avv. Ferrari. Quanto all altro ricorso, va premesso che Bianca Maria Hoepli si duole del fatto che il Conservatore abbia rifiutato l iscrizione nel Registro delle imprese del sequestro giudiziario. Il Conservatore ha fatto pervenire nota in cui contesta l ammissibilità di tale iscrizione in tema di società per aazioni, è fondata sul presupposto della non applicabilità in detta materia delle disposizioni di cui agli artt. 2471, 2471bis cc, da un lato perché la ricordata disciplina è prevista specificatamente per le quote di srl, e dall'altro perché in tema di sequestro di azioni trovano applicazione l'art. 3 rd n. 239/1942 (che prescrive l'esecuzione di pignoramenti e sequestri sul Pagina 4

5 titolo) nonché l'art. 34 del dlgs n. 213/1998 (che, in caso di azioni dematerializzate, prescrive l'annotazione dei vincoli nel conto tenuto dall'intermediario). La doglianza della ricorrente è infondata. Il Tribunale ritiene di dover confermare il proprio precedente orientamento espresso in un precedente non lontano del Giudice del Registro, in cui si è affermato che a differenza di quanto accade per le società a responsabilità limitata a mente dell art e 2471bis cc per il sequestro giudiziario autorizzato su partecipazioni azionarie non è prevista l iscrizione nel Registro delle imprese. Si è infatti osservato che oltre a doversi considerare la disciplina ora ricordata per i titoli azionari, deve farsi riferimento: - anche alla vigente disciplina in materia di libro soci, "eliminato" dalla legge n.2/2009 solo per le srl e tuttora obbligatorio per le spa; - nonché alla disposizione di cui all'art cc secondo comma, la quale prevede che annualmente le spa non quotate, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, sono tenute a depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero delle azioni possedute, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L'elenco deve essere corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente 2. Si aggiunga che detta interpretazione risulta altresì coerente con il principio di tipicità e tassatività degli atti soggetti ad iscrizione. Va dunque rigettata la richiesta di iscrizione del sequestro nel Registro delle imprese, conformemente alle osservazioni pervenute dal Conservatore. Fondata appare invece l altra richiesta di specificazione del numero delle azioni a cui si applica il vincolo, così come ricostruito dalla ricorrente, essendo rimasta priva di contestazione la corrispondenza del conteggio da questa indicato, alla percentuale di partecipazioni sottoposte a sequestro con l ordinanza che ha autorizzato il provvedimento cautelare 3. 2 Trib. Milano, 3 dicembre 2011, nel proc. n. R.G. 75/2011, Cancelleria del Giudice del Registro delle Imprese. 3 s vedano al riguardo le concordi prospettazioni del custode. Pagina 5

6 Da ultimo, la sig. Bianca Maria Hoepli ha domandato che, ai fini dell esecuzione del sequestro, venga ordinata l emissione delle azioni e la successiva consegna di queste al Custode. In proposito va rilevato che non risultano emesse le azioni relative al capitale sociale di HOEPLI SPA, ancorché al riguardo nulla preveda lo statuto. Sentito sul punto, il Custode avv. Rescigno ha esposto di avere provveduto ad iscrivere il sequestro nel libro dei soci, traendo spunto dalle disposizioni dettate dagli artt e 2024 cc, e segnatamente da quella di cui all art. 2355, primo comma, cc, a mente del quale nel caso di mancata emissione dei titoli azionari il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della società dal momento dell iscrizione nel libro dei soci. Detta ultima norma sembra riferirsi all ipotesi prevista dall art. 2346, primo comma, cc, secondo il quale lo statuto può escludere l emissione dei titoli. Benché lo statuto di HOEPLI SPA non consenta tale esclusione, sembra al Tribunale, coerentemente con il condivisibile indirizzo assunto dal Custode, che il ricordato art cc debba trovare applicazione anche per il caso, pure non previsto, di mancata emissione delle azioni per ragioni di mero fatto, in ragione della somiglianza della fattispecie, e ciò in mancanza di ogni altra diversa e specifica previsione di legge. Non si può infatti fondatamente ipotizzare l applicazione delle norme sulle s.r.l., ove si tenga conto come detto - che l avvenuta abrogazione, per queste, dell obbligo di tenuta del libro soci 4 finisce per togliere spazio all analogia con le formalità previste dall art cc, in punto di opponibilità, nei confronti di quest ultimo tipo societario, sia del trasferimento delle partecipazioni, sia della sottoposizione a vincolo ex art. 670 cpc. Ebbene, a seguito dell iscrizione del sequestro nel libro dei soci di HOEPLI SPA, il Custode è per ciò solo immesso nell'esercizio delle sue funzioni, sicché il sequestro, operata la specificazione numerica, deve considerarsi ormai eseguito. La richiesta sul punto non può dunque essere accolta. Le spese di lite, per le quali in verità le parti non hanno formulato alcuna richiesta, e che tuttavia vanno regolate d ufficio, devono essere interamente compensate. Ed infatti, il ricorrente avv. Ferrari è risultato soccombente. 4 art. 16 d.l. n. 185 del 2008, conv. con mod. nella l. n. 2 del Pagina 6

7 Quanto alla ricorrente sig. Hoepli, si osservi che essa disponeva fin dalla fase del merito cautelare dei documenti sufficienti per indicare il numero delle azioni da sottoporre a vincolo 5, e corrispondenti alle percentuali rivendicate, sicché per tale ragione vengono meno i presupposti per il ristoro delle spese di lite. visto l art. 669duodecies cpc, Pagina 7 P.Q.M. 1) dispone - a specificazione del provvedimento di sequestro giudiziario di azioni pari al 60% del capitale sociale di HOEPLI SPA intestate formalmente alla SEF spa e alla società FINEDIT SA - che il sequestro giudiziario si applica a: - n azioni di HOEPLI SPA formalmente intestate a SEF SPA (corrispondenti al 60% delle complessive n azioni di HOEPLI SPA formalmente intestate a SEF SPA); - n azioni di HOEPLI SPA formalmente intestate a FINEDIT SA (corrispondenti al 60% delle complessive n azioni di HOEPLI SPA formalmente intestate a FINEDIT SA); 2) dispone - a specificazione del provvedimento di sequestro giudiziario di azioni pari al 25% del capitale sociale di SEF SPA intestate a EDITIO ANSTALT e AEDIFICATIO ANSTALT - che il sequestro giudiziario si applica a: - n azioni di SEF SPA formalmente intestate a EDITIO ANSTALT (corrispondenti al 25% delle complessive n azioni formalmente intestate a EDITIO ANSTALT); - n azioni di SEF SPA formalmente intestate AEDIFICATIO ANSTALT (corrispondenti al 25% delle complessive n azioni formalmente intestate a AEDIFICATIO ANSTALT); 3) respinge ogni altra richiesta; 4) dichiara interamente compensate le spese del procedimento. Milano, 7 aprile Il Presidente - Elena Riva Crugnola Il Giudice estensore - Marianna Galioto - 5 v. verbale d assemblea 22 settembre 2011 di SEF; verbale d assemblea 11 dicembre 2001 d HOEPLI spa prodotti dalla stessa ricorrente.

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