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COMUNE DI CAMPI BISENZIO (Provincia di Firenze) Rep. n. CONCESSIONE IMMOBILE AD USO CIVILE ABITAZIONE, SITUATO IN CAMPI BISENZIO VIA OMISSIS ***** L anno duemilaquindici, in questo giorno del mese di Aprile in Campi Bisenzio, in una sala del Palazzo Comunale in Piazza Dante n. 36, Per il presente atto a cui intervengono: l Arch. Pietro Pasquale Felice, nato a Celenza sul Crigno (CH) il 05/01/1951 C.F. FLCPRP51A05C428X, che interviene non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente del III settore Servizi alla Persona - Sviluppo Economico dell Amministrazione Comunale di Campi Bisenzio, secondo quanto previsto dall art. 54 dello Statuto Comunale, per le finalità previste dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 224/1996, così come modificata dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 60/1999; di seguito denominato concedente, Codice Fiscale del Comune 80016750483, P. IVA 00421110487 e - la Sig.ra omissis (nata in omissis il omissis, residente a Campi Bisenzio in Via omissis, c.f. omissis) di seguito denominata concessionario; PREMESSO - che il Comune di Campi Bisenzio con contratto del 30.12.2009, rep. 11590, ha assunto in locazione si sensi dell art. 2, commi 3 e 5 della L. 431/1998 e della determinazione dirigenziale n. 81 del 03.12.2009, per le finalità 1

previste dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 224/1996 così come modificata dalla deliberazione n. 60/1999 - un appartamento posto nel Comune di Campi Bisenzio, in Via omissis, identificato al N.C.E.U. di Campi Bisenzio al foglio di mappa n. omissis, edificio di classe G (A.P.E. del 18/02/2015, agli atti dell ufficio). - che il suddetto contratto di locazione si è tacitamente rinnovato fino al 31/12/2016; - che nel suddetto schema di contratto, allegato a costituire parte integrante e sostanziale della determinazione dirigenziale n. 81 del 03.12.2009, è espressamente prevista la facoltà del Comune di Campi Bisenzio di concedere l immobile a terzi. Tra le parti si conviene e stipula quanto segue: 1) Il Comune di Campi Bisenzio, in esecuzione a quanto disposto con determinazione dirigenziale del III Settore Servizi alla Persona - Sviluppo Economico n... del..., concede l unità immobiliare di cui in premessa alla Sig.ra omissis dal 01/04/2016 e fino al 30/11/2016, per destinarla a temporanea dimora della sua famiglia. La concessione è rinnovabile non tacitamente di anno in anno per un periodo massimo di anni cinque a far data dalla sottoscrizione della prima concessione, nel caso di mancato reperimento da parte della famiglia di una diversa soluzione alloggiativa, e comunque per un periodo non superiore alla durata del rapporto locativo principale. 2) - L Amministrazione si riserva comunque la facoltà di chiedere la riconsegna dell alloggio in qualsiasi momento, tramite lettera raccomandata a.r.; entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta l alloggio dovrà essere 2

riconsegnato libero da persone e da cose senza che il concessionario possa vantare alcuna pretesa o titolo; 3) Il canone di concessione, definito secondo quanto previsto dalla deliberazione del Comune di Campi Bisenzio, sopra richiamata, n. 224 del 25/11/1996, è stabilito complessivamente in 346,91 (trecentoquarantasei/91) dal giorno 01/04/2016 al giorno 30/11/2016 e dovrà essere pagato entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese. In caso di rinnovo della concessione il canone sarà determinato, secondo le modalità della richiamata deliberazione n. 224 del 25/11/1996 in base al reddito dell anno precedente dell intero nucleo familiare; Le parti si obbligano al rispetto degli obblighi previsti dall articolo 3 della Legge n. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche, ai fini della tracciabilità dei movimenti finanziari 4) L unità immobiliare è concessa esclusivamente per uso di abitazione e non potrà essere destinata, neppure parzialmente, a qualsiasi altro uso. E vietata la sub concessione sia totale che parziale dell alloggio; 5) Il concessionario ha l obbligo di continuare ad abitarlo stabilmente per la durata della concessione. La violazione di tale obbligo comporta la revoca dell atto di concessione; 6) Il concessionario si obbliga a non eseguire lavori, anche se di ordinaria manutenzione, senza apposita autorizzazione del Comune di Campi Bisenzio; 7) Il Comune di Campi Bisenzio ha il diritto di eseguire, a mezzo dei suoi funzionari ed agenti, in qualunque momento, tutte quelle ispezioni e verifiche che riterrà necessarie per accertare lo stato di manutenzione dell unità immobiliare e l adempimento di tutti gli obblighi contrattuali; 3

8) Il concessionario è in ogni caso responsabile di tutti i danni che potessero derivare all unità immobiliare dall uso al quale è adibita e dovrà rilevare indenne il Comune di Campi Bisenzio da ogni e qualsiasi responsabilità per ogni eventuale danno a terzi, in dipendenza dell uso dell unità immobiliare; 9) Oltre al canone di concessione sopra indicato, il concessionario è tenuto a sostenere le spese relative alla fornitura di energia elettrica, di acqua, di gas, nonché quelle relative alla TARI, allo svuotamento delle fosse biologiche, alla revisione periodica della caldaia e agli eventuali altri oneri accessori da pagare direttamente all Amministratore del condominio o alla proprietà; 10) Il concessionario deve servirsi dell unità immobiliare a lui concessa con la diligenza del buon padre di famiglia. Per la ripartizione degli oneri accessori si fa applicazione della tabella oneri accessori allegato G al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti del 30/12/2002, ai sensi dell articolo 4 comma 2, legge 431/1998; 11) Sono a carico del concessionario gli oneri, danni e pretese risarcitorie che il Comune di Campi Bisenzio dovesse essere obbligato a pagare al proprietario dell unità immobiliare a seguito del mancato tempestivo rilascio dell alloggio; 12) - Ai sensi dell art. 1, comma 7 del D.L. 145 del 23/12/2013, convertito nella Legge n. 9 del 21/02/2014, il concessionario dà espressamente atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell alloggio (edificio classe E); copia dell attestato di prestazione energetica, trattandosi di locazione di singola unità immobiliare, viene depositata in atti. 13) In ottemperanza a quanto previsto dall articolo 13 del D.Lgs. 4

196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) il Comune di Campi Bisenzio informa che tratterà i dati in proprio possesso, esclusivamente per l esecuzione delle formalità connesse e conseguenti alla presente concessione. 14) Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla presente normativa in materia. 15) Le spese di bollo sono a carico della Sig.ra omissis che con la sottoscrizione della presente convenzione se le assume. Ai sensi dell articolo 2 tariffa, parte II, allegata al D.P.R. 26/04/1986 n. 131 la presente concessione è da registrarsi in caso d uso. Il presente atto, redatto in duplice originale, viene sottoscritto dalle parti, previa lettura e conferma, in segno di piena ed incondizionata accettazione. Letto, approvato e sottoscritto. Il Concedente Pietro Pasquale Felice Il Concessionario omissis A norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il concessionario dichiara di aver preso piena conoscenza e di approvare specificatamente tutte le clausole contenute nel presente atto e nei documenti ivi richiamati. Il Concedente Pietro Pasquale Felice Il Concessionario omissis 5