Focus Lavoro L approfondimento di qualità

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Focus Lavoro L approfondimento di qualità N. 4 24.01.2017 Reinserimento disabili da lavoro: modalità operative Circolare Inail n. 51 del 30.12.2016 Categoria: Previdenza e lavoro Sottocategoria: Inail Il 30.12.2016 è stata pubblicata sul sito istituzionale dell'inail la Circolare n. 51 avente per oggetto Regolamento per il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Legge 23 dicembre 2014 n. 190, articolo 1, comma 166. La Circolare illustra nel dettaglio le modalità operative per l'attivazione degli interventi con riferimento ai soggetti destinatari, alla personalizzazione dei progetti, alla natura degli interventi e ai datori di lavoro coinvolti. Premessa Il recupero dell'integrità psico fisica del lavoratore attuate anche mediante il reinserimento dello stesso disabile nel contesto lavorativo è diventato un obiettivo importante per l'inail il quale si è prefissato di individuare idonei interventi per il superamento e l'abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro, per l'adeguamento e l'adattamento delle postazioni di lavoro e per la formazione così da garantire il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro (ovvero a seguito di infortuni occorsi nell'ambito lavorativo). Vediamo ora le modalità operative individuate dalla Circolare dell'istituto n. 51. Attraverso l'approvazione del Regolamento sono state anche stanziate le risorse finanziarie che per l'anno 2017 ammonteranno a 21,2 milioni di euro. 1

La Circolare n. 51 del 30.12.2016, pubblicata sul sito istituzionale, persegue questo obiettivo anche in attuazione del Regolamento n. 258 sottoscritto l'11.07.2016 allo scopo di sostenere, parimenti al lavoratore, anche il datore di lavoro nei suoi obblighi di inclusione delle persone con disabilità per infortunio sul lavoro o a seguito di malattia professionale. Attraverso l'approvazione del Regolamento sono state anche stanziate le risorse finanziarie che per l'anno 2017 ammonteranno a 21,2 milioni di euro. Lo stesso regolamento direziona, almeno inizialmente, le risorse finanziarie per gli interventi volti a: superamento ed abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro; adattamento delle postazioni di lavoro (arredi, ausili e dispositivi tecnologici, informatici o di automazione); progetti personalizzati; formazione. Beneficiari di queste risorse risulteranno i datori di lavoro dove il disabile svolgeva la propria prestazione lavorativa al momento del verificarsi dell'infortunio o determinante la malattia professionale o il suo aggravamento in quanto si pone l'obiettivo di favorire il reinserimento del disabile nell'ambito dello stesso ruolo e possibilmente delle stesse mansioni pre-infortunio. I predetti interventi già stati definiti dalla Legge di Stabilità 2015, la quale ne aveva anche individuato le modalità operative. Come abbiamo già detto nelle premesse l'obiettivo della Circolare n. 51 dell'inail è quello di fornire i necessari chiarimenti, con riferimento alle modalità operative, in relazione a: ambito di applicazione e finalità; soggetti destinatari; datore di lavoro e requisiti del titolare dell'impresa; interventi per il reinserimento lavorativo; progetto di reinserimento lavorativo personalizzato; modalità operative per la realizzazione del progetto e degli interventi di reinserimento; elaborazione del progetto di reinserimento lavorativo personalizzato; predisposizione del piano esecutivo; limite di spesa per tipologia di intervento; 2

verifica di coerenza del Piano esecutivo con il progetto di reinserimento lavorativo da parte dell'equipe multidisciplinare di I livello; procedimento per l'approvazione degli interventi di reinserimento lavorativo personalizzato; richiesta di anticipazione; realizzazione degli interventi di reinserimento; rendicontazione e rimborso delle spese; verifica degli effetti del Progetto di reinserimento lavorativo personalizzato; indirizzo, coordinamento e buone prassi. Finalità degli interventi Gli interventi previsti dal Regolamento hanno come finalità di dare sostegno alla continuità lavorativa degli infortunati e dei tecnopatici: prioritariamente con la stessa mansione alla quale il lavoratore era adibito precedentemente al verificarsi dell'evento lesivo o dell'aggravamento della malattia professionale nell'ambito dello stesso datore di lavoro; ovvero, con una mansione diversa, sempre nell'ambito dello stesso datore di lavoro, qualora il disabile non possa più essere adibito a svolgere la precedente mansione. Soggetti destinatari I soggetti destinatari degli interventi sono individuati all'art. 3 del Regolamento n. 258 del 11.07.2016 in tutti i lavoratori con disabilità da lavoro tutelati dall'inail che, a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale e delle conseguenti menomazioni o del relativo aggravamento delle funzionalità, necessitano di interventi mirati per consentire o agevolare la prosecuzione dell'attività lavorativa e necessitano quindi di interventi personalizzati di sostegno al reinserimento lavorativo proprio in relazione alla limitata funzionalità conseguente all'evento lesivo e alle caratteristiche delle mansioni svolte. 3

Il datore di lavoro Il datore di lavoro coinvolto negli interventi è quello presso la cui unità produttiva il lavoratore svolgeva abitualmente la propria attività al momento dell'evento lesivo. I requisiti che il datore di lavoro deve possedere per poter accedere al sostegno dell'inail previsto dal Regolamento n. 258 del 11.07.2016 sono, così come indicati all'art. 3 della Circolare n. 51: essere regolarmente iscritto (e mantener l'iscrizione per tutta la durata del progetto) ai pubblici Registri o Albi obbligatori previsti in ragione della propria attività o forma giuridica; non essere in stato di liquidazione volontaria, né sottoposto a procedure concorsuali (a eccezione concordato in continuità); essere in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi; non aver riportato condanne con sentenze passate in giudicato per i reati di cui all'art. 61, comma 1, del Decreto Legislativo 9.04.2008 n. 81 salvo il caso in cui sia intervenuta la riabilitazione. Gli interventi finanziati Gli interventi finanziati sono: interventi di superamento e abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro (inserimento di rampe, dispositivi di sollevamento verticale, adeguamento dei percorsi orizzontali e di accesso alla postazione lavorativa. In questo caso al datore di lavoro sarà riconosciuto il 100% delle spese sostenute con un limite massimo di 95.000,00; interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro (adeguamento di arredi facenti parte della postazione di lavoro, gli ausili e i dispositivi tecnologici, informatici o di automazione funzionali all'adeguamento della postazione o delle attrezzature di lavoro, ivi compreso l'adattamento dei veicoli costituenti auto aziendali strumentali al lavoro. In questo caso al datore di lavoro sarà riconosciuto il rimborso del 100% delle spese sostenute con un limite massimo di 40.000,00; interventi di formazione (compresi interventi personalizzati di addestramento all'utilizzo delle postazioni di lavoro e delle relative attrezzature sottoposte agli adeguamenti di cui al precedente 4

punto); attività di formazione e tutoraggio utili ad assicurare lo svolgimento della stessa mansione o la riqualificazione professionale funzionale all'adibizione ad altre mansioni. In questa ultima fattispecie al datore di lavoro è riconosciuto il rimborso del 60% delle spese sostenute con un limite massimo di 15.000,00. Il progetto La predisposizione del piano esecutivo e la sua realizzazione sono a carico del datore di lavoro. Per ciascuno degli interventi dovrà acquisire 3 preventivi forniti da diversi operatori economici. Il piano esecutivo, articolato per tipologia di interventi deve essere predisposto utilizzando un apposito prospetto disponibile nel mini sito della Direzione Centrale prestazioni socio-sanitarie e potrà essere successivamente integrato o aggiornato. Al piano esecutivo presentato dovrà essere allegata tutta la documentazione utile nonché quella tecnica e quella attestante l'ottenimento dei titoli autorizzativi (concessioni di legge). Il Piano esecutivo sarà valutato al fine di accertarne la sua coerenza con il progetto di reinserimento dall'equipe Multidisciplinare di I livello. Il Progetto di reinserimento lavorativo e il suo Piano esecutivo dovranno superare l'approvazione da parte della Direzione Regionale o Provinciale o della Sede Regionale. A seguito della sua approvazione, entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento di autorizzazione il datore di lavoro potrà richiedere alla Direzione regionale o provinciale o alla Sede regionale dell'inail un'anticipazione il cui importo non potrà superare il 75% della spesa complessivamente rimborsabile. A tale proposito di ricorda che in allegato alla domanda dovrà essere allegata una fidejussione bancaria o assicurativa, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore dell'inail. 5

La campagna informativa Nella consapevolezza dell'importanza dell'azione di reinserimento e integrazione lavorativa, familiare e sociale di persone incorse in disabilità da lavoro, anche al fine del recupero delle funzioni lese, l'istituto ha promosso una corposa campagna di informazione e di promozione dell'intervento partita il 31.12.2016 e che proseguirà per tutto il 2017, con interventi che andranno da: coinvolgimento della stampa quotidiana e periodica, reti televisive, internet, social media; eventi territoriali organizzati presso le sedi dell'inail; partecipazione agli eventi di stakeholder al fine di dare la più ampia e dettagliata informazione anche sulle modalità operative per l'attivazione degli interventi a favore delle persone disabili. Gli allegati alla Circolare Allegati alla Circolare n. 51 del 30.12.2016 sono reperibili sul sito istituzionale: informativa al datore di lavoro; comunicazione al datore di lavoro; comunicazione al datore di lavoro e al lavoratore. Riferimenti normativi legge 23.12.2014 n. 190, articolo 1 comma 166 (Legge di Stabilità 2015); decreto legislativo n. 150 del 14.09.2015 (in applicazione alla Legge n. 183/2014 Jobs Act); decreto legislativo n. 151 del 14.09.2015 (in applicazione alla Legge n. 183/2014 Jobs Act); determina presidente Inail n. 258 del 11.07.2017 (Regolamento); Circolare n. 51 del 30.12.2016. - Riproduzione riservata - 6