Gli effetti del giudizio di rinvio della Cassazione

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Gli effetti del giudizio di rinvio della Cassazione di Antonio Terlizzi Pubblicato il 12 novembre 2011 La Corte di Cassazione non ha alcuna facoltà discrezionale nel decidere la cassazione con o senza rinvio. Il rinvio improprio si ha allorché la Corte di Cassazione appuri un vizio del procedimento che vincolava la CTR al rinvio alla CTP; in tal caso, la CTP è vincolata al compimento dell atto (es. integrazione del contraddittorio), per cui il rinvio è stato disposto, restando non pregiudicata ogni valutazione di merito. Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla S.C. e pertanto non può rimettere in discussione il cd. verdetto sancito dalla S.C.; infatti, il vincolo de quo, che ha autorità di cosa giudicata sostanziale, è il parametro sul quale il giudice di rinvio deve regolare il contenuto del giudizio di diritto. Il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione è vincolante per il giudice del rinvio al punto che esso ancorchè inficiato da violazione di norme di diritto sostanziale o processuali non può essere disapplicato né dal giudice di rinvio né dalla stessa Corte di Cassazione ulteriormente adita (CTR di Roma sez 1 sentenza n. 574 del 19 settembre 2011). Nel giudizio di rinvio, è precluso qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, non solo in ordine agli errores in iudicando relativi al diritto sostanziale, ma anche per le violazioni di norme processuali, tutte le volte in cui il principio sia stato enunciato rispetto a un fatto con valenza processuale (Cass. civ. Sez. Unite, 03-07-2009, n. 15602). Nel giudizio di rinvio, il giudice, essendo investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione, è vincolato da quest ultima relativamente alle questioni da essa decise, e non può quindi riesaminare gli antecedenti logici e giuridici delle stesse. (Cass. civ. Sez. III, 22-05-2006, n. 11939). Il giudice di rinvio è vincolato anche dalle premesse logiche giuridiche della pronuncia della Corte ed è tenuto a cercare nella motivazione i principi giuridici anche non formalmente enunciati che hanno portato all accoglimento del ricorso. Col principio di diritto s intendono implicitamente decise e non più discutibili tutte le questioni pregiudiziali e preliminari di merito che potevano o dovevano essere dedotte in sede di legittimità quali presupposti necessari ed inderogabili della decisione. Nel giudizio di rinvio è precluso alle parti di ampliare il thema decidendum e di formulare nuove 1

domande ed eccezioni ed al giudice il quale è investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione ed è vincolato da quest ultima relativamente alle questioni da essa decisa non è, pertanto, consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, né egli può procedere ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all esame di ogni altra questione, anche rilevabile d ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità (Cass. civ. Sez. I, 07-03-2011, n. 5381). In ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di cassazione vincola al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla regola giuridica enunciata, ma anche alle premesse logicogiuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nell ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità costituiscono il presupposto stesso della pronuncia di annullamento, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio di intangibilità (Cass. civ. Sez. lavoro, 23-07-2010, n. 17353). Nel giudizio di rinvio è inibito alle parti prendere conclusioni diverse dalle precedenti o che non siano conseguenti alla cassazione, così come non sono modificabili i termini oggettivi della controversia espressi o impliciti nella sentenza di annullamento, e tale preclusione investe non solo le questioni espressamente dedotte o che avrebbero potuto essere dedotte dalle parti, ma anche le questioni di diritto rilevabili d ufficio, ove esse tendano a porre nel nulla od a limitare gli effetti intangibili della sentenza di cassazione e l operatività del principio di diritto, che in essa viene enunciato non in via astratta, ma agli effetti della decisione finale della causa (Cass. civ. Sez. II, 12-01-2010, n. 327). Il giudizio di rinvio ex articolo 63 del D.Lgs. 546/92 costituisce la fase rescissoria in quanto è diretta alla nuova pronuncia di merito; il cd. giudizio rescindente che produce l eliminazione della sentenza impugnata è compito della Corte di Cassazione. Esso vuole fornire una nuova decisione sulla domanda di parte; infatti, la sentenza della C.T. è cassata dalla Corte di Cassazione mentre quella di primo grado è assorbita e sostituita da quella d appello. È preclusa(1) alle parti la possibilità di prospettare in sede rescissoria nuove domande ed eccezioni (i.e. non può essere sollevata per la prima volta in sede di rinvio l eccezione rivolta alla declaratoria di decadenza 2

dell ufficio dalla potestà impositiva), di svolgere nuove attività probatorie e di prendere iniziative per cambiare i presupposti di fatto della sentenza rescissa (cd. processo ad istruttoria chiusa). Il giudizio di rinvio è un processo ad istruzione sostanzialmente chiusa in cui è preclusa la proposizione di nuove domande e la richiesta di nuove prove e le parti vengono riportate alla situazione di fatto e di diritto in cui si trovavano al momento dell instaurazione del giudizio di appello Resta ferma la facoltà per le parti di invocare l incostituzionalità sopravvenuta della norma; il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto anche quando nelle more è venuta a mutare l interpretazione giurisprudenziale della norma applicata oppure la norma è stata modificata o abrogata. Il giudizio di rinvio va riassunto da qualsiasi parte innanzi alla CT di rinvio, la cui competenza è funzionale, assoluta ed inderogabile entro il termine perentorio di un anno e 46 giorni dalla pubblicazione della sentenza della Cassazione.La riassunzione dinanzi alla CTR si esegue nella forma dell atto d appello mentre quella dinanzi alla CTP si esegue nella forma del ricorso introduttivo in deroga all articolo 392 del c.p.c. che prevede la forma dell atto di citazione. La parte interessata alla riassunzione è una delle parti che hanno partecipato al giudizio di legittimità davanti alla Corte di Cassazione, per cui è inammissibile l atto di riassunzione effettuato da un soggetto estraneo a tale giudizio (Cass. sentenza n.6511 del 27 febbraio 1990). Ai fini della riassunzione non occorre una nuova procura al difensore se la procura è stata in precedenza conferita nel giudizio di merito. L atto di riassunzione va notificato personalmente e nei confronti di tutte le parti presenti nel giudizio di cassazione (i.e. non al domiciliatario della società e non nei confronti del difensore incaricato) fermo restando l applicabilità degli articoli 331 e 332 del c.p.c.. Dopo la notifica, la parte che ha effettuato la riassunzione deve costituirsi in giudizio entro i termini e con le modalità di cui all art. 22 del D.Lgs. 546/92.Peraltro, la riassunzione non notificata a nessuna delle altre parti va considerata inammissibile. Occorre tener conto delle modificazioni sopravvenute (i.e. nomina del curatore del fallimento) dopo la pubblicazione della sentenza della S.C.. Deve essere prodotta, a pena d inammissibilità dell istanza di riassunzione copia autentica della sentenza della corte di cassazione (CTC decisione n.3891 del 22 maggio 2001). Una volta che la parte provvede al deposito dell atto di riassunzione la segreteria della CT adita, richiede alla cancelleria della Corte di cassazione la trasmissione del fascicolo del processo. Chiuso il giudizio di rinvio, la sentenza emessa dal giudice di merito è soggetta ai normali mezzi di gravame. Se la causa non è riassunta entro il termine perentorio, il processo si estingue. Riprende pertanto 3

efficacia l originario atto impositivo poiché la sentenza di primo grado è assorbita e sostituita dalla sentenza d appello mentre quest ultima è stata annullata in Cassazione. Se entro il termine perentorio, la parte non riassume il giudice del rinvio fissa la trattazione al fine di dichiarare estinto il processo con decreto presidenziale o con sentenza. Avverso il decreto del presidente è ammesso reclamo alla CT che provvede a norma dell articolo 28 del D.Lgs. 546/92. Il fascicolo del processo è restituito dalla cancelleria della Corte di Cassazione alla segreteria del giudice di rinvio una volta scaduto il termine per la riassunzione. Resta applicabile il cd. giudicato interno formatosi all interno del processo; si salvano le statuizioni di merito contenute nelle precedenti sentenze passate in giudicato. Il travolgimento di tutta l attività processuale svolta trova come limite invalicabile l autorità di cosa giudicata che è acquistata da una pronuncia emessa nel corso del processo. Una volta conclusosi il giudizio di rinvio, la sentenza emessa dal giudice di rinvio è a sua volta soggetta ai normali mezzi d impugnazione. 12 novembre 2011 Antonio Terlizzi FORMULARIO DOMANDA DI RIASSUNZIONE IN RINVIO DALLA CASSAZIONE (articolo 63 del D.Lgs. 546/92) proposta da. nato il. residente a. via. cf. (oppure dalla società. con sede in. via. cf. nella persona del proprio legale rappresentante pro tempore.) rappresentato e 4

difeso da. e domiciliato nel suo studio sito in. via. come da procura a margine o a calce al presente atto AVVERSO (indicare l ufficio o il concessionario che ha emesso l atto impugnato, l esposizione sommaria dei fatti, le altre parti che hanno partecipato al processo ed i motivi specifici di riassunzione) PER LA RIASSUNZIONE del processo tributario rinviato dinnanzi a cod. on. consesso dalla sentenza n.. della corte di cassazione pubblicata il. (specificare gli estremi della sentenza ed il principio di diritto statuito dalla s.c.) CONCLUSIONI tanto premesso voglia cod. on. consesso, contrariis reiectis, provvedere alla riassunzione con fissazione della trattazione della controversia. Firma del difensore Si allega: copia autentica della sentenza della Corte di Cassazione 5