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LA SICUREZZA NEI CANTIERI STRADALI AI SENSI DEL DECRETO INTERMINISTERIALE OBBLIGHI SULLA SEGNALETICA E FORMAZIONE DEGLI OPERATORI. Dott. Ing. Salvatore PULVIRENTI Vice Presidente Associazione Nazionale Ingegneria della Sicurezza 1 Il cantiere stradale, nel senso di area della strada interessata da una anomalia, un incidente, un ostruzione, la realizzazione di un opera, ecc., costituisce un pericolo per gli utenti ed una delle componenti più critiche della sicurezza stradale. Quanto? non è dato saperlo perché non esistono statistiche attendibili al riguardo. 2 VEDIAMO QUALCHE ESEMPIO 3 1

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10 PRINCIPI DEL SEGNALAMENTO TEMPORANEO Sulle strade possono presentarsi anomalie, quali cantieri, incidenti, ostruzioni,degrado, etc., che costituiscono un pericolo per gli utenti. Per salvaguardare la loro sicurezza, e quella di chi opera sulla strada o nelle sue immediate vicinanze, mantenendo comunque una adeguata fluidità della circolazione, il segnalamento temporaneo deve: informare gli utenti; guidarli; convincerli a tenere un comportamento adeguato ad una situazione non abituale. 11 12 4

13 Il decreto interministeriale individua, ai sensi dell articolo 161, comma 2-bis, del d.lgs. n. 81/2008, i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. 14 PROCEDURE DI APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO RACCOLTA DATI STATISTICI 15 5

PROCEDURE DI APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE Le fasi di installazione, di disinstallazione e di manutenzione della segnaletica di cantiere, unitamente agli interventi eseguiti in emergenza (ad esempio, per incidenti stradali), costituiscono attività lavorative comportanti un rischio derivante dall interferenza con il traffico veicolare. In particolare la posa, la rimozione dei coni, dei delineatori flessibili e il tracciamento della segnaletica orizzontale associato costituiscono fasi di lavoro particolarmente delicate per la sicurezza degli operatori. 16 PROCEDURE DI APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE 17 PROCEDURE DI APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE 18 6

PROCEDURE DI APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE 19 PROCEDURE DI APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE 20 PROCEDURE DI APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE 21 7

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25 DPI I datori di lavoro mettono a disposizione dei lavoratori, fermo restando i vigenti obblighi di formazione e addestramento, dispositivi di protezione individuale conformi alle previsioni di cui al Titolo III del d.lgs. n. 81/2008. Gli indumenti ad alta visibilità devono rispondere a quanto previsto dal decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, dal decreto ministeriale 9 giugno 1995, dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, e dalla norma UNI EN 471, quindi devono essere di classe 3, o equivalente, per tutte le attività lavorative su strade di categoria A, B, C, e D, ed almeno di classe 2 per le strade E ed F urbane ed extraurbane, secondo la classificazione di cui all articolo 2, comma 3, del codice della strada. Non sono più ammessi indumenti ad alta visibilità di classe 1. 26 CLASSE 3 A - Autostrade; B - Strade extraurbane principali; C - Strade extraurbane secondarie; D - Strade urbane di scorrimento; CLASSE 2 E - Strade urbane di quartiere; F - Strade locali; 27 9

DPI EN 471 - certificato CE per abbigliamento da lavoro alta visibilità Il vestiario protettivo certificato conforme alla EN 471 fornisce visibilità all'utilizzatore in situazioni ad alto rischio sia durante le ore di luce in giornata sia dalle luci dei veicoli di notte. L'indumento è classificato in base alla superficie di materiale fluorescente. Classe Materiale di riferimento [m²] 1 0,14 0,10 2 0,50 0,13 3 0,80 0,20 Materiale riflettente [m²] 28 DPI Fermi restando gli obblighi già vigenti in applicazione delle corrispondenti previsioni di cui al d.lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro sono tenuti ad adeguarsi alle previsioni di cui al comma 1 (ndr DPI) entro e non oltre dodici mesi dall entrata in vigore del presente decreto. ENTRATAIN VIGORE TRENTAGIORNI DALLA PUBBLICAZIONE Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2013 29 Articolo 3 Informazione e formazione 1. I datori di lavoro del gestore delle infrastrutture e delle imprese esecutrici e affidatarie, ferme restando le previsioni del d.lgs. n. 81/2008, assicurano che ciascun lavoratore riceva una informazione, formazione e addestramento specifici relativamente alle Procedure di apposizione della segnaletica stradale 30 10

Articolo 7 Disposizioni finali ed entrata in vigore 1. Dalla applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Il presente regolamento entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2013 31 La formazione, essendo formazione specifica, non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dell'articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008. Tale formazione deve, pertanto considerarsi integrativa della formazione prevista dall accordo Stato-Regioni di cui all articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008. 32 Sono soggetti formatori del corso di formazione e del corso di aggiornamento: le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (ad esempio, le aziende sanitarie locali) e della formazione professionale; il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro; l INAIL; le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile; 33 11

Sono soggetti formatori del corso di formazione e del corso di aggiornamento: gli organismi paritetici istituiti nel settore dell edilizia e dei trasporti; le scuole edili; il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; il Ministero dell interno (dipartimento pubblica sicurezza - servizio Polizia stradale, vigili del fuoco); gli enti proprietari e le società concessionarie di strade o autostrade; i soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro accreditati nella Regione 34 Requisiti dei docenti Le docenze vengono effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, per la parte teorica, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale con esperienza almeno triennale nel settore stradale, ovvero da personale con esperienza documentata, almeno triennale, nel settore della formazione o nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei cantieri stradali; e per quanto riguarda la parte pratica da personale con esperienza professionale nel campo dell addestramento pratico, almeno triennale, documentata, nelle tecniche di installazione e rimozione dei sistemi segnaletici adottati per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale. 35 Organizzazione dei corsi di formazione In ordine all organizzazione dei corsi di formazione, occorre garantire: a) l individuazione di un responsabile del progetto formativo; b) la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza il corso; c) un numero dei partecipanti per ogni corso massimo di 25 unità; d) per le attività addestrative pratiche il rapporto istruttore/allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 allievi); e) che sia ammesso un numero di assenze massimo pari al 10% del monte orario complessivo. 36 12

Articolazione e contenuti del percorso formativo Il percorso formativo, differenziato per categoria di strada, è finalizzato all apprendimento di tecniche operative in presenza di traffico, adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività di: installazione del cantiere; rimozione del cantiere; manovre di entrata ed uscita dal cantiere; interventi in emergenza. 37 Percorso formativo per gli operatori Il percorso formativo rivolto agli operatori è strutturato in tre moduli della durata complessiva di 8 ore più una prova di verifica finale: a) modulo giuridico - normativo della durata di 1 ora; b) modulo tecnico della durata di 3 ore; c) prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla da effettuarsi prima del modulo pratico); d) modulo pratico della durata di 4 ore, e) Prova di verifica finale (prova pratica). 38 Percorso formativo per i preposti Il percorso formativo per i preposti è strutturato in tre moduli della durata complessiva di 12 ore più una prova di verifica finale, secondo la seguente articolazione: a) modulo giuridico - normativo della durata di 3 ore; b) modulo tecnico della durata di 5 ore; c) prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla da effettuarsi prima del modulo pratico); d) modulo pratico sulla comunicazione e sulla simulazione dell addestramento della durata di 4 ore; e) Prova di verifica finale (prova pratica). 39 13

Sedi della formazione Data la specificità dell intervento formativo, le prove pratiche e i relativi addestramenti devono essere effettuati in siti ove possano essere ricreate condizioni operative simili a quelle che si ritrovano sui luoghi di lavoro e che tengano conto della specifica tipologia dicorso. 40 Metodologia didattica Per quanto concerne la metodologia di insegnamento/apprendimento devono essere privilegiate metodologie attive, che comportano la centralità del discente nel percorso di apprendimento e che: a) garantiscono un equilibrio tra lezioni frontali, valorizzazione e confronto delle esperienze in aula, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo e di ciascun modulo, laddove possibile con il supporto di materiali anche multimediali; b) favoriscono metodologie di apprendimento basate sulla simulazione e risoluzione di problemi specifici; c) prevedono dimostrazioni e prove pratiche, nonché simulazione di gestione autonoma da parte del discente di situazioni critiche. 41 Valutazione e verifica dell apprendimento moduli teorici Al termine dei due moduli teorici si svolge una prima prova di verifica, nella forma di un questionario a risposta multipla. Il superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consente il passaggio alla seconda parte del corso (parte pratica). Il mancato superamento della prova comporta la ripetizione dei due moduli teorici. 42 14

Valutazione e verifica dell apprendimento modulo pratico Al termine del modulo pratico ha luogo una prova pratica di verifica finale, consistente in una simulazione in area dedicata dell installazione e rimozione di cantieri per tipologia di strada. Il mancato superamento delle prova di verifica finale comporta l obbligo di ripetere il modulo pratico. 43 Attestato con verifica dell apprendimento L esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari almeno al 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell attestato di frequenza con verifica dell apprendimento. 44 Attestato con verifica dell apprendimento Gli attestati di frequenza e superamento della prova finale vengono rilasciati, sulla base di tali verbali, dai soggetti individuati al punto 2, i quali provvedono alla custodia e archiviazione della documentazione relativamente a ciascun corso. Le Regioni e Province autonome, in attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati. 45 15

Modulo di aggiornamento L aggiornamento della formazione dei lavoratori va garantito, alle condizioni di cui al presente allegato, ogni quattro anni per mezzo di un corso teorico-pratico di durata minima di 3 ore, di cui 1 ora di contenuti tecnico-pratici, in caso di modifiche delle norme tecniche. 46 Registrazione sul libretto formativo del cittadino L attestato di frequenza con verifica dell apprendimento e la frequenza ai corsi di aggiornamento potranno essere inseriti nella III sezione Elenco delle certificazioni e attestazioni del libretto formativo del cittadino 47 RACCOLTA DATI STATISTICI Articolo 5 Raccolta dati La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all articolo 6 del d.lgs. n. 81/2008, acquisito il parere dell INAIL e degli enti preposti al controllo della circolazione stradale, definisce i criteri per la raccolta e l analisi dei dati relativi agli infortuni correlati alle attività di cui all articolo 1. 48 16

FINE Dott. Ing. Salvatore PULVIRENTI Vice Presidente Associazione Nazionale Ingegneria della Sicurezza 49 17