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PROTOCOLLO D INTESA PER IL SOSTEGNO AI LAVORATORI DELLA PROVINCIA DI AREZZO CHE HANNO MATURATO IL DIRITTO ALLA CORRESPONSIONE DA PARTE DELL INPS DEL TRATTAMENTO DI MOBILITA O DI CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA O IN DEROGA O DI TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE L anno 2009, il giorno 9 del mese di Aprile, in Arezzo, presso la Sede della Provincia di Arezzo, sono presenti: Ente Banca Associazione PROVINCIA DI AREZZO CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO CONFCOOPERATIVE AREZZO CONFESERCENTI AREZZO LEGA COOP TOSCANA CONFARTIGIANATO IMPRESE AREZZO ASSOCIAZIONE PICCOLA INDUSTRIA CNA AREZZO ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI AREZZO CONFCOMMERCIO AREZZO CONFAGRICOLTURA AREZZO CIA AREZZO CGIL AREZZO Rappresentante / Carica DIRETTORE RESPONSABILE COMITATO TERRITORIALE (AR) DELEGATO DIRETTORE DELEGATO SEGRETARIO 1

CISL AREZZO UIL AREZZO INPS AREZZO BANCA POPOLARE DI CORTONA BANCA DI ANGHIARI E STIA BANCA VALDICHIANA BANCA ASCIANO CRED. COOP. BANCA DEL VALDARNO CRED. COOP. MONTE DEI PASCHI DI SIENA BANCA ETRURIA SEGRETARIO SEGRETARIO DIRETTORE PROVINCIALE VICE DIRETTORE GENERALE DELEGATO DIRETTORE AGENZIA DI LUCIGNANO (AR) PROCURATORE DIRETTORE TERRITORIALE DIRETTORE AREA MARKETING E PRODOTTI PREMESSO che: a causa della situazione economica particolarmente difficile che sta interessando anche la nostra provincia, le imprese interessate da interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) non sono in grado, in alcuni casi, di anticiparne il trattamento ai lavoratori; per le procedure previste dalla vigente normativa, le erogazioni ai lavoratori dei trattamenti di CIGS, da parte dell INPS avvengono con tempistiche che, in caso di mancata anticipazione da parte dell impresa, possono comportare serie difficoltà economiche per i lavoratori e per le loro famiglie; in taluni casi, potrebbe non essere possibile il tempestivo pagamento dell indennità di mobilità o di disoccupazione; è stata, pertanto, studiata la possibilità di intervenire con forme di anticipazione del trattamento economico che il lavoratore vanta nei confronti dell INPS da parte delle banche; che a tal fine la Provincia di Arezzo e la Camera di Commercio di Arezzo hanno istituito un apposito fondo presso la Provincia di Arezzo (inizialmente di euro 80.000) per il sostegno ai lavoratori della provincia di Arezzo che hanno maturato il diritto alla corresponsione da parte dell INPS del trattamento di mobilità o di cassa integrazione straordinaria anche ai fini del rilancio dei consumi interni, in maniera da consentire altresì che anche reti commerciali locali, ugualmente toccate dalle difficoltà congiunturali, possano essere inserite in un percorso di ripresa; 2

nell ambito del presente Protocollo di intesa i termini Banca o Banche devono intendersi riferiti agli istituti di credito sopra identificati nonché alle banche che successivamente aderiranno all accordo ai sensi del successivo punto 3 lettera h; a tale riguardo, è stata riscontrata la disponibilità delle banche ad anticipare ai lavoratori la somma che gli stessi riceveranno dall INPS come trattamento di CIGS o in deroga o mobilità o indennità di disoccupazione; TUTTO CIO PREMESSO Le parti firmatarie convengono quanto segue: 1. Soggetti aventi diritto alle agevolazioni a. le situazioni di crisi rispetto alle quali è operativo il presente accordo sono riferite ad aziende, ubicate nel territorio provinciale e con posizione aziendale presso sedi INPS della provincia di Arezzo, che dovranno aver presentato a decorrere dal 1.1.2009 domanda di Mobilità o C.I.G.S., ai sensi della L. 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni, o indennità di disoccupazione o CIG in deroga per crisi aziendale o cessazione o per sottoposizione a procedure concorsuali o per riorganizzazione o ristrutturazione e, versando nelle condizioni di crisi finanziaria e di liquidità aziendale, secondo quanto verificabile dal Servizio Lavoro della Provincia di Arezzo, in sede di accordo sindacale, devono avere richiesto o si sono impegnate con la parte sindacale a richiedere il pagamento diretto ai lavoratori, da parte dell INPS, del trattamento di integrazione salariale; b. i lavoratori della suddette aziende potranno beneficiare dei contenuti del presente accordo a condizione che lavoratori siano: monoreddito, lavoratori in particolari situazioni di disagio familiare (dichiarate e autocertificate), in particolare per i nuclei familiari che percepiscono più redditi saranno ammessi (tramite autocertificazione), coloro che hanno una rata di mutuo o un affitto superiore a 400 /mese, che ha più di due figli a carico, chi nel nucleo familiare ha una persona portatrice di handicap maggiore del 67% o chi nel nucleo familiare ha persone non autosufficienti. 2. Procedure 3

a.1) il lavoratore in CIG, CIGS o CIGS in deroga riceverà dalla propria impresa o dal titolare delle procedure concorsuali, il proprio cedolino paga, ed una annotazione debitamente sottoscritta in calce al prospetto paga che attesti la richiesta degli ammortizzatori sociali sopra citati e l impossibilità ad anticipare il trattamento di integrazione salariale; con tale cedolino paga e annotazione documento, il lavoratore si presenterà presso lo sportello appositamente costituito dalla Provincia di Arezzo la quale valuterà le condizioni di ammissibilità a tali benefici e rilascerà (dopo avere effettuato le necessarie verifiche) apposita certificazione al lavoratore; con tale certificazione il lavoratore si presenterà presso la banca con la quale intrattiene rapporti bancari se firmataria delle presente intesa per la concessione del finanziamento di cui ai punti successivi, possibilmente regolato sul conto corrente già in essere con quella Banca. Qualora il lavoratore non intrattenga rapporti con una delle Banche parti del presente accordo, si recherà presso una di tali Banche per l apertura, nel rispetto delle norme e dei presupposti di legge, di un rapporto di conto corrente, senza commissioni bancarie a carico del richiedente, su cui regolare il finanziamento sotto indicato. Delle certificazioni rilasciate dalla Provincia sarà tenuta apposita contabilità per gli impegni a valere sul fondo di cui al successivo punto d) a.2) Nei casi di Mobilità, la ditta consegnerà al lavoratore il prospetto paga relativo all ultimo mese lavorato e l Ufficio Anticrisi della Provincia apporrà su di esso l annotazione relativa all importo massimo erogabile dalla banca (60% della retribuzione lorda complessiva mensile, per un massimo di 800,00 euro mensili); a.3) Nei casi di trattamento di Disoccupazione, a conclusione della procedura di cui al punto precedente, l importo massimo erogabile sarà del 40%. b.) Le Banche, a richiesta del lavoratore, concederanno finanziamenti individuali, nei limiti dei plafond stabiliti e alle condizioni delle normative vigenti, regolati sul conto corrente di cui al punto precedente, per i lavoratori in C.I.G.S. o in mobilità (L. 23 luglio 1991, n. 223) o CIG ordinaria o in deroga o indennità di disoccupazione mediante disponibilità crescente per frazioni mensili, con un massimo di nove, ognuna pari all importo di integrazione spettante per CIGS, o CIG (o pari all importo indicato dalla Provincia ai sensi di quanto previsto nei punti a.1 e a.2) comunicato alla banca dall azienda, tramite il lavoratore in occasione dell avvio del finanziamento richiesto. L importo massimo mensile per i lavoratori con un rapporto di lavoro a tempo pieno ed in C.I.G.S. a zero ore o disoccupazione ore, sarà pari 4

ad 800,00, per un ammontare massimo di 7.200,00 (Euro settemiladuecento). Tali importi saranno opportunamente riproporzionati negli altri casi. Gli importi individuali concessi saranno soggetti a un tasso non superiore al tasso Euribor a 3 mesi e non saranno gravati da spese di gestione del conto, eccezion fatta per i bolli di legge. c.) Le Banche si impegnano ad accreditare sul conto corrente le cifre pattuite in tempi il più possibile ravvicinati e, comunque, in un massimo di 3 giorni lavorativi rispetto al ricevimento dei cedolini di cui sopra e in linea di massima corrispondenti alle date di normale riscossione delle retribuzioni da parte dei lavoratori interessati; d.) I costi di cui ai punti precedenti (bolli di legge ed interessi) saranno rimborsati dalla Provincia di Arezzo, fino ad esaurimento dell apposito fondo costituito, ad ogni singola Banca previa rendicontazione mensile della medesima; e.) A garanzia dell adempimento dell obbligo di restituzione dei finanziamenti accordati dalla Banca, il lavoratore cederà a quest ultima il credito che vanta nei confronti dell INPS, notificando la cessione al debitore. A tal fine il lavoratore si impegnerà a dare indicazione all INPS del codice IBAN su cui accreditare gli importi dovuti e presenterà alla Banca copia di tale modello. La Banca tratterrà le somme fino alla concorrenza dell ammontare del finanziamento. Le eventuali somme che residueranno saranno liberamente disponibili dal lavoratore; f.) I tempi di rimborso del finanziamento saranno correlati ai tempi di liquidazione, da parte dell INPS di Arezzo, dei trattamenti di CIGS o disoccupazione che dovranno essere riconosciuti ai sensi di legge, maturati a favore dei singoli lavoratori; 3. Ulteriori disposizioni a.) La sede INPS di Arezzo si impegna a collaborare fattivamente con le Banche firmatarie ed a fornire loro ogni informazione necessaria per lo svolgimento delle operazioni di anticipazione; b.) La Camera di Commercio si impegna a divulgare e diffondere il presente Accordo nei confronti del sistema economico e produttivo aretino; c.) Nel rispetto della normativa vigente, le Associazioni Imprenditoriali si impegnano a far sì che le loro aziende associate forniscano alla Banca tutte le informazioni utili alla piena conoscenza di ogni singola situazione aziendale nonché lavorativa, sia in fase iniziale sia successivamente, fino alla chiusura della pratica; 5

d.) Le Organizzazioni Sindacali si impegnano a portare a conoscenza dei lavoratori questa possibilità di sostegno finanziario a termine, in riferimento sia agli aspetti procedurali sia rispetto alle clausole dell accordo e ad assistere i singoli lavoratori nelle procedure necessarie per l avvio di questa procedura, in stretta collaborazione con banche, aziende e Provincia; e.) Qualora il lavoratore in CIGS o con indennità di disoccupazione o CIG in deroga, con mutuo per prima casa in essere con una delle Banche parti del presente accordo, manifesti difficoltà nel pagamento delle rate, potrà chiedere la sospensione del pagamento delle stesse, fatte salve le migliori condizioni di legge vigenti; una volta che vi sia l accoglimento della richiesta da parte della Banca, il periodo di sospensione sarà commisurato alla durata della cassa integrazione guadagni straordinaria senza oneri e spese aggiuntive per il richiedente; le rate sospese saranno messe in coda al piano d ammortamento originario; f.) Il presente Protocollo di intesa avrà validità per dodici mesi dalla data di sottoscrizione; g.) Le parti concordano altresì di procedere a verifiche trimestrali dell andamento di quanto previsto dal presente Protocollo, ovvero con verifica anticipata rispetto ai termini previsti, qualora venga richiesto da uno dei soggetti firmatari del presente Protocollo; h.) Le parti concordano che il presente Protocollo possa essere esteso anche ad altre Banche, previa sottoscrizione del presente accordo, al fine di ampliare le possibilità di intervento nei confronti dei lavoratori interessati da situazioni di crisi e ad estendere in questo modo la rete degli sportelli erogatori delle relative prestazioni. Letto, e sottoscritto Firmato PROVINCIA DI AREZZO CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO CONFCOOPERATIVE AREZZO CONFESERCENTI AREZZO CONFARTIGIANATO IMPRESE AREZZO LEGA COOP TOSCANA ASSOCIAZIONE PICCOLA INDUSTRIA CNA AREZZO 6

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI AREZZO CONFCOMMERCIO AREZZO CONFAGRICOLTURA AREZZO CIA AREZZO CGIL AREZZO CISL AREZZO UIL AREZZO INPS AREZZO BANCA POPOLARE DI CORTONA BANCA DI ANGHIARI E STIA BANCA VALDICHIANA BANCA ASCIANO CRED. COOP. BANCA DEL VALDARNO CRED. COOP. MONTE DEI PASCHI DI SIENA BANCA ETRURIA 7