DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 103/CR del 2 ottobre 2012



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9^ legislatura Struttura amministrativa competente: Unità di Progetto Caccia e Pesca Presidente Luca Zaia Vicepresidente Marino Zorzato Assessori Renato Chisso Roberto Ciambetti Luca Coletto Maurizio Conte Marialuisa Coppola Elena Donazzan Marino Finozzi Massimo Giorgetti Franco Manzato Remo Sernagiotto Daniele Stival Segretario Mario Caramel P A DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 103/CR del 2 ottobre 2012 OGGETTO: Stagione venatoria 2012/2013: adozione del regime di deroga previsto dall art. 9, comma 1, lettera c) della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Richiesta di parere alla competente Commissione consiliare (art.2, comma 1, L.R.n.13/2005). L Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue. I prelievi venatori in regime di deroga, regolamentati a livello comunitario da quasi trent anni dalla Direttiva 409/79/CEE (ora sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE), sono sempre stati a livello nazionale oggetto di opposizione preconcetta e quindi, sino a qualche anno fa, sostanzialmente ignorati a livello di recepimento e regolamentazione. Con l avvento della legge n. 221/2001, che ha introdotto l articolo 19 bis nella pertinente legge quadro nazionale 157/92, si è finalmente iniziato un percorso di recupero dell ordinamento interno rispetto a quello più evoluto dei partner europei, percorso che si é andato caratterizzando per l emanazione di disposizioni applicative/esecutive da parte delle Regioni, le quali, pur penalizzate dall interruzione delle funzioni di supporto dell I.S.P.R.A. (causata da riscontri non favorevoli forniti dagli uffici comunitari in ordine alla metodologia di calcolo della piccola quantità adottata dall Istituto Nazionale), avevano cercato, con alterne fortune, di realizzare un forte coordinamento gestionale nell ambito del tavolo tecnico a suo tempo attivato presso la Conferenza Stato-Regioni. Tali disposizioni, facenti capo al Protocollo d intesa sancito a livello di Conferenza Stato-Regioni con rep. 1369 del 29.04.2004, prevedevano in particolare, per i prelievi venatori realizzati in deroga ai sensi dell articolo 9 comma 1 lettera c) della Direttiva Uccelli, la determinazione da parte dell Istituto nazionale di riferimento (INFS, ora ISPRA) della cosiddetta piccola quantità prelevabile a livello nazionale per le specie di interesse delle Amministrazioni regionali per le quali l Istituto nazionale era chiamato ad attestare uno stato di salute soddisfacente delle popolazioni, determinazione da effettuarsi sulla base delle indicazioni tecniche contenute nella Guida interpretativa alla Direttiva Uccelli messa a punto dalla Commissione Europea, con conseguente riparto tra le Regioni. Nei primi anni successivi all approvazione del protocollo d intesa le Amministrazioni regionali hanno potuto avvalersi dei riscontri tecnici dell INFS, il quale ha fornito la puntuale quantificazione delle piccole quantità prelevabili per una serie di specie richieste dalle Amministrazioni medesime, tutte giudicate in stato di conservazione non problematico, giudizio che peraltro trovava riscontro anche in autorevoli pubblicazioni internazionali (una per tutte: Birds in Europe Population estimate, trends and conservation status; Ed. BirdLife International 2004). A partire dall anno 2006, a seguito del riscontro, di non univoca interpretazione, fornito dalla Commissione europea alla richiesta di parere formulata dall INFS (la valutazione fornita dagli esperti nominati dalla Commissione, con parere non favorevole sotto i profili del metodo di calcolo adottato dall Istituto italiano, è stata espressamente non fatta propria dalla medesima Commissione europea) si è venuta a determinare, inopinatamente, l interruzione della funzione di consulenza espletata dall Istituto nazionale di riferimento, che a partire da quell anno non solo non ha più dato riscontro Mod. B - copia

alle richieste di quantificazione delle piccole quantità avanzate dalle Amministrazioni regionali ma, fatto di inaudita gravità in considerazione del chiaro affidamento di cui all art.7, comma 3 della legge 157/92 (..l Istituto nazionale per la fauna selvatica ha il compito di effettuare e di coordinare l attività di inanellamento a scopo scientifico sull intero territorio italiano, di collaborare con organismi stranieri ed in particolare con quelli dei Paesi della Comunità europea aventi analoghi compiti e finalità ), non si è neppure fatto carico, in base a quanto è dato sapere, di attivare soluzioni sul versante della ricerca atte a superare il suddetto riscontro negativo. Aggiungasi che, dal punto di vista amministrativo, nei primi anni di applicazione della citata legge quadro nazionale si è dovuto affrontare il problema causato da incertezze interpretative su taluni contenuti della legge medesima, le quali hanno determinato, a cascata, situazioni diffuse di non corretto recepimento della Direttiva e quindi l avvio di procedure di infrazione sia a carico della L. 157/92 sia delle leggi regionali di recepimento. Oggetto di rilievo negativo era soprattutto la connotazione di ordinarietà dei prelievi, che si riteneva di desumere da disposizioni autorizzative a carattere pluriennale (per la Regione del Veneto: legge regionale n.13/2005 nella versione non ancora emendata dalla L.R.n.24/2007) ancorché assistite da precisi, rigorosi meccanismi di riscontro tecnico-scientifico a cadenza annuale. Ha quindi fatto seguito una fase di interlocuzione intensa con i competenti Uffici comunitari che ha consentito, anche sulla base dell apporto fondamentale fornito dalla richiamata Guida interpretativa nonché supportati da una giurisprudenza della Corte di Giustizia che riconosce nella caccia uno degli utilizzi di cui all art. 9, comma 1 lettera c) della Direttiva (si cita, al riguardo, la Sentenza 16 ottobre 2003 nel procedimento C-182/02), di realizzare un intervento emendativo idoneo a superare i rilievi formulati dalla Commissione europea, così come riconosciuto più recentemente dalla Commissione europea medesima. Tale intervento si è sostanziato nella legge regionale 16 agosto 2007, n. 24 che ha modificato profondamente la L.R. 13/2005 oggetto della procedura di infrazione, trasformandola in legge quadro regionale che rimanda a provvedimenti annuali puntuali di attivazione del regime di deroga ai sensi del citato art. 9 c. 1 lettera c) della Direttiva Uccelli. La procedura di infrazione a carico della legge regionale veneta 13/2005 si è comunque conclusa con l Allegata Sentenza 11 novembre 2010 (Causa C-164/09), facente parte integrante del presente provvedimento quale Allegato A, con la quale la Corte di Giustizia europea ha condannato la Repubblica Italiana per il mancato ed erroneo recepimento dei contenuti della Direttiva Uccelli da parte della citata L.R. 13/2005 nella sua versione antecedente alle modificazioni introdotte con la successiva richiamata L.R. 24/2007. Con detta Sentenza di condanna la Corte di Giustizia, che non entra nel merito di come la Regione del Veneto ha applicato la propria Legge quadro 13/2005 così come emendata dalla L.R.n.24/2007, formula le seguenti quattro sostanziali censure: a) lo Stato (e per esso la Regione del Veneto) non dimostra l assenza di altra soluzione soddisfacente (punti 26 e 27 della Sentenza); b) il regime di deroga assoggetta specie indifferentemente al regime venatorio di cui all articolo 9, comma 1, lettera a) e al regime venatorio di cui all art.9, comma 1 lettera c) della Direttiva (punti 29 e 30 della Sentenza); c) il regime di deroga non indica le condizioni di rischio e le circostanze di luogo nelle quali le deroghe possono essere adottate (punti 31 e 32 della Sentenza); d) le quantità di uccelli che possono essere cacciate risultano nettamente superiori al limite risultante dalla nozione di piccole quantità di cui alla Direttiva (punti 39 e 40 della Sentenza). La Regione del Veneto, sulla base di una valutazione attenta dei rilievi mossi dalla Commissione europea e degli indirizzi della Corte Costituzionale che, espressasi su una norma di legge varata in materia dalla Regione Lombardia, legittima l utilizzo dell atto amministrativo ai fini dell applicazione dell art. 19 bis della L. 157/92, ha autorizzato per le stagioni venatorie 2010/2011 e 2011/2012, rispettivamente con DGR n.2371 del 5.10.2010 e DGR n. 1506 del 20.09.2011, l applicazione del regime di deroga previsto dall art. 9, comma 1, lettera c) della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, appunto in attuazione e secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 12 agosto 2005, n.13 emendata, il tutto secondo un approccio che si ritiene pienamente ottemperante alla citata Sentenza di condanna Mod. B - copia pag. 2 Dgr n. 103/CR del 2 ott.2012

Pare opportuno rammentare che la DGR n. 1506 del 20.09.2011, relativa alla stagione venatoria 2011-2012, è stata oggetto di due gradi di giudizio presso il TAR del Veneto ed il Consiglio di Stato dai quale non è emerso alcun profilo di illegittimità. E quindi intervenuto un pronunciamento della Corte Costituzionale (Sentenza n.305 del 9.11.2012), che, nel dichiarare inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la precedente dgr 2371/2010, sancisce da una parte la piena potestà in capo alla Regione di disporre le deroghe di cui trattasi, dall altra l onere in capo al Governo, sulla base di specifica previsione legislativa (Legge 221/2002), di sospendere, nel caso ne ricorrano i presupposti, gli effetti di atti amministrativi eventualmente posti in essere dalle Regioni in difformità dall ordinamento comunitario. Risultato (quello davanti ai Giudici amministrativi) peraltro atteso posto che il provvedimento oggetto di ricorso si basava su una legge regionale resa conforme (come successivamente riconosciuto dalla stessa Commissione europea) ed operava ogni possibile riscontro ottemperante ai rilievi contenuti nella summenzionata Sentenza di condanna con particolare riferimento alla sottolineatura dei profili di tradizione venatoria, che non possono non assorbire e risolvere la questione della valutazione di soluzioni alternative, alla chiara indicazione della tipologia di regime derogatorio (che nel Veneto viene attivato di fatto con esclusivo riferimento all articolo 9, comma 1 lettera c) della Direttiva), alla definizione delle circostanze di rischio e di luogo, alla definizione di un regime di controllo che consenta di garantire il rispetto delle piccole quantità. Successivamente la Commissione Europea, con l allegata nota datata 24.11.2011 a firma del Commissario all Ambiente Janez Potocnik indirizzata al Ministro degli Affari Esteri (facente parte integrante del presente provvedimento quale Allegato B), pervenuta alla Regione del Veneto per il tramite della Rappresentanza Permanente d Italia presso l Unione Europea, ha emesso, con riferimento alle richiamate DGR n.2371 del 5.10.2010 e DGR n. 1506 del 20.09.2011, una lettera di costituzione in mora ai sensi dell art. 260 del TFUE ritenendo che la Repubblica italiana (e per essa la Regione del Veneto) non abbia eseguito la Sentenza di condanna per quel che riguarda la corretta applicazione dell articolo 9 della Direttiva in quanto la Regione Veneto continua ad autorizzare la caccia in deroga mediante disposizioni che presentano gli stessi vizi dichiarati dalla Corte nella Sentenza dell 11 novembre 2010. La reiterazione delle violazioni viene sostenuta dalla Commissione avuto riguardo ai seguenti aspetti: - le citate delibere violano l articolo 9, paragrafo 1, della Direttiva in quanto non contengono una motivazione adeguata della deroga e non dimostrano l assenza di altre soluzioni soddisfacenti; al riguardo la Commissione osserva che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il richiamo alla tradizione non è sufficiente per giustificare la caccia in deroga; la deroga concessa dalle autorità venete è illegittima in quanto non spiega per quali ragioni la caccia alla piccola migratoria non possa avere per oggetto altre specie di piccoli migratori che sono cacciabili secondo la direttiva e che sono presenti in Veneto durante la stagione venatoria, come ad esempio la cesena, il merlo, il tordo bottaccio ed il tordo sassello; - le citate delibere sono in contrasto con l articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva per quanto riguarda la necessità di assicurare condizioni rigidamente controllate nell esercizio della deroga (le delibere si limitano a prevedere un sistema di rendicontazione quindicinale da parte degli stessi cacciatori e non prevedono alcun meccanismo per attuare controlli specifici e rigorosi); inoltre la segnatura a fine giornata, e non subito dopo l abbattimento, rende ancora meno efficaci gli eventuali controlli personali cui dovessero essere sottoposti i cacciatori esercitanti la deroga; aggiungasi che la Commissione ha già contestato il sistema di rendicontazione quindicinale da parte dei cacciatori in quanto non è previsto un controllo effettivo sul campo durante i periodi in cui è consentito l esercizio della caccia in deroga; - le suddette delibere sono in contrasto con l art.9, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva per quanto riguarda il criterio delle piccole quantità, come risulta dal fatto che nel calcolare le piccole quantità, siano state riutilizzate stime effettuate dall INFS per la stagione venatoria 2005-2006 sulla base di una metodologia che è stata poi riconosciuta non valida dallo stesso INFS; l INFS ha quindi riconosciuto che, per le specie migratrici in questione, i dati attualmente disponibili non consentono una determinazione oggettiva e scientificamente solida delle piccole quantità; al riguardo si rimanda alla consolidata giurisprudenza della Corte, secondo cui la determinazione delle piccole quantità deve essere basata su un valido fondamento scientifico. Mod. B - copia pag. 3 Dgr n. 103/CR del 2 ott.2012

In seguito alla messa in mora di cui sopra l Amministrazione regionale ha provveduto, con nota prot. 856 del 27.12.2011 a firma del Presidente della Giunta Regionale, a fornire agli Uffici della Commissione, per il tramite del Dipartimento per le Politiche Europee, puntuali informazioni in relazione ai singoli quesiti posti con la citata nota di messa in mora giungendo ad auspicare un incontro con la Commissione per un approfondimento della disciplina. Con nota prot.192490 /51.12 del 24.4.2012 a firma del competente Assessore Regionale, facendo seguito alla disponibilità ad interloquire sul piano tecnico espressa dai rappresentanti della Commissione europea presenti nella riunione pacchetto sulle procedure di infrazione in materia ambientale tenutasi in data 20.4.2012 presso il Dipartimento per le Politiche Europee, si è provveduto a trasmettere al Dipartimento medesimo una proposta di provvedimento, da sottoporre ad una valutazione preventiva dei competenti Uffici della Commissione Europea, volto all attivazione nel Veneto del regime venatorio in deroga per la stagione 2012/2013, proposta contenente significative limitazioni rispetto all approccio gestionale assunto nel corso delle precedenti due stagioni venatorie. Per il tramite dell allegata nota della Rappresentanza Permanente d Italia presso l Unione Europea prot.7326 del 19.7.2012 facente parte integrante del presente provvedimento quale Allegato C, è quindi pervenuto il riscontro richiesto, a firma del Direttore Generale della DG Ambiente della Commissione Europea Karl Falkenberg. Detto riscontro risulta inopinatamente negativo in quanto, a giudizio della Commissione Europea Direzione Generale Ambiente, nel progetto sottoposto a valutazione risulterebbero rintracciabili i medesimi vizi già dichiarati dalla Corte di Giustizia Europea con sentenza 11 novembre 2010 di condanna dello Stato italiano e della Regione del Veneto, e ciò in quanto: - il progetto di deroga non contiene una motivazione adeguata e non dimostra l assenza di altre soluzioni soddisfacenti; - il progetto di deroga non assicura condizioni rigidamente controllate nell esercizio della deroga; la previsione che i capi abbattuti debbano essere segnati sul tesserino ad avvenuto incarnieramento non rende più efficaci gli eventuali controlli personali in quanto non si prevede che l incarnieramento debba avvenire subito dopo l abbattimento; - il progetto, nel calcolare le piccole quantità, riutilizza, come accaduto negli anni passati, stime effettuate dall INFS per la stagione venatoria 2005-2006 sulla base di una metodologia che è stata poi riconosciuta non valida dallo stesso INFS. Conclude il Direttore Generale Karl Falkenberg informando la Rappresentanza permanente d Italia presso l Unione Europea che, se per la prossima stagione venatoria 2012-2013 venissero adottate in Italia deroghe illegittime, e ove il Governo italiano non intervenisse in modo efficace e tempestivo per impedire che tali deroghe producano i loro effetti, la Commissione europea non avrà altra scelta che presentare un secondo ricorso dinanzi alla Corte UE proponendo l imposizione di sanzioni pecuniarie contro la Repubblica italiana, ammonimento fatto proprio dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot.5594 del 20.7.2012 a firma del Capo del Dipartimento per le Politiche Europee. Da tutto quanto precede emerge una posizione conflittuale apparentemente insanabile da parte della Commissione Europea, non disposta a riconoscere il percorso di revisione fatto dalla Regione del Veneto rispetto al regime di deroga attivato in passato ed oggetto di condanna. Aggiungasi che in data 21 settembre 2012 l On. Andrea Zanoni ha trasmesso una nota ai componenti della Giunta Regionale (inoltrata per conoscenza al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Commissario per l Ambiente della Commissione Europea, al Ministro per gli Affari Europei ed al Procuratore Regionale della Corte dei Conti) con la quale invita ad evitare nuovi provvedimenti sulla caccia in deroga, forieri di pesanti sanzioni comunitarie, rendendo noto di essersi personalmente recato in data 14 settembre 2012 a colloquio con il procuratore capo della Corte dei Conti di Venezia..il quale ha segnalato la possibilità di far pagare direttamente i responsabili regionali per danni all Erario. Tutto ciò premesso, stante l importanza e la delicatezza della materia a partire dai risvolti di natura ambientale, tenuto conto dei profili di tradizione culturale veneta oltre che venatoria in gioco, nonché dato atto del rilievo politico che assume l obiettivo di dimostrare, anche a costo di correre il rischio di doversi Mod. B - copia pag. 4 Dgr n. 103/CR del 2 ott.2012

nuovamente difendere in Corte di Giustizia, che anche in Italia possono essere correttamente applicate le deroghe di cui trattasi, pur in un contesto di perduranti inadempimenti (omessa attività di ricerca) e di inaudite invasioni di campo (pretesa di valutare il grado di soddisfazione attribuibile a soluzioni venatorie alternative) da parte dell Istituto nazionale di riferimento che giungono ad orientare negativamente la Commissione Europea e la Corte di Giustizia, si ritiene di poter proporre per la stagione venatoria 2012-2013 (tenuto conto della sostanziale indisponibilità della Commissione europea a interloquire con la Regione del Veneto al fine di individuare in termini condivisi un regime di deroga che consegua il duplice obiettivo rappresentato dall ottemperanza alla più volte richiamata Sentenza di condanna e il rispetto delle prerogative in capo alla Regione medesima) un regime di caccia in deroga nei limiti di specie, quantitativi e periodi di prelievo di cui all Allegato D nonché nei termini (con riferimento al monitoraggio e ai meccanismi di controllo) di cui all Allegato E, facenti parte integrante del presente provvedimento. Si evidenzia che il regime oggetto del presente provvedimento rafforza l approccio prudenziale adottato per la stagione 2011/2012 diminuendo il numero delle specie assentite e il numero assoluto di capi prelevabili nonché limitando la percentuale di prelievo ad un valore pari allo 0,4% della mortalità naturale a suo tempo calcolata dall INFS a livello nazionale, tenuto conto che il Veneto risulta l unica Regione italiana ad attivare un regime di deroga ai sensi dell art.9, comma 1 lettera c della Direttiva Uccelli con la conseguenza che non risulta necessario procedere ad un riparto del carniere massimo nazionale. Si ripropone quindi la metodologia di calcolo della suddetta piccola quantità basato sulle stime di popolazione e di mortalità naturale rese dall ISPRA per la stagione venatoria 2005/2006 e confermate dall ISPRA medesimo per la successiva stagione 2006/2007, metodologia che, sulla base appunto di un parametro estremamente ridotto, si ritiene possa essere ritenuta massimamente prudenziale, tenuto conto che il sistema di monitoraggio, anch esso confermato dal presente provvedimento, consente di rispettare i massimali assentiti e quindi di escludere nel modo più assoluto i livelli di prelievo paventati dalla più volte richiamata Sentenza di condanna (punto 38 della sentanza: 6.059.000 fringuelli, 1.514.750 peppole). Si evidenzia quindi, in analogia a quanto già sottolineato nelle richiamate delibere di Giunta regionale n.2371 del 5.10.2010 e n.1506 del 20.9.2011, che l applicazione per la stagione venatoria 2012/2013 delle disposizioni di cui al presente provvedimento consente, ad avviso della Regione del Veneto, nel rispetto di condizioni applicative e di controllo assai rigide, di sottoporre ad un limitato prelievo specie che risultano in buono stato di conservazione ma non inserite negli elenchi delle specie cacciabili in Italia, in tal modo conseguendosi, fermo restando beninteso il carattere derogatorio di detti prelievi, un sia pur modestissimo soddisfacimento di una domanda venatoria fortemente legata alle tradizioni culturali venete. Il rispetto dei massimali di prelievo per specie stabiliti dall Allegato D è garantito dal sistema di monitoraggio quindicinale, già sperimentato con successo dalla Regione del Veneto, secondo le disposizioni di cui all Allegato E al presente provvedimento. Detto sistema consente non solo di garantire il rispetto dei limiti massimi di prelievo stagionali, ma anche la raccolta di preziosi dati statistici relativi ai prelievi medesimi. Così come disposto dalla Direttiva 2009/147/CE, presupposti fondamentali del regime di deroga autorizzato con il presente provvedimento risultano: 1. la chiara esplicitazione delle motivazioni che giustificano il regime di deroga; 2. l attestazione della mancanza di soluzioni alternative; 3. il calcolo corretto della piccola quantità; 4. la definizione dei mezzi, impianti e metodi di cattura autorizzati; 5. la definizione delle circostanze di tempo e di luogo; 6. l attivazione di un sistema di controllo; 7. l attivazione di un sistema di monitoraggio atto a garantire il rispetto delle piccole quantità; 8. la definizione delle condizioni di rischio e l individuazione delle autorità abilitate. Di seguito si dà atto, per ciascuno dei suddetti presupposi che fanno capo alla più volte richiamata Direttiva 2009/147/CE, della sussistenza delle condizioni che legittimano l adozione del presente provvedimento autorizzativo. 1. Motivazioni Mod. B - copia pag. 5 Dgr n. 103/CR del 2 ott.2012

La motivazione che sta alla base del regime derogatorio oggetto del presente provvedimento consiste nel mantenimento di una tradizione culturale fortemente radicata nel territorio, tradizione che merita senza dubbio un sia pur sintetico approfondimento. A tal fine, si riporta di seguito un articolata esposizione concernente le tradizioni culturali legate al prelievo delle specie attualmente oggetto delle deroghe. Quando si parla di usi e costumi legati alle cacce tradizionali nel nord-est italiano, ed in particolare nel Veneto, le fonti storiche hanno radici antichissime. Già in tarda epoca romana, e poi ancora nel Medioevo, troviamo dettagliate notizie giunte sino ai giorni d'oggi non solo tramite manoscritti ma anche attraverso numerosissime raffigurazioni su mosaici, pergamene, tele e pitture murali, soprattutto all'interno di chiese o ambienti legati al culto cristiano. La gente del popolo traeva dalle umili e marginali cacce ai piccoli uccelli migratori importanti fonti di sussistenza alimentare che consentivano, almeno in alcune stagioni dell anno, di integrare la povera alimentazione (a base di cereali ed altri alimenti di origine vegetale) con proteine animali. Le cacce ai grossi selvatici, come ungulati ed altra selvaggina nobile stanziale, erano rigorosamente riservate ai nobili o alle persone e famiglie di alto rango. Sovente chi infrangeva queste regole di assoluto appannaggio delle alte caste incorreva nel rischio della pena di morte o, se attenuata dal buon cuore di qualche potente, del taglio di una o di entrambe le mani, se si veniva sorpresi in flagranza di reato; in caso contrario l'accusa era comunque quella di furto aggravato. Circostanziati editti a firma di arcivescovadi, dinastie borboniche o napoleoniche evidenziano, con dovizia di dettagli, la gravità delle conseguenze a carico di chi, seppur per esigenze di mera sopravvivenza, infrangesse le regole di appannaggio. E' comprensibile quindi come il popolo, le genti comuni che vivevano soprattutto nei paesi e nei piccoli centri abitati, si dedicassero alle cacce minori, di cui vi era invece liberalizzazione di pratica, ingegnandosi nella realizzazione di reti, lacci e trappole di varia fattura ed uso fino all elaborazione di metodi di cattura con il vischio e con l uso di civette da richiamo, il tutto finalizzato a catturare i piccoli uccelli, abbondanti soprattutto durante i periodi di migrazione e svernamento. Spesso tali attività venivano praticate dai membri più deboli delle famiglie (anziani, donne e bambini) in quanto gli adulti erano impegnati nei lavori più duri e faticosi. Quando le catture eccedevano sul consumo familiare, diventavano fonte di baratto o commercio al fine di integrare i magri redditi familiari. E' del tutto evidente come fosse importante, per la gente delle campagne e della montagna, la possibilità (riconosciuta a tutti!) di catturare piccole prede senza dover pagare pedaggio a qualche Signore o all'autorità pubblica. Si pensi che l abbondanza o la scarsità del passo degli uccelli (già allora si alternavano annate buone e annate meno buone, come desumibile dalla lettura dei diari delle prese dei roccoli o del rendiconto delle gestioni finanziarie delle parrocchie) potevano condizionare le nascite e le morti premature nei bambini, a causa della più o meno abbondante produzione di latte da parte delle puerpere, aspetto peraltro ben documentato anche subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Lo studio delle radici culturali venete e dei documenti che illustrano tutto ciò che è stato, nel corso dei secoli, il modo di pensare e di operare dei veneti nel proprio vivere quotidiano, consentono di comprendere il continuo, ininterrotto tramandarsi delle tradizioni legate al prelievo della piccola fauna migratoria. E così che, soprattutto in alcune province del Veneto (Vicenza innanzitutto, Verona, Padova, Treviso, Belluno, ma anche Rovigo e Venezia), specie nei territori più interni e distanti dal mare, già a partire dagli inizi del 1700 si diffuse la cultura dell approntamento di strutture atte alla cattura degli uccelli migratori che in primavera e autunno transitavano in grande abbondanza: ci si riferisce soprattutto ai roccoli delle zone montane e pedemontane posti in prossimità di valichi, e agli appostamenti con reti paretaie nelle pianure ( larghe ). Si tratta di ingegnose strutture realizzate attraverso l adattamento di siepi e alberi al fine di consentire la disposizione di reti di cattura, che fino alla metà del secolo scorso erano di esclusivo dominio ecclesiastico e che, di anno in anno, venivano concesse con contratti d'uso ad uno o più nuclei familiari. E anche da questa particolare espressione di cultura materiale, che coinvolgeva gran parte delle famiglie venete dedite alla caccia ai piccoli migratori, che deriva il desiderio, se non il bisogno, delle generazioni successive di mantenere in vita questa forma venatoria (appunto la caccia alla piccola migratoria) fortemente legata alla memoria storica ed espressione di un costume sociale più di ogni altro radicato nella società veneta. Solo per citare qualche esempio, nella metà dell'800 viene pubblicato il volume di M.Cerato-Orsini, Raccolta delle varie maniere di uccellagione (Vicenza 1866) che riprende un manoscritto più antico, il poemetto La Fringilleide (volgarmente La Fincheide) di G.B.Fabris, un prete di Roana, professore al Mod. B - copia pag. 6 Dgr n. 103/CR del 2 ott.2012

seminario di Padova (Asiago 1882, ristampato nel 1988). Alla prima metà dell'800 risalgono anche gli appunti manoscritti sulla caccia, giacenti presso la Civica Biblioteca Bertoliana di Vicenza, dell'incompiuto vocabolario dialettale di A. Alverà. A tale attività venatoria sono strettamente correlate altre due importanti tradizioni, quella gastronomica e quella legata al mondo dell ornitologia e delle fiere dedicate. La prima è connessa al consumo della selvaggina prelevata, tradizione che tramanda di generazione in generazione antiche ricette e che dimostra come l odierna caccia veneta alla piccola migratoria non sia mera espressione di prelievo venatorio essendo ad essa riconducibile il mantenimento di importanti tradizioni alimentari oggi riproposte in termini gastronomici. Due dozzine di fringuelli, una decina di turdidi posti su una tavola, motivo ieri di allegria e gioiosa frenesia essendo sinonimo di alleviamento della fame, sono oggi recupero (sia pur assai contenuto sotto il profilo quantitativo, in relazione alle normative vigenti) di una tradizione gastronomica che fa parte e connota il vivere veneto, basti pensare a come in qualsiasi angolo d Italia l espressione poenta e osei evochi inequivocabilmente il territorio veneto (e viceversa) con un meccanismo di associazione immediata. L'attività venatoria legata al passo autunnale del fringuello, della peppola e della pispola, come pure quella alle allodole, ai turdidi e agli storni, era ed è elemento di coinvolgimento che esula dal mero limitato periodo di caccia. Ancor oggi molte famiglie detengono (nel pieno rispetto dell ordinamento vigente) ed accudiscono per l'intero arco dell'anno le loro batterie di uccelli da richiamo a cui viene rivolta ogni possibile cura, che esula dal mero, seppur centrale, aspetto venatorio traendo origine dai ricordi di chi da sempre ha visto padri e nonni detenere, accudire e utilizzare nella caccia questi uccelli. Molti cacciatori-allevatori da decenni si dedicano all allevamento in cattività delle specie di uccelli di interesse venatorio e quindi da richiamo. Non a caso il Veneto ed alcune regioni limitrofe detengono il primato delle sagre dei osei più antiche d'europa, basti pensare a quella di Cisano di Bardolino (VR) o quella di Sacile (PN), quest'ultima giunta alla sua 735 edizione, e ad altre decine di sagre come quelle, solo per citare alcuni esempi, di Maerne, di Annone Veneto, di San Michele al Tagliamento in provincia di Venezia, o quelle di Asolo, di Godega o di Oderzo in provincia di Treviso, che vengono visitate ogni anno da centinaia di migliaia di persone con seguito di intere famiglie composte da diverse generazioni. In queste sagre emergono altri aspetti culturali tipici che fanno da corollario alla complessiva tradizione legata all avifauna migratoria, come quello che riguarda la competizione tra i chioccolatori, ovvero le gare di abilità nell'imitazione del canto degli uccelli con fischietti artigianali in legno, osso o metallo, oppure le gare canore tra uccelli da richiamo allevati, che danno vita a veri e propri concorsi sotto la vigile attenzione di commissioni e giudici nazionali ed internazionali. Sulla questione delle motivazioni, nonché con riferimento ai rilievi della richiamata nota 24 novembre 2011 del Commissario UE Janez Potocnik avente ad oggetto Costituzione in mora infrazione n.2005/4926, si evidenzia come la Regione del Veneto sia consapevole della circostanza che il richiamo alla tradizione venatoria locale non è sufficiente per giustificare la caccia in deroga, tanto è vero che il presente provvedimento, così come le precedenti delibere, descrive ampiamente il fenomeno dal punto di vista storico culturale. Ma tale accentuazione sta solo a significare quale sia il forte radicamento culturale che accompagna questa tipologia particolare di attività venatoria; ne consegue il fatto che a motivare il presente provvedimento sia innanzi tutto la sostanziale esigenza di governo locale di un fenomeno profondo, che risale a molto tempo prima dell introduzione del regime di protezione dell avifauna, e che si pone comunque in modo divergente verso detto obbligo, esigenza di governo che si intende soddisfare nel rispetto dell ordinamento comunitario e nazionale per il tramite, appunto, di un limitato prelievo e quindi di un modestissimo soddisfacimento delle istanze locali. Ma il mantenimento di una radicata tradizione venatoria non è certo l unica motivazione che sorregge il presente provvedimento. Si evidenziano di seguito, in particolare, ulteriori importanti motivazioni alla base del presente provvedimento: - scongiurare il pericolo che si possano localmente registrare fenomeni di bracconaggio, i quali, ancorchè perseguiti e puniti ai sensi di legge, rischierebbero di compromettere lo sforzo delle Istituzioni e delle Associazioni venatorie nel promuovere l etica venatoria; - acquisire, attraverso i dati di abbattimento e i contrassegni (anelli) eventualmente recuperati, dati conoscitivi utili per una corretta gestione conservativa delle specie protette, da affiancare ai favorevoli dati sullo status delle popolazioni interessate forniti dalle pubblicazioni scientifiche riconosciute, e ciò anche al fine di contribuire alla formazione di basi conoscitive che potranno Mod. B - copia pag. 7 Dgr n. 103/CR del 2 ott.2012

essere utilizzate in futuro in sede di aggiornamento degli allegati alla Direttiva comunitaria di riferimento; - poter mantenere una forma specialistica di prelievo venatorio, evitando che un certo numero (ancorchè minoritario) di cacciatori si trovi a dover intraprendere forme di caccia diverse senza specializzazione; - concorrere, attraverso il mantenimento di una forma di caccia estremamente radicata in alcuni territori ma preclusa alla caccia vagantiva onde favorire le misure di controllo, alla promozione delle forme di caccia da appostamento, appunto maggiormente assoggettabili a controllo; - mantenimento in attività del segmento anziani della popolazione venatoria, e cioè di coloro che maggiormente detengono i principi di etica venatoria (che deve supportare ed integrare il mero rispetto delle norme) da trasferire ai giovani cacciatori, che possono essere attratti da forme di caccia consumistica ove prevale la soddisfazione per il raggiungimento del carniere massimo assentito piuttosto che la soddisfazione ingenerata dall incontro con il selvatico; - ulteriore rafforzamento degli apparati di controllo, attraverso la promozione di corsi di formazione ed aggiornamento che affrontino il tema relativo ai rigidi controlli che debbono essere assicurati a supporto dei regimi venatori in deroga. 2. Mancanza di soluzioni alternative Per quanto riguarda la mancanza di soluzioni alternative soddisfacenti, sempre con riferimento ai rilievi del richiamata nota 24 novembre 2011 del Commissario UE Janez Potocnik, è necessario innanzitutto sottolineare che esse devono essere soddisfacenti non in senso generale ma ai fini delle motivazioni per le quali si intende autorizzare la caccia in deroga. Al contrario concludere, più o meno automaticamente, che la sola soluzione soddisfacente sarebbe quella di impedire definitivamente questa attività, appare non conforme né allo spirito né alla lettera della Direttiva. Potrebbe essere soddisfacente per chi è a priori contro la caccia, ma non per chi ritiene, secondo i criteri e le modalità delle norme, di continuare un attività, estremamente radicata localmente nella cultura venatoria, che non minaccia in nessun modo il buono stato di conservazione di queste specie, poiché viene esercitata secondo le condizioni poste: determinazione della piccola quantità, mezzi, impianti e metodi di cattura autorizzati, circostanze di tempo e di luogo, sistema di controllo, sistema di monitoraggio, definizione delle condizioni di rischio e individuazione delle Autorità abilitate. Nella nota più sopra richiamata si afferma che la caccia ad altre specie di migratoria ricomprese nell Allegato II della Direttiva costituirebbe soluzione alternativa soddisfacente alla caccia in deroga di determinate specie praticata in modo controllato. Tuttavia il fatto che la sostituzione di una specie con un altra possa costituire soluzione soddisfacente è negato dalla Sentenza della CJCE- causa C 344/03 contro la Repubblica di Finlandia che recita al punto 44: A tale riguardo, occorre rilevare che una misura che consiste nell autorizzare la caccia in autunno, se non addirittura in primavera, ad altre specie di uccelli acquatici presenti nelle suddette zone geografiche in alternativa alla caccia primaverile alla Moretta codona non può essere considerata come un altra soluzione soddisfacente ai sensi dell art. 9, n.1, lett. c), della direttiva. Una tale soluzione, infatti, rischierebbe di svuotare, almeno parzialmente, questa disposizione del suo contenuto, poiché autorizzerebbe, su certi territori, l interdizione di caccia a determinate specie di uccelli, quand anche la caccia in piccole quantità potesse, ipoteticamente, evitare di pregiudicare il mantenimento delle loro popolazioni ad un livello soddisfacente e, pertanto, corrispondere ad un impiego misurato di tali specie (v., in tal senso, la citata sentenza Ligue pour la protection des oiseaux e a., punto 179. Inoltre, salvo considerare che tutte le specie di uccelli sono equivalenti rispetto alla caccia, la suddetta soluzione costituirebbe a ogni modo una fonte di incertezza giuridica, dato che non appare il fondamento giuridico sul quale basare una possibile sostituzione della caccia ad una data specie con la caccia ad un altra specie. Né va a sminuire la validità generale di tale dichiarazione il fatto che la Corte faccia riferimento alla sostituzione di una specie cacciabile con un altra ugualmente cacciabile. Infatti la tutela della Direttiva Uccelli riguarda anche le specie cacciabili di cui è vietata la caccia nei periodi di riproduzione e nidificazione durante i quali la caccia stessa può essere dannosa per l adeguata conservazione delle specie. Pertanto, sia dal punto di vista giuridico che all effetto pratico, ammettere la caccia ad una specie cacciabile durante un Mod. B - copia pag. 8 Dgr n. 103/CR del 2 ott.2012

periodo durante il quale essa sarebbe vietata ha lo stesso valore e significato della caccia in condizioni rigidamente controllate ad una specie non ordinariamente cacciabile, ma in buono stato di conservazione. Pertanto è evidente che la giurisprudenza della Corte afferma che la caccia a specie di fauna migratoria di cui è permesso il prelievo in determinati paesi non può costituire una soluzione alternativa soddisfacente alla caccia a scopo ricreativo, in condizioni rigidamente controllate, di specie non ordinariamente cacciabili ma in buono stato di conservazione. 3. Calcolo della piccola quantità Si evidenzia che il calcolo del limite massimo di prelievo a livello regionale è stato effettuato utilizzando un parametro pari allo 0,4% applicato alla mortalità naturale delle singole specie interessate già calcolata dall INFS (oggi ISPRA) per la stagione venatoria 2005/2006, attestandosi quindi ad un livello nettamente inferiore a quello adottato nel corso delle passate stagioni venatorie che già si attestava al livello più prudenziale indicato dalla Guida interpretativa alla Direttiva Uccelli prodotta dalla Commissione europea ai fini di una corretta applicazione dei regimi di deroga di cui all articolo 9, comma 1 lettera c) della Direttiva 409/79/CEE, oggi sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE (la Guida interpretativa prevede l applicazione di un parametro compreso tra l 1% e il 5% della mortalità naturale). Poiché l Istituto nazionale di riferimento ha sospeso il calcolo della piccola quantità in attesa di risolvere il problema dell attendibilità scientifica del calcolo medesimo (messa in dubbio dai competenti Uffici della Commissione Europea tenuto conto dei dati di ricattura disponibili; vedasi, da ultimo, l allegato riscontro alla richiesta di parere per la stagione 2012/2013 fornito dall ISPRA con nota prot. 0007914 del 23.2.2012 facente parte integrante del presente provvedimento quale Allegato F) si è ritenuto anche per quest anno di fare riferimento agli ultimi dati ufficialmente fornititi dall Istituto a supporto della stagione venatoria 2005/2006 e confermati dall Istituto medesimo per la stagione venatoria 2006/2007 (vedasi note INFS facenti parte integrante del presente provvedimento quali Allegato G e Allegato H). A tale ultimo riguardo, è opportuno fare chiarezza su un aspetto tecnico che si ritiene assai rilevante: il parere tecnico favorevole reso dall INFS per la stagione venatoria 2005/2006 non può ritenersi non attendibile ed aggiornato. Il buon senso consente di comprendere come i valori numerici a suo tempo forniti dall Istituto di riferimento siano frutto di elaborazioni e stime (formulate sulla base di ricatture di uccelli inanellati). La stessa procedura di calcolo della piccola quantità fissata in sede comunitaria (è cacciabile un numero di soggetti pari ad una piccola percentuale della mortalità naturale, il che vuol dire che la mortalità da prelievo venatorio deve incrementare in misura non significativa quella che è la mortalità naturale) attesta in ordine alla consapevolezza della Commissione Europea sulla inevitabile prevalenza, in sede istruttoria, di valutazioni su base estimativa e sulla necessità, proprio per superare le riserve che possono essere sollevate in relazione a detta connotazione, di imporre un parametro talmente ridotto da essere sostanzialmente insignificante se paragonato agli errori di stima che inevitabilmente si compiono nella quantificazione della mortalità naturale pur in presenza di un numero di ricatture ritenuto congruo. Risulta pertanto evidente, ovviamente in assenza di eventi ambientali catastrofici (peraltro non attestati dall ISPRA, ex INFS) che sconvolgano le popolazioni di cui trattasi, come i calcoli resi dall INFS solo pochi anni or sono non possano non ritenersi idonei a supportare il provvedimento di Giunta regionale, tenuto conto che l analisi scientifica deve essere approfondita (come esplicitamente previsto dalla richiamata Guida interpretativa e ripreso dalla stessa Corte di giustizia al punto 37 della sentenza di condanna più volte citata) ove si applichi una percentuale superiore all 1%. Sotto i profili scientifici si tenga presente che se è vero che i monitoraggi sull avifauna vengono fatti tutti gli anni, il resoconto sullo status delle popolazioni viene fatto con cadenza pluriennale, in genere decennale: si vedano i fondamentali contributi di Birdlife International, che forniscono valutazioni sull avifauna migratrice con cadenza decennale (Birds in Europe: prima pubblicazione 1994, seconda pubblicazione 2004, agli atti della competente Struttura regionale). Ne consegue che il parere favorevole reso dall INFS per la stagione venatoria 2005/2006 (basato proprio sul resoconto e sulle valutazione di Birdlife International del 2004) non possa in alcun modo ritenersi superato. Per quanto sopra esposto si evidenzia altresì che i competenti Uffici regionali, così come per la passata stagione venatoria 2011/2012, stanno provvedendo all acquisizione presso le altre Amministrazioni regionali di specifici formali riscontri in ordine all eventuale attivazione di regimi di deroga ai sensi dell art. Mod. B - copia pag. 9 Dgr n. 103/CR del 2 ott.2012

9, comma 1 lettera c) della Direttiva 2009/147/CE. L acquisizione dei riscontri a tutt oggi pervenuti evidenzia come, per la stagione venatoria 2012-2013, detto regime di deroga venga attivato solo dalla Regione del Veneto. Tutto ciò premesso, il calcolo della piccola quantità viene così eseguito: Storno Parere INFS prot. n. 4161 del 20 giugno 2005: mortalità naturale (numero di individui) stimata a livello nazionale: minimo 18.477.600, massimo 39.463.200 (valore medio pari a 28.970.400); 0,4% del valore medio della mortalità naturale stimata a livello nazionale: 115.882; Regioni che applicano il regime di deroga (art.9, c.1, lettera c): Regione del Veneto; carniere massimo (piccola quantità) per il Veneto: 115.882 capi; status delle popolazioni (da Birds in Europe, 2004 op. citata): status generale della specie: in declino; trend delle popolazioni a livello generale: moderato declino (N.B.: relativamente alle popolazioni dei Paesi del centro-sud Europa l andamento nel decennio di osservazione è descritto come stabile o in incremento). Fringuello Parere INFS prot. n. 3032 del 20 aprile 2005: mortalità naturale (numero di individui) stimata a livello nazionale: minimo 43.560.800, massimo 67.564.800 (valore medio 55.562.800); 0,4 del valore medio della mortalità naturale stimata a livello nazionale: 222.251; Regioni che applicano il regime di deroga (art. 9, c.1, lettera c): Regione del Veneto; carniere massimo (piccola quantità) per il Veneto: 222.251 capi; status delle popolazioni (da Birds in Europe, 2004 op. citata): status generale della specie: sicuro; trend delle popolazioni a livello generale: stabile. Peppola Parere INFS prot. n. 3032 del 20 aprile 2005: mortalità naturale (numero di individui) stimata a livello nazionale: minimo 5.280.000, massimo 8.480.000 (valore medio 6.880.000); 0,4% del valore medio della mortalità naturale stimata a livello nazionale: 27.520; Regioni che applicano il regime di deroga (art. 9, c.1, lettera c): Regione del Veneto; carniere massimo (piccola quantità) per il Veneto: 27.520 capi; status delle popolazioni (da Birds in Europe, 2004 op. citata): status generale della specie: sicuro; trend delle popolazioni a livello generale: stabile. Pispola Parere INFS prot. n. 3032 del 20 aprile 2005: mortalità naturale (numero di individui) stimata a livello nazionale: minimo 2.568.852, massimo 5.046.210 (valore medio 3.887.531); 0,4% del valore medio della mortalità naturale stimata a livello nazionale: 15.550; Regioni che applicano il regime di deroga: Regione del Veneto; carniere massimo (piccola quantità) per il Veneto: 15.550 capi; status delle popolazioni (da Birds in Europe, 2004 op. citata): status generale della specie: sicuro; trend delle popolazioni a livello generale: lieve declino. 4. Mezzi, impianti e metodi di cattura autorizzati. Si dà atto che i mezzi, gli impianti ed i metodi di cattura autorizzati sono quelli esplicitamente indicati all articolo 2 ter della L.R. 13/2005. In particolare il comma 3 di detto articolo indica che sono consentiti, per l esercizio dell attività di prelievo, i mezzi di caccia di cui all articolo 13 commi 1 e 2 della L. Mod. B - copia pag. 10 Dgr n. 103/CR del 2 ott.2012

157/1992 ( Art. 13 - Mezzi per l esercizio dell attività venatoria. 1. L attività venatoria è consentita con l uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. 2. E consentito, altresì, l uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l uso dell arco e del falco. ), nonché quelli di cui all articolo 14, commi 2 e 3, della legge regionale n. 50/1993 ( Art. 14 Esercizio dell attività venatoria. 2. Il cacciatore può servirsi come ausili di cani, di fischi e richiami a bocca o manuali, nonché di richiami a funzionamento meccanico non acustici e può impiegare stampi, soggetti impagliati e richiami vivi nella caccia da appostamento fatto salvo quanto disposto alla lettera r) del comma 1 dell articolo 21 della legge 157/92 (ovvero, divieto di utilizzo di richiami vivi accecati, mutilati, legati per le ali, ovvero richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono); 3. (omissis). Sono consentiti la detenzione e l uso di richiami vivi provenienti da allevamento. ). Per quanto concerne i richiami vivi, si evidenzia come la caccia alla piccola migratoria si possa realizzare con un minimo di efficacia solo avvalendosi dei richiami stessi. E lo specifico richiamo operato appunto dal richiamo vivo che, più ancora dell abilità al riconoscimento attestata dal rilascio della licenza di caccia e dal superamento delle specifiche prove di riconoscimento, garantisce in ordine alla sostanziale insussistenza di pericoli di confondere le specie : il richiamo vivo appartenente alla specie storno richiama (fa avvicinare) gli storni, il richiamo vivo appartenente alla specie fringuello richiama (fa avvicinare) i fringuelli, e così via, realizzandosi per tale via la necessaria selettività del metodo di caccia. 5. Circostanze di tempo e di luogo. I periodi autorizzati per il prelievo di ciascuna singola specie in deroga sono indicati in Allegato D. Per quanto riguarda le giornate, esse sono precisate al comma 3 dell art. 2 ter della L.R. 13/2005: le giornate di caccia sono quelle di cui all art. 16 comma 2 lettera b) della legge regionale 50/1993 (il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre, con possibilità di libera scelta al cacciatore, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì, con integrazione di due giornate per la sola caccia alla fauna selvatica migratoria da appostamento, nei mesi di ottobre e novembre), mentre l orario delle giornate di caccia è quello fissato dal calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2012/2013. Per quanto concerne le circostanze di luogo, esse sono indicate sempre all art. 2 ter della L.R. 13/2005: i prelievi possono essere effettuati nella regione Veneto negli Ambiti territoriali di Caccia, Comprensori alpini e nelle Aziende faunistico venatorie, da appostamento fisso e temporaneo. 6. Attivazione di un sistema di controllo. Si dà atto che l articolo 6 bis della legge regionale 13/2005 individua i soggetti a cui è affidata la vigilanza sull applicazione dei provvedimenti di deroga (Art. 6 bis - Controlli e sanzioni: la vigilanza (omissis) è affidata ai soggetti di cui all art. 27 della legge 157/1992, ovvero: 1. a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni; b) alle guardie venatorie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale; 2. agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette ai parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.). Si evidenzia che la vigilanza ordinaria ha già in se, in Italia, una connotazione di straordinaria valenza alla luce del numero di categorie di guardie abilitate al controllo venatorio. A ciò aggiungasi che la caccia alle specie ammesse a regime derogatorio è caccia specialistica per eccellenza, in quanto tecnicamente realizzabile quasi esclusivamente da appostamento con richiami vivi. Orbene, le Provincie detengono gli elenchi nominativi dei cacciatori che detengono richiami vivi, la cui residenza venatoria (Ambito Territoriale di Caccia a cui sono iscritti) è nota. Ne consegue che è possibile attuare un controllo mirato sullo specifico regime di caccia. Mod. B - copia pag. 11 Dgr n. 103/CR del 2 ott.2012

Il rigido controllo viene inoltre garantito, sotto i profili della garanzia che non si superi il carniere regionale autorizzato, con il meccanismo del monitoraggio, già positivamente sperimentato nel corso delle passate stagioni venatorie. In merito al sistema di controllo si evidenzia che la norma comunitaria impone, così come chiarisce la Guida interpretativa, che il sistema di controllo stesso possa basarsi su un regime di autorizzazioni limitate a categorie ristrette che comportano un elevato grado di responsabilità e rigorosi controlli di carattere territoriale, temporale e personale. A tale riguardo si evidenzia quanto segue: - l autorizzazione all esercizio venatorio disposta con il presente provvedimento è destinata ad una parte minoritaria di cacciatori veneti, in quanto si rivolge ai cacciatori interessati alla cosiddetta piccola migratoria, categoria per moltissimi anni contrattasi numericamente proprio in relazione al ritardo con il quale lo Stato italiano ha recepito la possibilità, sotto i profili venatori, offerta dalla Direttiva 2009/147/CE; trattasi di una categoria non solo minoritaria, ma anche molto preparata dal punto di vista tecnico (allestimento appostamenti; capacità di riconoscimento dell avifauna sulla base di prove specifiche in sede di rilascio della licenza di caccia; allevamento e cura dei richiami vivi) ed abituata ad essere oggetto di puntuali controlli (particolarmente in relazione alla legittimità della detenzione dei richiami oltre al rispetto dei carnieri e degli orari) da parte degli innumerevoli soggetti abilitati nel Veneto; - il regime di deroga, basandosi e avvalendosi del sistema di monitoraggio, consente, sulla base delle specifiche schede di abbattimento, allegate al tesserino venatorio regionale, che riportano nome e cognome del cacciatore, relativa firma in originale, numero di tesserino regionale, di risalire all Ambito territoriale di caccia ove il cacciatore sta esercitando la caccia in deroga, con la conseguenza che si può riscontrare quali sono i territori ove si distribuiscono/si concentrano detti cacciatori. Quanto sopra evidenzia come al regime di deroga si accompagni un regime di monitoraggio non solo degli abbattimenti, ma anche dei territori (Ambiti territoriali di caccia) ove lo specifico esercizio si realizza, sistema che corrisponde alle esigenze di rigido controllo imposte dalla Direttiva. Le località ove si concentrano i prelievi venatori in deroga possono quindi essere tenute sotto controllo dai numerosi agenti all uopo incaricati (ricordiamo che i controlli vengono fatti da tutte le categorie di cui all art. 27 della Legge 157/92, comprese le guardie venatorie volontarie facenti capo alle Associazioni ambientaliste, agricole e venatorie). 7. Attivazione di un sistema di monitoraggio atto a garantire il rispetto delle piccole quantità. Nel Veneto l applicazione dei regimi venatori in deroga ai sensi dell art. 9, par. 1 lett. c) della Direttiva 2009/147/CE può avvalersi, da alcuni anni, di un sistema di monitoraggio dei prelievi collaudato ed efficiente, basato sulla rendicontazione quindicinale degli abbattimenti da parte dei cacciatori. Si dispone, pertanto, l utilizzo di detto sistema anche per la stagione venatoria 2012/2013 nei termini descritti nel prospetto di cui al citato Allegato E. Sulla base dei valori aggregati di abbattimento è possibile, all approssimarsi della saturazione del massimale numerico autorizzato per ciascuna specie, interrompere lo specifico prelievo in deroga (emanazione di Decreto Presidenziale immediatamente eseguibile). Il sistema di monitoraggio ha consentito, in questi anni, di rendicontare in modo preciso ed articolato in ordine ai prelievi effettuati nel Veneto e di dimostrare l efficacia del sistema medesimo. 8. Definizione delle condizioni di rischio e l individuazione delle autorità abilitate. Le condizioni di rischio consistono: - nella possibilità che nel corso del periodo di autorizzazione del prelievo venga superato il limite massimo della piccola quantità autorizzata; tale rischio è annullato dal meccanismo di monitoraggio e dalla procedura obbligatoria in capo al Presidente della Giunta regionale di cui all art. 4 della L.R. n. 13/2005 (Decreto presidenziale di sospensione dei prelievi, da adottarsi Mod. B - copia pag. 12 Dgr n. 103/CR del 2 ott.2012

prima del superamento della suddetta piccola quantità), secondo le modalità di cui all Allegato E del presente provvedimento; - nell eventualità, più remota, che sempre nel corso del periodo di autorizzazione cambino le condizioni di stato di conservazione di una o più specie oggetto di prelievo; anche in tale eventualità, monitorata dall ISPRA, è previsto il meccanismo di sospensione immediata dei prelievi da parte del Presidente della Giunta regionale (art. 4 della L.R. 13/2005). Per quanto concerne l individuazione dell autorità abilitata, la Giunta regionale è l autorità abilitata ad approvare, sentito l ISPRA e sentita la competente Commissione consiliare, il regime di deroga. Il Presidente della Giunta regionale è l autorità abilitata alla verifica delle condizioni di rischio, essendo responsabile, ai sensi del citato articolo 4 della L.R. 13/2005, dell adozione di provvedimenti di modifica o di sospensione dei prelievi in deroga autorizzati. Il relatore conclude la propria relazione e propone all approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento. LA GIUNTA REGIONALE UDITO il relatore, incaricato dell istruzione dell argomento in questione ai sensi dell art. 53, 4 comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale; VISTA la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, ed in particolare l articolo 9, comma 1; VISTO l articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157; VISTA la legge regionale 12 agosto 2005, n. 13, così come modificata dalla legge regionale 16 agosto 2007, n. 24; DATO ATTO della richiesta di parere formulata all ISPRA (prot. regionale 45324 del 30.01.2012) ai fini dell adozione del presente provvedimento, nonché dato atto del mancato riscontro dell ISPRA medesimo sotto i profili dell individuazione della piccola quantità per l anno 2012, come da parere reso con nota 0007914 del 23.02.2012; RICHIAMATI i pareri formulati dall INFS negli anni pregressi (prot. 3032/T-A61 del 20/04/2005 e prot. 4161/T.-A61 del 20/06/2005); RICHIAMATI i pronunciamenti del TAR Veneto, del Consiglio di Stato e della Corte Costituzionale di cui alle premesse; RICHIAMATA la sentenza della Corte di Giustizia europea dell 11.11.2010 (Causa C-164/09); VISTA l allegata lettera di costituzione in mora datata 24.11.2011 a firma del Commissario all Ambiente Janez Potocnik; VISTA l allegata nota della Rappresentanza Permanente d Italia presso l Unione Europea prot.7326 del 19.7.2012; RIASSUNTE le valutazioni espresse in premessa, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; VISTO l art.2, comma 1, della legge regionale 12 agosto 2005, n.13; DELIBERA 1. di adottare, per la stagione venatoria 2012/2013, il regime di deroga di cui all art. 9, comma 1, lettera c) della Direttiva 2009/147/CE nei limiti di cui all Allegato D e secondo le modalità di monitoraggio e controllo di cui all Allegato E, facenti parte integrante del presente provvedimento; Mod. B - copia pag. 13 Dgr n. 103/CR del 2 ott.2012

2. di incaricare la Segreteria della Giunta della trasmissione della presente deliberazione al Consiglio regionale per l acquisizione del parere della competente Commissione consiliare previsto dall art.2, comma 1, della legge regionale 12 agosto 2005, n.13. Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi. IL SEGRETARIO F.to Avv. Mario Caramel IL PRESIDENTE F.to Dott. Luca Zaia Mod. B - copia pag. 14 Dgr n. 103/CR del 2 ott.2012