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REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA SOTTO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE GRAND COMBIN REGOLAMENTO PER L ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DICEMBRE 2011 allegato a delibera del Consiglio dei Sindaci n. del 5 dicembre 2011

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI... 3 Art. 1. - Oggetto del regolamento... 3 Art. 2. - Riferimenti normativi... 3 Art. 3. - Entrata in vigore del regolamento... 3 Art. 4. - Variazioni del regolamento... 3 TITOLO II TARIFFA DI RIFERIMENTO... 3 Art. 5. - Determinazione della tariffa di riferimento... 3 TITOLO III ARTICOLAZIONE TARIFFARIA... 4 Art. 6. - Tipologie di utenze... 4 Art. 7. - Articolazione tariffaria tariffa acquedotto... 5 Art. 8. - Articolazione tariffaria tariffa fognatura... 6 Art. 9. - Articolazione tariffaria tariffa depurazione... 7 Art. 10. - Disposizioni transitorie particolari in caso di assenza di contatori di misura... 8 Art. 11. - Modalità di definizione delle tariffe... 9 Art. 12. - Disposizioni transitorie e finali... 9 Regolamento per l'articolazione della tariffa del servizio idrico integrato p. 2

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. - Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di articolazione della tariffa del Servizio Idrico Integrato (SII) all utenza nel comprensorio nel territorio del Sub-Ato Grand Combin ricomprendente i Comuni di Allein, Bionaz, Doues, Etroubles, Gignod, Ollomont, Oyace, Roisan, Saint-Oyen, Saint_Rhémy-En-Bosses, Valpelline; Art. 2. - Riferimenti normativi 1. Il presente regolamento è redatto in conformità: o al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale parte III e s.m.i.; o alla Legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell organizzazione del Servizio idrico integrato) e s.m.i.; o al Piano di sub-ato ed il relativo Piano economico-finanziario e tariffario. 2. Il presente regolamento fa inoltre esplicito riferimento al Metodo per la definizione delle componenti di costo per la determinazione della tariffa del Servizio Idrico Integrato approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4149 del 02/12/2005; Art. 3. - Entrata in vigore del regolamento 1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dall annualità successiva all adozione della Deliberazione dell Autorità di Sub-Ato di approvazione dello stesso. Art. 4. - Variazioni del regolamento 1. Ogni modifica che si rendesse necessaria al presente Regolamento sarà approvata con la stessa modalità con la quale è stato approvato il regolamento medesimo e decorrerà dall annualità successiva all adozione del provvedimento di approvazione. TITOLO II TARIFFA DI RIFERIMENTO Art. 5. - Determinazione della tariffa di riferimento 1. La tariffa di riferimento del SII è determinata dal sub ATO Grand Combin in conformità al Metodo per la definizione delle componenti di costo per la determinazione della tariffa del Servizio Idrico Integrato di cui al precedente articolo 2 comma 2. Regolamento per l'articolazione della tariffa del servizio idrico integrato p. 3

2. In conformità alle disposizioni sopra richiamate la Tariffa del Servizio idrico integrato costituisce il corrispettivo dei singoli servizi di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque reflue. 3. Agli utenti dovrà essere addebitata la quota parte di tariffa in relazione allo specifico servizio di cui si avvalgono. 4. Ai fini della determinazione della tariffa di depurazione, laddove in parte o per intero il territorio del sub-ato non risulti servito da impianti di trattamento conformi alle prescrizioni fissate dalla Regione Autonoma Valle d Aosta, il sub-ato può comprendere fra gli oneri da recuperare tramite la tariffa le spese di progettazione e di realizzazione delle opere mancanti o da adeguare, così come determinate con apposito piano economico-finanziario e tariffario, purché sia definita la tempistica di realizzazione delle opere medesime. TITOLO III ARTICOLAZIONE TARIFFARIA Art. 6. - Tipologie di utenze 1. SERVIZIO ACQUEDOTTO: ai fini del presente regolamento sono definite le seguenti tipologie di utenze: 1. Utenze domestiche : 2.1. Utenze pubbliche limitatamente all autoconsumo pubblico; 2.2 Utenze produttive; 2.3 Utenze per allevamento. 3. Utenze speciali 2. SERVIZI DI FOGNATURA/DEPURAZIONE: ai fini del presente regolamento sono definite le seguenti tipologie di utenze: 1. Utenze domestiche : 2.1 Utenze pubbliche (autoconsumo pubblico); 2.2 Utenze assimilate alle utenze domestiche; 2.3 Utenze industriali. 3. Non costituiscono utenze ai fini del presente regolamento gli usi pubblici inerenti: - Fontane e fontanili; fontanelle e lavatoi pubblici collegati al pubblico acquedotto - Altri usi pubblici (bocche antincendio, ecc.) 4. Ai fini del presente regolamento le tipologie di utenze sopra elencate sono individuate sulla base delle definizioni contenute nel regolamento tecnico del SII. Regolamento per l'articolazione della tariffa del servizio idrico integrato p. 4

Art. 7. - Articolazione tariffaria tariffa acquedotto 1. La tariffa del servizio di acquedotto è articolata in: A) quota fissa; B) quota proporzionale ai volumi erogati. A) Quota fissa: La quota fissa viene applicata per intero indipendentemente dal tempo di utilizzo del contatore ed è articolata come segue: 1. Utenze domestiche residenti e non residenti (Euro per Unità Immobiliare per anno) La quota fissa è applicata a ciascuna unità immobiliare servita, indipendentemente dalla presenza o meno di un contatore specifico. La quota fissa deve essere determinata in modo che, per un livello di consumo pari a quello medio annuo di tutte le utenze domestiche, l importo risulti non superiore al 10% della spesa per il servizio idrico integrato, calcolata moltiplicando la tariffa di riferimento per detto livello di consumo. 2.1. Utenze pubbliche autoconsumo pubblico: Euro per utenza per anno 2.2. Utenze produttive: Euro per utenza per anno 2.3. Utenze per allevamento: Euro per utenza per anno La quota fissa è applicata a ciascun utente non domestico in base al consumo medio associato al diametro del contatore installato. 3. Utenze speciali La quota fissa è applicata a ciascun utente dotato di contatore e deve essere determinata in modo da non superare l'importo della quota fissa definito per le utenze domestiche. B) Quota proporzionale ai volumi erogati La quota proporzionale ai volumi è articolata come segue: 1. Utenze domestiche 1.1. Utenze domestiche residenti: Determinata per scaglioni di consumo a crescere 1 fascia tariffa agevolata mc/anno < 80 2 fascia tariffa base mc/anno 80-150 3 fascia tariffa 1 eccedenza mc/anno 151-450 4 fascia tariffa 2 eccedenza mc/anno > 450 1.1. Utenze domestiche non residenti: Determinata per scaglioni di consumo a crescere come per i residenti. E' possibile prevedere delle maggiorazioni percentuali rispetto alle utenze residenti. Regolamento per l'articolazione della tariffa del servizio idrico integrato p. 5

2.1. Utenze pubbliche autoconsumo pubblico: fascia unica applicata a tutto il consumo. 2.2. Utenze produttive: Determinata per scaglioni di consumo a crescere 1 fascia tariffa base mc/anno < 150 2 fascia tariffa 1 eccedenza mc/anno 151-1000 3 fascia tariffa 2 eccedenza mc/anno > 1000 2.3. Utenze per allevamento: fascia unica applicata a tutto il consumo 3. Utenze speciali Fascia unica applicata a tutto il consumo. Art. 8. - Articolazione tariffaria tariffa fognatura 1. La tariffa del servizio di fognatura è articolata in: A) quota fissa; B) quota proporzionale ai volumi erogati A) Quota fissa: La quota fissa viene applicata per intero indipendentemente dal tempo di utilizzo del contatore ed è articolata come segue: 1. Utenze domestiche residenti e non residenti (Euro per Unità Immobiliare per anno) La quota fissa è applicata a ciascuna unità immobiliare servita, indipendentemente dalla presenza o meno di un contatore specifico ed è definita: La quota fissa è calcolata in modo che, per un livello di consumo pari a quello medio annuo di tutte le utenze domestiche, l importo risulti non superiore al 10% della spesa per il servizio di fognatura, calcolata moltiplicando la tariffa di riferimento per detto livello di consumo. 2.1. Utenze pubbliche autoconsumo pubblico: Euro per utenza per anno 2.2. Utenze assimilate alle utenze domestiche: Euro per utenza per anno 2.3. Utenze industriali: Euro per utenza per anno La quota fissa è applicata a ciascun utente non domestico in base al consumo medio associato al diametro del contatore installato. B) Quota proporzionale ai volumi La quota proporzionale ai volumi è articolata come segue: Regolamento per l'articolazione della tariffa del servizio idrico integrato p. 6

1. Utenze domestiche 1.1 Utenze domestiche residenti: fascia unica applicata a tutto il consumo 1.2. Utenze domestiche non residenti: fascia unica applicata a tutto il consumo non sono previste maggiorazioni rispetto alle utenze residenti. 2.1. Utenze pubbliche autoconsumo pubblico: fascia unica applicata a tutto il consumo è applicata la stessa tariffa prevista per le utenze domestiche. 2.2. Utenze assimilate alle utenze domestiche: fascia unica applicata a tutto il consumo è applicata la stessa tariffa prevista per le utenze domestiche. 2.3. Utenze industriali: fascia unica applicata a tutto il consumo la tariffa applicata dovrà essere maggiore o uguale a quella applicata per le utenze domestiche. Art. 9. - Articolazione tariffaria tariffa depurazione 1. La tariffa del servizio di fognatura è articolata in: A) quota fissa; B) quota proporzionale ai volumi erogati A) Quota fissa: La quota fissa viene applicata per intero indipendentemente dal tempo di utilizzo del contatore ed è articolata come segue: 1. Utenze domestiche residenti e non residenti (Euro per Unità Immobiliare per anno) La quota fissa è applicata a ciascuna unità immobiliare servita, indipendentemente dalla presenza o meno di un contatore specifico ed è definita: La quota fissa è calcolata in modo che, per un livello di consumo pari a quello medio annuo di tutte le utenze domestiche, l importo risulti non superiore al 10% della spesa per il servizio di depurazione, calcolata moltiplicando la tariffa di riferimento per detto livello di consumo. 2.1. Utenze pubbliche autoconsumo pubblico: Euro per utenza per anno 2.2. Utenze assimilate alle utenze domestiche: Euro per utenza per anno 2.3. Utenze industriali: Euro per utenza per anno La quota fissa è applicata a ciascun utente non domestico in base al consumo medio associato al diametro del contatore installato. Regolamento per l'articolazione della tariffa del servizio idrico integrato p. 7

B) Quota proporzionale ai volumi La quota proporzionale ai volumi è articolata come segue: 1. Utenze domestiche 1.1. Utenze domestiche residenti: fascia unica applicata a tutto il consumo 1.2. Utenze domestiche non residenti: fascia unica applicata a tutto il consumo non sono previste maggiorazioni rispetto alle utenze residenti. 2.1. Utenze pubbliche autoconsumo pubblico: fascia unica applicata a tutto il consumo è applicata la stessa tariffa prevista per le utenze domestiche. 2.2. Utenze assimilate alle utenze domestiche: fascia unica applicata a tutto il consumo è applicata la stessa tariffa prevista per le utenze domestiche. 2.3. Utenze industriali: fascia unica applicata a tutto il consumo la tariffa applicata dovrà essere maggiore o uguale a quella applicata per le utenze domestiche. La tariffa è determinata sulla base dei criteri definiti dall ATO regionale. In attesa della definizione dei suddetti criteri da parte dell ATO regionale, si applicano i criteri generali stabiliti al punto 1 della deliberazione della Giunta regionale n. 3585, del 5 dicembre 2008 (Approvazione in via transitoria dei criteri di determinazione delle tariffe per lo scarico diretto in pubblica fognatura di acque reflue industriali, nonché per il conferimento tramite autobotte presso i centri regionali individuali dalla legge regionale n. 88/1991, dei rifiuti liquidi a base organica e di fanghi provenienti da impianti di depurazione delle acque reflue domestiche e urbane che non prevedono la disidratazione meccanica dei fanghi.). Art. 10. - Disposizioni transitorie particolari in caso di assenza di contatori di misura 1. Nei casi espressamente previsti nel regolamento tecnico del SII di fornitura di acqua a forfait riguardanti utenze sprovviste di contatori, la tariffa del SII (acquedotto, fognatura e depurazione) sarà articolata come segue: A) Quota fissa Quota fissa servizio acquedotto: applicazione per tutte le utenze dei medesimi criteri di cui al precedente articolo 7 punto A. Quota fissa servizio fognatura: applicazione per tutte le utenze dei medesimi criteri di cui al precedente punto articolo 8 punto A. Quota fissa servizio depurazione: applicazione per tutte le utenze dei medesimi criteri di cui al precedente punto articolo 9 punto A. B) Quota proporzionale ai volumi: Regolamento per l'articolazione della tariffa del servizio idrico integrato p. 8

Servizio acquedotto: - Utenze domestiche: - definizione di un consumo forfetario per singola utenza. Detto consumo sarà definito di anno in anno con apposito provvedimento. Non viene fatta distinzione fra utenze residenti e non residenti. - Utenze non domestiche: - applicazione al consumo forfetario, dell articolazione tariffaria prevista al precedente articolo 7 punto B per le utenze non domestiche. Servizio fognatura: - Utenze domestiche: - applicazione, al consumo forfetario definito per il servizio di acquedotto, dell articolazione tariffaria prevista al precedente articolo 8 punto B. - Utenze non domestiche: - applicazione, al consumo forfetario definito per il servizio di acquedotto, dell articolazione tariffaria prevista al precedente articolo 8 punto B. Quanto sopra è riferito alle utenze pubbliche (autoconsumo pubblico) ed alle utenze assimilate alle utenze domestiche. Le disposizioni transitorie di cui al presente articolo punto B) riferite al servizio fognatura non trovano applicazione per le utenze industriali. Servizio depurazione: - Utenze domestiche: - applicazione, al consumo forfetario definito per il servizio di acquedotto, dell articolazione tariffaria prevista al precedente articolo 9 punto B. - Utenze non domestiche: - applicazione, al consumo forfetario definito per il servizio di acquedotto, dell articolazione tariffaria prevista al precedente articolo 9 punto B. Quanto sopra è riferito alle utenze pubbliche (autoconsumo pubblico) ed alle utenze assimilate alle utenze domestiche. Le disposizioni transitorie di cui al presente articolo punto B) riferite al servizio depurazione non trovano applicazione per le utenze industriali. Art. 11. - Modalità di definizione delle tariffe 1. Con cadenza annuale, sulla base di apposito piano tariffario, il sub ATO, e in fase transitoria il Comune, definisce con apposito provvedimento: a. le singole tariffe sulla base dell articolazione tariffaria definita nei precedenti articoli 7, 8 e 9. b. Il consumo forfetario delle utenze domestiche sprovviste di contatore. Art. 12. - Disposizioni transitorie e finali Regolamento per l'articolazione della tariffa del servizio idrico integrato p. 9

1. In fase di prima applicazione, ovvero fino al completo trasferimento di tutti i servizi relativi al SII al sub-ato, le tariffe del SII sono determinate dai Comuni, tenendo presente la tariffa media di riferimento di cui al Piano economico-finanziario e tariffario approvato con il Piano di sub-ato. 2. Al completo trasferimento di tutti i servizi relativi al SII al sub-ato, le tariffe del SII saranno determinate dal sub-ato. Regolamento per l'articolazione della tariffa del servizio idrico integrato p. 10