Service level agreement prestazioni generali (SLA prestazioni)



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Allegato II Service level agreement prestazioni generali (SLA prestazioni) concernente il contratto di affiliazione alla Cassa di previdenza della Confederazione del 15 giugno 2007 (Stato 1 gennaio 2014) SLA prestazioni generali 1 Oggetto Il presente SLA prestazioni è parte integrante del contratto di affiliazione del 15 giugno 2007. Esso disciplina: le prestazioni di PUBLICA a favore dei datori di lavoro (n. 2); gli obblighi di comunicazione e informazione esistenti tra PUBLICA e i datori di lavoro (scambio di dati), comprese le conseguenze finanziarie delle comunicazioni errate e/o tardive nonché la procedura in caso di divergenze concernenti lo scambio di dati (n. 3); gli obblighi speciali di comunicazione dei datori di lavoro nei confronti di PUBLICA (n. 4); le comunicazioni di PUBLICA concernenti l evoluzione dei casi a rischio e i successivi provvedimenti (n. 5); la determinazione e la fatturazione delle spese amministrative che i datori di lavoro devono a PUBLICA per le prestazioni da essa fornite (n. 6 e 7); la fatturazione dei premi versati dai datori di lavoro per i rischi di decesso e invalidità (premi di rischio; n. 8); il pagamento dei contributi per il fondo di garanzia (n. 9); il pagamento delle tasse dell autorità di vigilanza (n. 10). 1

2 Prestazioni di PUBLICA 2.1 Prestazioni a favore dei datori di lavoro Le prestazioni fornite da PUBLICA a favore dei datori di lavoro sono suddivise in prestazioni di base e prestazioni speciali. Le prestazioni di base e quelle speciali sono fatturate separatamente ai datori di lavoro. Oltre a queste prestazioni PUBLICA fornisce anche prestazioni a favore dei destinatari (assicurati attivi e beneficiari di rendite) che sono fatturate direttamente a questi ultimi. Per queste prestazioni esiste un regolamento delle spese separato emanato dalla Commissione della cassa. 2.2 Prestazioni di base Le prestazioni di base sono prestazioni necessarie per l attuazione della previdenza professionale secondo le basi legislative ad esse applicabili (LPP, LPers, legge su PUBLICA e le rispettive disposizioni di esecuzione). Sono considerate prestazioni di base: 2.2.1 Amministrazione dell assicurazione a. Il trattamento dei dati personali dei destinatari compresa l incorporazione dell eventuale rincaro presso i beneficiari di rendite; b. la gestione dei dossier dei destinatari; c. il controllo dei presupposti del diritto alle prestazioni; d. il calcolo e versamento delle prestazioni secondo i piani di previdenza di PUBLICA; e. la gestione dei conti individuali dei destinatari; f. la gestione del conto testimone LPP; g. l allestimento di conteggi con il fondo di garanzia; h. l allestimento di certificati di assicurazione individuali per ogni assicurato una volta all anno e in caso di modifica del diritto alla prestazione a seguito di riscatto, prelievo anticipato per PPA e divorzio o scioglimento giudiziale dell unione domestica registrata; i. la gestione di altri conti eventualmente necessari per la previdenza professionale come ad esempio un conto delle riserve dei contributi del datore di lavoro; j. l allestimento, una volta all anno, di un certificato di pensione e di una dichiarazione fiscale individuali e di una conferma individuale di pensione per ciascun beneficiario di rendite; 2

k. il conteggio dell imposta alla fonte; l. la comunicazione di prelievi in capitale alle autorità fiscali; m. l elaborazione corrente dei dati degli assicurati e delle mutazioni comunicate dai datori di lavoro; n. la tenuta in buona e debita forma della contabilità della Cassa di previdenza della Confederazione; o. l allestimento del bilancio e del conto d esercizio al 31 dicembre entro il 30 giugno dell anno successivo e del rapporto annuale; p. il conteggio dei contributi secondo i piani di previdenza; q. il conteggio periodico dei contributi compreso un certificato dettagliato per ogni assicurato; su richiesta la fatturazione è effettuata per ogni ufficio/servizio; r. l allestimento dell estratto annuale del capitale a risparmio o della riserva matematica per tutta la Cassa di previdenza della Confederazione; s. il conteggio dei premi di rischio; t. il conteggio dei contributi per il fondo di garanzia; u. il conteggio delle tasse dell autorità di vigilanza; v. la gestione dello scambio di dati. 2.2.2 Prestazioni di informazione a. Redazione e invio ai destinatari di un periodico informativo; b. informazione periodica dei settori delle risorse umane; c. gestione e mantenimento in funzione del sito Internet; d. allestimento e manutenzione dei programmi di simulazione; e. allestimento e aggiornamento di opuscoli e promemoria su temi specifici; f. pubblicazione del rapporto annuale. 2.3 Prestazioni speciali Le prestazioni speciali sono prestazioni che PUBLICA fornisce a titolo complementare alle prestazioni di base su richiesta dei datori di lavoro e dietro loro speciale incarico. Sono considerate prestazioni speciali in particolare: a. la formazione dei datori di lavoro; b. l organizzazione di incontri, seminari e presentazioni in occasione di manifestazioni su incarico dei datori di lavoro per i loro impiegati, specialisti del personale e altri gruppi interessati; 3

c. le prestazioni effettuate su particolare richiesta di un datore di lavoro; d. le liquidazioni parziali; e. le prestazioni per il piano sociale. 3 Scambio di dati 3.1 Principio PUBLICA trasmette i documenti e le informazioni, eccettuate le fatture, in forma elettronica oppure li inserisce in una zona protetta del sito Internet, alla quale i datori di lavoro hanno accesso. I datori di lavoro e PUBLICA sono obbligati a rispettare le disposizioni della legislazione sulla protezione dei dati. 3.2 Scambio di dati tra i sistemi retributivi dei datori di lavoro e il sistema di gestione dei dati degli assicurati di PUBLICA a. PUBLICA e i datori di lavoro devono rispettare le interfacce tra i sistemi retributivi dei datori di lavoro e il sistema di gestione dei dati degli assicurati di PUBLICA, e i processi di elaborazione dei dati concordati. b. PUBLICA si impegna a organizzare incontri periodici con i responsabili delle interfacce dei sistemi retributivi dei datori di lavoro. c. PUBLICA e i datori di lavoro collaborano: 1. alla pianificazione e attuazione dell elaborazione dello stipendio annuo; 2. alla cura e manutenzione delle interfacce degli stipendi; 3. all allestimento del piano annuale di produzione; 4. alla pianificazione e attuazione delle modifiche di software (release). d. Possono essere stipulate specifiche convenzioni di collaborazione tra i settori tecnici di PUBLICA e i datori di lavoro. 3.3 Maggiori spese legate allo scambio di dati Se dai sistemi retributivi dei datori di lavoro o dal sistema di gestione dei dati degli assicurati di PUBLICA sono comunicati dati falsi che richiedono rettifiche e comportano pertanto maggiori spese, oppure se la violazione degli obblighi di comunicazione e di informazione causa un aumento delle spese (n. 3.2 e 4), tale maggiore spesa può essere fatturata da PUBLICA o dal corrispondente datore di lavoro alla tariffa per le prestazioni speciali secondo il numero 6.2. 4

3.4 Procedura in caso di disaccordo sullo scambio di dati e procedura di contestazione Se vi è disaccordo tra i partecipanti sulle conseguenze finanziarie secondo il numero 3.3 oppure se i partecipanti non trovano un accordo concernente lo scambio di dati, è applicata la seguente procedura di contestazione: a. presa di contatto con il manager della qualità del 2 pilastro Servizio specializzato supporto PUBLICA LPP; b. Nel settore delle interfacce: esercizio BV PLUS/CCHR/ Servizio specializzato supporto PUBLICA settore clientela con l intervento del manager della qualità del 2 pilastro Servizio specializzato supporto PUBLICA LPP; inoltre divisione Politica della spesa pubblica dell AFF in caso di conseguenze finanziarie secondo il numero 3.3; c. 1 livello della procedura di contestazione: direzioni della divisione PUBLICA (Gestione dei destinatari e Finanze e contabilità)/direzioni della divisione dell UFPER; inoltre direzione della divisione Politica della spesa pubblica dell AFF in caso di conseguenze finanziarie secondo il numero 3.3; d. 2 livello della procedura di contestazione: direzioni di PUBLICA, UFPER e RFA; inoltre direzione dell AFF in caso di conseguenze finanziarie secondo il numero 3.3. 4 Obblighi particolari di comunicazione dei datori di lavoro I datori di lavoro comunicano tempestivamente a PUBLICA i seguenti dati: a. nuove affiliazioni, entro 30 giorni dall inizio del rapporto di lavoro o dall inizio dell obbligo previdenziale; b. 1 modifiche del contributo di risparmio volontario, appena se ne ha conoscenza; c. 2 grado medio di occupazione, almeno un mese prima dell uscita dell assicurato per motivi di età e in caso di invalidità professionale; d. all inizio di ogni anno l attuale effettivo di personale con l indicazione degli stipendi rilevanti per l attuazione della previdenza e osservando le convenzioni stipulate secondo il numero 3.2c e d; e. casi di incapacità totale o parziale al lavoro degli assicurati, dal 60 giorno di malattia e al più tardi dopo il 90 giorno di malattia; f. uscite, appena se ne ha conoscenza; 1 Nuovo testo giusta la decisione dell OPC del 26 giunio 2012, approvata dal Consiglio federale il 15 marzo 2013, retroattivamente in vigore dal 1 gennaio 2013 (RU 2012 xxxx). 2 Nuovo testo giusta la decisione dell OPC del 21 giunio 2011, approvata dal Consiglio federale il 19 ottobre 2011, in vigore dal 1 luglio 2012 (RU 2012 2069). 5

g. pensionamenti, 90 giorni prima dell inizio del diritto alla pensione di vecchiaia; h. casi di invalidità, appena se ne ha conoscenza; i. comunicazioni concernenti casi di invalidità professionale; j. decessi, appena se ne ha conoscenza; k. modifiche degli stipendi, tra il 1 giorno del mese e il conteggio salariale che precede l entrata in vigore della modifica dello stipendio; l. altri fatti rilevanti per l attuazione della previdenza (modifiche dello stato civile e del cognome nonché nascita di figli), appena se ne ha conoscenza; m. modifiche delle basi giuridiche legate al pagamento dello stipendio in caso di malattia e infortunio, prima della loro entrata in vigore; n. 3 Versamento e soppressione dei contributi supplementari del datore di lavoro alle persone appartenenti a particolari categorie di personale, al più tardi prima dell entrata in vigore della modifica del piano di previdenza. 5 Comunicazioni concernenti l evoluzione dei casi di rischio e successivi provvedimenti 5.1 Evoluzione dei casi di rischio 5.1.1 Comunicazione dei casi di rischio PUBLICA controlla ogni anno i casi di rischio di decesso e invalidità in base all esperienza acquisita in materia di rischio nell ambito di ciascun contratto (modello di tariffazione empirica). Essa calcola i premi necessari per l assicurazione contro i rischi di decesso e invalidità sulla scorta delle sue basi tecniche. Essa calcola la ripartizione delle spese tra i datori di lavoro; la ripartizione delle spese si basa sull effettivo dei singoli datori di lavoro. Essa comunica ai datori di lavoro dopo ogni controllo l evoluzione dei casi di rischio. La comunicazione contiene dati su: a. il numero dei casi di invalidità totale e parziale (nome, numero personale e servizio); b. totale della somma di rischio (parte coperta e parte scoperta); c. modifica del premio di rischio che deve essere versato dal datore di lavoro; d. ripercussioni dell esame medico sull evoluzione del premio di rischio. 3 Nuovo testo giusta la decisione dell OPC del 21 maggio 2013, approvata dal Consiglio federale il 14 giunio 2013, in vigore dal 1 luglio 2013 (RU 2013 xxxx). 6

5.1.2 Procedura in caso di modifiche imminenti del premio di rischio Se alla fine dell anno civile si verificano modifiche causate dall evoluzione dei rischi di decesso e invalidità, PUBLICA le comunica ai datori di lavoro indicando loro le necessarie basi di calcolo entro il 1 marzo dell anno successivo. Se queste indicazioni non sono contestate dai datori di lavoro entro 30 giorni, le eventuali modifiche dei premi di rischio ad esse vincolate entrano in vigore dal 1 gennaio seguente. I datori di lavoro comunicano a PUBLICA le modifiche delle disposizioni legali concernenti il coordinamento con l obbligo di continuare a pagare il salario. 5.2 Evoluzione dei contributi del datore di lavoro Se prevedono che nei successivi 12 mesi i contributi dei datori di lavoro raggiungeranno il limite superiore o il limite inferiore di cui all articolo 32g capoverso 1 LPers, PUBLICA e l UFPER lo comunicano agli altri datori di lavoro e all organo paritetico. La comunicazione è motivata con una corrispondente perizia attuariale. 4 5 Entro 18 mesi dal ricevimento della comunicazione (tempo di elaborazione) i datori di lavoro adottano a titolo esecutorio le misure necessarie. Le modifiche della struttura dei contributi o delle prestazioni per ottenere l equilibrio finanziario devono essere operative entro il 1 gennaio successivo alla scadenza del tempo di elaborazione di 18 mesi. Sono fatte salve le deroghe a questi termini per motivi particolari, in particolare se una copertura insufficiente deve essere risanata, se per ragioni giuridiche devono essere garantiti termini transitori nei regolamenti di previdenza oppure se il Consiglio federale presenta al Parlamento una modifica legislativa. 6 Spese amministrative 6.1 Spese per le prestazioni di base Le spese per le prestazioni di base di cui al punto 2.2 per persona assicurata o per persona beneficiaria di rendita (premio pro capite) ammonta a CHF 195.-. 6 7 4 Nuovo testo giusta la decisione dell OPC del 2 e 15 settembre nonché del 20 ottobre 2009, approvata dal Consiglio federale l 11 novembre 2009, in vigore dal 1 gennaio 2010 (FF 2009 7381). 5 Nuovo testo giusta la decisione dell OPC dell 8 settembre 2010, approvata dal Consiglio federale il 24 novembre 2010, in vigore dal 1 gennaio 2011 (FF 2010 8025). 6 Nuovo testo giusta la decisione dell OPC del 26 giunio 2012, approvata dal Consiglio federale il 15 marzo 2013, retroattivamente in vigore dal 1 gennaio 2013 (RU 2012 xxxx). 7 Nuovo testo giusta la decisione dell OPC del 18 marzo 2014, retroattivamente in vigore dal 1 gennaio 2014. 7

6.1.1 Premio dei costi basato sul numero dei destinatari PC (ND)... 8 6.1.2 Premio dei costi basato sulla quota della riserva matematica PC (RM)... 9 6.1.3 Premio dei costi basato sui premi di rischio PC (PR) 10... 11 6.1.4 Evoluzione della tariffa dei costi... 12 6.2 Determinazione delle spese per prestazioni speciali Le aliquote di rimborso per le prestazioni speciali ammontano per (stato 1.1.2010): a. direttore e membri della direzione, all ora: fr. 275. ; b. quadri e specialisti, all ora: fr. 198. ; c. altri collaboratori, all ora: fr. 109.95. Le aliquote si basano sull indice dei salari nominali dell UST in caso di conclusione del contratto e sono adeguate ogni anno. Prima dell esecuzione del mandato PUBLICA informa i datori di lavoro e le unità amministrative che lo stesso è qualificato prestazione speciale e richiama la loro attenzione sull obbligo di rimborso che ne deriva. 8 Abrogato dalla decisione dell OPC del 26 giunio 2012, approvata dal Consiglio federale il 15 marzo 2013, retroattivamente in vigore dal 1 gennaio 2013 (RU 2012 xxxx). 9 Abrogato dalla decisione dell OPC del 26 giunio 2012, approvata dal Consiglio federale il 15 marzo 2013, retroattivamente in vigore dal 1 gennaio 2013 (RU 2012 xxxx). 10 Nuovo testo giusta la decisione dell OPC dell 8 settembre 2010, approvata dal Consiglio federale il 24 novembre 2010, in vigore dal 1 gennaio 2011 (FF 2010 8025). 11 Abrogato dalla decisione dell OPC del 26 giunio 2012, approvata dal Consiglio federale il 15 marzo 2013, retroattivamente in vigore dal 1 gennaio 2013 (RU 2012 xxxx). 12 Abrogato dalla decisione dell OPC dell 8 settembre 2010, approvata dal Consiglio federale il 24 novembre 2010, in vigore dal 1 gennaio 2011 (FF 2010 8025). 8

6.3 Spese di amministrazione del patrimonio Le spese di amministrazione del patrimonio si basano sulle spese effettive. Esse sono compensate con la performance della Cassa di previdenza della Confederazione. 7 Fatturazione delle spese per le prestazioni di base e per le prestazioni speciali 7.1 Prestazioni di base Le spese per le prestazioni di base sono fatturate trimestralmente. Il 31 marzo, il 30 giugno e il 30 settembre è emessa una fattura d acconto basata sui seguenti dati... 13 Le modifiche sopravvenute nel corso dell anno sono inserite nel conto finale al 31 dicembre e sono fatturate come maggiore spesa o accreditate nel primo trimestre dell anno successivo. 7.2 Prestazioni speciali Le parti convengono le modalità della fatturazione. 7.3 Termini di pagamento Le fatture devono essere pagate entro 30 giorni dalla data di fatturazione. Sui pagamenti tardivi è riscosso un interesse di mora del cinque per cento. Se i termini di pagamento non sono rispettati, il debitore è costituito in mora. 8 Premi di rischio I premi di rischio sono fatturati mensilmente ai datori di lavoro. 9 Fondo di garanzia I contributi al fondo di garanzia sono finanziati con i redditi del patrimonio. 10 Tasse dell autorità di vigilanza 13 Abrogato dalla decisione dell OPC del 26 giunio 2012, approvata dal Consiglio federale il 15 marzo 2013, in vigore dal 1 gennaio 2013 (RU 2012 xxxx). 9

Le tasse dell autorità di vigilanza sono finanziate con i redditi del patrimonio. 11 Entrata in vigore Lo SLA prestazioni entra in vigore contemporaneamente al contratto di affiliazione. Le modifiche dello SLA prestazioni costituiscono modifiche del contratto di affiliazione. Per la loro validità necessitano del consenso delle parti contraenti del contratto di affiliazione e dell organo paritetico della Cassa di previdenza della Confederazione. 12 Abbreviazioni Abbreviazione AFF BV plus CCHR FDS FRW GB GD ND PC PR RM SLA UFPER UST Definizione Amministrazione federale delle finanze Sistema salariale della Confederazione Centro di competenza Risorse umane, UFPER Servizio specializzato supporto PUBLICA Finanze e contabilità PUBLICA Settore di compiti 1, UFPER (basi e prodotti) Gestione dei destinatari PUBLICA Numero dei destinatari (assicurati attivi e beneficiari di rendite) Premio dei costi Premio di rischio Riserva matematica Service level agreement (convenzione sulle prestazioni) Ufficio federale del personale Ufficio federale di statistica 10