Recependo la direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell edilizia, il D. Lgs. mira a migliorare le prestazioni energetiche degli edifici. Abbiamo provato a sintetizzare il testo del Decreto che molto articolato e complicato dai continui richiami ad ulteriori decreti attuativi da emanare e da una serie di norme transitorie che in realtà costituiscono effettivamente un altro contenuto tecnico. Recependo la direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell edilizia, il D. Lgs. mira a migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, contribuendo nel contempo a: valorizzare ed integrare le fonti rinnovabili e la diversificazione energetica; conseguire gli obiettivi nazionali posti dal protocollo di Kyoto. Ambito di applicazione (art.3) gli edifici di nuova costruzione; gli edifici soggetti a ristrutturazioni importanti, con applicazione graduale in relazione al tipo di intervento. Non si applica a: gli immobili di cui alla disciplina del codice dei beni culturali e del paesaggio; fabbricati industriali, artigianali ed agricoli, quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze di produzione o utilizzando cascami energetici del processo produttivo; fabbricati isolati con superficie utile totale inferiore a 50 m2. 1 / 10
Principali contenuti: Prestazione energetica (art.4): criteri, metodologia di calcolo, requisiti. Entro 120 gg dall entrata in vigore del D.Lgs. (08.10.05) devono essere pubblicati uno o più decreti per disciplinare: 1. Progettazione, installazione, esercizio, manutenzione, ispezionedegli impianti per: climatizzazione invernale/estiva; preparazione acqua calda sanitaria; illuminazione (solo terziario); 2. Criteri, metodologie di calcolo, requisiti minimi della prestazione energetica per l edilizia sovvenzionata, convenzionata, pubblica e privata Certificazione energetica (art.6): 1. Entro un anno dall entrata in vigore del D.Lgs. (08/10/05) devono essere dotati dell attestato di certificazione energetica:gli edifici di nuova costruzione; gli edifici soggetti a ristrutturazioni importanti. 2. Nel caso di compravendita l attestato deve essere allegato all atto. 3. Nel caso di locazione l attestato deve essere consegnato in copia o messo a disposizione del conduttore. 4. Entro 180 gg dall entrata in vigore del D.Lgs. (08/10/05), devono essere predisposte dal M.A.P. linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. Relazione tecnica, accertamenti, ispezioni (art.8) 1. Entro 180 gg dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (08/10/05) con decreto del M.A.P. sono stabilite le modalità di realizzazione della relazione tecnica di cui all art.28, comma 1 della L. 10/91. 2. Il Direttore dei Lavori deve asseverare la conformità delle opere alla relazione tecnica di cui al punto precedente. 3. L asseverazione deve essere consegnata al Comune contestualmentealla dichiarazione di fine lavori. In assenza dell asseverazione, il Comune dichiarairricevibilela dichiarazione di fine lavori. 4. Il Comune svolge accertamenti ed ispezioni in corso d opera entro cinque anni dalla data di fine lavori, per verificare la conformità delle opere a quanto dichiarato nella relazione tecnica. 2 / 10
Norme transitorie (art.11) Fino all entrata in vigore dei decreti di cui all art.4, il calcolo della prestazione energetica invernale degli edifici è disciplinato dalla L.10/91 (DPR 412/93), integrata dalle disposizioni di cui all allegato I al D.Lgs. Fino all entrata in vigore dei decreti di cui all art.4, gli aspetti inerenti l esercizio e manutenzione degli impianti termici esistenti per la climatizzazione invernale sono disciplinati dagli artt. 7 e 9 del DPR 412/93, integrati dalle disposizioni di cui all allegato L al D.Lgs. Abrogazioni (art.16) 1. Sono di rilievo le seguenti abrogazioni riferite alla Legge 10/91: Art.4, commi 1 e 2 > perde di efficacia il D.M. 27/07/05 Art.28, commi 3 e 4 > non sono più utilizzabili i vecchi schemi di relazione tecnica Art.30 >le vecchie norme quadro di certificazione energetica sono sostituite dalle nuove introdotte dall art.6 del D.Lgs. Art.5, commi 1, 2 e 4 > il vecchio valore minimo del rendimento globale medio stagionale è sostituito dal nuovo valore 3 / 10
minimo, di cui all allegato C al D.Lgs. 3. Sono di rilievo le seguenti abrogazioni riferite al DPR 412/93: Art.7, comma 7: > l installazione di dispositivi di regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali/zone aventi caratteristiche d uso ed esposizione uniforme diventa obbligatoria e non più subordinata al superamento del valore minimo del rapporto apporti gratuiti/fabbisogno (0,2) Art.8: > non si esegue più la verifica del FEN e del Cd 4. E infine di rilievo l abrogazione del D.M. 06/08/94, che recepiva il blocco di norme UNI 4 / 10
serie 10.000 > Le norme UNI 10.000 non sono più regole tecniche nazionali e pertanto non è più obbligatorio il loro uso per il calcolo del fabbisogno di energia primaria Sanzioni (art.15) Il progettista che rilascia una relazione tecnica non conforme al mod ello di cui all art.8, comma 1 del D.Lgs. o un attestato di certificazione energetica non osservante i criteri/metodologie di cui all art.4, comma 1 è punito con sanzione amministrativa pari al 30% della parcella 5 / 10
Il progettista che rilascia una relazione tecnica o un attestato di certificazione energetica non veritieri è punito con la sanzione amministrativa pari al 70% della parcella. L Autorità che applica la sanzione ne dà comunicazione all ordine/collegio professionale competente, per i conseguenti provvedimenti disciplinari Il direttore dei lavori che omette di presentare al Comune l asseverazione di conformità delle opere, di cui all art.8, comma 2 del D.Lgs., è punito con la sanzione amministrativa pari al 50% della parcella. L Autorità che applica la sanzione ne dà comunicazione all ordine/collegio professionale 6 / 10
competente, per i conseguenti provvedimenti disciplinari Il direttore dei lavori che presenta l asseverazione non veritiera è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 500 euro Il costruttore che non consegna al proprietario, contestualmente all immobile, l originale della certificazione energetica di cui all art.6, comma 1, del D.Lgs. è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 5000 euro e non superiore a 30000 euro 7 / 10
Nel caso di compravendita dell immobile, l atto è nullo se non viene ad esso allegato l attestato di certificazione energetica. La nullità può essere fatta valere solo dal compratore Nel caso di locazione dell immobile, il contr atto è nullo se non viene messo a disposizione del conduttore o ad egli consegnato in copia l attestato di certificazione energetica. La nullità può essere fatta valere solo dal conduttore 8 / 10
Clausola di cedevolezza (art.17) Le norme del D.Lgs. e dei suoi decreti attuativi si applicano per le Regioni e Provincie Autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE, fino alla entrata in vigore della della normativa di attuazione adottata da quest ultime Un'intero capitolo necessitano le NORM 9 / 10
E TRANSITORIE relative alle verifiche. 10 / 10