Obblighi normativi in materia di risparmio energetico
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1 La nuova edilizia residenziale all insegna del risparmio energetico Obblighi normativi in materia di risparmio energetico Andrea Gasparella Dipartimento di tecnica e gestione dei sistemi industriali Università di Padova La certificazione energetica degli edifici 1
2 Direttiva europea 2002/91 Energy Performance of Buildings Contenuti La direttiva prevede: Adozione di un metodo di calcolo per il rendimento energetico degli edifici (art. 3) Applicazione di requisiti minimi di rendimento energetico (art. 4) a norma degli artt. 5 e 6. Esenzione possibile per alcune tipologie Applicazione a edifici nuovi; se >1000 m 2 fattibilità di sistemi alternativi (art. 5) Applicazione a ristrutturazioni importanti per edifici di oltre 1000 m 2 (art. 6) Introduzione dell Attestato di certificazione energetica (art. 7) Ispezione periodica degli caldaie e sistemi di condizionamento (artt. 8 e 9) Qualificazione e indipendenza degli esperti (privati o pubblici) che rilasciano la certificazione o eseguono le ispezioni (art. 10) Direttiva europea 2002/91 Energy Performance of Buildings Contenuti La direttiva prevede: Adozione di un metodo di calcolo per il rendimento energetico degli edifici (art. 3) Applicazione di requisiti minimi di rendimento energetico (art. 4) a norma degli artt. 5 e 6. Esenzione possibile per alcune tipologie Applicazione a edifici nuovi; se >1000 m 2 fattibilità di sistemi alternativi (art. 5) Applicazione a ristrutturazioni importanti per edifici di oltre 1000 m 2 (art. 6) Introduzione dell Attestato di certificazione energetica (art. 7) Ispezione periodica degli caldaie e sistemi di condizionamento (artt. 8 e 9) Qualificazione e indipendenza degli esperti (privati o pubblici) che rilasciano la certificazione o eseguono le ispezioni (art. 10) 2
3 Direttiva europea 2002/91 Definizione di rendimento energetico (art. 2-3) Quantità di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell edificio, compresi tra gli altri riscaldamento, acqua calda sanitaria, raffreddamento, ventilazione e illuminazione Va espresso da uno o più descrittori calcolati tenendo conto di: coibentazione caratteristiche tecniche e di installazione progettazione e posizione in relazione agli aspetti climatici esposizione al sole influenza delle strutture adiacenti esistenza di sistemi di generazione propria di energia clima degli ambienti interni Direttiva europea 2002/91 Metodologia di calcolo (art. 3) Gli Stati membri applicano a livello nazionale e regionale una metodologia di calcolo del rendimento energetico degli edifici sulla base del quadro generale di cui all'allegato. Le parti 1 e 2 di tale quadro sono adeguate al progresso tecnico secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, tenendo conto dei valori o delle norme applicati nella normativa degli Stati membri. Tale metodologia è stabilita a livello nazionale o regionale. Può indicare il valore delle emissioni di CO 2 (art. 3) 3
4 Direttiva europea 2002/91 Attestato di certificazione energetica (art. 7) Gli Stati membri provvedono a che, in fase di costruzione, compravendita o locazione di un edificio, l'attestato di certificazione energetica sia messo a disposizione del proprietario o che questi lo metta a disposizione del futuro acquirente o locatario, a seconda dei casi. La validità dell'attestato è di dieci anni al massimo. L'attestato di certificazione energetica degli edifici comprende dati di riferimento, quali i valori vigenti a norma di legge e i valori riferimento, che consentano ai consumatori di valutare e raffrontare il rendimento energetico dell'edificio. L'attestato è corredato di raccomandazioni per il miglioramento del rendimento energetico in termini di costi-benefici. L'obiettivo degli attestati di certificazione è limitato alla fornitura di informazioni e qualsiasi effetto di tali attestati in termini di procedimenti giudiziari o di altra natura sono decisi conformemente alle norme nazionali. obbligo di affissione in pubblico per gli edifici di metratura utile totale supera i 1000 m 2 occupati da autorità pubbliche e da enti che forniscono servizi pubblici a un ampio numero di persone. Direttiva europea 2002/91 Esperti indipendenti (art. 10) Gli Stati membri si assicurano che la certificazione degli edifici e l'elaborazione delle raccomandazioni che la corredano nonché l'ispezione delle caldaie e dei sistemi di condizionamento d'aria vengano effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati e/o riconosciuti, qualora operino come imprenditori individuali o impiegati di enti pubblici o di organismi privati. 4
5 In vigore: dall 8 ottobre 2005; modificato dal D. Lgs. 311/2006 e dalla Legge 133/2008 In sintesi: Recepisce la direttiva 2002/91/CE (EPBD) Richiede l adozione di criteri generali e metodologie di calcolo Richiede la certificazione energetica degli edifici Richiede il controllo e la manutenzione degli impianti Rivede i modelli per la relazione progettuale Fissa transitoriamente i requisiti minimi nazionali (relativi alle prestazioni invernali per gli edifici nuovi e le ristrutturazioni) per i consumi energetici, la trasmittanza (U), i rendimenti di impianto e indica alcune prescrizioni Concede alle Regioni/ Province Autonome di emanare una propria attuazione della normativa (art.17) Struttura: 3 Titoli e 10 allegati (A-L) all. M aggiunto e all. D abrogato dal 311 Titolo I - Principi Generali : articoli 1-10 finalità e definizioni (artt. 1 e 2) ambito di intervento (art. 3) criteri e metodologia di calcolo (art. 4) certificazione energetica (art. 6) esercizio e manutenzione impianti (art. 7) e relazione tecnica/accertamenti (art. 8) Titolo II Norme Transitorie (fino all entrata in vigore dei D.P.R. previsti dall art. 4) articoli 11 e 12 requisiti della prestazione energetica (art. 11) - > allegati I e C esercizio e manutenzione impianti (art. 12) - > allegato L Titolo III Disposizioni finali articoli sanzioni (art. 15), abrogazioni (art. 16) e clausola di cedevolezza (art. 17) 5
6 Art. 3 Ambito di intervento comma 1 il D.Lgs. si applica alla prog. e realizzazione degli edifici di nuova costruzione e comma 2 in caso di ristrutturazione è prevista una diversa gradualità di intervento: - applicazione integrale a tutto l edificio nel caso di ristrutturazione integrale degli elementi edilizi dell involucro dell edificio e/o di demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti (S > 1000 m 2 ); - applicazione integrale ma limitata al solo ampliamento dell edificio nel caso che questo risulti volumetricamente superiore al 20% dell intero edificio esistente - applicazione limitata al rispetto di specifici parametri nel caso di: - altre ristrutturazioni parziali - nuova installazione di impianti termici o sostituzione - sostituzione dei generatori di calore Art. 3 Ambito di intervento comma 3 il D.Lgs. non si applica a: art. 136 commi b e c D.Lgs. 42/04 b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del D.Lgs. 42/04, che si distinguono per la loro non comune bellezza; c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale; nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni altererebbe in maniera inaccettabile il carattere o l aspetto fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali se riscaldati per esigenze di processo o usando reflui energetici del processo fabbricati isolati con superficie utile totale inferiore a 50 m 2 6
7 Art. 4 Criteri e metodi di calcolo comma 1 entro 120 giorni con D.P.R. sono definiti a) criteri, metodi di calcolo e requisiti minimi tenuto conto degli aspetti elencati dall allegato B e della destinazione d uso, per disciplinare la climatizzazione invernale ed estiva e la preparazione di a.c.s. (per il terziario anche l illuminazione) b) criteri per edilizia sovvenzionata e convenzionata nonché pubblica e privata c) requisiti professionali e accreditamento di esperti o organismi La mancata adozione del D.P.R. condiziona solo gli aspetti non definiti compiutamente nel decreto (la certificazione ad esempio) a meno che le regioni e le province autonome non adottino proprie norme attuative (CIRC. MAP 8895 del 23/5/2006). Il D. Lgs. 311/06 introduce l attestato di qualificazione energetica. Art. 6 Certificazione energetica degli edifici comma 1 comma 1-bis entro 1 anno (ottobre 2006) gli edifici di nuova costruzione e quelli ristrutturati per i quali è prevista l applicazione integrale del D.Lgs sono dotati di un attestato di certificazione energetica redatto secondo i criteri di cui all art. 4, comma 1 agli edifici che non ricadono nel campo di applicazione del comma 1 con gradualità temporale: dal 1 luglio 2007 per superfici superiori ai 1000 m 2 dal 1 luglio 2008 per superfici inferiori ai 1000 m 2 in caso di trasferimento a titolo oneroso dell intero immobile dal 1 luglio 2009 le singole unità abitative in caso di trasferimento a titolo oneroso 7
8 Art. 6 Certificazione energetica degli edifici comma 2 comma 2-bis La certificazione per gli appartamenti di un condominio può fondarsi anche: a) su una certificazione comune dell'intero edificio (condomini dotati di un impianto termico comune) b) sulla valutazione di un altro appartamento rappresentativo (stesso condominio, stesso tipo). Salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, l'attestato di qualificazione energetica può essere predisposto a cura dell'interessato, al fine di semplificare il rilascio della certificazione energetica, come precisato al comma 2 dell'allegato A. Art. 6 Certificazione energetica degli edifici comma 3 comma 4 Nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile o della singola unità immobiliare, l'attestato di certificazione energetica è allegato all'atto di compravendita, in originale o copia autenticata. Nel caso di locazione, l'attestato di certificazione energetica è messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all'originale in suo possesso. Commi abrogati dall art. 35 c. 2-bis della legge 133/2008 8
9 Art. 6 Certificazione energetica degli edifici comma 5 comma 6 comma 7 L'attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell'edificio o dell'impianto. L'attestato comprende: - i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio, - i valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento per valutare e confrontare la prestazione energetica dell'edificio - suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento Affissione al pubblico dell attestato negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, di sup. utile totale >1000 m 2 Art. 7 Esercizio e manutenzione degli impianti termici comma 1 comma 2 Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio, o per essi un terzo responsabile provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti, esegue le attività a regola d'arte e redige un rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti (allegati F e G), da rilasciare al soggetto di cui al comma 1 che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione. 9
10 Art. 8 Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni (interventi che richiedono il permesso di costruire) comma 1 comma 2 La documentazione progettuale di cui all'art. 28, della legge 10/91, n. 10, è compilata secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle A.P. da adottare entro 180 giorni dall entrata in vigore del D.Lgs. Modello riportato all Allegato E La conformità delle opere realizzate, rispetto al progetto e alla relazione tecnica di cui al c. 1, nonche' l'attestato di qualificazione energetica va asseverata dal direttore dei lavori, e presentata al Comune contestualmente alla dichiarazione di fine lavori. Irricevibile la dichiarazione di fine lavori se non accompagnata dalla asseverazione. Art. 8 Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni (interventi che richiedono il permesso di costruire) comma 3 comma 4 comma 5 Una copia della documentazione, è conservata dal Comune, anche ai fini degli accertamenti previsti al comma 4. Il Comune, anche tramite esperti o organismi esterni, qualificati e indipendenti, definisce le modalità di controllo, accertamenti e ispezioni in corso d'opera o entro 5 anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, per verificare la conformità alla documentazione progettuale. controllo anche su richiesta del committente, dell'acquirente o del conduttore dell'immobile. 10
11 fino alla data di entrata in vigore dei D.P.R. di cui all art. 4, comma 1 Art. 11 Requisiti della prestazione energetica (TRANSITORIO) c. 1 il calcolo della prestazione energetica degli edifici nella climatizzazione invernale ed il fabbisogno annuo di energia primaria è disciplinato dalla legge 10/91, come modificata dal D.Lgs. e dalle disposizioni di cui l Allegato I (i valori limite sono riportati nell Allegato C). c. 1-bis Fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 6, comma 9, l'attestato di certificazione energetica degli edifici e' sostituito a tutti gli effetti dall'attestato di qualificazione energetica rilasciato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, o da una equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal comune con proprio regolamento antecedente alla data dell'8 ottobre 2005 (clausola salva CasaClima ). Art. 11 Requisiti della prestazione energetica (TRANSITORIO) c. 1-ter Trascorsi dodici mesi dall'emanazione delle Linee guida nazionali di cui all'articolo 6, comma 9, l'attestato di qualificazione energetica e la equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal comune perdono la loro efficacia ai fini di cui al comma 1-bis. Art. 12 Esercizio, manutenzione e ispezione impianti (TRANSITORIO) sono disciplinati dagli art. 7 e 9, dal D.P.R. 412/93 e dalle disposizioni dell Allegato L Vale per impianti vecchi e nuovi (CIRC. MAP 8895 del 23/5/2006) 11
12 Art. 15 Sanzioni sono previste sanzioni per mancato adempimento o dichiarazioni non veritiere per: - professionista qualificato in merito alla relazione di progetto (30-70% della parcella) - direttore dei lavori per omessa asseverazione (50% della parcella) o falsa asseverazione (5000 ) - proprietario o conduttore in merito alla manutenzione degli impianti ( euro) - incaricato del controllo di manutenzione ( euro) - costruttore per mancata consegna al proprietario del certificato ( euro) Per la mancata consegna del certificato il contratto è annullabile dal compratore (compravendita) o dal conduttore (locazione). Art. 16 Abrogazioni sono abrogati: Legge 10/ 91: Art. 4 commi 1, 2 e 4 (per cui decadrebbe anche il D.M. 27 luglio 2005); art. 28 (relazione tecnica), commi 3 e 4; art. 30 (certificazione), DPR 412/93: art. 5 (requisiti e dimensionamento), commi 1, 2, 3 e 4; art. 7 (termoregolazione), comma 7 e art.8 (FEN) Sono comunque da ritenere abrogate tutte le parti di leggi e decreti precedenti incompatibili con il D.Lgs. (CIRC. MAP 8895 del 23/5/2006) 12
13 Art. 17 Clausola di cedevolezza le norme del presente decreto e dei decreti ministeriali applicativi nelle materie di legislazione concorrente si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto e dalla stessa direttiva 2002/91/CE. ALLEGATO I Regime transitorio per la prestazione energetica degli edifici Commi 1, 6, 7, 8 C. 1 Per edifici nuovi, ristrutturazioni integrali o ampliamenti (art. 3 c. 2 l. a e b): - Verifica del Fabbisogno di Energia Primaria: il limite massimo è riportato in Tabella 1 Allegato C - Verifica del limite per le trasmittanze termiche di pareti opache (orizzontali e verticali), vetri e finestre: i limiti massimi sono riportati nelle Tabelle dell Allegato C aumentate di 30 punti percentuali - Verifica del limite di rendimento medio stagionale ridotto di 10 punti 13
14 Allegato C al D. Lgs. N 192 FEP max kwh/m 2 Zona climatica D Gradi giorno Zona climatica E Gradi giorno Zona F Gradi giorno S/ V > , , m 3 di gas fornisce circa 9,6 kwh di energia primaria Un riferimento: Le abitazioni Minergie non possono superare i seguenti valori limite (riscaldamento e acqua calda): Nuovi edifici: E w 42 kwh/m 2 Ristrutturazioni: E w 80 kwh/m 2 Allegato C al D. Lgs. N 192 dal 1 gennaio 2008 FEP max kwh/m 2 Zona climatica D Gradi giorno Zona climatica E Gradi giorno Zona F Gradi giorno S/ V > , , Allegato C al D. Lgs. N 192 dal 1 gennaio 2010 FEP max kwh/m 2 Zona climatica D Gradi giorno Zona climatica E Gradi giorno Zona F Gradi giorno S/ V > ,2 21, ,8 46,8 0,
15 Il metodo Calcolo del fabbisogno di calore per riscaldamento Q h : Q h = Q l - η Q g Calcolo del fabbisogno di energia primaria Q Esterno Q h Q g Spazio riscaldato Spazio non riscaldato Terreno Trasmittanze termiche per pareti opache ed elementi finestrati secondo D. Lgs. N 192 [W/m 2 K] A decorrere dal Opache verticali Coperture Pavimenti verso non risc. o l esterno Chiusure trasparenti Vetri Zona E ,46 0,43 0,43 2,8 2, ,37 0,32 0,38 2,4 1, ,34 0,30 0,33 2,2 1,3 Zona F ,44 0,41 0,41 2,4 2, ,35 0,31 0,36 2,2 1, ,33 0,29 0,32 2,0 1,3 15
16 ALLEGATO I Regime transitorio per la prestazione energetica degli edifici C. 7 Verifica del limite per le trasmittanze termiche di strutture di separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti: 0,8 W/(m 2 K) Strutture opache che delimitano verso l ambiente esterno ambienti non dotati di impianto di riscaldamento: 0,8 W/(m 2 K) C. 8 Verifica della condensazione superficiale e interstiziale C Schermature e massa termica per contenere i consumi estivi ALLEGATO I Regime transitorio per la prestazione energetica degli edifici C. 11 Regolazione automatica della temperatura nei singoli locali o zone C. 12 E obbligatorio l uso di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica. In particolare nel caso di edifici di nuova costruzione o in occasione di nuova installazione di impianti termici, l impianto deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l utilizzo delle predette fonti di energia. Tale limite è ridotto al 20% per gli edifici situati nei centri storici C.13 Le modalità applicative, le prescrizioni minime, sono definite con i decreti di cui all art. 4 c.1. 16
17 Leggi finanziarie 2007 e 2008 Legge 296/06 c All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio delle concessioni edilizie, è prevista l'installazione dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kw Leggi finanziarie 2007 e 2008 Legge 244/2007 c All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2009, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kw per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kw». 17
18 Leggi finanziarie 2007 e 2008 Legge 244/2007 c All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2009, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kw per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kw». D. Lgs. 115/2008 Art. 18 c. 6. Ai fini di dare piena attuazione a quanto previsto dal D. Lgs. 192/2005, e successive modificazioni, in materia di diagnosi energetiche e certificazione energetica degli edifici, nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo e fino alla data di entrata in vigore degli stessi decreti, si applica l'allegato III al presente decreto legislativo. Ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. 192/2005, le disposizioni di cui all'allegato III si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti nazionali o regionali. Le regioni e le province autonome che abbiano gia' provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE adottano misure atte a favorire la coerenza e il graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti con i contenuti dell'allegato III. 18
19 D. Lgs. 115/2008 Allegato III Art. 1 Metodologie 1. Metodologie di calcolo: TS (manca la parte 2.2) 2. Strumenti di calcolo: software commerciali accreditati 3. CTI: strumento di riferimento (manca) 4. Autodichiarazione 5. Ai fini della certificazione le metodologie sono riportate nelle linee guida nazionali (mancanti) Art. 2 Soggetti accreditati 1. Tecnici abilitati 2. Dipendenti o professionisti iscritti ai collegi professionali e abilitato alla progettazione di edifici e impianti; per la certificazione energetica basta titolo di studio tecnico scientifico e corso di formazione regionale 3. Assenza di conflitto di interessi se non dipendente da enti pubblici (c. 4) Obbligo o opportunità? Il certificato energetico: un documento informativo 19
20 Obbligo o opportunità? Il certificato energetico: un documento informativo L attestato è un incentivo all adozione di tecnologie e accorgimenti costruttivi di risparmio energetico: - costruttore e venditore qualificazione del proprio prodotto - acquirente o il locatario trasparenza e sensibilizzazione alla qualità - enti locali pianificazione e monitoraggio del territorio Obbligo o opportunità? Il certificato energetico: un documento informativo L attestato è un incentivo all adozione di tecnologie e accorgimenti costruttivi di risparmio energetico: - costruttore e venditore qualificazione del proprio prodotto - acquirente o il locatario trasparenza e sensibilizzazione alla qualità - enti locali pianificazione e monitoraggio del territorio 20
21 La procedura: fasi e ruoli Questa targa è trasparente! La procedura: fasi e ruoli Chi certifica? Affidabilità del risultato perché la certificazione diventi uno strumento di mercato Certificati rilasciati da soggetti istituzionali: - Casaclima - Agenzia CasaClima - Ecodomus Vi.Energia 21
22 nel clima di riferimento (Bolzano) 2791 GG (+18% di VI) Equiv.* su GG BZ (con impianto) 13,3 26,6 39,5 53,1 103,2 153,4 191,8 230,1 22
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