OGGETTO: Flessibilità del congedo di maternità ex art. 20 del decreto legislativo n. 151/2001. OSSERVAZIONI

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Segreteria Nazionale Via Farini, 62-00186 Roma Tel. +39 06 48903773-48903734 Fax: +39 06 62276535 coisp@coisp.it www.coisp.it COISP COORDINAMENTO PER L INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA Prot. 1514/11 S.N. Roma, 12 novembre 2011 MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO AMMINISTRAZIONE GENERALE UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI c.a. Signor Direttore, Vice Prefetto Castrese DE ROSA e, per conoscenza, MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE c.a. Signor Direttore, Prefetto Oscar FIOROLLI OGGETTO: Flessibilità del congedo di maternità ex art. 20 del decreto legislativo n. 151/2001. OSSERVAZIONI Si fa riferimento alla nota di codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali dell 8 novembre u.s., recante protocollo 557/RS/01/137/2571 e pari oggetto della presente, con la quale è stata trasmessa a questa O.S. una bozza di circolare della Direzione Centrale per le Risorse Umane, concernente la flessibilità dell astensione obbligatoria prevista dalle norme a tutela della maternità, chiedendo di far pervenire a tal riguardo eventuali osservazioni. Ebbene, preme a questa O.S. COISP evidenziare l assoluta inutilità di una serie di Uffici del Dipartimento, tutti citati in una nostra nota del 3 marzo 2009 recante prot. 198/09 S.N. cui faceva seguito altra nota del 10 giugno u.s. recante prot. 890/11 S.N., ambedue avente oggetto La flessibilità dell astensione obbligatoria prevista dall art. 12 comma 1 della Legge 8 marzo 200 n. 53 è un diritto immediatamente esercitabile, e lo è anche per le poliziotte. Nelle predette missive, che si allegano alla presente, il COISP aveva già evidenziato tutto ciò che adesso è contenuto nella circolare della Direzione Centrale per le Risorse Umane. La inconcludenza di taluni Uffici del Dipartimento è quindi un dato di fatto ed è assolutamente deprecabile. In questi 11 anni di vigenza della norma di cui adesso si ricorda la menzionata Direzione (e comunque solo a seguito degli interventi decisi del COISP), ci sono state decine di colleghe che si sono viste negato, in maniera prepotente, un diritto di cui le altre lavoratrici/madri hanno invece potuto approfittare. E di questa prepotenza prima o poi qualcuno deve rispondere. Ringraziamo comunque i tanti dirigenti periferici che in questo periodo si sono dissociati dalla strafottenza del Dipartimento ed hanno applicato correttamente la norma. Concludiamo con una pretesa già avanzata nel nostro primo intervento: una lettera di scuse per tutte quelle poliziotte che sono state discriminate da una colpevole scarsa preparazione dei vari Uffici Legali, Contenziosi, Giuridici etc etc - Tanti Uffici per nulla!!!!. La presente è inviata, per conoscenza, al Preg.mo Direttore Centrale per le Risorse Umane, Prefetto Oscar Fioriolli, con l auspicio che lo stesso voglia approfondire la questione per individuare chi o quanti tra i Suoi collaboratori ha/hanno dormito per tutti questi anni, forse perché il diritto alla flessibilità del congedo di maternità non interessava direttamente la/e propria/e famiglia/e. Cordiali saluti. Il Segretario Generale del COISP Franco MACCARI

Segreteria Nazionale Via Farini, 62-00186 Roma Tel. +39 06 48903773-48903734 Fax: +39 06 62276535 coisp@coisp.it www.coisp.it COISP COORDINAMENTO PER L INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA Prot. 890/11 S.N. Roma, 10 giugno 2011 MINISTERO DELL'INTERNO UFFICIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DIPARTIMENTO DELLA P.S. UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 00184 ROMA OGGETTO: La flessibilità dell astensione obbligatoria prevista dall art. 12 comma 1 della Legge 8 marzo 200 n. 53 è un diritto immediatamente esercitabile, e lo è anche per le poliziotte. SOLLECITO Con la presente si sollecita un immediato riscontro alla nota di questa O.S. del 3 marzo 2009, recante prot. 198/09 S.N. e pari oggetto della presente, che ad ogni buon fine si allega. Contestualmente non si può non stigmatizzare l assoluta indifferenza di codesto Dipartimento verso problematiche come quella in argomento, che influiscono pesantemente sui diritti delle famiglie dei poliziotti, delle quali evidentemente nulla interessa! Nel caso in cui si dovesse ritenere non condivisibile la pretesa che questa O.S. ha espresso nell allegata lettera, la questione dovrà essere portata alla prima riunione della Commissione Paritetica prevista dall art. 29 del D.P.R. 164/2002 di cui codesto Ufficio sembra pure aver dimenticato l esistenza. circostanza che ci costringerà a compiere, a breve, una azione eclatante che di certo porterà codesta Amministrazione a ricordare con precisione gli obblighi contrattuali che ha!! In attesa di cortese urgente riscontro, l occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. La Segreteria Nazionale del COISP

Segreteria Nazionale Via Farini, 62-00186 Roma Tel. +39 06 48903773-48903734 335 7262435-335 7262863 Fax: +39 06 48903735 coisp@coisp.it www.coisp.it COISP COORDINAMENTO PER L INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA Prot. 198/09 S.N. Roma, 3 marzo 2009 MINISTERO DELL'INTERNO UFFICIO AMMINISTRAZIONE GENERALE DIPARTIMENTO DELLA P.S. UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 00184 ROMA OGGETTO: La flessibilità dell astensione obbligatoria prevista dall art. 12 comma 1 della Legge 8 marzo 200 n. 53 è un diritto immediatamente esercitabile, e lo è anche per le poliziotte. L articolo 12 della Legge 8 marzo 2000 n. 53, ha stabilito una forma di flessibilità dell astensione obbligatoria statuita prima dall art. 4 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, e poi dall art. 16 del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151, prevedendo al comma 1 che ferma restando la durata complessiva dell'astensione dal lavoro, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro", ed al comma 2 che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, definisce, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei lavori ai quali non si applicano le disposizioni prima menzionate. Ebbene, anche in assenza del decreto interministeriale indicato dal menzionato comma 2, la flessibilità dell astensione obbligatoria ha trovato applicazione per tutte le lavoratrici madri di ogni settore pubblico e privato, tranne che, ovviamente, per le poliziotte (un ulteriore testimonianza di vicinanza verso chi è obbligato anche a sacrificare la propria vita per gli altri). Con circolare del 6.8.2001, recante prot. 333-A/9807.F.6.2, difatti, il Servizio Ordinamento e Contenzioso dell allora Direzione Centrale del Personale del Dipartimento della P.S., pensò di ritenere opportuno sottolineare alcuni aspetti di particolare rilievo per la corretta applicazione della legge 53/2000, specificando che tenuto conto della peculiarità svolta dal personale della Polizia di Stato, ai fini dell eventuale applicazione della flessibilità dell astensione obbligatoria è indispensabile attendere l emanazione del decreto previsto dal menzionato comma 2 dell art. 12. Un assurdità che non si poteva nemmeno leggere non solo perché la peculiarità svolta dal personale della Polizia di Stato non poteva certo essere la cosa di cui tener conto, ma

anche perché il Ministero del lavoro, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, alla data di quella circolare si era già pronunciato a riguardo!! Se ne sarebbe accorto prima o poi detto mirabolante Ufficio Ordinamento e Contenzioso della scempiaggine che aveva scritto?? Beh la sua fortuna è stata nel fatto che solo oggi ci è stata posta la questione e non certo perché nel tempo non ci siano state negazioni di quel diritto, quanto per il fatto che il personale della Polizia di Stato, purtroppo, ripone ancora fiducia nell Amministrazione da cui dipendono. Già, i poliziotti credono ancora che certi Uffici del Dipartimento si preoccupano di affermare i loro diritti, quando invece questi si adoperano esclusivamente per comprimerli e negarli, anche inventandosi le fesserie più inaudite. E siamo giunti a questi giorni. Ci viene recentemente chiesto da un nostro iscritto se la flessibilità dell astensione obbligatoria vale anche per le poliziotte, e veniamo portati a conoscenza del fatto che il Compartimento della Polizia Stradale per la Lombardia, in data 7.8.2008, ha inviato un quesito all Ufficio 1 Affari Generali e Contenzioso della Direzione Centrale per le Risorse Umane, e per conoscenza all Ufficio II Contenzioso e Affari Legali della medesima Direzione, evidenziando di non avere mai consentito al personale che ne ha fatto richiesta di avvalersi della norma sulla flessibilità dell astensione obbligatoria (prevista dall art. 12 comma 1 L. 53/2000), in ottemperanza alla menzionata circolare del 6.8.2001, e chiedendo si far conoscere se è stata emanata qualche ulteriore disposizione a modifica della predetta ministeriale, o se vi è stata l emanazione del previsto (comma 2 citato art. 12) decreto atto ad individuare la categoria di lavoratori ai quali non si applica le disposizioni sulla flessibilità anzidetta. Puntuale la risposta al compartimento citato da parte dell Ufficio I della Direzione Centrale per le Risorse Umane, che nel frattempo, ma non ne è certo mutata la professionalità, è diventato Affari Generali e Giuridici: con nota recante prot. n. 333-A/9807.F.6.2/8513 questo conferma integralmente il contenuto della direttiva sopracitata (la circolare del 6.8.2001), tenuto conto che non sono sopraggiunte modifiche o integrazioni alla normativa di cui all oggetto. Ebbene, non vogliamo essere scurrili, e quindi non diremo che tenuto conto sto paio di p. Ci limitiamo invece ad informare codesto Ufficio, affinchè ne porti a conoscenza i lavoratori degli Affari Generali e Contenzioso, Contenzioso e Affari Legali, Affari Generali e Giuridici, etc del Dipartimento, che è vero che il Ministero del lavoro, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale non ha emanato ad oggi il Decreto previsto dall art. 12 comma 2 della legge 53/2000, ma è altrettanto vero che il 7 luglio 2000, con circolare nr. 43/2000, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha informato di aver ritenuto, d intesa con il Ministero della sanità e con il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, che, nelle more dell emanazione del decreto previsto dal comma 2 dell art. 12 l. 53/200, il ricorso alla flessibilità dell astensione obbligatoria prevista dal comma 1 del medesimo articolo è immediatamente esercitatile in presenza dei seguenti presupposti: a) assenza di condizioni patologiche che configurino situazioni di rischio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro al momento della richiesta; b) assenza di un provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro da parte della competente Direzione provinciale del lavoro -Servizio ispezione del lavoro- ai sensi dell art. 5 della legge n. 1204/71; c) venir meno delle cause che abbiano in precedenza portato ad un provvedimento di interdizione anticipata nelle prime fasi di gravidanza; 2

d) assenza di pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro derivante dalle mansioni svolte, dall ambiente di lavoro e/o dall articolazione dell orario di lavoro previsto; nel caso venga rilevata una situazione pregiudizievole, alla lavoratrice non potrà comunque essere consentito, ai fini dell esercizio dell opzione, lo spostamento ad altre mansioni ovvero la modifica delle condizioni e dell orario di lavoro; e) assenza di controindicazioni allo stato di gestazione riguardo alle modalità per il raggiungimento del posto di lavoro. LA FLESSIBILITA DELL ASTENSIONE OBBLIGATORIA PREVISTA DALL ART. 12 COMMA 1 DELLA LEGGE 8 MARZO 200 N. 53 E UN DIRITTO IMMEDIATAMENTE ESERCITABILE, E LO E ANCHE PER LE POLIZIOTTE!!! DALL ANNO DEL SIGNORE 2000!!!! Auspichiamo quindi di non dover tornare sulla questione! Chiediamo inoltre l emanazione IMMEDIATA di una nota a tutti gli Uffici periferici affinchè il diritto in questione non venga più negato a nessun Appartenente alla Polizia di Stato.. e suggeriamo una lettera di scuse per tutte quelle poliziotte che sono state discriminate da una colpevole scarsa preparazione dei vari Uffici Legali, Contenziosi, Giuridici etc etc Tanti Uffici per nulla! Saluti. In attesa di cortese urgentissimo riscontro, l occasione è gradita per inviare i più Cordiali La Segreteria Nazionale del Co.I.S.P. 3