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Transcript:

I pericoli degli elementi strutturali e non strutturali Flaminio Cicconi (ASL NO) Giacomo Porcellana (ASL TO3)

Staticità delle strutture (pilastri, solai, ecc), vulnerabilità sismica dell edificio, ecc.

Controsoffitti, tende, armadi, infissi, attrezzature palestre, ringhiere, ecc.

Al B., nella veste di Dirigente scolastico del Convitto, è stato mosso l'addebito colposo di non aver valutato la totale inadeguatezza dell'edificio dal punto di vista statico e sismico, vetusto nelle strutture e mai sottoposto ad opere di ristrutturazione, privo di tutti i certificati di idoneità ed agibilità ed indicato in diversi documenti ingegneristici come edificio di media-elevata vulnerabilità sismica; e di aver colposamente omesso di adottare provvedimenti volti allo sgombero dell'edificio o comunque alla salvaguardia dell'incolumità degli studenti pur a seguito di numerose e rilevanti scosse sismiche verificatesi in precedenza; di avere omesso di redigere un idoneo piano per la sicurezza; di avere infine omesso qualunque valutazione sull'adeguatezza delle strutture portanti dell'edificio in termini di sicurezza statica e sismica. nei confronti del B. non è esigibile la condotta idonea a porre in essere gli enormi interventi strutturali che sarebbero stati necessari per la messa in sicurezza dell'edificio soprattutto in considerazione dei pesanti limiti economici gravanti sugli enti interessati.

Ben altre appaiono viceversa le omissioni poste in essere da costui nel lasso di tempo trascorso dall'inizio dell'attività sismica sino al tragico evento. Le sue responsabilità sono emerse in dibattimento in tutta la loro gravità. Le testimonianze raccolte evidenziano la sua totale inerzia pure in presenza dello stato di degrado e di patente insicurezza dei locali, riferito dai ragazzi scampati alla scossa di quella notte. Il solo fatto che egli abbia consentito il protrarsi delle attività in quell'edificio nel quale nessuno avrebbe dovuto ancora dimorare rappresenta un'insuperabile prova delle sue responsabilità. In una situazione in cui da mesi la zona era interessata dal continuo stillicidio delle scosse, egli ha omesso di porre la dovuta attenzione alle condizioni in cui versava la struttura, documentate dalle infiltrazioni di acqua piovana, dalla caduta di intonaci, dalle imponenti crepe. D'altra parte lo stato dell'edificio era perfettamente noto all'imputato non solo in relazione a quanto riferito dai ragazzi ma anche in quanto lo stesso alloggiava nell'edificio con la sua famiglia. Inoltre l'ingegnere responsabile della sicurezza aveva ampiamente relazionato per iscritto circa le gravi carenze riscontrate nelle strutture a seguito di periodici sopralluoghi in tutti i locali. La professionista ha ricordato in dibattimento di avere direttamente rappresentato al dirigente scolastico le criticità strutturali e di aver personalmente assistito ai colloqui telefonici con i tecnici della Provincia con riferimento alle problematiche dell'immobile. Cassazione Penale, Sez. 4, 21 gennaio 2016, n. 2536 - Crollo dell'edificio che ospitava il Convitto nazionale in l'aquila. Omicidio colposo a carico del dirigente scolastico e di quello del settore edilizia e pubblica istruzione

Gli obblighi in questione si intendono assolti ai sensi del D.Lgs. n. 81, art. 18, comma 3, con la richiesta di opportuni interventi nei confronti delle amministrazioni competenti; fermo restando l'obbligo di garantire nelle more dell'intervento richiesto un equivalente livello di sicurezza e, nel caso in cui ciò non sia possibile, di interrompere l'attività. Cassazione Penale, Sez. 4, 21 gennaio 2016, n. 2536

Va osservato a riguardo che nella specie è pacifico che il liceo Darwin dipendesse per gli interventi strutturali e di manutenzione dalla Provincia, mentre "datore di lavoro" era da intendersi l'istituzione scolastica, soggetto che non possiede poteri decisionali e di spesa. Non può pertanto dubitarsi della posizione di garanzia dei funzionari della Provincia cui gravava l'obbligo degli interventi di manutenzione straordinaria dell'edificio. Ciò tuttavia non comporta che la scuola resti esente da responsabilità anche nel caso in cui abbia richiesto all'ente locale idonei interventi strutturali e di manutenzione poi non attuati, incombendo comunque al datore di lavoro (e per lui come si vedrà al RSPP da questi nominato) l'adozione di tutte le misure rientranti nelle proprie possibilità, quali in primis la previa individuazione dei rischi esistenti e ove non sia possibile garantire un adeguato livello di sicurezza, con l'interruzione dell'attività. Cassazione Penale, Sez. 4, 22 marzo 2016, n. 12223

Quando, a seguito della valutazione dei rischi, si sono evidenziati rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di prevenzione collettiva.

Nella gestione della segnaletica di salute e sicurezza si tenga conto che: il messaggio deve essere adeguato al rischio ipotetico; la cartellonistica deve essere posizionata solo quando esiste la situazione veramente pericolosa e deve essere poi rimossa quando il rischio non sussiste più, in caso contrario, si determinerebbe una scarsa credibilità del segnale; deve essere evitata l utilizzazione di un numero eccessivo di cartelli e la vicinanza di uno all altro anche per una migliore leggibilità degli stessi; tutti i cartelli ed i segnali dovrebbero essere posizionati ad una altezza e posizione adeguata per la visuale dei lavoratori, non dovrebbe inoltre esservi copertura da parte di ostacoli e la illuminazione e visibilità dovrebbero essere adeguate;

le dimensioni dei cartelli devono essere idonee a fornire una buona apprezzabilità del segnale a seconda della distanza alla quale è collocato; in caso di insufficiente illuminazione dovrebbe essere previsto il ricorso ai materiali luminescenti, riflettenti oppure a fonte di illuminazione secondaria che usufruisca anche di alimentazione di emergenza in caso di interruzione di corrente; i segnali dovrebbero essere concepiti anche in funzione delle limitazioni percettive causate dalla utilizzazione di DPI come i protettori delle vie uditive (che riducono la percezione dei rumori) o gli occhiali di protezione tenendo presenti anche i fattori di confondimento determinati (per i segnali sonori) dal rumore di fondo troppo alto o dalla contemporaneità di due distinti segnali; deve essere prevista una periodica manutenzione per evitare che l insudiciamento o l usura dei cartelli ne limitino l efficacia.

PRESCRIZIONI PER LA SEGNALAZIONE DI OSTACOLI E DI PUNTI DI PERICOLO E PER LA SEGNALAZIONE DELLE VIE DI CIRCOLAZIONE (allegato XXVIII al decreto legislativo 81/08 e s.m.i.) 1. Segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo 1.1. Per segnalare i rischi di urto contro ostacoli, di cadute di oggetti e di caduta da parte delle persone entro il perimetro delle aree edificate dell'impresa cui i lavoratori hanno accesso nel corso del lavoro, si usa il giallo alternato al nero ovvero il rosso alternato al bianco. 1.2. Le dimensioni della segnalazione andranno commisurate alle dimensioni dell'ostacolo o del punto pericoloso che s'intende segnalare. 1.3. Le sbarre gialle e nere ovvero rosse e bianche dovranno avere un'inclinazione di circa 45 e dimensioni più o meno uguali fra loro. 1.4. Esempio: 2. Segnalazione delle vie di circolazione 2.1. Qualora l'uso e l'attrezzatura dei locali lo rendano necessario per la tutela dei lavoratori, le vie di circolazione dei veicoli devono essere chiaramente segnalate con strisce continue di colore ben visibile, preferibilmente bianco o giallo, in rapporto al colore del pavimento. 2.2. L'ubicazione delle strisce dovrà tenere conto delle distanze di sicurezza necessarie tra i veicoli che possono circolare e tutto ciò che può trovarsi nelle loro vicinanze nonchè tra i pedoni e i veicoli. 2.3. Le vie permanenti situate all'esterno nelle zone edificate vanno parimenti segnalate, nella misura in cui ciò si renda necessario, a meno che non siano provviste di barriere o di una pavimentazione appropriate.

complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro; Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;

Non basta informare sui pericoli occorre informare anche sui danni. I lavoratori sono definiti dall art. 2 del D.Lgs 81/08, quindi anche gli studenti nei casi previsti.

processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi; Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza

Occorre rapportarsi ai propri discenti facendoli partecipare.