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ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE CONSIGLIO DIRETTIVO DELIBERAZIONE N. 13929 Il Consiglio Direttivo dell'istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno 21 dicembre 2015 alla presenza di n. 34 dei suoi componenti su un totale di n. 34; - vista la deliberazione n. 13870 del 30 ottobre 2015 con la quale il Consiglio Direttivo dell INFN ha approvato la Convenzione tra l INFN e l Università degli Studi di Padova per il finanziamento di un contratto di lavoro subordinato per ricercatore a tempo determinato in regime pieno presso l Università di Padova, ai sensi dell art. 24, comma 3 lettera a) delle Legge 30 dicembre 2010; - considerato che la suddetta deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell INFN pari ad 78.000,00 che corrisponde alla metà del finanziamento complessivo, ma che l art. 6 della suddetta Convenzione recita l INFN si impegna a presentare all Università il provvedimento esecutivo che attesa la regolare assunzione dell impegno di spesa quale garanzia delle obbligazioni assunte sia per l intero importo del finanziamento triennale ; - vista la nota dell 11 dicembre 2015 con la quale l Università precisa che in base alla Convenzione, l Istituto dovrà impegnare l intera spesa derivante dalla Convenzione stessa; - considerato che la spesa complessiva per finanziare il Contratto di cui alla suddetta Convenzione ammonta ad 145.171,88; - visto altresì l art. 4, comma 2, della Convenzione in base al quale L INFN si impegna ad erogare a conguaglio la somma che sarà comunicata dall Università con cadenza annuale calcolata sulla base dei costi effettivamente sostenuti per la retribuzione del ricercatore ; - premesso che l onere finanziario complessivo derivante dalla stipulazione della Convenzione è valutato in 156.00,00 di cui 145.171,88 per il finanziamento delle tre annualità contrattuali ed il restante importo per eventuali conguagli; - su proposta della Giunta Esecutiva; - con n. 34 voti favorevoli; DELIBERA 1) Di annullare la deliberazione n. 13870 approvata dal Consiglio Direttivo in data 30 ottobre 2015; 21-12/37

2) Di approvare la proposta di Convenzione per il finanziamento di un contratto di lavoro subordinato per ricercatore a tempo determinato in regime di tempo pieno presso l Università di Padova, ai sensi dell art. 24 comma 3 lettera a) della legge 30 dicembre 2010 allegata e che fa parte integrante della presente deliberazione. 3) L onere finanziario derivante dalla proposta di cui al precedente numero 1), valutato complessivamente in 156.000,00 trova copertura con i finanziamenti iscritti sul capitolo 210230 del Bilancio 2016 dell Istituto.

Al Magnifico Rettore Università degli Studi di Padova Via VIII Febbraio, 2 35122 Padova Oggetto : convenzione per il finanziamento di un contratto di lavoro subordinato per ricercatore a tempo determinato in regime di tempo pieno presso l Università degli Studi di Padova, ai sensi dell art. 24 comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240. L Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, con sede legale in Frascati (Roma), (c.a.p.) 00044, Via Enrico Fermi n. 40, C.F. 84001850589, legalmente rappresentato dal Prof. Fernando Ferroni, in qualità di Presidente, domiciliato per la carica presso la sede legale dell Istituto, autorizzato alla stipula della presente convenzione con deliberazione del.. n... del, di seguito indicato come INFN o Ente finanziatore premesso che a) l Università degli Studi di Padova, previa verifica delle risorse finanziarie disponibili nell ambito della propria programmazione triennale, può procedere alla stipula di contratti di lavoro subordinato, di durata triennale prorogabili per soli due anni e per una volta sola, per l assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; b) l articolo 18, comma 3 della menzionata Legge consente che gli oneri derivanti dall attribuzione dei predetti contratti possano essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati mediante stipula di apposita convenzione di importo e durata non inferiore a quella del contratto per il posto di ricercatore di cui all art. 24, comma 3, lettera a); c) il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Astronomia intende bandire una procedura pubblica di selezione per l assunzione di un ricercatore a tempo determinato (di seguito Ricercatore ) con contratto di lavoro subordinato di tipo a) in regime di tempo pieno, nel settore concorsuale nel settore concorsuale 02/A1 - Fisica Sperimentale delle Interazioni Fondamentali, settore scientifico disciplinare FIS/01 - Fisica Sperimentale, previo finanziamento che assicuri l acquisizione della somma necessaria alla copertura totale degli oneri previsti; d) il Regolamento per l assunzione dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 dell Università degli Studi di Padova prevede che la convenzione sopra richiamata sia stipulata con l eventuale soggetto finanziatore prima della emanazione del bando di selezione; e) l INFN, in base ai propri compiti istituzionali, promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all attività in tali settori, con riguardo in particolare per lo studio delle particelle e dei costituenti elementari delle materie e delle loro interazioni fondamentali; f) l INFN, avendo un concreto interesse al progresso degli studi e della ricerca nel settore concorsuale sopra indicato alla lettera c), intende sostenere i costi derivanti dall assunzione del Ricercatore da parte dell Università; g) gli obiettivi e le finalità dell INFN risultano convergenti con quelli dell Università e sono rispettosi dei principi fondamentali dell Ateneo che promuove ed organizza l istruzione superiore e la ricerca scientifica nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e di scienza, con l assoluto divieto per coloro che lavorano al suo interno di operare in conflitto di interessi con l istituzione h) l articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune propone all Università degli Studi di Padova, con sede legale in via VIII Febbraio 1848, n.2-35122 Padova, C.F. 80006480281 - P. IVA 00742430283, legalmente rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Rosario Rizzuto, di seguito indicata come Università o Ateneo le seguenti condizioni contrattuali 1

Art. 1 - Premesse Quanto in premessa specificato costituisce parte integrante e sostanziale dell accordo. Art. 2 - Oggetto La presente convenzione ha per oggetto il finanziamento di un contratto di lavoro subordinato per ricercatore a tempo determinato di tipo a), di durata triennale prorogabile per soli due anni e per una volta sola, in regime di tempo pieno nel settore concorsuale 02/A1 - Fisica Sperimentale delle Interazioni Fondamentali, settore scientifico disciplinare FIS/01 - Fisica Sperimentale, presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia "Galileo Galilei" dell Ateneo (di seguito Dipartimento), ai sensi dell art. 18, comma 3, della Legge 240/2010. Art. 3 - Impegni dell INFN L INFN si obbliga a corrispondere all Università la somma necessaria ad assicurare all Ateneo, per la durata del contratto di cui al precedente articolo 2, la copertura dei costi connessi all assunzione del Ricercatore, comprensivi degli adeguamenti retributivi, previdenziali e fiscali previsti a norma di legge. L INFN è a conoscenza che il contratto di durata triennale tra l Università e il Ricercatore può essere prorogato, nei sei mesi antecedenti la scadenza del terzo anno, su richiesta del Dipartimento coinvolto e con il consenso dell interessato, per altri due anni e per una sola volta, ai sensi della normativa vigente richiamata in premessa. Nel caso in cui l INFN intenda finanziare tale proroga dovrà comunicare all Università, prima dell inizio del semestre conclusivo del contratto del ricercatore, l impegno a proseguire il finanziamento per gli ulteriori due anni alle medesime condizioni previste per il primo triennio. Gli adempimenti a carico dell INFN si intendono assolti con il pagamento dell intera somma equivalente alla totalità degli oneri stipendiali sostenuti dall Ateneo in relazione alla durata complessiva del contratto stipulato con il Ricercatore. Art. 4 - Modalità di finanziamento L INFN si impegna a corrispondere a titolo di acconto per ogni anno nei tre anni di durata del contratto del Ricercatore, e per ogni anno nel caso di eventuale proroga biennale, la somma annuale corrispondente ad euro 48.391,96 (quarantottomilatrecentonovantuno/96). L INFN si impegna altresì ad erogare a conguaglio la somma che sarà comunicata dall Università con cadenza annuale calcolata sulla base dei costi effettivamente sostenuti per la retribuzione del Ricercatore assunto, tenuto conto che il trattamento economico del Ricercatore viene rivalutato annualmente nella misura e con le modalità stabilite per gli adeguamenti della retribuzione spettante al personale non contrattualizzato. Art. 5 - Liquidazione del finanziamento Il versamento dell acconto annuale sarà effettuato dall INFN, per il finanziamento del primo anno del contratto del Ricercatore, entro 60 giorni dalla data dell atto di accettazione da parte dell Università della proposta dell Ente e, per gli anni successivi, ivi compresi i due anni di eventuale proroga, in via anticipata entro il mese di settembre di ciascun anno solare. L importo da liquidare invece a conguaglio, con cadenza annuale, sarà comunicato dall Università e verrà corrisposto alla medesima entro i 60 giorni successivi alla richiesta. L accredito delle somme sopra indicate avverrà mediante girofondo direttamente sul conto di tesoreria unica contabilità speciale n.0037174 intestato all Università degli Studi di Padova presso la Banca d Italia. Tali versamenti non potranno essere per alcun motivo sospesi o ritardati, ogni eccezione è sin d ora rimossa e rinunciata dall INFN. Art. 6 - Garanzia A garanzia degli obblighi di cui agli articoli precedenti l INFN si impegna a presentare all Università il provvedimento esecutivo che attesta la regolare assunzione dell impegno di spesa quale garanzia delle obbligazioni assunte sia per l intero importo del finanziamento triennale (pari ad euro 145.175,88),) sia, in caso di impegno a finanziare i successivi ulteriori due anni del contratto del Ricercatore, per l importo corrispondente al periodo di proroga del suddetto contratto (pari ad euro 96.783,92). Fermo restando l obbligo dell INFN di effettuare i versamenti dovuti nei termini indicati, l Università si riserva la facoltà di procedere, previa diffida e messa in mora, ai sensi degli artt. 1453 e segg. del codice civile, nel caso in cui il finanziatore risulti inadempiente all obbligo di pagamento, fatto comunque salvo il diritto dell Università di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dall inadempimento. Il Dipartimento provvederà a comunicare all INFN il termine entro cui inviare il previsto provvedimento in modo tale che possa pervenire al Servizio Concorsi e Carriere Docenti dell Università prima dell'emanazione del decreto rettorale del bando di concorso e, nel caso di proroga, prima dell inizio della proroga stessa. 2

L Università non procederà alla pubblicazione del bando, né alla successiva proroga del contratto con il Ricercatore, in assenza del predetto provvedimento. Art. 7 - Impegni dell Università L Università si impegna a bandire il posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) e a procedere alla stipula del contratto con il Ricercatore secondo i termini e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale ed universitaria vigente. Il Servizio Concorsi e Carriere Docenti comunicherà all INFN il nominativo del ricercatore assunto, la data della presa di servizio, la data di scadenza del contratto e dell eventuale periodo di proroga. Al predetto Ricercatore a tempo determinato è riconosciuto il trattamento economico previsto dalla normativa vigente in materia. Il Dipartimento si impegna, con decorrenza dalla data di stipula del contratto con il Ricercatore, a consegnare all INFN una relazione annuale di aggiornamento sull andamento dell attività di didattica e di ricerca svolte dal Ricercatore e sulle eventuali pubblicazioni prodotte. Art. 8 - Condizione risolutiva La convenzione si intende risolta di diritto, ai sensi dell art. 1353 del codice civile, qualora l Università non possa procedere all assunzione del Ricercatore. In caso di risoluzione l Università provvederà a restituire le somme eventualmente già versate dall INFN senza ulteriori obblighi e senza dovere altre somme, a qualsiasi titolo, all INFN. Art. 9 - Cessazione del rapporto con il Ricercatore Nell ipotesi in cui si verificasse la cessazione del rapporto tra l Università e il Ricercatore ove l Università e l INFN non definiscano in apposito accordo le modalità per l utilizzo da parte dell Università delle residue annualità di finanziamento, l INFN potrà recedere dalla presente convenzione e l'università sarà tenuta a restituire le somme non utilizzate, fermo restando l impegno dell INFN di corrispondere all Università tutte le somme necessarie alla copertura dei costi sostenuti a seguito dell assunzione del Ricercatore e maturati fino alla data di cessazione del medesimo. Art. 10 - Impegni delle parti L INFN e l Università potranno concordare eventuali iniziative di comunicazione dei rispettivi interventi e risultati definendone successivamente modi, forme e tempi anche per evidenziare il sostegno finanziario dell Ente. Art. 11 - Durata Le parti concordano che il loro rapporto decorre dalla data dell atto di accettazione da parte dell Università della proposta dell INFN e termina alla conclusione di tutti gli adempimenti ivi previsti relativi ai primi tre anni di durata del contratto con il Ricercatore. Qualora il finanziatore assuma l impegno a proseguire il finanziamento per gli ulteriori due anni e l Università approvi la proroga biennale del contratto con il Ricercatore, il rapporto prosegue automaticamente fino alla conclusione di tutti gli adempimenti relativi ai due anni di proroga. Art.12 Forma e Firma digitale La presente convenzione viene redatta con atti separati, rispettivamente di proposta e accettazione e viene sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi dell art. 15, comma 2- bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241. La stipula della convenzione avviene alla ricezione, a mezzo PEC, da parte dell INFN, della specifica e conforme dichiarazione di accettazione, da parte dell Università degli Studi di Padova, della presente proposta. DATA FIRMA* Il Presidente Prof. Fernando Ferroni *Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii. 3