al Comune di San Martino Buon Albergo OGG: ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO MENSILE. l sottoscritt nat a il residente a San Martino Buon Albergo in Via n. tel. fa istanza per ottenere la concessione di un contributo economico mensile da parte dell'amministrazione SOTTO LA SUA PERSONALE RESPONSABILITA', RENDE LA SEGUENTE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI, CONSAPEVOLE DI QUANTO PREVISTO DALLA VIGENTE NORMATIVA IN VIGORE RIGUARDO ALLE DICHIARAZIONI MENDACI, IN PARTICOLARE DALL'ART. 26 DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1968 N. 15 IN CASO DI FALSE DICHIARAZIONI DICHIARA CHE IL SOTTOSCRITTO E GLI ALTRI MEMBRI DEL NUCLEO FAMILIARE NON SONO IN POSSESSO DI PATRIMONIO MOBILIARE (così come determinato dal D.P.C.M. 07/05/1999 N. 22) e di PATRIMONIO IMMOBILIARE (ESCLUSO IL POSSESSO DELLA CASA DI ABITAZIONE). Di aver percepito nell anno il seguente REDDITO LORDO IMPONIBILE.. i seguenti sussidi, contributi, indennità, pensioni non fiscalmente dichiarabili per un ammontare complessivo annuo di Euro. di essere stato disoccupato, come da regolare iscrizione all ufficio di collocamento di essere stato disoccupato nell anno precedente e di aver lavorato negli ultimi sei mesi percependo un reddito netto complessivo per l intero periodo di Euro di essere disoccupato da almeno sei mesi di pagare un canone di locazione mensile di Euro. che il nucleo familiare è composto dalle sottoelencate persone: COGNOME E NOME GRADO DI DATA DI NASCITA PARENTELA SITUAZIONE REDDITUALE DICHIARA INOLTRE Di essere a conoscenza che, nel caso, della corresponsione di contributo economico da parte dell'amministrazione Comunale, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite FIRMA
CRITERI PER L EROGAZIONE DI INTERVENTI ASSISTENZIALI ECONOMICI Il Comune di San Martino Buon Albergo ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 individua i seguenti criteri per l erogazione di interventi d assistenza economica nell ambito dei Servizi Sociali ART.1 DESTINATARI DEGLI INTERVENTI (Destinatari degli interventi) Sono destinatari degli interventi i cittadini residenti nel territorio comunale che versino in condizioni di disagio derivanti da mancanza totale o inadeguatezza del reddito rispetto al fabbisogno del nucleo familiare. ART. 2 FORME DI INTERVENTO Le forme di intervento si articolano in : a) assistenza economica continuativa b) assistenza economica straordinaria c) pagamento della spesa farmaceutica ART. 3ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA 1)E un intervento economico consistente in un sussidio mensile da erogare a persone sole o a nuclei familiari che non possono soddisfare autonomamente i bisogni primari. 2)Detto intervento è limitato al periodo necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del soggetto o del nucleo interessato. 3)L erogazione del sussidio decorre dal mese successivo alla data di presentazione della domanda e avrà durata semestrale, rinnovabile e potrà essere interrotta in qualunque momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno siano cambiate. 4)Sono assistibili le persone ed i nuclei familiari che non siano di patrimonio immobiliare(con l esclusione della casa di abitazion) e che non siano in possesso di patrimonio mobiliare così come determinato dal D.P.C.M. 07/05/1999 N. 221. 5) Il contributo economico è subordinato alla condizione che il richiedente non abbia parenti tenuti agli alimenti( art. 433 e seguenti del C.C.) o che, laddove vi siano, questi risultino a loro volta in condizioni economiche tali da essere impossibilitati a provvedere. 6) Sono ammessi ai benefici del contributo di assistenza economica coloro che hanno un reddito familiare pro- capite mensile non superiore ai seguenti valori. COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE REDDITO PRO-CAPITE MENSILE 01 fino a Euro 361,52 - L. 700.000 02 fino a Euro 309,87 - L. 600.000
03 fino a Euro 206,58 - L. 400.000 04 e seguenti fino a Euro 154,94 - L. 300.000 N.B. Il reddito pro- capite familiare mensile è così calcolato: totale dei redditi lordi e sussidi, pensioni, indennità riscosse a qualsiasi titolo dei componenti il nucleo familiare, dedotte le spese di affitto mensile col massimo di Euro 258,23 (L. 500.000); diviso per dodicesimi e diviso il numero dei componenti. Per il primo semestre dell anno si considerano i redditi dell ultima dichiarazione dei redditi prodotta; per il secondo semestre si considerano i redditi denunciati nel giugno dell anno precedente (es: nel periodo gennaio - giugno 2001 si considereranno redditi e sussidi percepiti nell anno 1999 e dichiarati nel 2000; nel periodo luglio dicembre 2001 i redditi e i sussidi percepiti nel 2000 e dichiarati nel 2001). Nel caso in cui la persona non abbia dichiarazione dei redditi viene esclusa dall intervento. Nel caso in cui il richiedente non sia in possesso di dichiarazione dei redditi e si sia sostenuto con prestiti finanziari, deve produrre documentazione. Possono aver accesso all intervento anche coloro la cui situazione reddituale è cambiata sostanzialmente negli ultimi sei mesi e che documentano periodo di disoccupazione per almeno sei mesi antecedenti la domanda di contributo. Per coloro che erano in stato di disoccupazione certificata l anno precedente e sono attualmente occupati, la valutazione dei redditi sarà condotta sui redditi degli ultimi sei mesi. Sono inoltre assistibili( indipendentemente dalla precedente articolazione reddituale) le persone con situazioni a rischio, per le quali sia richiesta da parte di un servizio pubblico specialistico(es: Sert, Psichiatria, Alcologia, ecc.) l intervento economico da quantificarsi funzionalmente al progetto di recupero proposto dal Servizio stesso ed accettato dall interessato. 7) Ai fini dell assistibilità, la condizione di bisogno è determinata secondo i criteri guida (reddito, stato di famiglia, situazione sociale e sanitaria) di cui alla tabella A con lo scopo di ricondurre le diverse situazioni ad una scala di misurazione espressa in punti. 8) La condizione di bisogno risultante dai vari fattori, viene a sussistere col superamento della soglia critica individuata nel punteggio finale di 70 punti. 9) L ammontare del sussidio continuativo che successivamente sarà erogato, è quantificato in base al punteggio conseguito, come esposto di seguito nella tabella
PUNTEGGIO IMPORTO DEL SUSSIDIO Da 70 a 80 Euro 77,47 Da 81 a 90 Euro 103,29 Da 90 a 100 Euro 129,11 Da 101 a 125 Euro 154,94 Da 126 a 150 Euro 180,76 Da 151 a 200 Euro 206,58 Da 201 a 250 Euro 232,41 Da 251 in poi Euro 258,23 ART. 5 ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA 1) E un intervento economico una tantum rivolto a persone o a nuclei familiari che si trovino a dover fronteggiare un improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico. 2) I criteri e le misure per la prestazione di assistenza economica straordinaria sono le seguenti: a) La prestazione economica una tantum va intesa come contributo per spese relative ad un particolare ed eccezionale stato di bisogno che il richiedente documenterà. b) La misura del contributo è commisurata alla situazione complessiva del richiedente, che dovrà trovarsi nelle condizioni di assistibilità di cui all art. 4 ( stato di bisogno quantificato in almeno 70 punti). c) E comunque considerato valido, in caso di conclamata situazione sociale a rischio( es: tutela dei minori) l intervento di assistenza economica straordinaria, così come documentato con relazione sociale del Servizio Sociale Comunale. d) In ogni caso il sussidio non potrà superare il 50% della spesa sostenuta o da sostenere con un importo massimo di Euro 516,46 TABELLA A: CRITERI GUIDA PER LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO Per la determinazione dello stato di bisogno di ogni cittadino richiedente, si procede assegnando un punteggio ad ogni richiesta. Il punteggio è determinato secondo i criteri ed i parametri di seguito specificati. REDDITO FAMILIARE MENSILE PROCAPITE: è dato dalla somma di tutti i redditi lordi e dei sussidi, pensioni, indennità riscosse a qualsiasi titolo dei componenti il nucleo familiare, dedotte le spese di affitto mensile col massimo di Euro 258,23; diviso il numero dei componenti.
Si farà riferimento all imponibile Irpef in caso di redditi derivanti da lavoro dipendente e/o pensione; negli altri casi l Amministrazione potrà stabilire il punteggio in relazione al reddito presunto, determinabile anche in via induttiva con l ausilio degli Uffici Comunali. FASCIA DI REDDITO PROCAPITE PUNTI Da Euro 0 a Euro 258,22 80 Da Euro 258,23 a Euro 361,52 70 SITUAZIONE FAMILIARE: punteggio attribuito in relazione alla composizione del nucleo familiare: NUCLEO FAMILIARE PUNTI Per coniuge e per ogni persona adulta A carico (come da dichiarazione dei redditi) 5 Per ogni figlio minore per ogni anziano(>65) 10 SITUAZIONE SOCIALE: la presenza di fattori che generano o accentuano l emarginazione o lo stato di bisogno sono rilevati mediante relazione del Servizio Sociale Comunale e viene ad essi attribuito un punteggio di 50 PUNTI ART. 6 PAGAMENTO DEL TICKET FARMACEUTICO 1)E un intervento volto al pagamento del ticket farmaceutico di medicinali prescritti con apposita ricetta medica per coloro che si trovano in difficoltà economica. 2)Sono assistibili le persone ed i nuclei familiari che siano proprietari solo della casa di abitazione e che siano in possesso di patrimonio mobiliare così come determinato dal D.P.C.M. 07/05/1999 N. 221 per un valore non superiore ad Euro 5.164,57 alla data del 31 dicembre dell anno precedente. 3) Sono ammessi ai benefici del contributo di assistenza economica coloro che hanno un reddito familiare pro- capite mensile non superiore ai seguenti valori. COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE REDDITO PRO-CAPITE MENSILE 01 Euro 371,85 02 Euro 335,70 03 Euro 206,58 04 Euro 154,94 Per il calcolo dei redditi si fa riferimento alla nota dell art. 3. 4) L intervento comunale, che avverrà direttamente previo accordo con le locali farmacie, è stabilito fino ad un massimo di Euro 154,94 annue per nucleo familiare.5)le situazioni con forte rischio sociale e sanitario saranno evidenziate dal Servizio Sociale e avranno la copertura totale della spesa farmaceutica. ART. 7 PROCEDIMENTO PER LA RICHIESTA DI PRESTAZIONI La richiesta di prestazioni assistenziali deve essere presentata per iscritto su apposito modulo fornito
dall Amministrazione Comunale, corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della Legge 04/01/1968, relativa alla situazione patrimoniale e reddituale. Nell atto di presentazione dell istanza il cittadino sarà informato, così come precisato in calce all istanza stessa, che in caso di dichiarazione mendace è soggetto alle sanzioni di cui all art. 496 del Codice Penale, e che è tenuto a comunicare ogni e qualsiasi variazione della condizione documentata entro e non oltre 30 giorni dal suo verificarsi. Il Comune ha la facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l istruttoria della domanda. Il richiedente dovrà dichiarare di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controllo nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari. In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il Servizio Sociale provvede d ufficio, anche su segnalazione di Enti e Organizzazioni di volontariato. ART. 8 ISTRUTTORIA La pratica di erogazione della prestazione assistenziale di cui al presente regolamento è istruita dall Ufficio Assistenza entro 45 giorni. Nel caso di accoglimento della domanda il responsabile del servizio provvede con proprio provvedimento all ammissione del beneficio, indicandone la natura, la durata e l ammontare. In caso di non accoglimento della richiesta verranno comunicati all interessato le motivazione dell esclusione.