Problemi applicativi riscontrati nel computo delle garanzie fideiussorie di cui alla DGR n. 1635 del 7 dicembre 2011

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Problemi applicativi riscontrati nel computo delle garanzie fideiussorie di cui alla DGR n. 1635 del 7 dicembre 2011 In vista della scadenza del 21 febbraio 2012 per la prestazione delle garanzie fideiussorie, molte aziende, anche gestori dei rifiuti che sono stati chiamati alla prestazione di nuove garanzie finanziarie per l attività di recupero e smaltimento rifiuti svolta, hanno riscontrato e sollevato alle nostre Associazioni difficoltà applicative e importi francamente eccessivi, in particolare per le procedure semplificate. Considerate le modifiche che saranno apportate alla DGR è necessario prevedere ulteriori 60 gg di proroga dalla pubblicazione in BURM del nuovo provvedimento in quanto il tempo che resterà a disposizione delle aziende, una volta approvate le modifiche, sarà sicuramente troppo breve per poter presentare nei tempi le nuove garanzie. Di seguito i problemi di maggior rilievo con le proposte migliorative: 1. Esercizio congiunto di attività stoccaggio e recupero o smaltimento. La formulazione attuale della DGR prevede in questo caso di sommare l importo dovuto delle attività di cui al punti 1 e 2 con quelle di cui ai punti 4 e 5 in questo modo gli importi da garantire sono estremamente elevati e non giustificati dal rischio ambientale connesso all esercizio dell attività. Si propone pertanto in questo caso di fissare l importo di garanzia in funzione della capacità dell impianto di recupero o smaltimento (intesa come capacità idi lavorazione max giornaliera). In alternativa a questo criterio si può prendere come base di calcolo lo stoccaggio istantaneo aumentando tale valore dell importo di garanzia in funzione della capacità dell impianto di recupero o smaltimento, così come uscito nel corso della riunione. Escludiamo comunque l ipotesi proposta nel corso della riunione, per le procedure semplificate, di aggiungere al calcolo dello stoccaggio istantaneo una percentuale da definire, in quanto nei casi di elevate quantità in stoccaggio istantaneo la garanzia finanziaria potrebbe risultare troppo onerosa rispetto alle effettive quantità giornaliere lavorate. Se il dato della capacità di lavorazione giornaliere non è previsto nelle autorizzazioni semplificate lo si potrà desumere dividendo l importo della lavorazione per i giorni lavorativi o potrà essere comunicato all autorità competente con semplice dichiarazione dell azienda. 1

Impostando il calcolo delle garanzie come ipotizzato nel corso della riunione riteniamo necessario escludere in tali ipotesi la previsione delle garanzie minime previste nei punti 4 e 5 comprese quelle per i codici agevolati, che altrimenti vanificherebbero l opportunità della nuova impostazione 2. Capacità massima istantanea di stoccaggio. Nella maggior parte delle autorizzazioni non viene riportata nell iscrizione e, pertanto, non è immediatamente riscontrabile. Occorre riprendere la pratica di domanda e desumere tale valore da quanto indicato nelle relazioni tecniche. Tale dato a volte risulta mancante oppure nella maggior parte dei casi è stato scritto un valore indicativo, molto cautelativo anche perché non comportava conseguenze economiche. E necessario individuare un criterio che tenga in considerazione anche le capacità annue laddove non siano state espressamente previste le capacità istantanee. In caso contrario le aziende dovrebbero probabilmente richiedere una modifica delle autorizzazioni per adeguarle alle nuova richieste, come tra l altro già richiesto da alcune Province. In tal caso l iter diventa estremamente complicato ed i tempi si allungano. La procedura dovrebbe in tal caso essere codificata nella DGR lasciando i tempi necessari per l adeguamento. L ipotesi avanzata in sede di riunione, e condivisa dalle province presenti, che le imprese dichiarino esse stesse la capacità istantanea di stoccaggio desumendola dalla documentazione allegata alla comunicazione iniziale ci trova concordi o, nel caso in cui tale valore non sia stato previsto è sufficiente una comunicazione che l azienda potrà inviare alla Provincia senza la necessità di attivare un procedimento di modifica dell iscrizione. 3. La Tabella 1 bis Rifiuti agevolati di fatto non è utilizzabile perché le autorizzazioni ex artt. 214-216 D.lgs. 152/2006 sono autorizzate per tipologie di rifiuti (spesso senza specifica dei codici CER) e non specificano i quantitativi dei singoli codici CER, laddove presenti. La proposta è quella di prevedere agevolazioni per tipologie di rifiuti e contestualmente chiarire la nota alla Tabella 1 bis Rifiuti agevolati secondo la quale si applicano le agevolazioni a tutte le operazioni di recupero o smaltimento, a condizione che riguardino esclusivamente solo tali rifiuti. Non è chiaro se in presenza di più operazioni di recupero nella stessa iscrizione (ad es. 3.1 e 7.1) l importo dei rifiuti agevolati possa essere applicato a quelle operazioni che presentano solo Codici CER agevolati o se debbano essere considerate le operazioni nella loro interezza applicate a 2

tutte i moltiplicatori ordinari. E necessario, pertanto, per maggiore chiarezza, togliere dalla nota in calce alla Tabella l avverbio esclusivamente. Concordiamo, infine, con la proposta espressa in sede di riunione di integrare l elenco dei codici CER presenti nella Tabella partendo dalle seguenti tipologie di attività: Tipologia Codici da aggiungere attività 3.1 10 02 10 19 01 18 19 01 02 10 02 99 12 01 99 3.2 11 05 99 10 08 99 12 01 99 3.3 15 01 05 15 01 06 3.4 11 02 99 Note Tali codici si trovano anche nella Tipologia 1.1 non agevolata 3.7 12 01 99 11 02 99 7.1 17 08 02 7.2 01 04 10 01 03 99 7.3 10 12 01 10 12 06 7.4 10 12 03 10 12 06 7.6 20 03 01 7.10 12 01 17 12 01 21 7.12 10 12 99 1013 99 Avevamo già richiesto sopra i codici 17 08 02 20 03 01 10 12 06 3

7.13 10 13 99 Stesso criterio 7.12 17 08 02 7.14 01 05 04 01 05 07 7.17 C è solo un codice agevolato 01 04 08, se inseriamo tutti gli altri rientrerebbe negli agevolati anche la tipologia 7.16 7.31 02 01 99 9.1 03 01 01 03 01 05 03 01 99 17 02 01 19 12 07 20 01 38 12.3 01 0 4 10 12.4 01 04 10 I CER inseriti sono gli stessi già riportati dalla DGR nella TABELLA 2 per il recupero energetico, ma in questo caso si chiede di agevolare anche le attività di recupero R3 e R13 12.7 01 04 10 Note: Escludere espressamente le seguenti tipologie che prevedono un solo codice: Tipologie del punto 5: in ogni tipologia è inserito l unico codice agevolato 16 01 17 già previsto dalla Regione Marche 13.26 unico codice agevolato 01 04 10 da noi richiesto 17.1 unico codice agevolato 20 03 01 da noi richiesto 2. Per la tipologia 13.20 (gruppo cartucce toner) prevedere una specifica agevolazione, in quanto il codice 16 02 16 è presente in troppe altre tipologie e richiederebbe a quel punto l inserimento di altri codici nell elenco degli agevolati. 4. Il valore di 100/ton per le attività di stoccaggio per i non pericolosi (punto 1 Tab. 1) sembra alquanto esagerato soprattutto se si pensa ai rifiuti inerti per i quali il peso specifico elevato e anche un valore economico di mercato sono tali da non giustificare gli importi cui si arriva, che risultano essere del tutto spropositati rispetto all eventuale danno prodotto. In realtà, per i rifiuti agevolati l importo è di 30 /ton, come nel caso 4

degli inerti, laddove sia possibile poter usufruire di tali agevolazioni in base a quanto riportato nel successivo punto 5. Consideriamo che molte aziende in procedura semplificata non hanno la certificazione ambientale e risulta che l importo totale della garanzia è comunque per molti impianti troppo elevato. 5. Le operazioni di calcolo per la determinazione degli importi in caso di attività di stoccaggio (punti 1 e 2 tabella 1 allegato B) non sono affatto chiari ovvero nel caso di quantitativi superiori alle 10 ton non si capisce se bisogna moltiplicare il quantitativo in ton per 100 oppure se va moltiplicato solo l eccedente le 10 ton. Nel corso della riunione si è deciso di scrivere con maggiore chiarezza che va moltiplicato solo l eccedente. 6. Per gli impianti mobili di smaltimento e recupero rifiuti inerti (punto 10) l importo deve essere garantito per ogni campagna di attività, indipendentemente dalla durata e dal quantitativo, per un minino di 30.000. Due sono i problemi più rilevanti relativi agli impianti mobili: a. Questi impianti devono essere autorizzati ai sensi dell art 208 del D. Lgs. 152/06 e devono prestare idonea garanzia finanziaria. Nel caso di impianti esistenti, come si coordina l avvenuta fideiussione con la nuova modalità prevista dalla DGR 1635 al fine di evitare di far pagare due volta le aziende? b. Spesso le banche non rilasciano una seconda fidejussione finché non si chiude la campagna precedente e questo non consente di effettuare più campagne contemporaneamente. Ribadiamo la nostra proposta di ipotizzare una polizza pluriennale (come per le altre autorizzazioni) su cui i presenti hanno concordato. 7. Gli importi previsti per le lavorazioni annue (potenzialità annua ex. 12 /ton) sono troppo elevati considerato che, trattandosi di quantità già recuperate, l autorità competente non si troverà mai a dover smaltire in un determinato momento quei quantitativi in caso di abbandono di rifiuti per cessazione dell attività (concetto già espresso nel corso delle precedenti riunioni). Sono infine troppi elevati gli importi minimi per tali lavorazioni in quanto il costo della fidejussione rischia di disincentivare l attività di recupero in quei casi in cui le lavorazioni annue sono modeste (ex. un azienda con lavorazione annua in R3 per 2999 t. dovrà prestare come minimo 75.000 di fideiussione che al tasso del 3% costerà all azienda 2.250 /anno). 5

8. Spandimento sul suolo a beneficio dell agricoltura: gli importi sono troppo elevati. Vengono cifre eccessive se calcolate sui mc di sostanza sparsa e sui mq di superficie. La proposta è di non calcolare la garanzia sull intera superficie ma per fasi di ritombamento e prevedere l applicazione di agevolazioni specifiche per l attività di recupero R10 nel caso in cui siano interessati i codici della Tab. 1-bis. 9. Autorizzazioni Integrate Ambientali: l AIA è un provvedimento che autorizza l esercizio di un impianto nel suo complesso a determinate condizioni e sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale. Si pone quindi come un atto unico ed onnicomprensivo nei confronti dell esterno legittimando l attività dell azienda. Correttamente la DGR n. 1635/2011 equipara nell art. 4 (Termini di presentazione) questo provvedimento alle autorizzazioni ordinarie ex art. 208 del D.lgs. 152/2006. Pertanto l adeguamento della garanzia finanziaria va effettuato al momento del rinnovo della stessa autorizzazione. Ancona, 22 marzo 2012 6