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Perché occorre avere una vigilanza assoluta sull attribuzione del Cer ai rifiuti? 2
Attribuzione non causale del CER e responsabilità Cass. Pen., sez. III, 22 dicembre 2011, n. 47870 L attribuzione del Cer va effettuata secondo la logica della corrispondenza fra codice e prodotti, e non secondo le caratteristiche dell'impianto a cui vanno destinati i rifiuti. Tale attribuzione non va effettuata privilegiando la compatibilità con le autorizzazioni dei destinatari e la compatibilità con le esigenze commerciali. Il delitto di traffico illecito di rifiuti può essere integrato sia da una struttura operante in assenza di qualsiasi autorizzazione e con modalità del tutto contrarie alla legge sia da una struttura che includa stabilmente condotte illecite all'interno di un'attività svolta in presenza di autorizzazioni e, in parte, condotta senza altre violazioni. (cfr. Terza Sezione Penale, sentenza 15 dicembre 2010, Bonesi e altro) 3
Attribuzione non causale del CER e responsabilità Cass. Pen., sez. III, 22 luglio 2011, n. 29516 Sul concetto di "coinvolgimento : la mera osservanza delle condizioni relative al conferimento a soggetti autorizzati e all osservanza delle regole sul formulario non vale ad escludere la responsabilità dei detentori e/o produttori di rifiuti allorquando costoro si siano "resi responsabili di comportamenti materiali o psicologici tali da determinare una compartecipazione, anche a livello di semplice facilitazione, negli illeciti commessi dai soggetti dediti alla gestione dei rifiuti" (vedi Cass., Sez. III, 6 febbraio 2000, n. 1767). Il sistema della responsabilità penale, inoltre, nella materia in oggetto, "risulta ispirato ai principi di concretezza e di effettività, con il rifiuto di qualsiasi soluzione puramente formale ed astratta" (vedi Cass., Sez. III 20 ottobre 1999, n. 11951)". 4
Attribuzione del Cer ai rifiuti rappresentati da assorbenti igienici, pannolini e pannoloni provenienti da raccolta differenziata comunale il criterio fondamentale per l attribuzione del Cer risiede nella fonte o provenienza del rifiuto come insegna l Introduzione alla decisione 2000/532/Ce (fatti salvi i Cer di cui ai capitoli da 13 a 16 che, invece, sono residuali es. imballaggi); quindi, in sostanza, nel processo produttivo o di consumo che lo ha generato, in base a quanto stabilito dalla Commissione europea e come codificato nella Introduzione all Elenco medesimo (si veda anche allegato D al Dlgs 152/2006, parte IV) 5
Possibili Cer da attribuire a assorbenti igienici, pannolini e pannoloni derivanti da raccolta differenziata Cer 200199 altre frazioni non specificate altrimenti Qui lo 01 indica la raccolta differenziata Cer 150203: assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202 Cer 160304: rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303. In tutti questi casi, sarà sempre necessario che nei documenti che accompagnano le varie movimentazioni sia specificato di quali rifiuti esattamente si tratti (es. 200199 rappresentato da assorbenti igienici, pannolini e pannoloni derivanti da raccolta differenziata del Comune di.). 6
Cer 200301 ( rifiuti urbani non differenziati ), invece, non è applicabile poiché esplicitamente riferito ai rifiuti urbani non differenziati. Sicché esso non attiene al caso di specie in quanto i rifiuti urbani rappresentati da assorbenti, pannolini e pannoloni derivano da raccolta differenziata. Cer 200203 ( altri rifiuti non biodegradabili ), appare parimenti non applicabile poiché riferito a rifiuto derivanti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti cimiteriali). 7
CER e Dm 8 aprile 2008 In ordine agli stoccaggi di tali materiali, una volta raccolti in modo differenziato dal gestore del servizio pubblico si osserva che: Ai sensi del Dm 8 aprile 2008 relativo alla disciplina dei centri di raccolta comunali che, ai sensi dell articolo 183, comma 1, lett. mm), Dlgs 152/2006, questi stoccaggi non sono intesi come tali ma, appunto, come momenti della raccolta. Questo significa che tali centri non devono essere titolari dell autorizzazione ordinaria di cui all articolo 208, Dlgs 152/2006 per la messa in riserva (R13) prevista per gli stoccaggi di rifiuti recuperabili, ma solo della semplice iscrizione nella categoria 1 dell Albo nazionale gestori ambientali. In tali centri, però, possono entrare solo i rifiuti elencati in allegato I, paragrafo 4.2, 8
in tale Dm non figurano né il Cer 200199 ( altre frazioni non specificate altrimenti ) né il Cer 150203 ( assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202 ) né il Cer 160304 ( rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303 ) né il Cer 200301 ( rifiuti urbani non differenziati che, comunque, si ritiene non apponibile). Questo significa che il centro di raccolta comunale (poiché nessuno di Cer suindicati è presente nel Dm 8 aprile 2008), non può accogliere i rifiuti in argomento ove identificati con i suindicati CER a meno che non sia autorizzato in forma ordinaria (articolo 208, Dlgs 152/2006) ai fini della messa in riserva (R13) 9
Il tutto a meno di attribuire il Cer 200203 altri rifiuti non biodegradabili. Infatti, questa tipologia di rifiuti è contemplata nell allegato I, paragrafo 4.2., Dm 8 aprile 2008; tuttavia, essi derivano (stante l apposizione della categoria di provenienza 02 ) da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti dai cimiteri). Come è evidente, tale attribuzione non è possibile, poiché non rispecchia affatto la la reale fonte di derivazione. Pertanto, il gestore del servizio pubblico che gestisce la raccolta differenziata dei rifiuti in argomento non può giovarsi del regime autorizzatorio agevolato previsto per i centri di raccolta comunale di cui al Dm 8 aprile 2008. Infatti, potrà procedere allo stoccaggio di tali rifiuti solo in aree appositamente autorizzate ex art. 208, Dlgs 152/2006. A meno, ovviamente, di modifiche normative, sulle quali peraltro non si confida. 10
CER 20 01 11 PRODOTTI TESSILI ANALISI la prima coppia di cifre: 20, rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata ). la seconda coppia di cifre: 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 1501); la terza coppia di cifre: 11 prodotti tessili Come è evidente, il Cer 20 01 11 opera nel rispetto della procedura di individuazione del Cer di cui al punto 3.1 della Introduzione alla decisione 2000/532/Ce ed è contemplato dal Dm 8 aprile 2008. 11
Si è consapevoli del fatto che il Cer 200111 potrebbe suscitare qualche perplessità in ordine alla identificazione dei rifiuti in esame come prodotti tessili. Però, si osserva che sono costituiti per oltre l 80% in peso da fibre tessili e si richiama il Regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili che abroga le direttive 73/44/Cee, 96/73/Ce e 2008/121/Ce (segnatamente punto 7 del preambolo e allegato VIII). 12
assorbenti, pannolini, pannoloni e rifiuti sanitari L articolo 2, comma 1, lett. g), Dpr 254/2003 individua i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani. Al n. 7 figurano (ex multis) gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni CIOE assorbenti igienici (anche contaminati da sangue, ma esclusi quelli da degenti infettivi) pannolini pediatrici pannoloni sono assimilati ex lege ai rifiuti urbani. Cioè sono assoggettati al regime giuridico e alla modalità di gestione dei rifiuti urbani e non è necessaria un apposita delibera comunale per farli transitare dal regime giuridico e gestionale degli speciali a quello degli urbani, come avviene per i rifiuti assimilabili (si veda articolo 2, comma 1, lett. g), Dpr 254/2003). 13
E anche possibile che rifiuti prodotti al di fuori delle strutture sanitarie abbiano caratteristiche simili a quelle dei rifiuti sanitari (si pensi alla medicheria di uno stabilimento industriale). In tal caso, vale la disciplina di cui all art. 15, Dpr 15 luglio 2003, n. 254 dove è stabilito che I rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), devono essere gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. Sono esclusi gli assorbenti igienici.. Cioè gli assorbenti igienici derivanti da una struttura non sanitaria non sono considerati pericolosi ai fini della loro gestione. 14
Il Cer attribuibile si ritiene sia il 180104 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici). L assimilazione, infatti, non incide sulla provenienza, ma sulle modalità di gestione e di tassazione. Tuttavia, ove assorbenti igienici (anche se non contaminati da sangue), pannolini pediatrici e pannoloni siano a rischio infettivo (Cer 180103*, pericoloso) tale regime di assimilazione agli urbani non opera (combinato disposto articolo 1, comma 5, lett. g); articolo 2, comma 1, lett a), lett d), lett. g); articolo 15 e Allegato I, Dpr 254/2003). Questi rifiuti, pertanto, in tal caso, rimangono speciali pericolosi. 15