LA DISCIPLINA DEI PUBBLICI SPETTACOLI



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LA DISCIPLINA DEI PUBBLICI SPETTACOLI Secondo quanto affermato dal Ministero delle Finanze, nella circolare n.165/e del 7 settembre 2000, avente per oggetto "Riforma della disciplina fiscale relativa alle attività di intrattenimento e di spettacolo", lo spettacolo è caratterizzato dal concetto di rappresentazione e comporta prevalentemente una partecipazione passiva, ove lo spettatore assiste al fenomeno guardando l evento così come gli è rappresentato. Per intrattenimento invece, prosegue il Ministero nella citata circolare, si deve intendere "ciò che è cagione di divertimento" e che implica la partecipazione attiva all evento. La disciplina dei pubblici spettacoli e dei trattenimenti che si svolgono in luoghi pubblici o aperti o esposti al pubblico è prevista dall art. 68 del T.U.L.P.S.. Questo articolo stabilisce che "senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione": licenza che, per il disposto dell art. 71 del TULPS, è valida solamente per il locale e per il tempo in essa indicato. La competenza per il rilascio delle licenze, previste dal citato art. 68, è stata trasferita per il disposto dell art. 19, comma 1, punto 5), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 dal Questore al Comune: queste sono rilasciate previa comunicazione al Prefetto e devono essere sospese, annullate o revocate per motivata richiesta dello stesso. Su questa competenza del Prefetto però si è espressa la Corte Costituzionale che, con sentenza 24 marzo 1987, n. 77, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del quarto comma dell'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 nella parte in cui non limita i poteri del prefetto, ivi previsti, esclusivamente alle esigenze di pubblica sicurezza, nonché del successivo quinto comma. La licenza di polizia per pubblico spettacolo è poi disciplinata dall art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (disciplina del silenzio-assenso) e il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407, alla voce n. 63 della tabella C ha stabilito in giorni 60 il termine entro cui la relativa domanda si considera accolta. Per il rilascio della licenza di polizia per pubblico spettacolo, l interessato deve presentare una domanda in bollo con l indicazione delle proprie generalità, l'indicazione della specie di spettacolo o di trattenimento e il periodo delle rappresentazioni; inoltre alla domanda deve allegare una dichiarazione che indichi la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge per lo svolgimento di quell'attività 1. Per il disposto dell art. 68 sono soggetti alla licenza di polizia: le accademie, le feste da ballo, le corse di cavalli, 1 L art. 8 del TULPS stabilisce che le autorizzazioni di polizia sono personali e che non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente previsti dalla legge e che, nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere l approvazione dell'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione. A tal fine si segnala che l art. 4 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 recante il regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza ha modificato l art. 116 del regolamento di esecuzione del TULPS ammettendo per le licenze di cui agli articoli 68 e 69 la rappresentanza.

gli altri simili spettacoli o trattenimenti, i circoli, le scuole di ballo le sale pubbliche di audizione. L art. 68 in origine annoverava tra i pubblici spettacoli soggetti alla licenza di polizia anche le "rappresentazioni teatrali e cinematografiche": questi spettacoli però sono stati sottratti alla disciplina del testo unico dall art. 164 del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112. Queste attività attualmente sono disciplinate dal D.M. 29 settembre 1998, n. 391 recante disposizioni per il rilascio di autorizzazione per l'apertura di sale cinematografiche, ai sensi dell'articolo 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213. Gli spettacoli, per essere soggetti alla "licenza di polizia", devono però essere svolti in luogo pubblico, aperto al pubblico o esposto al pubblico 2. Occorre quindi chiarirne la distinzione: Spettacoli e/o trattenimenti in luogo pubblico È sempre necessaria la licenza, salvo che non sia organizzata direttamente dall'amministrazione stessa ed indipendentemente dal carattere del trattenimento. La licenza si consegue previa presentazione di apposita domanda corredata dalla documentazione predetta, ed eventualmente dopo il collaudo delle strutture impiantate ed allestite da parte dell'apposita Commissione Comunale o Provinciale istituite (la domanda di licenza dalla quale si evince la natura del trattenimento, tiene luogo della specifica istanza di sopralluogo della C.C.V.L.P.S. che se del caso viene convocata d ufficio). Spettacoli e/o trattenimenti in luogo privato aperto o esposto al pubblico Non è necessaria la licenza, salvo che la manifestazione o trattenimento sia organizzata nell'esercizio di un'attività imprenditoriale. Luogo aperto al pubblico è essenzialmente un luogo privato cui possano accedere le persone, eventualmente mediante il pagamento di un biglietto o riscontro similare (cinema, teatro, bar, discoteca, etc.). Esposto al pubblico è il luogo privato a tutti gli effetti, ma per il quale l attività di trattenimento ivi organizzata è visibile (appunto esposto) da parte di chiunque indistintamente. Per qualificarsi come svolta nell'esercizio di attività imprenditoriale, lo spettacolo o manifestazione deve essere genericamente e più o meno direttamente finalizzata al lucro (una generica movimentazione di denaro) o comunque alla promozione od incentivazione di attività svolta in forma imprenditoriale. Rientrano nel novero delle attività soggette a licenza la rappresentazione o il trattenimento svolti in circoli privati per i quali qualora sia consentito l accesso ai non soci con biglietto d'invito se, per il numero delle persone invitate, o per altre circostanze, sia da escludere il carattere privato del trattenimento stesso. Spettacoli e/o trattenimenti in luogo privato Non è mai necessaria la licenza. Qualora, peraltro, il luogo privato sia utilizzato per feste e trattenimenti che, per loro natura, siano accessibili a chiunque (con pagamento di biglietto od altro titolo indistinto d accesso) e siano svolte nell esercizio di attività imprenditoriale come sopra descritta, allora si ricade nell ipotesi precedente. Non sono soggette a licenza, in quanto non rientrano nella definizione di spettacolo/trattenimento (e sempre che non sia di diverso avviso l Autorità Locale di P.S.), le riunioni in luogo pubblico. 2 Due importanti sentenze della Corte Costituzionale sono intervenute a modificare la disposizione contenuta nel citato art. 68: con sentenza n. 142, del 15 dicembre 1967, la Corte ha dichiarato l illegittimità costituzionale dell art. 68 in relazione all art. 17 della Costituzione, nella parte in cui vieta di tenere riunioni o trattenimenti, se non a fini di lucro, in "luogo esposto al pubblico", senza la licenza dell autorità di P.S.(ora Sindaco); con sentenza n. 56, del 15 aprile 1970, ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell art. 68 e dell'art. 666 del codice penale, nella parte in cui prescrivono l obbligo della licenza per i trattenimenti da tenersi "in luoghi aperti al pubblico" e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriali ma solamente al fine di un comune divertimento o passatempo (per il disposto dell art. 2082 del codice civile è imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi).

Riunioni di persone od assembramenti in luogo pubblico L'attività soggetta a licenza di cui si tratta si distingue dalla normale e casuale riunione di persone, per cui vige solo l'obbligo art. 18 del predetto T.U. della preventivo avviso almeno tre giorni prima al Questore: infatti queste non sono indette per finalità di spettacolo o trattenimento (che prevede comunque una attività ludica, sportiva, culturale, etc. diretta ad intrattenere i convenuti). Per promuovere manifestazioni sportive, con carattere educativo, esclusa qualsiasi finalità di lucro o di speculazione, sussiste comunque, per il disposto dell art. 123 del reg. d es. del T.U.L.P.S. l obbligo di darne avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza almeno tre giorni prima di quello fissato per la manifestazione. L'autorità di pubblica sicurezza, ove ritenga che la manifestazione assuma carattere di spettacolo o di trattenimento pubblico, invita subito i promotori a munirsi della licenza prescritta dall'articolo 68 e ne informa tempestivamente il Questore. Non essendo l elenco delle attività soggette alla licenza di cui all art. 68 del T.U.L.P.S. tassativo, l art. 118 del reg. d es. del T.U.L.P.S. precisa che la licenza deve richiedersi anche: - per le rappresentazioni o i trattenimenti dati al pubblico nel recinto delle esposizioni artistiche, industriali e simili; - per dare spettacoli cinematografici in forma ambulante; però gli esercenti cinema ambulanti che si recano in comuni della stessa provincia, una volta ottenuta la licenza di cui all'art. 68 possono esercitare la loro attività in base a semplice visto dell'autorità locale di pubblica sicurezza, che potrà imporre speciali modalità per lo spettacolo. Il secondo comma dell art. 68 del T.U.L.P.S. prevede che per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali, ma anche per tali gare quando sono svolte a fine di lucro non è escluso l obbligo per gli organizzatori di richiedere la licenza di cui all art. 68 del T.U.L.P.S.. Da ultimo si evidenzia che, al fine di tutelare la pubblica incolumità, gli edifici e i locali in cui si svolgono gli spettacoli sono soggetti ad un controllo preventivo ed al rilascio di apposita licenza di agibilità, prevista dall art. 80 del TULPS..

REGIME SANZIONATORIO 1 ILLECITO NORMA SANZIONE PAGAMENTO in misura ridotta quale organizzatore dava in un luogo pubblico (o aperto o esposto al pubblico) accademia, festa da ballo, corsa di cavalli, senza la licenza rilasciata dal sindaco art. 68 del RD 18 giugno 1931, n. 773, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e art. 666, comma 1, del codice penale da 258,00 a 1.549,00 non ammesso - previsto da art. 666, comma 4, del codice penale SANZIONE ACCESSORIA cessazione dell'attività abusiva - prevista da art. 666, comma 3, del codice penale DEVOLUZIONE PROVENTI allo Stato tramite Concessionario del servizio riscossione tributi 2 quale titolare di autorizzazione per pubblico spettacolo non ottemperava ad una prescrizione inserita nella autorizzazione rilasciata dal sindaco art. 9 del RD 18 giugno 1931, n. 773, TULPS arresto fino a tre mesi o ammenda fino a. 400.000 (EU=206,58) prevista da art. 17, comma 1, RD 18 giugno 1931, n. 773, TULPS eventuale revoca o sospensione dell'autorizzazione - prevista da art. 10 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza OBLAZIONE ammessa ai sensi dell'art. 162-bis del codice penale 3 quale organizzatore dava in un luogo pubblico (o aperto o esposto al pubblico) accademia, festa da ballo, corsa di cavalli, senza la licenza perché negata o sospesa o revocata dal sindaco art. 68 del RD 18 giugno 1931, n. 773, TULPS e art. 666, comma 2, del codice penale da 413,00 a 2.478,00 - prevista da art. 666, comma 2, del codice penale non ammesso - previsto da art. 666, comma 4, del codice penale cessazione dell'attività abusiva - prevista da art. 666, comma 3, del codice penale allo Stato tramite Concessionario del servizio riscossione tributi comunali 4 quale organizzatore e proprietario del locale, dava un pubblico spettacolo in luogo aperto al pubblico senza la dichiarazione di agibilità art. 681 del codice penale in relazione all'art. 80 del RD 18 giugno 1931, n. 773, TULPS arresto fino a sei mesi e ammenda non inferiore a 103,00 - previsto da art. 681, comma 1, del codice penale cessazione dell'attività adottata dal Sindaco con ordinanza OBLAZIONE non ammessa 5 quale organizzatore dava uno spettacolo per un elevato numero di invitati in un circolo privato, a cui si accede da non soci con biglietto di invito, senza essere in possesso della licenza rilasciata dal sindaco perché negata o sospesa o revocata art. 68 del RD 18 giugno 1931, n. 773, TULPS, in relazione all'art. 118, comma 1, del regolamento d esecuzione del TULPS e art. 666, comma 2, del codice penale da 413,00 a 2478,00 - prevista da art. 666, comma 2, del codice penale non ammesso - previsto da art. 666, comma 4, del codice penale cessazione dell'attività abusiva - prevista da art. 666, comma 3, del codice penale allo Stato tramite il Concessionario del servizio riscossione dei tributi comunali

NOTE AL CASO 1 AUTORITA' COMPETENTE (art. 17 n. 689/81): Sindaco 1. verbale di ispezione di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora 2. verbale di accertata violazione amministrativa (pagamento non consentito) 3. nota informativa al Sindaco e trasmissione del verbale (dirigente) 4. ordinanza di cessazione dell'attività L'art. 19 del DPR n. 616 del 1977 ha attribuito al sindaco la competenza per il rilascio di questa licenza. L'art. 49 del D.Lgs 30 dicembre 1999, n. 507 ha depenalizzato l'art. 666 del codice penale. Il D.Lgs. n. 507/99 non ha disposto nulla in merito ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate per i reati depenalizzati. Dal punto di vista strettamente giuridico, in assenza di una diversa disposizione legislativa, per il disposto dell art. 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, i proventi dovrebbero essere introitati dallo Stato. Vero è che questa interpretazione contrasta con la tendenza legislativa generale che abbina il trasferimento delle competenze con il trasferimento delle risorse, come avvenuto ad esempio con il decreto legislativo n. 112/98. NOTE AL CASO 2 AUTORITA' COMPETENTE: tribunale ordinario 1. verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle cose 2. verbale di identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio per le notificazioni 3. comunicazione di reato 4. nota informativa al sindaco La violazione all'art. 9 del TULPS è stata depenalizzata limitatamente alle prescrizioni che si riferiscono alle autorizzazioni indicate nell'art. 17-bis, comma 1, del TULPS: l'art. 69 del T.U.L.P.S. è sanzionato dall'art. 666 del codice penale, che è stato depenalizzato dall'art. 49 del D.Lgs 30 dicembre 1999, n. 507, e non è indicato nel comma 1 dell'art. 17-bis del TULPS. Vi è pertanto una notevole incongruenza tra queste due disposizioni legislative causate da un mancato coordinamento del TULPS con il D.Lgs n. 507/99. Dando un'interpretazione letterale di queste disposizioni si deve sostenere che l'attività abusiva di pubblico spettacolo è sanzionata in via amministrativa mentre l'inottemperanza alle prescrizioni relative al pubblico spettacolo è punita ancora con sanzioni penali. NOTE AL CASO 3 AUTORITA' COMPETENTE (art. 17 n. 689/81): Sindaco 1. verbale di ispezione di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora 2. verbale di accertata violazione amministrativa (pagamento non consentito) 3. nota informativa al Sindaco e trasmissione del verbale (dirigente) 4. ordinanza di cessazione dell'attività vedi note caso 1 NOTE AL CASO 4

AUTORITA' COMPETENTE: tribunale ordinario 1. verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle cose 2. verbale di identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio per le notificazioni 3. comunicazione di reato 4. nota informativa al sindaco 5. ordinanza di cessazione dell'attività La cassazione Penale con sentenza del 25 febbraio 1997 ha precisato che per la sussistenza del reato previsto dall art. 681 del codice penale è indispensabile che le prescrizioni imposte dalla commissione provinciale di vigilanza per il pubblico spettacolo siano recepite in un ordinanza del sindaco che ne imponga l osservanza. NOTE AL CASO 5 AUTORITA' COMPETENTE (art.17 n.689/81): Sindaco 1. verbale di ispezione di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora 2. verbale di accertata violazione amministrativa (pagamento non consentito)) 3. nota informativa al Sindaco e trasmissione del verbale (dirigente) 4. ordinanza di cessazione dell'attività L'art. 19 del DPR n. 616 del 1977 ha attribuito al sindaco la competenza per il rilascio di questa licenza. Vedi nota al caso 1.