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Pubblicato il 07/11/2016 N. 00695/2016 REG.PROV.COLL. N. 00017/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 17 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Daniela Giansante, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Presutti C.F. PRSLCU79S29G878Y, Carlo Costantini C.F. CSTCRL62A10G482C, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Abruzzo in L'Aquila, via Salaria Antica Est N.27; Emanuela Serra, Elisabetta Rastellini, Lucia Volpe, rappresentate e difese dagli avvocati Carlo Costantini C.F. CSTCRL62A10G482C, Luca Presutti C.F. PRSLCU79S29G878Y, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Abruzzo in L'Aquila, via Salaria Antica Est N.27; contro

Regione Abruzzo, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa per legge dall'avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico; nei confronti di Elisabetta Marcucci, non costituita in giudizio; per l'annullamento - dell avviso pubblico per la presentazione delle istanze per l erogazione di voucher per la formazione universitaria e per l alta formazione edizione 2015, approvato con determinazione della Regione Abruzzo n.18/dpg010 del 21 ottobre 2015, nella parte in cui, all art.4, comma 3, nel fissare i requisiti dei richiedenti ha previsto che non sono ammissibili le domande presentate dai soggetti che hanno un età superiore a 35 anni ; - degli altri atti ad essa presupposti; nonché, a seguito di motivi aggiunti, -della d.d. n. 35 del 18.5.2016 con cui la Regione Abruzzo ha approvato la graduatoria degli ammessi e l elenco degli esclusi, estromettendo le ricorrenti dal beneficio del voucher; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo in Persona del Presidente P.T.; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2016 la dott.ssa Paola Anna Gemma Di Cesare e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Visto l art. 49 c.p.a.;

1.- Con il ricorso in epigrafe, notificato a mezzo pec in data 18 dicembre 2015, Daniela Giansante, Emanuela Serra, Elisabetta Rastellini, Lucia Volpe, psicologhe, laureate in psicologia clinica, iscritte all albo A dell ordine degli psicologi, tutte di età superiore ai 35 anni, premesso, in punto di fatto, di essere già impegnate nel percorso formativo obbligatorio funzionale al rilascio del diploma post lauream di psicoterapeuta (anche grazie al contributo ricevuto dalla Regione Abruzzo negli anni passati) e di aver presentato, anche per l edizione 2015, la domanda di erogazione di voucher per la formazione universitaria e per l alta formazione, hanno chiesto, previa concessione di misure cautelari, l annullamento dell avviso pubblico per la presentazione delle istanze per l erogazione di voucher per la formazione universitaria e per l alta formazione edizione 2015, approvato con determinazione della Regione Abruzzo n.18/dpg010 del 21 ottobre 2015, nella parte in cui, all art.4, comma 3, nel fissare i requisiti dei richiedenti, prevedeva che non sono ammissibili le domande presentate dai soggetti che hanno un età superiore a 35 anni. 1.1.- Ad avviso delle ricorrenti tale disposizione sarebbe illegittima: per violazione dell art. 21 della carta dei diritti fondamentali dell unione europea, delle norme di diritto comunitario (articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9,15,16 96, 110, 111 del regolamento UE 17 dicembre 2013, n.1303/2013, articoli 2, 3, 8 e 16; articoli 2, 3, 6 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000), per violazione della Costituzione (3, 9, 34, 97, 117), nonché per violazione dell art. 3 della legge 7 agosto 1990, n.241, per difetto assoluto di motivazione, violazione del principio di parità di trattamento e non discriminazione, del principio di proporzionalità, per eccesso di potere sotto vari profili. 2.- La Regione Abruzzo, costituitasi in giudizio, ha eccepito la nullità del ricorso introduttivo notificato a mezzo posta elettronica certificata (d ora in avanti PEC).

3.- Con sentenza non definitiva 20 aprile 2016, n.248, questo T.a.r., ha ritenuto non fondata l eccezione, sollevata dalla Regione, di inammissibilità del ricorso, per vizio della notifica dello stesso effettuata mezzo p.e.c. e, pur tuttavia, in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali sulla questione, ai sensi dell'art. 37 c.p.a., ha, peraltro, accolto l istanza di parte ricorrente di rimessione in termini per errore scusabile, assegnando venti giorni per la rinnovazione della notificazione. 4.- Le parti ricorrenti hanno quindi effettuato la rinnovazione della notifica del ricorso a mezzo ufficiale giudiziario in data 29 aprile e 5 maggio 2016. 5.- Con motivi aggiunti notificati il 6, 7 e 9 giugno 2016 e depositati il 16 giugno 2016 le ricorrenti, previa concessione di misure cautelari, hanno chiesto l annullamento del provvedimento n 18.5.2016, n. 35, con cui la Regione Abruzzo approvava la graduatoria degli ammessi e l elenco degli esclusi, estromettendo le ricorrenti dal beneficio del voucher, deducendone l illegittimità derivata per gli stessi motivi proposti con il ricorso introduttivo. 6- Con ordinanza 13 luglio 2016, n.163, la domanda cautelare è stata accolta. 7.- In data 28 luglio 2016 la Regione ha depositato atto di riserva di appello proposto ex art. 103 c.p.a. avverso la sentenza non definitiva 20 aprile 2016, n.248. 9.-All udienza pubblica del 12 ottobre 2016 il ricorso è stato trattenuto per la decisione. 10.- Il Collegio ritiene necessario disporre l integrazione del contraddittorio ai sensi dell art. 49 c.p.a.. Se la mera esclusione dalla procedura non comporta, dal momento dell approvazione della graduatoria degli ammessi al finanziamento, avvenuta con d.d. n. 35 del 18.5.2016, tutti i soggetti utilmente collocati in graduatoria ai fini dell erogazione del beneficio assumono la veste di controinteressati (sopravvenuti).

Difatti l eventuale accoglimento del ricorso, diretto all inserimento delle ricorrenti nella graduatoria degli ammessi all erogazione del finanziamento comporterebbe l obbligo della pubblica amministrazione di valutare nel merito le domande delle ricorrenti, con conseguente riformulazione e riapprovazione della graduatoria, da cui potrebbe discendere l'attribuzione di un nocumento in favore di soggetti estranei al giudizio. 11.- Tali considerazioni inducono a ritenere necessaria l integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria degli ammessi al finanziamento, impugnata con motivi aggiunti. 12.- Ritenuti sussistere i presupposti di cui all art. 41, comma 4, c.p.a. per disporsi la notificazione del ricorso per pubblici proclami (stante l elevato numero di controinteressati e la difficoltà di reperirne gli attuali indirizzi), da eseguirsi attraverso le seguenti modalità: A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Regione Abruzzo dal quale risulti: I.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso; II.- il nome delle parti ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata; III.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso; IV.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti partecipanti all avviso pubblico per la presentazione delle istanze per l erogazione di voucher per la formazione universitaria e per l alta formazione edizione 2015, approvato con determinazione della Regione Abruzzo n.18/dpg010 del 21 ottobre 2015 ; V.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it;

VI.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami; VII.- il testo integrale del ricorso. B.- In ordine alle prescritte modalità, la Regione Abruzzo ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato (al punto IV), su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato: a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi); b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustiziaamministrativa.it. Si prescrive, inoltre, che la Regione Abruzzo: c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita ed, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2); d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina

sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso. Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento. In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in 200,00 (euro duecento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito. 5.- Per l ulteriore trattazione del ricorso è fissata la seconda udienza pubblica di febbraio 2017. 6.- Resta riservata ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'abruzzo (Sezione Prima): a) ordina l integrazione del contraddittorio nei termini indicati in motivazione; b) fissa, per l ulteriore trattazione del ricorso la seconda udienza pubblica di febbraio 2017; c) riserva ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese. Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati: Antonio Amicuzzi, Presidente Maria Abbruzzese, Consigliere Paola Anna Gemma Di Cesare, Primo Referendario, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Paola Anna Gemma Di Cesare Antonio Amicuzzi IL SEGRETARIO