SCHEDA OPERATIVA. Innovazioni normative in materia di IPT. Versione n. 2



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Pagina 1 di 8 SCHEDA OPERATIVA Innovazioni normative in materia di IPT Versione n. 2 A cura dell Ufficio Servizi PRA e dell Ufficio Normativa e Controllo 22 Ottobre 2012

Pagina 2 di 8 La presente versione n. 2 della Scheda operativa tiene conto delle problematiche emerse nei primi giorni di funzionamento della fase transitoria e quindi della necessità di precisare meglio alcuni aspetti o apportare correttivi alle iniziali istruzioni. PREMESSA Le nuove norme in tema di Imposta Provinciale di Trascrizione, rese note con la lettera circolare DSD n.10467 del 11/10/2012, di cui il presente documento costituisce parte integrante, determinano profonde modifiche sui criteri di individuazione della Provincia destinataria della IPT e, di conseguenza, sulla determinazione dell importo stesso. Le novità che si applicano alle formalità presentate per la prima volta dal 11/10/2012 - riguardano i seguenti aspetti, già descritti nella citata circolare: 1) nuovi criteri per l individuazione della Provincia cui attribuire l IPT; 2) nuove regole per l intestazione di veicoli a persone giuridiche. ATTENZIONE Data l inclusione della nuova norma in un Decreto Legge e la portata che tale innovazione normativa ha sulle procedure informatiche PRA e STA, non risulta possibile un intervento immediato sulle procedure stesse e, pertanto, è necessario prevedere una fase transitoria nel corso della quale si dovrà sopperire con specifiche modalità operative e organizzative, di seguito descritte, che richiedono la massima attenzione da parte di tutti gli operatori, sia quelli degli Uffici Provinciali ACI che quelli degli Studi di consulenza automobilistica. 1) DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA CORRETTA ATTRI- BUZIONE DEL GETTITO IPT Nelle more dell adeguamento dei sistemi informatici, dovranno necessariamente essere utilizzate le modalità operativo/gestionali di seguito illustrate, che variano a seconda che la richiesta sia effettuata al PRA o agli STA operanti sul territorio. Le presenti istruzioni devono essere seguite solo con riferimento alle formalità che prevedono una riscossione di IPT e sono a favore di soggetto avente residenza o sede legale in Provincia diversa da quella del soggetto intestatario al PRA, verifica che va fatta dagli operatori (sia di ACI/DT che degli Studi di consulenza) prima della presentazione della formalità. Si specifica che, per le suddette formalità, è data facoltà agli STA, di ricorrere all utilizzo delle procedure alternative, PrenotaMotorizzazione e Copernico. Le modalità operative descritte si pongono come obiettivo quello di

Pagina 3 di 8 imputare l'ipt nella Provincia di competenza individuata secondo i criteri previsti dalla nuova normativa. Pertanto, tali indicazioni non vanno seguite nei casi in cui, in base alla normativa nazionale non è previsto il pagamento dell'ipt (perché la formalità è esente dall'imposta o non imponibile). Se, invece, le esenzioni invocate dipendono da disposizioni di singoli Regolamenti Provinciali (es.: IPAB, ONLUS, trasferimenti ex art. 2688 a favore di soggetto esente, vendita a tutela del venditore ecc.) è necessario verificare se sono coerenti con quanto stabilito nel Regolamento IPT della Provincia di residenza/sede legale del soggetto a favore della formalità. Nel caso in cui si dovesse riscontrare la richiesta di un esenzione non prevista dalla Provincia di residenza/sede legale del soggetto a favore, è necessario ricusare la formalità e ripresentarla, con l imputazione dell IPT, secondo le modalità operative di seguito descritte. Allo scopo di evitare che gli operatori stessi imputino la IPT a favore della Provincia competente ancora sulla base delle vecchie regole, è stato inserito un controllo bloccante, da sistema, che impedisce (a fronte di diversa residenza/sede del soggetto a favore e del soggetto intestatario al PRA) la presentazione con esito positivo di tali formalità nel caso in cui venga versata l IPT. Si precisa che a causa di limiti procedurali - il controllo bloccante sulle formalità si attiva quando le procedure intercettano nella formalità un qualunque soggetto con Provincia di residenza/sede legale diversa rispetto a quella dell intestatario al PRA, anche se non è il primo soggetto a favore della formalità (soggetto, quest ultimo, che, di fatto, determina l individuazione della Provincia destinataria dell IPT). In questi casi, pertanto, pur non essendo in presenza di un cambio di competenza, bisognerà comunque procedere secondo le indicazioni operative descritte di seguito. A) DISPOSIZIONI PER LA LAVORAZIONE DELLE FORMALITA RICHIESTE AGLI SPORTELLI PRA: A1. prima di procedere all incasso delle formalità in parola calcolare l importo IPT da versare con riferimento alle tariffe vigenti (che comprendono anche eventuali opportunità di agevolazione) nella Provincia di residenza/sede legale del soggetto a favore, avvalendosi della procedura calcolo importi WEB ; A2. incassare la formalità in Copernico (anche quelle di STA, così da escludere incassi per DT), indicando come Ufficio Provinciale ACI di competenza quello corrispondente alla Provincia di residenza/sede legale del soggetto a favore della formalità; A3. presentare la formalità con forzatura ; di conseguenza la stessa viene respinta ma tale modalità consente la corretta imputazione degli importi alla Provincia destinataria dell imposta secondo la nuova normativa; A4. ripresentare la formalità (in modalità STA o Copernico a seconda dei casi) con importi di competenza ACI a 0 (zero) e integrando eventualmente gli importi di competenza DT precedentemente non versati indicando come Ufficio di competenza quello di residenza/sede del soggetto intestatario al PRA (quindi secondo i principi della precedente normativa); in fase di acquisizione, nella maschera relativa agli importi, vanno indicati il numero di

Pagina 4 di 8 RP, la data e il PRA in cui è stata effettuata la precedente presentazione (di cui al punto 3) e va inserita la forzatura tra dichiarato e calcolato. Attraverso questo ultimo passo verranno correttamente aggiornati gli Archivi PRA. Si descrivono, di seguito, i comportamenti da adottare in caso di errori effettuati sulla formalità presentata in forzatura: errore nell indicazione della Provincia di competenza della formalità, di cui ai precedenti punti A3) e B3): sarà necessario respingere la formalità, effettuare un rimborso dell IPT versata e ripresentare in forzatura la formalità, con l imputazione dell IPT dovuta, indicando la corretta Provincia di competenza (secondo la nuova normativa). Solo dopo aver effettuato tale operazione si potrà procedere con le indicazioni di cui al punto B4). errore in difetto nell importo IPT versato: occorre procedere con la ripresentazione della formalità senza imputazione di importi ACI e, contestualmente, incassare una formalità cod. 79 (riscossione somme) per la dovuta integrazione delle somme IPT. Naturalmente la competenza della formalità cod. 79 deve essere quella della residenza/sede legale del soggetto a favore della formalità e gli estremi della formalità di riferimento da inserire sono quelli relativi alla formalità presentata in forzatura. Si evidenzia che i CdP prodotti a fronte di tali casistiche non riporteranno l importo IPT riscosso; nel caso in cui la parte avesse la necessità di tale evidenza l Ufficio Provinciale dovrà rilasciare un attestazione. B) DISPOSIZIONI PER LA LAVORAZIONE DELLE FORMALITA RICHIESTE AGLI STA OPERANTI SUL TERRITORIO B1. prima di procedere alla presentazione delle formalità in parola calcolare l importo IPT da versare con riferimento alle tariffe vigenti (che comprendono anche eventuali opportunità di agevolazione) nella Provincia di residenza/sede legale del soggetto a favore; B2. inserire la formalità in Copernico (anche quelle di STA), indicando come Ufficio di competenza quello corrispondente alla Provincia di residenza/sede legale del soggetto a favore della formalità; B3. presentare la formalità con forzatura ; di conseguenza la stessa viene respinta ma tale modalità consente la corretta imputazione degli importi alla Provincia destinataria dell imposta secondo la nuova normativa; B4. ripresentare la formalità anche nella stessa giornata esclusivamente agli Sportelli dell Ufficio Provinciale ACI che effettuerà il successivo passo sopra descritto al punto A4). Si evidenzia che, se la formalità viene richiesta con procedura STA, va presentata al PRA anche la documentazione di competenza DT e i relativi eventuali bollettini prepagati, per l aggiornamento della Carta di Circolazione. Tali modalità operative non possono essere attuate c/o gli STA degli Uffici Provinciali Motorizzazione (che non dispongono dell applicativo Copernico) e pertanto questi ultimi potranno rivolgersi allo STA dell omologo Ufficio Provinciale ACI. In alternativa alle modalità descritte nel punto B), con banner del 15.10.2012, gli STA sono stati autorizzati all utilizzo delle procedure alternative,

Pagina 5 di 8 Prenota Motorizzazione e Copernico, per le formalità paganti IPT con soggetto a favore residente in Provincia diversa da quella del soggetto intestatario al PRA. Si sottolinea che durante tale fase di transizione le procedure STA/Copernico non potranno effettuare controlli sulla corretta imputazione della IPT, né con riferimento alla Provincia indicata come destinataria del gettito, né sulla quantificazione dell imposta dovuta. Per quanto detto gli operatori PRA, prima di effettuare la ripresentazione della formalità, devono verificare la correttezza del PRA di competenza della prima presentazione e la congruità degli importi versati (attraverso la procedura Calcolo importi WEB ) facendo riferimento alle tariffe IPT vigenti (che comprendono anche eventuali opportunità di agevolazione) nella Provincia di residenza/sede legale del soggetto a favore. 2) DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA CORRETTA ATTRIBUZIONE DELLA IPT IN CASO DI INTESTAZIONE DI VEICOLI A PERSONE GIURIDICHE Nelle more dell adeguamento dei sistemi informatici, per la gestione di tali casistiche, in accordo con il DT, con banner del 15.10.2012 è stato reso obbligatorio l utilizzo delle procedure Prenota Motorizzazione e Copernico. Per la corretta attribuzione dell IPT, per la lavorazione delle formalità in parola, lato PRA, dovranno necessariamente essere utilizzate le modalità operativo/gestionali di seguito illustrate. In fase di inserimento di formalità è necessario acquisire le informazioni relative sia alla sede legale che alla sede secondaria laddove la formalità venga richiesta da parte di quest ultima e le due sedi siano ubicate in Province diverse. In attesa delle modifiche procedurali (e, quindi, con le procedure vigenti), l unica modalità che consente il corretto riversamento dell imposta secondo il nuovo criterio e l acquisizione di tutte le informazioni sopra indicate è quella di inserire due volte il soggetto nel seguente ordine: SOGGETTO UNO: con indicazione della sede legale (che determina la Provincia di competenza e l attribuzione dell IPT) SOGGETTO DUE: con indicazione della sede secondaria per la quale viene richiesta l intestazione del veicolo. Esempio: prima iscrizione a favore dell impresa X SpA, CF: 12345678903 con sede secondaria a Trento e sede legale a Roma; vanno acquisiti 2 soggetti a favore; soggetto 1: X SpA CF: 12345678903 con sede a Roma; soggetto 2: X SpA CF: 12345678903 con sede a Trento. Infine, si precisa che, in caso di intestazione del veicolo alla sede secondaria, nell atto di vendita/istanza acquirente è sufficiente indicare tale sede secondaria e non è necessario specificare anche la sede legale. In questo caso la sede legale deve comunque essere indicata sulla nota nello spazio altri dati.

Pagina 6 di 8 CERTIFICATO DI PROPRIETA Il Certificato di Proprietà, pertanto, riporterà due volte il medesimo soggetto senza distinzione di ruolo (alla stessa stregua di una cointestazione) con l unica differenza relativa all indicazione della sede. Al termine della fase di transizione e, quindi, una volta adeguate le procedure informatiche, si provvederà ai necessari interventi sugli Archivi PRA per identificare in maniera appropriata i ruoli dei soggetti in argomento. Successivamente a tale operazione di bonifica, solo a fronte di eventuale richiesta di parte, gli Uffici Provinciali potranno rilasciare d ufficio (quindi senza oneri) un duplicato del CdP riportante i dati perfettamente allineati agli Archivi PRA. ATTENZIONE Naturalmente per le formalità successive a quelle di primo impianto - le due innovazioni normative (1: nuovo criterio di individuazione della Provincia destinataria della IPT 2: destinazione della IPT alla Provincia della sede legale delle persone giuridiche) in parola possono combinarsi. Ad esempio, si cita il caso in cui si voglia effettuare il trasferimento di proprietà di un veicolo in capo alle sede secondaria di una Società la cui sede legale è ubicata in Provincia diversa da quella del soggetto risultante intestatario al PRA. 3) MODALITA TRANSITORIE PER LA GESTIONE DELLA RIPRESENTAZIONE DELLE FORMALITA RESPINTE PRIMA DEL GIORNO 11/10/2012 Le disposizioni relative alla nuova disciplina IPT sono entrate in vigore dall 11.10.2012 e si applicano, quindi, alle formalità presentate per la prima volta da tale data. Per le formalità respinte prima dell 11.10.2012 e ripresentate successivamente valgono i criteri del precedente regime. Durante la fase di transizione, tali formalità potranno essere gestite unicamente dagli Uffici Provinciali ACI. 4) ARCHIVIAZIONE: Si precisa che i criteri per l Archiviazione delle formalità sono rimasti immutati. Pertanto si dovrà, come sempre, far riferimento al PRA di competenza, numero di RP e data della formalità con la quale viene aggiornato l Archivio PRA.

Pagina 7 di 8 5) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX DPR 445/2000: In ordine all'obbligo di acquisizione delle Dichiarazioni Sostitutive ex DPR 445/2000 per le formalità imponibili, si precisa che la Dichiarazione Sostitutiva NON deve essere presentata nei seguenti casi: le formalità che in base a legge statale non sono oggetto di IPT, come ad esempio le formalità di radiazione, o di perdita e rientro in possesso; formalità concernenti i motocicli, a meno che non si tratti di motoveicoli storici; minivolture; Per quanto riguarda le persone giuridiche, si ricorda che la Dichiarazione Sostitutiva relativa alla sede legale può essere sottoscritta sia dal Legale Rappresentante che da un institore o un procuratore. Nel caso in cui nella medesima giornata vengano presentate, presso l Ufficio Provinciale, più formalità a favore dello stesso soggetto (persona giuridica o persona fisica) è possibile allegare la Dichiarazione Sostitutiva ad una sola formalità specificando gli estremi nelle altre formalità. 6) TUTELA DEL VENDITORE: Per quanto riguarda le formalità a tutela del venditore, si precisa che non è necessario allegare la Dichiarazione Sostitutiva relativa alla residenza/sede legale. In tale ipotesi, infatti, il venditore che presenta la formalità può non essere a conoscenza dell attuale residenza/sede legale dell acquirente. In questo caso l IPT verrà calcolata in base alle risultanze della dichiarazione di vendita. L Ufficio Provinciale dovrà tempestivamente effettuare i necessari controlli per verificare l effettiva residenza/sede legale dell acquirente al fine di procedere, qualora necessario, all eventuale correzione dell imputazione del gettito fiscale. Resta fermo il fatto che, se la Provincia dichiarata nell atto di vendita rientra tra quelle che hanno previsto la presentazione della formalità con recupero dell IPT a carico dell acquirente, si dovrà continuare ad allegare la documentazione eventualmente prevista dalla stessa Provincia (ad es. fotocopia del documento di identità dell acquirente).

Pagina 8 di 8 7) PERSONE GIURIDICHE CON SEDE LEGALE ALL ESTERO: In caso di formalità a favore di Società con sede legale estera e sede secondaria in Italia, al fine dell intestazione e dell attribuzione del gettito fiscale, sulla base dei chiarimenti forniti dal MEF, occorre fare riferimento alla Provincia in cui si trova la sede secondaria. Qualora, invece, la Società estera abbia più sedi secondarie in Italia, l IPT deve essere calcolata e versata in relazione alla Provincia della sede secondaria alla quale viene intestato il veicolo sulla base dell immatricolazione/titolo di acquisto e della richiesta della parte. In caso di iscrizione di ipoteca l IPT deve essere versata alla Provincia di residenza/sede legale del creditore che iscrive ipoteca ed è soggetto passivo d imposta. Tuttavia, il creditore può anche essere una società estera non avente alcuna sede in Italia; in questa particolare ipotesi l IPT dovuta dal creditore che iscrive l ipoteca verrà calcolata e versata con riferimento alla Provincia di residenza/sede legale del soggetto intestatario del veicolo.