La sicurezza su lavoro: prevenzione e protezione. Le misure generali di tutela, la formazione e la sorveglianza sanitaria



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La sicurezza su lavoro: prevenzione e protezione Le misure generali di tutela, la formazione e la sorveglianza sanitaria 0

Presentazione La valutazione dei rischi è il presupposto necessario per l adozione di misure di prevenzione e protezione idonee a eliminare o a ridurre i rischi sui luoghi di lavoro. Ma di quali misure si tratta? Spesso si pensa erroneamente che le uniche misure necessarie sono di carattere tecnico, e che un azienda è sicura solamente perché i luoghi di lavoro, le attrezzature, gli impianti e i dispositivi di protezione individuale (DPI) sono a norma. In realtà, l approccio attuale alla prevenzione dà grande importanza alle due misure che prenderemo in esame in questa lezione, ovvero alla formazione e informazione dei lavoratori, come strumento per la condivisione della cultura della sicurezza, e alla sorveglianza sanitaria, attività affidata al medico competente. 1

La prevenzione L articolo 15 del Testo Unico elenca le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, inserendo in primo luogo la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza. L articolo chiarisce che la prevenzione non può essere frutto di iniziative episodiche, ma al contrario deve essere programmata. È necessario, inoltre, che essa integri in modo coerente le condizioni tecniche produttive dell azienda, l influenza dei fattori dell ambiente e dell organizzazione del lavoro. 2

Le misure di prevenzione e protezione Tra le misure di tutela, particolare rilevanza assume poi il richiamo al rispetto dei principi ergonomici nell organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione. Infine, tra le misure di tutela viene esplicitamente citata la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità all indicazione dei fabbricanti. Precisazioni sull art. 15 Il secondo comma dell art. 15 precisa che le misure relative alla prevenzione e alla protezione non devono comportare in nessun caso oneri finanziari a carico dei lavoratori. 3

Applicazione delle misure di prevenzione e protezione Ma fino a che punto il datore di lavoro si deve spingere per ridurre i rischi al minimo? La risposta a questa domanda di grande complessità può essere trovata in alcune sentenze della Corte Costituzionale. In sintesi, sono obbligatorie le misure concretamente attuabili, come quelle che corrispondono ad applicazioni tecnologiche e ad accorgimenti organizzativi e procedurali generalmente acquisiti. Altra misura generale di grande rilievo è quella che afferma la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale. Pensiamo, ad esempio, alle cuffie di protezione. Questo DPI va fornito in caso di lavorazioni particolarmente rumorose, solamente se, anche dopo l adozione di misure di prevenzione primaria, i livelli di rumore restano ancora superiori ai limiti consentiti. 4

L'informazione e la formazione L informazione e la formazione dei lavoratori rientrano tra le misure generali di tutela, ma sono anche oggetto di precisi obblighi, stabiliti dagli articoli 36 e 37 del Testo Unico. Ma qual è la distinzione tra i due termini? Ne troviamo le definizioni all articolo 2. La «formazione» è il processo educativo che consente di trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale le conoscenze e le procedure utili a svolgere in sicurezza i rispettivi compiti e a identificare, ridurre e gestire i rischi. Per «informazione», invece, si intende il complesso di attività dirette a fornire conoscenze utili per identificare, ridurre e gestire i rischi nell ambiente di lavoro. Da tempo è ormai chiaro che solo instaurando una strategia permanente per l'informazione e la formazione si può aiutare i lavoratori a interiorizzare comportamenti ispirati alla sicurezza e a dare reale efficacia alle misure di prevenzione adottate dall azienda. 5

L informazione Ma quali sono gli obblighi di informazione e formazione? L art.36 del Testo Unico prescrive che il datore di lavoro provveda a fornire al lavoratore informazioni che vanno dai rischi per la salute e sicurezza connessi all attività dell impresa in generale e a quella specifica del singolo lavoratore, alle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei luoghi di lavoro. Il lavoratore deve essere informato sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di emergenza, del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente. È necessario, infine, fornire informazioni sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi e sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. Informazione dei lavoratori a domicilio, dei portieri e custodi, dei lavoratori immigrati Il terzo comma dell art. 36 precisa che il datore di lavoro deve fornire le tutte le informazioni previste anche ai lavoratori a domicilio e a quelli che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati (si tratta in pratica dei portieri, custodi e delle figure analoghe).il quarto comma, invece, prescrive che il contenuto risulti di facile comprensione per i lavoratori, anche per quelli immigrati per i quali viene richiesta una preventiva verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo. 6

La formazione adeguata: tempistica e contenuti Il datore di lavoro deve provvedere a fornire a ciascun lavoratore una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza. L intervento formativo deve essere previsto all inizio del rapporto di lavoro, dopo un trasferimento o un cambiamento di mansione e in seguito all introduzione di nuove attrezzature o nuove tecnologie. I contenuti devono riguardare la salute e la sicurezza e fare particolare riferimento ai concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione, oltre che ai diritti e ai doveri dei vari soggetti aziendali. 7

La formazione adeguata: modalità Con quali modalità deve aver luogo la formazione? La formazione si deve svolgere durante l orario di lavoro e non deve comportare oneri economici a carico dei lavoratori. Deve essere ripetuta periodicamente, in relazione all'evoluzione dei rischi e risultare comprensibile per tutti i lavoratori, anche quelli immigrati. Inoltre, ricordiamo che per i lavoratori incaricati all attività di prevenzione incendi e di primo soccorso, per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e per i preposti si deve prevedere una formazione adeguata e specifica. In particolare, per i dirigenti e i preposti tale formazione deve essere orientata alla individuazione dei principali soggetti coinvolti nella prevenzione e dei relativi obblighi. 8

Mettiti alla prova! Prima di descrivere nel dettaglio l attività di sorveglianza sanitaria, analizziamo un esempio. Gianfranco ha rilevato da qualche mese una piccola azienda. Fin da subito, come nuovo datore di lavoro vuole accertarsi che le misure generali di sicurezza siano applicate, ed eventualmente, migliorarle attivando una serie di interventi e misure specifiche. Come prima cosa decide di partire dall attuazione di un piano di sorveglianza sanitaria, una delle più importanti attività di prevenzione previste dal Testo Unico. Trovi che l'approccio di Gianfranco sia corretto? a) No, doveva iniziare dalla informazione e formazione dei lavoratori. b) Sì, perché la sorveglianza sanitaria è la misura di prevenzione più importante. c) Dipende da quello che c è scritto nel documento di valutazione dei rischi che gli ha lasciato il datore di lavoro che gli ha ceduto l azienda. d) No, il primo passo che un datore di lavoro deve compiere è quello di procedere alla valutazione dei rischi. Risposta esatta: d Feedback Infatti Gianfranco, quale (nuovo) datore di lavoro, non può fare riferimento al precedente documento di valutazione dei rischi, perché la responsabilità della valutazione dei rischi e dell adozione di misure adeguate è esclusivamente sua. 9

La sorveglianza sanitaria: obiettivi L adozione delle misure di prevenzione e protezione è conseguenza della valutazione dei rischi e la sorveglianza sanitaria non fa eccezione a questa regola. Se, nonostante l adozione di adeguate misure di prevenzione e protezione, la valutazione dei rischi mette in evidenza che le mansioni affidate ai lavoratori possono comportare dei rischi per la salute, allora il datore di lavoro è tenuto a nominare il medico competente e ad attivare la sorveglianza sanitaria. Abbiamo visto che il controllo sanitario dei lavoratori compare tra le misure generali di tutela, all articolo 15. La sorveglianza sanitaria, per la sua importanza e specificità, è trattata estesamente nella sezione V del Titolo I del Testo unico. 10

La sorveglianza sanitaria: tipologie di visita medica La sorveglianza sanitaria comprende sia le visite mediche preventive, per constatare l assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato e valutare la sua idoneità alla mansione specifica, sia le visite mediche periodiche, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di questi accertamenti, in relazione alla valutazione dei rischi e nei casi previsti dalla relativa normativa, viene stabilita dal Medico Competente e riportata nel Documento di Valutazione dei Rischi e nel protocollo sanitario. Altre visite mediche possono essere effettuate in certi casi su richiesta del lavoratore, in occasione del cambio di mansione o alla cessazione del rapporto di lavoro, per alcuni particolari rischi. Le diverse tipologie di visite mediche previste dall attività di sorveglianza sanitaria sono tutte a cura e spese del datore di lavoro. L insieme degli accertamenti previsti costituiscono il protocollo sanitario, che viene stabilito dal medico competente, in relazione alla tipologia dei rischi per la salute ai quali il lavoratore può essere esposto nello svolgimento delle proprie mansioni. Nei casi in cui è prevista, la sorveglianza sanitaria costituisce un obbligo sia per il datore di lavoro sia per il lavoratore, che deve sottoporsi agli accertamenti previsti dal medico competente. 11

Mettiti alla prova! Torniamo al nostro Gianfranco: la valutazione dei rischi da lui effettuata, con il supporto specialistico di un consulente da lui designato quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ha confermato l esigenza di effettuare la sorveglianza sanitaria, su alcuni lavoratori. Sai quale periodicità hanno gli accertamenti della sorveglianza sanitaria? a) ogni tre anni salvo probabilità di rischio salute molto elevato b) ogni due anni per tutti i lavoratori c) ogni due anni per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età d) ogni anno salvo cadenze diverse stabilite dalla relativa normativa o dal medico competente Risposta esatta: d Feedback Infatti Gianfranco, quale (nuovo) datore di lavoro, non può fare riferimento al precedente documento di valutazione dei rischi, perché la responsabilità della valutazione dei rischi e dell adozione di misure adeguate è esclusivamente sua. 12

L'attività di sorveglianza sanitaria Una volta effettuati gli accertamenti previsti dal protocollo sanitario, il medico competente esprime un giudizio, comunicandolo al datore di lavoro e al lavoratore. Il giudizio può assumere una delle seguenti forme: idoneità; idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni: inidoneità temporanea, con la precisazione della durata dell inidoneità, inidoneità permanente. Naturalmente le visite mediche relative alla sorveglianza sanitaria non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa. Limitatamente ad alcune attività lavorative elencate in specifici provvedimenti, invece, sono previste visite per verificare l assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. Va sottolineato che il contenuto della cartella sanitaria è coperto da segreto professionale e dunque il datore di lavoro non vi ha assolutamente accesso; il Datore di lavoro deve, invece, conoscere l esito del giudizio di idoneità e le eventuali limitazioni o prescrizioni. Per contro, il lavoratore deve essere compiutamente informato dal Medico competente degli esiti degli accertamenti ed ha diritto ad estrarre copia della relativa documentazione. Ricorso Contro i giudizi del medico competente e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. 13

I provvedimenti per mancata idoneità Quali provvedimenti deve prendere il datore di lavoro se i giudizi espressi dal medico competente non sono di piena idoneità alla mansione specifica? In questi casi, il datore di lavoro è tenuto ad attuare le misure indicate dal medico competente. Se, ad esempio, il medico competente ha espresso un giudizio di idoneità parziale con limitazioni, il datore di lavoro è tenuto a rispettare e a far rispettare tali limitazioni, da parte dei dirigenti, dei preposti e dello stesso lavoratore interessato. Se il medico competente ha espresso un giudizio di inidoneità alla mansione specifica, il datore di lavoro deve adibire il lavoratore, ove possibile, a un altra mansione compatibile con il suo stato di salute. Qualora non vi fossero alternative compatibili con l organizzazione aziendale, al lavoratore potrebbe essere assegnata una mansione inferiore. In tal caso, tuttavia, deve comunque essere garantito il trattamento alle mansioni precedentemente svolte. Qualora non fossero disponibili mansioni, neppure a livello inferiore, oppure il lavoratore non accettasse la modificazione, il rapporto potrebbe venire risolto. 14

Riepilogo della lezione In questa lezione, abbiamo illustrato le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, soffermandoci su alcune tra esse, quali l eliminazione dei rischi o la loro riduzione al minimo in base al progresso tecnico, il rispetto dei principi ergonomici, la priorità delle misure di protezione collettiva. Ma se il rispetto dei principi ergonomici o la priorità delle misure di protezione collettiva sono piuttosto dei criteri ai quali il datore di lavoro si deve attenere per l eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi, altre misure di tutela costituiscono dei precisi obblighi, di grande rilievo. Si tratta in particolare della informazione e formazione dei lavoratori, e della sorveglianza sanitaria. A questi temi abbiamo dedicato la seconda parte della lezione, accennando anche ai provvedimenti previsti nei casi in cui il medico competente esprime un giudizio di idoneità parziale o inidoneità alla mansione specifica. 15