DEFINIZIONI GENERALI



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Pasciuti Pasciuti Michele Michele Associazione Associazione Artigiani Artigiani Varese Varese

DEFINIZIONI GENERALI SALUTE - stato di benessere fisico, mentale e sociale - non solo assenza di malattia - permette di svolgere il proprio ruolo sociale SICUREZZA - situazione certa e costante di non pericolo - garantisce lo svolgimento di qualsiasi attività senza pregiudizio all integrità fisica e psichica

INFORTUNIO - evento traumatico che si verifica in occasione di lavoro - in grado di causare lesioni o alterazioni dello stato di salute MALATTIE CORRELATE AL LAVORO - eventi acuti o cronici provocati o in relazione alla attività lavorativa svolta - le malattie correlate al lavoro elencate in una specifica tabella sono MALATTIE PROFESSIONALI

PROTEZIONE - azioni attuate sia a livello collettivo che individuale - scopo: : eliminare o ridurre il danno possibile in conseguenza di un evento indesiderato PREVENZIONE: azioni messe in atto per evitare il verificarsi di un evento dannoso Primaria: individuare i rischi ed eliminarli/ridurli Secondaria: individuare le malattie in fase molto precoce Terziaria: impedire che una malattia già manifestatasi possa aggravarsi

PERICOLO - proprietà o qualità intrinseca di una entità (sostanza, attrezzo, macchina, ) - potenzialmente in grado di causare danni SITUAZIONE PERICOLOSA - situazione in cui una persona è esposta ad uno o più pericoli

RISCHIO = P x D - P = probabilità che si verifichi un evento dannoso - D = gravità dei danni alla salute avuti in una situazione pericolosa VALUTAZIONE DEL RISCHIO - valutazione globale della probabilità e della gravità di possibili lesioni in una situazione pericolosa - scopo: : scegliere le adeguate misure di sicurezza

FATTORI DI RISCHIO FISICI: rumore, vibrazioni, microclima, pressione atmosferica, radiazioni ionizzanti e non, illuminazione CHIMICI: polveri, fumi, nebbie, gas, vapori BIOLOGICI: virus, batteri, protozoi, parassiti, RISCHIO DI INFORTUNIO: carenze delle macchine, ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO mancanza di DPI, azioni imprudenti dei lavoratori, fatica fisica (es. per spostamento pesi) fatica nervosa (es. per ritmi di lavoro)

APPROCCIO METODOLOGICO Individuare e valutare i rischi Identificare gli esposti Adottare le soluzioni per eliminare o ridurre i rischi Proteggere i lavoratori tecniche organizzative procedurali comportamentali Informare e formare i lavoratori Verificare su di essi l esistenza di danni

LA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO DAL PUNTO DI VISTA GIURIDICO E NORMATIVO 1955 e 1956 DPR 547/55 ( Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ) DPR 164/56 ( Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni ) DPR 303/56 ( Norme generali per l igiene del lavoro ) Con queste norme lo Stato: detta obblighi da rispettare identifica precisi destinatari (DdL,, dirigenti, preposti, lavoratori) prevede specifiche sanzioni garantisce la vigilanza sulla loro applicazione (attraverso specifici organismi tecnici)

1970 Legge n. 300: Statuto dei Lavoratori diritto dei lavoratori di controllare l applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie tie professionali e di promuovere la ricerca, l elaborazione e l attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute 1978 Legge n. 833: Riforma Sanitaria trasferisce la maggior parte dei compiti di vigilanza e di controllo dall Ispettorato del Lavoro alle strutture ture periferiche delle ULSS (Servizi Territoriali di Prevenzione) 1979 Circolari Ministeriali sulle lavorazioni con ammine aromatiche DPR 962/82 sulle lavorazioni con cloruro vinile monomero DPR 175/78 sui rischi industriali rilevanti (Direttiva tiva Seveso) la prevenzione si innova e interviene su rischi globali e su tutti tti i soggetti coinvolgibili le attività considerate sono inserite in un sistema che prevede la loro suddivisione in classi di rischio e a pari classe deve corrispondere un pari sistema di prevenzione e sicurezza

D. Lgs.. 277: PIOMBO - RUMORE - AMIANTO 1991 Per questi rischi il Decreto prevede: individuazione e valutazione dei rischi riduzione dei rischi alla fonte adozione di misure preventive informazione, formazione, addestramento degli addetti specifiche sanzioni penali D. Lgs.. 626: Sistema organizzato di prevenzione GLOBALE 1994 PROGRAMMATO INFORMATO PARTECIPATO

DPR 459: DIRETTIVA MACCHINE Tutte le macchine e le attrezzature immesse sul mercato o in servizio per la prima volta devono avere: marcatura CE 1996 certificato di dichiarazione di conformità libretto di istruzione all uso e manutenzione D. Lgs.. 494: DIRETTIVA CANTIERI Misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili

LA SICUREZZA inizia dalla Direzione progetto permanente basata sulla prevenzione e non sull azione riparatrice è misurabile è compito di tutti in tutte le fasi dei processi produttivi e del ciclo di vita dei prodotti si raggiunge con la formazione continua I COSTI OCCULTI DELLA NON SICUREZZA tempo perso dal personale danni materiali ad impianti, attrezzature o prodotti interferenze in produzione costi fissi non compensati (energia, servizi, ) conflitti di lavoro perdita di immagine

D. Lgs.. 626 E I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE DATORE DI LAVORO SPP DIRIGENTI PREPOSTI MEDICO COMPETENTE LAVORATORI RLS

IL DATORE DI LAVORO CHI E? E IL SOGGETTO TITOLARE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON IL LAVORATORE (il soggetto può dirsi responsabile dell impresa o unità produttiva solo se e in quanto abbia POTERI DECISIONALI E DI SPESA) COSA DEVE FARE? INDIVIDUARE E VALUTARE I RISCHI ORGANIZZARE E GESTIRE LA PREVENZIONE IN AZIENDA ADOTTARE LE NECESSARIE MISURE DI SICUREZZA TECNICHE, ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI INFORMARE E FORMARE I LAVORATORI SUI RISCHI PRESENTI IN AZIENDA

CHI E? COSA DEVE FARE? IL DIRIGENTE Colui che SOVRINTENDE ORGANIZZA DISPONE nell ambito delle competenze e dei poteri riconosciutigli PREDISPORRE LE MISURE DI SICUREZZA IN SINTONIA CON IL DATORE DI LAVORO IMPARTIRE ISTRUZIONI E ORDINI PRECISI PER LA MIGLIORE ESECUZIONE DEL LAVORO VIGILARE AFFINCHE LE ISTRUZIONI VENGANO ESEGUITE INCARICARE I PREPOSTI AFFINCHE SVOLGANO MANSIONI DI CONTROLLO E VIGILANZA

IL PREPOSTO CHI E? COLUI CHE SVOLGE FUNZIONI DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA CON I CORRISPONDENTI POTERI ORGANIZZATIVI E DISCIPLINARI SENZA I POTERI/DOVERI DI PREDISPOSIZIONE DI MEZZI E STRUTTURE COSA DEVE FARE? SEGNALARE CARENZE O INEFFICIENZE DEI SISTEMI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE FAR OSSERVARE LE MISURE DI PREVENZIONE DISPOSTE DAL DATORE DI LAVORO E DAI DIRIGENTI VIGILARE SUI LAVORATORI

CHI E? COSA DEVE FARE? IL LAVORATORE PERSONA CHE PRESTA IL PROPRIO LAVORO ALLE DIPENDENZE DI UN DATORE DI LAVORO (EQUIPARATI: soci lavoratori di cooperative o società, utenti di servizi di orientamento o formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso DdL,, allievi di istituti di istruzione ed universitari, partecipanti a corsi di formazione professionale; ESCLUSI addetti a servizi domestici e familiari con rapporto di lavoro subordinato anche speciale) OSSERVARE LE DISPOSIZIONI E LE ISTRUZIONI IMPARTITE DAL DATORE DI LAVORO NON RIMUOVERE O MODIFICARE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA, SEGNALAZIONE E CONTROLLO NON COMPIERE DI PROPRIA INIZIATIVA OPERAZIONI PERICOLOSE PER LA PROPRIA O ALTRUI SICUREZZA UTILIZZARE CORRETTAMENTE I DPI SEGNALARE IMMEDIATAMENTE CONDIZIONI DI PERICOLO SOTTOPORSI AI CONTROLLI SANITARI

CHI E? IL RLS PERSONA O PERSONE ELETTE O DESIGNATE, IN TUTTE LE AZIENDE O UNITA PRODUTTIVE, PER RAPPRESENTARE I LAVORATORI RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DURANTE IL LAVORO N DIPENDENTI n < 15 RLS (modalità di elezione e numero) eletto all interno direttamente dai lavoratori individuato per più aziende nell ambito territoriale o del comparto n > 15 eletto o designato dai lavoratori nell ambito delle rappresentanze sindacali in azienda eletto o designato dai lavoratori all interno, in assenza delle rappresentanze sindacali n < 200 1 201<n<1000 3 n> 1000 6

RLS: COSA DEVE FARE? RICEVE INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE AZIENDALE, INFORMAZIONI DAI SERVIZI DI VIGILANZA, ADEGUATA FORMAZIONE PARTECIPA ALLA RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI AVVERTE IL RESPONSABILE DELL AZIENDA DEI RISCHI INDIVIDUATI NEL CORSO DELLA SUA ATTIVITA ACCEDE AI LUOGHI DI LAVORO PROMUOVE L ELABORAZIONE, L INDIVIDUAZIONE E L ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE FORMULA OSSERVAZIONI IN CASO DI VISITE E VERIFICHE DELLE AUTORITA COMPETENTI DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE CONSULTATO: - per la designazione addetti SPP, prevenzione incendi, pronto soccorso - per la definizione del piano di attività per pronto soccorso, evacuazione e prevenzione incendi - per la valutazione dei rischi - per la formazione degli addetti a pronto soccorso evacuazione e antincendio

IL SPP CHI E? INSIEME DELLE PERSONE, SISTEMI E MEZZI ESTERNI O INTERNI ALL AZIENDA FINALIZZATI ALL ATTIVITA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI PROFESSIONALI IL RSPP DEVE AVERE ATTITUDINI E CAPACITA ADEGUATE DATORE DI LAVORO SERVIZIO INTERNO SERVIZIO ESTERNO

SPP: COSA DEVE FARE? INDIVIDUARE E VALUTARE I FATTORI DI RISCHIO INDIVIDUARE LE MISURE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE ELABORARE LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PROPORRE I PROGRAMMI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI FORNIRE AI LAVORATORI LE INFORMAZIONI SUI RISCHI GENERALI E SPECIFICI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE PARTECIPARE ALLA RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

IL MEDICO COMPETENTE CHI E? MEDICO IN POSSESSO DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DEL LAVORO, DOCENZA O LIBERA DOCENZA IN MEDICINA DEL LAVORO E AUTORIZZAZIONE (ex art. 55 D. Lgs.. 277/91) COSA DEVE FARE? EFFETTUARE LA SORVEGLIANZA SANITARIA E LE VISITE RICHIESTE DAL LAVORATORE (se correlate ai rischi professionali) ISTITUIRE ED AGGIORNARE UNA CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO (da tenere presso il DdL con salvaguardia del segreto professionale) PER OGNI LAVORATORE SOTTOPOSTO A SORVEGLIANZA SANITARIA

MC: COSA DEVE FARE? ESPRIMERE GIUDIZI DI IDONEITA ALLA MANSIONE ED INFORMARE IL DdL ED IL LAVORATORE DELL EVENTUALE GIUDIZIO DI INIDONEITA PARZIALE, TEMPORANEA O TOTALE COLLABORARE: - alla stesura del documento di valutazione dei rischi - alla predisposizione delle misure per la tutela della salute dei lavoratori - alla predisposizione del servizio di pronto soccorso - all attività di formazione ed informazione dei lavoratori VISITARE GLI AMBIENTI DI LAVORO PARTECIPARE ALLA RIUNIONE PERIODICA (ALMENO ANNUALE) DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

Formazione e Informazione L obbligo di formazione è una novità del D.Lgs.626. Educare l uomo nella sua globalità: mente, cuore, mano. Fornire notizie (a livello verbale o scritto).

Informazione Il datore di lavoro deve assicurare a ciascun lavoratore (anche ai lavoratori a domicilio) informazione adeguata e specifica su: I rischi ambientali, legati all intero processo produttivo; I rischi legati alla mansione specifica (vd. normativa e disposizioni aziendali); Sulle misure di prevenzione e protezione adottate

Informazione Inoltre su: I pericoli relativi all uso di sostanze e preparati pericolosi Le procedure di 1) Pronto soccorso 2) Lotta antincendio 3) Evacuazione Il RSPP e il medico competente I nominativi degli addetti alle emergenze

Informazione adeguata significa: Che deve essere rapportata al soggetto che ne è destinatario. Che deve essere commisurata ai rischi esistenti. Che deve avere carattere dinamico. Che occorrono molteplici mezzi di informazione (opuscoli, cartelli, avvisi in bacheca, comunicazione faccia a faccia, ecc.)

Formazione e Informazione QUANDO? Al momento dell assunzione Al momento del trasferimento o cambiamento di mansione In occasione di cambiamenti dell organizzazione aziendale: 1) Nuove attrezzature 2) Nuove tecnologie 3) Nuove sostanze o preparati pericolosi

Formazione A CHI? AI LAVORATORI: avviene durante l orario di lavoro; senza oneri a carico dei lavoratori. AGLI ADDETTI ALLE SITUAZIONI DI EMERGENZA: sulla base dei rischi specifici dell azienda o unità produttiva; formazione organizzata previa consultazione RLS. AL RLS

La formazione del RLS Consiste in 32 ORE aggiuntive rispetto alle 40 ore previste per l espletamento delle sue funzioni. PROGRAMMA BASE: conoscenze generali sulla normativa, sui rischi e sulle relative misure di prevenzione, metodologie sulla valutazione del rischio, metodologie minime di comunicazione. SCOPO: rendere effettivo il ruolo partecipativo e il potere di proposta e consultazione del RLS in merito alla valutazione dei rischi.

Chi può promuovere formazione? Gli organismi paritetici territoriali Il RSPP Il medico competente Il RLS Le associazioni di categoria

Protezione da Agenti chimici Tutti gli elementi o composti chimici sia da soli o miscelati, prodotti utilizzati o smaltiti in qualsiasi attività lavorativa

Valutazione del rischio chimico Il datore di lavoro valuta: Le proprietà pericolose le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore /fornitore il livello, il tipo e la durata dell esposizione le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti i valori limite di esposizione gli effetti delle misure preventive/protettive adottate o da adottare

V io la z io n e o re a to R ife rim e n to N o r m a t i v o S a n z i o n e M ancata stesura D VR Art 4 com m a 2 e 4 Arresto da 3 a 6 m esi a m m e n d a d a 3 a 8 m ilio n i M ancata designazione RSPP e addetti al servizio Prevenzione e Protezione A r t 4 c o m m a 4 A r r e s t o d a 3 a 6 m e s i a m m e n d a d a 3 a 8 m ilio n i M a n ca ta d e sig n a zio n e la vo ra to ri in ca rica ti a ttu a zio n e m isure prevenz incendi, gestione delle em ergenze M a n c a t o a g g io r n a m e n t o D V R r is p e t t o a i m u t a m e n t i organizzativi M ancata fornitura a lavoratori DPI M ancata adozione m isure necessarie ai fini della A r t 4 c o m m a 5 prevenzione incendi ed evacuazione dei lavoratori M a n c a ta is tru z io n e a i la v o r a to ri in c a s o d i p e ric o lo g ra v e im m e d ia to p e r l a b b a n d o n o d e l lu o g o d i la v o ro, a rt 1 2 c o m m a 4 A r r e s t o d a 3 a 6 m e s i a m m e n d a d a 3 a 8 m ilio n i Arresto da 3 a 6 m esi a m m e n d a d a 3 a