EDIZIONI GIURIDICHE SIMONE
TUTTI I DIRITTI RISERVATI Vietata la riproduzione anche parziale Tutti i diritti di sfruttamento economico dell opera appartengono alla Simone s.r.l. (art. 64, D.Lgs. 10-2-2005, n. 30) Vol. 11/2 Compendio di Diritto Pubblico Il Compendio di Diritto Pubblico analizza gli aspetti caratterizzanti dell ordinamento costituzionale italiano. Il testo è aggiornato alle novità legislative e giurisprudenziali che hanno inciso sul diritto pubblico. Per come è strutturato, questo Compendio garantisce una preparazione completa e documentata in vista di esami universitari, abilitazioni professionali e concorsi pubblici. Il presente volume è a cura del dott. Pietro Emanuele Finito di stampare nel mese di gennaio 2019 dalla «MultiMedia» - V.le Ferrovie dello Stato Zona Asi - Giugliano (NA) per conto della SIMONE s.r.l. - Via F. Russo, 33/D - 80123 - Napoli Il catalogo aggiornato è consultabile sul sito: www.simone.it ove è anche possibile scaricare alcune pagine saggio dei testi pubblicati Grafica di copertina a cura di Giuseppe Ragno
PRESENTAZIONE La Costituzione è la legge fondamentale di un Paese, l atto che ne delinea le caratteristiche essenziali, descrive i valori e i principi che ne sono alla base, ne stabilisce l organizzazione politica. La nostra Costituzione è stata approvata all indomani della dolorosa esperienza della Seconda guerra mondiale in cui il nostro Paese era stato trascinato dal regime fascista. Il primo passo del cammino costituzionale italiano è stata l istituzione, tramite il decreto luogotenenziale del 31 luglio 1945, n. 435, del Ministero per la Costituente che aveva il compito di predisporre tutti gli strumenti per redigere una nuova Costituzione. La risoluzione della «questione istituzionale», cioè la scelta tra monarchia e repubblica come forma di governo dello Stato italiano, non venne affidata all istituenda Assemblea Costituente, ma direttamente al popolo con la previsione di un referendum istituzionale che si sarebbe tenuto contemporaneamente all elezione della Costituente, il 2 giugno 1946. La consultazione popolare diede (anche se di misura e accompagnata da numerose polemiche e contestazioni) esito favorevole alla scelta per la Repubblica. Il 22 giugno si tenne la prima seduta dell Assemblea Costituente, formata da 556 membri. Preso atto successivamente che un Assemblea così numerosa non poteva elaborare un testo costituzionale, si decise, sin dal 15 luglio, di istituire una Commissione ristretta composta solo da 75 deputati. Tale Commissione si articolò a sua volta in tre sottocommissioni incaricate di redigerne tre diverse parti: diritti e doveri dei cittadini, organizzazione costituzionale dello Stato, diritti e doveri nel campo economico e sociale. Il testo definitivo della Costituzione fu approvato nella seduta del 22 dicembre 1947, con 453 voti favorevoli e 62 contrari. La Costituzione repubblicana, entrata in vigore il 1 gennaio 1948, si compone di 139 articoli, cui si aggiungono 18 disposizioni transitorie e finali. I primi dodici articoli sono dedicati ai Principi fondamentali della Repubblica mentre i successivi articoli sono suddivisi in Diritti e doveri dei cittadini (artt. 13-54) e Ordinamento della Repubblica (artt. 55-139). Nel corso del tempo, il testo della Costituzione è stato modificato quasi sempre con interventi marginali (durata in carica dei membri della Corte
costituzionale, semestre bianco, immunità parlamentare, giusto processo, voto degli italiani all estero etc.). Una riforma sostanziale è stata operata con la L. cost. 3/2001, che ha ridisegnato il Titolo V, Parte Seconda, sull assetto di Regioni, Province e Comuni, riforma successivamente attuata con la L. 131/2003. Altra modifica importante la si deve alla L. cost. 1/2012 con la quale è stato introdotto, sotto la pressione dell Unione europea, il principio del pareggio di bilancio nella nostra Corte costituzionale.
Indice Sistematico Principi fondamentali... Pag. 5 Parte I - Diritti e doveri dei cittadini...» 9 Titolo I - Rapporti civili...» 9 Titolo II - Rapporti etico-sociali...» 13 Titolo III - Rapporti economici...» 16 Titolo IV - Rapporti politici...» 20 Parte II - Ordinamento della Repubblica...» 22 Titolo I - Il Parlamento...» 22 Sezione I - Le Camere...» 22 Sezione II - La formazione delle leggi...» 25 Titolo II - Il Presidente della Repubblica...» 28 Titolo III - Il Governo...» 30 Sezione I - Il Consiglio dei Ministri...» 30 Sezione II - La Pubblica Amministrazione...» 32 Sezione III - Gli organi ausiliari...» 32 Titolo IV - La Magistratura...» 33 Sezione I - Ordinamento giurisdizionale...» 33 Sezione II - Norme sulla giurisdizione...» 36 Titolo V - Le Regioni, le Province, i Comuni...» 37 Titolo VI - Garanzie costituzionali...» 47 Sezione I - La Corte costituzionale...» 47 Sezione II - Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali...» 48 Disposizioni transitorie e finali...» 50
Costituzione della Repubblica Italiana, approvata dall Assemblea Costituente il 22-12-1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27-12-1947 ed entrata in vigore l 1-1-1948 (G.U. 27-12-1947, n. 298, ed. straord.) Principi fondamentali 1. L Italia è una Repubblica democratica [139], fondata sul lavoro [4]. La sovranità appartiene al popolo [48, 56, 58, 71 2, 75, 101 ss.], che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione (1). (1) Cfr. l. 14-5-1977, n. 73 (Ratifica del Trattato di Osimo); l. 5-2-1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza); l. 2-12-1994, n. 689 (Adesione alla Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare 10-12-1982); l. 31-5-1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato). 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell uomo [4, 13 ss.], sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità [18, 19, 20, 29, 39, 45, 49; c.c. 14 ss., 2247 ss.], e richiede l adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale [4, 23, 41-44, 52-54; c.c. 834-839, 1175, 1176, 1900 3 ] (1). (1) Cfr. l. 4-8-1955, n. 848 (Ratifica della Convenzione europea dei diritti dell uomo); Dichiarazione universale dei diritti dell uomo approvata dall ONU il 10-12-1948; Carta dei diritti fondamentali dell Unione europea proclamata il 7-12-2000. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [29 2, 31, 37 1, 48 1, 51; c.c. 143, 230bis], di razza, di lingua [6], di religione [8, 19, 20], di opinioni politiche [21, 22, 49], di condizioni personali e sociali (1). È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico [23, 24 2-3, 34, 36, 40] e sociale [30 2, 31, 32, 37], che, limitando di fatto la libertà e l eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana [37, 38] e l effettiva partecipazione di tutti i lavoratori [35] all organizzazione politica [39, 49], economica [45-47] e sociale [29, 33] del Paese. (1) Cfr. l. 13-10-1975, n. 654 (Ratifica della Convenzione sull eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale); l. 14-3-1985, n. 132 (Ratifica della Convenzione sull eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna); d.lgs. 9-7-2003, n. 215 (Parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall origine etnica); d.lgs. 11-4-2006, n. 198 (Codice
4-8 Costituzione della repubblica 6 delle pari opportunità tra uomo e donna); l. 20-5-2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze). 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro [35 ss.; c.c. 2060 ss.] e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. 5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali [114 ss.]; attua nei servizi che dipendono dallo Stato [97] il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell autonomia e del decentramento (1). (1) Cfr. l. 15-3-1997, n. 59, contenente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali; l. 15-5-1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo); d.lgs. 31-3-1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali); d.lgs. 18-8-2000, n. 267 (T.U. enti locali); l. 5-6-2003, n. 131 (Adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla l.cost. 3/2001). 6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche [X] (1). (1) Cfr. Statuto Valle d Aosta (l.cost. 26-2-1948, n. 4); 84 ss., Statuto Trentino-Alto Adige (l.cost. 31-8-1972, n. 670); 3, Statuto Friuli-Venezia Giulia (l.cost. 31-1-1963, n. 1). Cfr. anche l. 15-12-1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche) e d.p.r. 2-5-2001, n. 345 (Tutela delle minoranze linguistiche storiche); l. 19-2-2007, n. 19 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali). 7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale [138] (1). (1) Cfr. l. 27-5-1929, n. 810 (Esecuzione del trattato e concordato con la Santa Sede) e l. 25-3-1985, n. 121 (Modificazioni al Concordato lateranense dell 11-2-1929). 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge [19]. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi [2, 20] secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l ordinamento giuridico italiano (1).
7 Costituzione della repubblica 9-10 I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze (2). (1) Cfr. l. 24-6-1929, n. 1159 (Norme sull esercizio dei culti ammessi); r.d. 28-2-1930, n. 289 (Norme di attuazione della l. 24-6-1929, n. 1159). (2) Cfr. l. 11-8-1984, n. 449 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese), integr. con l. 5-10-1993, n. 409 e modif. con l. 8-6-2009, n. 68; l. 22-11-1988, n. 516 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7 giorno), modif. con l. 20-12-1996, n. 637, modif. con l. 8-6-2009, n. 67; l. 8-3-1989, n. 101 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l Unione delle Comunità ebraiche italiane), modif. con l. 20-12-1996, n. 638; l. 12-4-1995, n. 116 (Norme per la regolazione dei rapporto tra lo Stato e l Unione Cristiana Evangelica Battista d Italia), modif. con l. 12-3-2012, n. 34; l. 29-12-1995, n. 520 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia); l. 22-11-1988, n. 517 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia); l. 30-7-2012, n. 126 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d Italia ed Esarcato per l Europa Meridionale); l. 30-7-2012, n. 127 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni); l. 30-7- 2012, n. 128 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia); l. 31-12-2012, n. 245 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l Unione Buddhista Italiana); l. 31-12-2012, n. 246 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha); l. 28-6-2016, n. 130 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai). 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica [33-34] (1). Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione [42; c.c. 822 2, 826 2, 834, 839; c.p. 635 2, n. 3, 639, 733] (2). (1) Cfr. d.lgs. 5-6-1998, n. 204 (Coordinamento, programmazione e valutazione della politica relativa alla ricerca scientifica e tecnologica); d.lgs. 4-6-2003, n. 127 (Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche). (2) Cfr. d.lgs. 22-1-2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio); d.lgs. 3-4-2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). 10. L ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute [117 1 ]. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali [prel. 16; c.p. 3 ss.] (1). Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge [c.p. 215, 235, 312] (2). Non è ammessa l estradizione dello straniero per reati politici [26; c.p. 13; c.p.p. 697-722] (3).