Comune di San Cesario sul Panaro. Settore Finanziario SERVIZIO TRIBUTI. Guida TASI Tributo sui Servizi Indivisibili

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Comune di San Cesario sul Panaro Settore Finanziario SERVIZIO TRIBUTI Guida TASI - 2014 Tributo sui Servizi Indivisibili (Aggiornata al 30/05/2014) L art. 1, comma 639, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dall anno 2014, l Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone: - dell Imposta Municipale Propria (IMU); - del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI); - della Tassa sui Rifiuti (TARI). La TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) è un tributo Istituito per finanziare i servizi indivisibili, cioè quelli erogati dai comuni alla generalità dei cittadini, tra i quali l'illuminazione pubblica, la manutenzione di strade e verde pubblico e vari servizi per la sicurezza. La presente guida viene redatta al solo fine di fornire ai cittadini del comune di San Cesario sul Panaro delle indicazioni utili al corretto assolvimento del tributo. Le indicazioni che seguono sono espresse sulla base delle deliberazioni assunte dall Amministrazione comunale circa la disciplina della TASI nell ambito del quadro normativo dettato dalla Legge nazionale. Pertanto le istruzioni contenute nel presente documento debbono essere considerate valide esclusivamente per l applicazione della TASI nel comune di San Cesario sul Panaro e non possono essere utilmente impiegate per il calcolo della TASI nel caso di immobili situati in comuni diversi. CHI DEVE PAGARE (Soggetti passivi d imposta) Nel caso del comune di San Cesario sul Panaro, per l anno d imposta 2014, la TASI è dovuta per le abitazioni principali e relative pertinenze, ed unità immobiliari ad esse assimilate, diverse da quelle di categoria A1, A8 e A9, possedute a titolo di proprietà, usufrutto, superficie o per diritto di abitazione (deliberazione di consiglio n. 23 del 7 aprile 2014). Valgono le definizioni di abitazione principale e pertinenze previste ai fini dell imposta municipale propria (IMU) dalla normativa di riferimento. 1

DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE e DI PERTINENZE Per ABITAZIONE PRINCIPALE si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A (da A1 a A9) come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Ai fini del riconoscimento dello status i due requisiti (residenza e dimora) devono pertanto coesistere. Sono assimilate ad abitazione principale: abitazioni non locate, e pertinenze, di anziani e disabili in istituto di ricovero (assimilate ad abitazione principale con Regolamento Comunale); abitazioni non locate, e pertinenze, di cittadini italiani residenti all estero (AIRE), (assimilate ad abitazione principale con Regolamento Comunale); abitazioni e pertinenze assegnate dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa ai soci e adibite ad abitazione principale (equiparate all abitazione principale dal 01/07/2013 DL 102/2013); abitazioni e pertinenze regolarmente assegnate dagli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP); casa coniugale e pertinenze assegnate al coniuge (soggetto passivo al 100%) a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (assimilate ad abitazione principale); abitazioni e pertinenze possedute, e non locate, dal personale di servizio permanente appartenente a Forze armate, Forze di polizia, Vigili del fuoco e carriera prefettizia (equiparate all abitazione principale dal 01/07/2013 DL 102/2013). Per PERTINENZE dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. 2

BASE IMPONIBILE La base imponibile TASI è quella prevista ai fini dell imposta municipale propria (IMU) e si ottiene applicando alla rendita catastale dell immobile, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5 %, il seguente moltiplicatore: Categorie Da A/2 a A/7 C/2, C/6, C/7 RENDITA CATASTO x 1,05 RENDITA RIVALUTATA = x = BASE IMPONIBILE 160 LA BASE IMPONIBILE E RIDOTTA DEL 50% NEI SEGUENTI CASI: Fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - (art.13, c.3, lett. a) DL 201/2011 - art. 5, c.4 Regolamento comunale TASI)) Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. (art.13, c.3, lett. b) DL 201/2011 - art. 5, c.3 Regolamento comunale TASI) Le condizioni e le modalità necessarie per usufruire della suddetta riduzione sono disciplinate dall art. 3 del Regolamento Comunale IMU. ATTENZIONE in caso di fabbricati di interesse storico o artistico ed anche inagibili l abbattimento del 50% della base imponibile opera una sola volta. Pertanto un fabbricato che sia storico ed inagibile dovrà comunque pagare sulla base imponibile ridotta del 50% e non su una base imponibile del 25%. ALIQUOTE TASI 2014 Approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 07/04/2014 Per l anno di imposta 2014 il Comune di San Cesario sul Panaro ha deliberato le seguenti aliquote: Aliquota Abitazione principale ed assimilate, di categoria diversa da A1/A8/A9, e relative pertinenze. 3,00 per mille Aree fabbricabili Altri fabbricati (diversi da quelli ai precedenti punti) Terreni 0,00 per mille 0,00 per mille Esenti per legge 3

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E riconosciuta una detrazione d imposta per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, variabile in funzione del valore della rendita catastale della sola unità abitativa da rapportarsi al numero degli aventi diritto ed al periodo dell anno nel quale si protrae tale la destinazione, pari a: Valore rendita catastatale unità abitativa (R) Importo detrazione spettante R 250,00 100,00 250,00 < R 300,00 85,00. 300,00 < R 350,00 50,00. 350,00 < R 400,00 30,00. R > 400,00 0 Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione complessiva è equamente divisa tra tutti gli aventi diritto, limitatamente al periodo dell anno in cui tale destinazione si verifica. In caso di pluralità di possessori o di detentori, anche se tenuti in solido al pagamento dell obbligazione tributaria, ogni possessore o detentore effettua il versamento della TASI in proporzione: - alla propria percentuale di possesso o di detenzione; - ai mesi di possesso o detenzione, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni SCADENZE DI VERSAMENTO Le scadenze per il versamento della TASI, sono le seguenti: 16/06: acconto pari al 50% dell imposta calcolata 16/12: saldo dell imposta N.B. : è possibile effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno. 4

MODALITA DI VERSAMENTO La TASI è versata in autoliquidazione da parte del contribuente, tramite: F24 modello cartaceo, presso tutti gli Uffici Postali e presso tutti gli istituti di credito, senza addebito di commissioni; F24 telematico: per i soggetti che dispongono autonomamente di servizi home banking; apposito bollettino postale pagamento TASI (disponibile gratuitamente presso tutti gli uffici postali) intestato a PAGAMENTO TASI" sul c/c n. 1017381649. Il pagamento non va effettuato se l imposta totale annua dovuta è uguale o inferiore a 10,00 euro. ARROTONDAMENTO L importo totale da versare deve essere arrotondato all unità di euro: - per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi - per eccesso se è superiore a 49 centesimi. (es.: importo da versare di 125,49 si arrotonda a 125,00 mentre 125,50 si arrotonda a 126,00). CODICI DA UTILIZZARE PER PAGAMENTO CON MODELLO F24 (Risoluzione n. 46/E del 24/04/14 Agenzia delle Entrate) Codice catastale Comune di San Cesario sul Panaro H794 Codice tributo TASI - abitazione principale e relative pertinenze 3958 In caso di RAVVEDIMENTO dovrà essere indicato un unico importo sommando gli importi di sanzioni e interessi a quello dell imposta. RIMBORSI (ART. 13, DL N. 201/2011; ART. 1, COMMA 164, LEGGE N. 296/2006) (ART. 11 Regolamento Comunale disciplina TASI) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, a pena di decadenza. La domanda di rimborso/compensazione va presentata all Ufficio Tributi (il modulo è reperibile presso l Ufficio Tributi oppure sul sito del comune: www.comune.sancesariosulpanaro.mo.it) e deve essere motivata e sottoscritta. Occorre allegare copia della ricevuta dell avvenuto pagamento delle somme per le quali si richiede il rimborso. Il rimborso è dovuto se la somma spettante è superiore ad euro 10,00. 5

REGOLAMENTO TASI Il comune, con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 07/04/2014, ha approvato apposito Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili TASI, contenente disposizioni di dettaglio rispetto alla disciplina statale, disponibile nella sezione Regolamenti del sito www.comune.sancesariosulpanaro.mo.it. 6