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Beneficiari Toscana art 29 Veneto art 1 Molise art 2 CALABRIA

(2) Vedi, al riguardo, quanto disposto dalla Delib.G.R. 8 marzo 2011, n Il Consiglio - Assemblea Legislativa regionale ha approvato;

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LEGGE REGIONALE N. 48 DEL 24-11-1986 REGIONE LAZIO Interventi regionali nel settore dell' emigrazione e dell' immigrazione. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N. 35 del 20 dicembre 1986 Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge; ARTICOLO 1 Finalità La Regione opera nel quadro della programmazione regionale per rimuovere le cause dell' emigrazione e, in attuazione dei principi del proprio statuto, nello ambito delle proprie competenze, ed in armonia con le iniziative dello Stato in materia, promuove: a) forme di partecipazione, di solidarità e di tutela dei lavoratori emigrati ed immigrati e delle loro famiglie; b) la diffusione della cultura tra gli emigrati per sostenere e rafforzare l' identità originaria e rinsaldare i rapporti con la terra di origine; c) interventi, nel quadro della politica di programmazione e della massima occupazione, per agevolare l' inserimento ed il reinserimento nella vita sociale e nelle attività produttive regionali degli emigrati che ritornano e degli immigrati; d) il superamento delle difficoltà sociali e culturali inerenti la condizione dei lavoratori immigrati, italiani e stranieri.

ARTICOLO 2 Destinatari degli interventi Agli effetti della presente legge sono considerati emigrati: a) i cittadini di origine laziale, per nascita o residenza, che si trovino stabilmente all' estero per motivi di lavoro; b) i cittadini che fissino la propria residenza nella regione dopo aver maturato un periodo di permanenza all' estero, per motivi di lavoro, non inferiore a due anni negli ultimi cinque anni, rientrati in Italia da non più di tre anni. Sono altresì considerati emigrati i familiari a carico di chi abbia acquisito tale qualifica, purchè cittadini italiani. La permanenza all' estero deve risultare da certificazioni delle autorità consolari o, in mancanza, da documenti ufficiali rilasciati da autorità od enti previdenziali stranieri o italiani. Il Consiglio regionale, in presenza di future eventuali esigenze che dovessero emergere, può fissare criteri per l' ammissione ad usufruire di interventi a carico della presente legge le seguenti categorie di lavoratori: a) che stagionalmente si recano all' estero per lavoro con contratto a termine di durata non inferiore a sei mesi; b) che emigrano alle dipendenze di imprese operanti all' estero, con esclusione di coloro che vi siano inviati in trasferta dall' impresa stessa. Sono considerati stranieri immigrati coloro che, provenienti da paesi extracomunitari, dimorino stabilmente nella regione per motivi di lavoro. Sono considerati immigrati italiani coloro che, spinti da necessità occupazionali non soddisfatte nella regione di provenienza, abbiano assunto da non più di due anni residenza in un comune della regione. Sono esclusi dall' applicazione della presente legge: a) gli stranieri ospiti per motivi di studio, o di formazione professionale; b) gli stranieri occupati da organizzazioni od imprese operanti nel territorio della Regione, che siano state ammesse temporanemente su domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato e determinato e che siano tenute a lasciare il paese quando tali funzioni o compiti siano terminati; c) i cittadini di stati membri della Comunità Economica Europea ed i lavoratori per i quali sono dettate norme particolari, anche in attuazione di accordi internazionali, nonchè le categorie previste dall' art. 11 della convenzione dell' OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con la legge 10 aprile 1981, n. 158.

ARTICOLO 3 Interventi regionali. Misure ordinarie L' intervento regionale si attua, in primo luogo, favorendo la fruizione da parte dei lavoratori emigrati, rimpatriati od immigrati, dei benefici disposti per la generalità dei cittadini della Regione. A tal fine saranno introdotti, se necessario, criteri di priorità e correttivi nelle vigenti leggi in materia di agricoltura, artigianato, commercio, industria, turismo, pesca, edilizia abitativa, diritto allo studio e servizi sociali. Le leggi regionali di carattere generale che disporranno interventi e provvidenze nelle materie di cui al procedente secondo comma devono determinare criteri particolari per l' ammissione ai benefici previsti da ciascuna di esse degli emigrati che rientrano fissando la propria residenza nella regione, e degli immigrati. ARTICOLO 4 Interventi regionali. Misure straordinarie Nel quadro di una politica programmata dei rientri e di servizio sociale e culturale, la Regione attua interventi organici straordinari nelle materie di propria competenza, volti ad assicurare la soluzione di problemi che presentino caratteristiche peculiari del fenomeno migratorio, nonchè assume ed incoraggia iniziative a carattere sociale e culturale aventi lo scopo di assicurare la conservazione e lo sviluppo dell' identità della cultura di origine. Tali interventi, coordinati con i programmi nazionali e comunitari, sono realizzati di norma avvalendosi degli enti locali, singoli od associati. Alle amministrazioni provinciali del Lazio sono delegate le funzioni di promozione, coordinamento e verifica dell' attività svolta dai comuni ricadenti nel proprio ambito territoriale, ai sensi dell' art. 3 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68. Gli interventi che comportano svolgimento di attività all' estero da parte della Regione saranno realizzati, previa intesa con il Governo, nello spirito di coordinamento di cui all' art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

ARTICOLO 5 Programma triennale e piano annuale degli interventi Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 4, la Giunta regionale, sentita la consulta regionale per l' emigrazione e l' immigrazione, predispone il programma triennale di massima degli interventi, redatto in armonia con il programma regionale di sviluppo e con il piano finanziario pluriennale. Il programma triennale è approvato dal Consiglio regionale. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Giunta regionale, sentita la consulta, predispone altresì il piano annuale degli interventi, redatto tenendo conto delle esigenze rappresentate e delle proposte avanzate dagli enti locali tramite le amministrazioni provinciali, che, nell' ambito del coordinamento delle iniziative previste nel precedente art. 4, terzo comma, redigono un piano provinciale degli interventi e lo trasmettono, entro il 30 settembre, alla Giunta regionale. Il piano annuale è approvato dal Consiglio regionale. Il piano annuale può essere articolato nei singoli settori di interventi mediante progetti specifici. Con il piano annuale è approvato il riparto della spesa e sono dettate norme regolamentari di attuazione. ARTICOLO 6 Indirizzo dell' intervento regionale Gli interventi straordinari regionali in favore degli emigrati, dei rimpatriati, degli immigrati e dei loro familiari sono finalizzati a: a) favorire la formazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori rimpatriati e di quelli immigrati e delle loro famiglie, agevolando la frequenza ai corsi ovvero mediante iniziative formative specifiche; b) favorire il reinserimento degli emigrati rimpatriati agevolando l' acquisizione o la ristrutturazione di idoneo alloggio nel territorio regionale, anche mediante la concessione, con priorità alle iniziative cooperative, di contributi per il pagamento di mutui, ovvero favorendo l' assegnazione di alloggi di tipo economico e popolare e di aree edificabili; c) favorire, anche mediante la concessione di contributi per il pagamento di interessi sui mutui, ovvero di contributi una tantum, il resinserimento dei lavoratori rimpatriati, nelle attività produttive, nei settori

artigiano, agricolo, commerciale, turistico e peschereccio, con particolare riferimento alle zone dell' esodo e con priorità alle iniziative cooperative; d) agevolare, anche mediante la concessione di assegni di studio, l' inserimento dei figli degli emigrati e degli immigrati nell' ordinamento scolastico nazionale e la loro frequenza a scuole ed a corsi universitari, favorendo in particolare il superamento delle difficoltà linguistiche; e) favorire, per i lavoratori rimpatriati, il raggiungimento dei requisiti minimi contributivi ai fini della acquisizione di un diritto a pensione dall' Istituto nazionale della previdenza sociale( INPS), mediante contributi per il riscatto dei periodi di lavoro effettuato in paesi non convenzionati con l' Italia; f) assumere, incoraggiare e sviluppare iniziative e manifestazioni di carattere culturale e sociale a favore degli emigrati per mantenere e rinsaldare il legame di origine con la propria terra, e degli immigrati per consentire il mantenimento dei valori culturali del paese di origine; g) favorire il mantenimento dei rapporti con la cultura d' origine dei giovani figli di emigrati della seconda e terza generazione, nonchè degli emigrati anziani promuovendo iniziative di turismo sociale ed organizzando nel territorio della regione, avvalendosi degli enti locali, soggiorni, vacanze culturali e di studio, ed iniziative di interscambio tra giovani e relativi docenti ed operatori culturali; h) curare la diffusione di pubblicazioni, notiziari, materiale audiovisivo, fra gli emigrati e gli immigrati, fornendo tempestivamente anche informazioni sulla situazione occupazionale e sulle modalità per accedere ai benefici disposti da leggi regionali; i) effettuare, direttamente o mediante convenzione con istituti e centri di ricerca particolarmente qualificati, indagini e studi relativi al fenomeno migratorio, strumentali alla programmazione degli interventi regionali; l) agevolare le iniziative delle associazioni degli emigrati e degli immigrati; m) favorire la prima sistemazione degli emigrati rientrati anche concedendo contributi sulle spese di viaggio e trasporto delle masserizie sostenute per sè e per i propri familiari; n) contribuire alle spese per il rientro degli emigrati e loro familiari deceduti all' estero, con contributi per le spese di trasporto delle salme; o) favorire d' intesa con gli enti locali territoriali l' inserimento nella comunità regionale degli stranieri immigrati, attraverso l' istituzione di servizi sociali di accoglimento e di prima assistenza, promuovendo la definitiva soluzione del problema alloggiativo, garantendo il diritto all' assistenza sanitaria; p) sostenere ogni altra iniziativa ritenuta utile al superamento dei problemi dei lavoratori migranti.

ARTICOLO 7 Interventi formativi La Regione, in concorso con i piani nazionali e comunitari, con riferimento al programma regionale di sviluppo e con le modalità di cui alla legge regionale 6 aprile 1978, n. 14, << Disciplina delle attività di formazione professionale >>, assume iniziative per la formazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori rimpatriati e dei lavoratori immigrati italiani e stranieri. La gestione di tali iniziative potrà essere affidata agli enti che istituzionalmente effettuano corsi di formazione professionale, anche alle associazioni operanti nella regione a favore degli emigrati e degli immigrati, purchè non perseguano fini di lucro, dispongano di idonee strutture e siano in possesso dei requisiti di cui all' art. 13 della presente legge. Le iniziative di cui al presente articolo debbono essere attuate in conformità alle procedure previste per ottenere gli interventi degli organi comunitari. ARTICOLO 8 Assegnazione di aree edificabili I comuni, nell' assegnazione delle aree destinate ai piani di edilizia economica e popolare e nei piani per insediamenti produttivi, sono tenuti a riservare a favore degli emigrati rimpatriati una quota fino al 10 per cento dei relativi piani ed a stabilire criteri di assegnazione che tengano conto delle loro particolari condizioni. L' aliquota, o la parte di essa, riservata agli emigrati e non utilizzata entro i termini previsti dalle norme vigenti in materia, viene assegnata in base ai criteri generali. ARTICOLO 9 Inserimento scolastico Al fine di agevolare l' inserimento nell' ordinamento scolastico nazionale dei figli dei lavoratori emigrati,

rimpatriati e degli immigrati stranieri la Regione, in concorso con i programmi nazionali e comunitari e con enti, istituti ed organizzazioni che operano nel settore scolastico ed in quello dell' emigrazione organizza: a) corsi di recupero linguistico e di reinserimento e doposcuola; b) corsi di lingua italiana e di alfabetizzazione per gli immigrati stranieri; c) incontri, convegni, seminari, per gli operatori della scuola impegnati nell' attività di cui ai precedenti punti a) e b). La Regione può concedere, inoltre, con modalità da fissarsi con il piano annuale di interventi di cui al precedente art. 5, assegni di studio a favore di figli ed orfani degli emigrati in particolare per assicurare la frequenza della scuola dell' obbligo. ARTICOLO 10 Iniziative all' estero La Regione, d' intesa ove necessario con il Governo, svolge all' estero iniziative in favore degli emigrati laziali ivi residenti per la diffusione del proprio patrimonio culturale ed artistico, nonchè iniziative che si prefiggono scopi di studio, di formazione e di rafforzamento dell' identità della cultura di origine. Tali iniziative potranno essere assunte anche in concorso con altre Regioni, amministrazioni pubbliche, istituti italiani di cultura ed altre istituzioni culturali ed associazioni dell' emigrazione. La Regione promuove altresì manifestazioni artistico - culturali a favore degli emigrati. La consulta regionale dell' emigrazione e dell' immigrazione è tenuta aggiornata e partecipe delle attività promozionali che la Regione organizza all' estero ed in altre Regioni allo scopo di coinvolgere nelle stesse manifestazioni le collettività di emigrati interessati. ARTICOLO 11 Interventi socio - assistenziali

Ai sensi degli articoli 25 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, gli interventi socio - assistenziali e le attività destinate direttamente a favorire la frequenza delle scuole dell' obbligo ed il proseguimento degli studi in favore dei lavoratori emigrati, rimpatriati ed immigrati e dei loro familiari sono di competenza dei comuni singoli ed associati, che li promuovono nell' ambito del piano di interventi di cui al precedente art. 4. La Regione, inoltre, nel ripartire i fondi destinati alle attività socio - assistenziali terrà conto delle particolari esigenze connesse al fenomeno migratorio ed emanerà le relative direttive. Le amministrazioni beneficiarie del contributo inviano all' assessorato regionale competente, tramite le amministrazioni provinciali e secondo le modalità previste dalle norme di applicazione del piano di riparto di cui al precedente art. 5, il rendiconto analitico degli interventi effettuati nonchè situazioni semestrali contabili della spesa che dovranno pervenire entro il mese successivo alla scadenza del 30 giugno e del 31 dicembre. L' assessorato regionale competente terrà conto di eventuali economie nella formulazione dei successivi piani di riparto annuale. ARTICOLO 12 Soggiorni, scambi La Regione, tramite le amministrazioni comunali utilizzando anche eventuali contributi del fondo sociale europeo, cura l' avvio e la permanenza in soggiorni nella regione dei figli dei lavoratori emigrati in possesso dei requisiti di cui all' art. 2 della presente legge. Tali iniziative possono essere estese agli anziani ed ai lavoratori emigrati e loro discendenti che abbiano assunto una cittadinanza straniera. Al fine di contribuire all' integrazione degli emigrati nelle comunità ospitanti, la Regione può assumere iniziative di interscambio con cittadini dei paesi di emigrazione. I programmi delle iniziative di cui al presente articolo saranno definiti nell' ambito del piano annuale.

ARTICOLO 13 Associazioni, enti, istituzioni La Regione riconosce e sostiene le funzioni di servizio sociale, culturale ed assistenziale svolte dalle associazioni, enti ed istituzioni che operano con carattere di continuità a favore degli emigrati ed immigrati della regione e delle loro famiglie. A tal fine è istituito presso l' assessorato regionale preposto ai problemi dell' emigrazione l' albo delle associazioni, degli enti e delle istituzioni che operano per gli emigrati e per gli immigrati. In tale albo sono iscritti, su conforme parere del commitato direttivo della consulta regionale dell' emigrazione e dell' immigrazione, le associazioni, gli enti e le istituzioni, a carattere regionale aventi sede principale nella regione, le associazioni, gli enti e le istituzioni a carattere nazionale aventi una sede nella regione, che operano con continuità da almeno tre anni e che offrono affidamento sulla base della loro rilevanza e di documentata attività in favore degli emigrati e degli immigrati e delle loro famiglie. Per ottenere l' iscrizione le associazioni, gli enti e le istituzioni di cui al precedente terzo comma debbono avanzare domanda corredata da: a) copia autenticata dell' atto costitutivo dello statuto; b) documentazione da cui risulti che le proprie strutture organizzative sono idonee ad assicurare lo svolgimento della loro funzione nei confronti degli emigrati e degli immigrati. In particolare dovranno essere indicate le sedi all' estero, nelle altre regioni, nella regione e la loro struttura; la composizione, le modalità di nomina e la scadenza dei loro organi direttivi; c) relazione documentata sull' attività svolta fra e per gli emigrati e gli immigrati della regione, risalente almeno al triennio precedente la domanda. Alle associazioni, agli enti, alle istituzioni, iscritte nell' albo di cui al secondo comma del presente articolo, la Regione può concedere, direttamente o tramite comuni, provincie e loro consorzi qualora i progetti interessino aree sub - regionali, contributi per la realizzazione di progetti specifici concernenti iniziative dirette ad approfondire e risolvere in via sperimentale i problemi degli emigrati e degli immigrati. I contributi sono assegnati, sentito il comitato della consulta, con deliberazione della Giunta regionale, nell' ambito del piano annuale, sulla base di articolate e documentate proposte presentate entro il 31 gennaio di ciascun anno dagli enti e dalle associazioni promotrici agli enti locali interessati dal progetto o, per progetti di rilevanza regionale, alla Regione. I soggetti destinatari dei benefici devono far pervenire alla Regione relazioni periodiche sull' attuazione del progetto nonchè una relazione finale a corredo del rendiconto della spesa munito di idonei documenti giustificativi. Al fine della liquidazione del contributo la Regione si riserva la facoltà di acquisire, ove necessario, ulteriore documentazione. L' amministrazione regionale può effettuare periodici accertamenti sull' impiego delle somme comunque erogate.

0 ARTICOLO 14 Consulta regionale per l' emigrazione e l' immigrazione Per l' attuazione delle finalità di cui alla presente legge la Regione si avvale della consulta regionale per l' emigrazione e l' immigrazione, con sede presso l' assessorato regionale preposto ai problemi dell' emigrazione e dell' immigrazione. ARTICOLO 15 Composizione della consulta regionale dell' emigrazione e dell' immigrazione la consulta regionale dell' emigrazione e dell' immigrazione è composta: a) dall' Assessore regionale preposto all' emigrazione ed immigrazione che la presiede; b) da otto rappresentanti della Regione, nominati dal Consiglio regionale; c) da dodici emigrati residenti da almeno cinque anni all' estero, designati dalle associazioni dell' emigrazione, in possesso dei requisiti indicati dall' art. 13 della presente legge, tenendo conto della consistenza delle collettività emigrate nei singoli paesi europei ed extraeuropei, dei giovani e delle donne; d) da tre immigrati interni designati, d' intesa tra loro, dalle associazioni degli immigrati interni, iscritte all' albo di cui all' art. 13 della presente legge; e) da tre immigrati stranieri legittimamente presenti nella regione da almeno tre anni, designati d' intesa tra loro dalle associazioni degli immigrati stranieri, iscritte all' albo di cui al precedente art. 13; f) da nove rappresentanti di associazioni, enti ed istituzioni dell' emigrazione aventi i requisiti indicati dall' art. 13 della presente legge, designati dalle stesse; g) da quattro rappresentanti dei patronati regionali a carattere nazionale, aventi una sede nella regione ed operanti nei paesi stranieri, che si occupino della assistenza agli emigrati, designati dai rispettivi organi regionali; h) da cinque rappresentanti degli imprenditori designati dalle associazioni degli industriali, degli artigiani,

1 dei commercianti, dei coltivatori diretti e della cooperazione; i) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale, designati dai relativi organi regionali; l) da un rappresentante di ciascuna amministrazione provinciale, designati dai rispettivi consigli provinciali; m) da otto rappresentanti delle amministrazioni comunali del Lazio, due per ciascuna delle tre provincie di Roma, Frosinone e Latina ed uno per ciascuna delle provincie di Rieti e Viterbo, designati dall' Associazione nazionale comuni d' Italia( ANCI); n) da un rappresentante dell' Unione nazionale comunità enti montani( UNCEM) designato dall' unione regionale; o) da un rappresentante dell' Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, designato dal dirigente dello stesso; p) da un rappresentante dell' Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura, designato dalla stessa; q) da un rappresentante della Direzione generale dell' emigrazione ed affari sociali del Ministero degli affari esteri, designato dallo stesso; r) da un rappresentante dei Provveditorati agli studi del Lazio, designato dal Ministero della pubblica istruzione. Il presidente della consulta può, ogni qualvolta sia ritenuto utile, far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti di amministrazioni ed enti interessati ai problemi del settore, funzionari regionali ed esperti. ARTICOLO 16 Costituzione e funzionamento La Consulta regionale dell' emigrazione e dell' immigrazione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale all' inizio di ogni legislatura entro centoottanta giorni dall' insediamento della Giunta regionale, e dura in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale. Il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, alla nomina ed alla sostituzione dei componenti della consulta. Le destinazioni e le nomine dovranno essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine la consulta sarà costituita sulla base delle designazioni ricevute, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti e fatte comunque salve le successive integrazioni. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell' assessorato regionale competente per materia, nominato dall' Assessore regionale.

2 Entro quarantacinque giorni dall' insediamento la consulta designa, tra i rappresentanti della Regione nominati dal Consiglio regionale, il Vice Presidente da nominarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale ed elabora il regolamento per il suo funzionamento e per quello del comitato di cui al successivo art. 18, da sottoporsi all' approvazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente. Per la copertura degli oneri di funzionamento della consulta e del comitato di cui al successivo art. 18 si provvede all' assegnazione dei fondi necessari in sede di piano annuale di interventi e del relativo riparto di spesa, di cui al precedente art. 5. Ai componenti la consulta spettano i compensi previsti dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e successive modifiche ed integrazioni nonchè, qualora dovuto, il trattamento economico di missione previsto per i dipendenti regionali della seconda qualifica dirigenziale. Gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente settimo comma gravano sul capitolo n. 26196 del bilancio di previsione per l' anno finanziario 1986 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi. ARTICOLO 17 Compiti della consulta La consulta regionale dell' emigrazione e dell' immigrazione ha i seguenti compiti: a) studia il fenomeno dell' emigrazione e dell' immigrazione nelle cause e negli effetti che esso determina nell' economia, nella vita sociale della regione, nelle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati all' estero, degli immigrati e delle loro famiglie, promuovendo gli opportuni collegamenti con il Ministero degli affari esteri e con gli altri Ministeri interessati, per quanto attiene alle attività di rispettiva competenza, nonchè con gli uffici, enti ed organizzazioni del settore; b) promuove iniziative per la diffusione, a mezzo stampa e con ogni altro mezzo ritenuto utile, diretta ai corregionali emigrati all' estero, sui vari problemi ed aspetti della vita regionale, sull' attività della Regione, sulla legislazione regionale ed in particolare sulle possibilità di occupazione, al fine anche di favorire un afflusso programmato di professionalità non reperibile sul territorio regionale, in collegamento con l' osservatorio regionale del mercato del lavoro, di cui alla legge regionale 18 aprile 1985, n. 46; c) esprime pareri su proposte di leggi regionali che dispongono anche incidentalmente in materia di emigrazione e se richiesta sugli strumenti della programmazione regionale e sul bilancio di previsione della Regione;

3 d) formula proposte in materia di piena occupazione, nella prospettiva del superamento degli squilibri della Regione, della cessazione del fenomeno e del rientro degli emigrati; e) formula proposte in ordine ad iniziative promozionali all' estero nelle materie di competenza della Regione; f) esprime parere motivato sui programmi di intervento e sulla ripartizione annuale della spesa di cui all' art. 5 della presente legge, nonchè sui relativi criteri di applicazione; g) provvede alla redazione di un notiziario di informazione destinato agli emigrati all' estero ed agli immigrati ed a fornire direttamente notizie che interessino il mondo dell' emigrazione. ARTICOLO 18 Comitato della consulta Entro quarantacinque giorni dall' insediamento la consulta regionale dell' emigrazione e dell' immigrazione elegge nel suo seno un comitato. Il comitato è composto dal Presidente della consulta che lo presiede, dal vice Presidente e da tredici membri, dei quali almeno uno scelto tra i membri della consulta residente all' estero. La durata in carica del comitato coincide con quella della consulta. Il comitato assolve le funzioni ed i compiti ad esso assegnati dalla consulta con il regolamento di cui al precedente art. 16. ARTICOLO 19 Alle spese per l' attuazione di quanto disposto dalla presente legge si fa fronte con: a) gli stanziamenti annuali disposti nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione; b) i contributi o rimborsi del fondo sociale europero, o da altra fonte internazionale, su iniziative a favore dei lavoratori migranti;

4 c) le entrate patrimoniali, contributi, lasciti o donazioni di enti pubblici e privati, di persone singole od associate; d) gli eventuali contributi statali. L' amministrazione regionale può effettuare periodici accertamenti sull' impiego delle somme comunque erogate a norma della presente legge, anche avvalendosi degli organi della consulta. ARTICOLO 20 Le entrate previste al precedente art. 19, lettera b), affluiscono nel bilancio regionale tabella << A >> Entrata, in apposito capitolo denominato << Contributo e rimborsi del fondo sociale europeo destinati ad iniziative in favore dei lavoratori migranti >> che sarà istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale. ARTICOLO 21 L' onere relativo alla presente legge graverà sullo stanziamento iscritto sul capitolo n. 07751 del bilancio di previsione per l' anno 1986 denominato << Contributi a favore dei lavoratori emigrati od immigrati e delle loro famiglie >>. Gli oneri relativi agli esercizi successivi saranno determinati con le rispettive leggi di bilancio. ARTICOLO 22

5 Sono abrogate la legge regionale 12 giugno 1975, n. 68 e la legge regionale 9 agosto 1976, n. 38. ARTICOLO 23 La consulta in carica conserva la sua composizione e validità fino all' insediamento della nuova consulta costituita ai sensi della presente legge. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 24 novembre 1986 Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 22 novembre 1986.