REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DISCIPLINARE DA PARTE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI. SEZIONE I Norme generali

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REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DISCIPLINARE DA PARTE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI Art. 1 Competenza SEZIONE I Norme generali Il Collegio dei Probiviri decide nelle materie di cui al terzo comma dell art. 34 dello Statuto Associativo e successive modificazioni. Il Collegio dei Probiviri è eletto dal Congresso Nazionale ogni cinque anni. Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da tre componenti eletti tra i delegati al Congresso Nazionale. Art. 2 Norme Generali Il deferimento al Collegio dei Probiviri può essere promosso da qualunque socio o Organo della Associazione. I procedimenti dovranno essere definiti non oltre il termine di 120 giorni dalla ricezione dei ricorsi da parte del Presidente Nazionale, salvo successiva ratifica da parte del Comitato Esecutivo. I provvedimenti di cui all art.6 punto 3, 4 e 5, sono sottoposti al Comitato Esecutivo il quale, verificata la regolarità formale del procedimento, ne dichiara la efficacia esecutiva nella prima riunione utile successiva alla definizione del procedimento disciplinare. Art. 3 Incompatibilità I componenti del Collegio dei Probiviri devono conformare il loro comportamento a criteri di assoluta riservatezza in relazione a fatti, atti, notizie e documentazione di cui vengano a conoscenza nell esercizio del mandato loro conferito. 1. I componenti del Collegio devono astenersi: o dall esprimere verbalmente o in forma scritta giudizi e/o pareri relativamente a fatti e/o circostanze oggetto di azioni disciplinari;

o dall estrapolare copia degli atti ad uso privato; o dal partecipare alla formazione delle deliberazioni del Collegio qualora risultino personalmente parti in causa oppure lo siano affini e/o parenti fino al terzo grado. Qualora il procedimento interessi o sia promosso su segnalazione di uno dei componenti del Collegio dei Probiviri, lo stesso, solo per quel procedimento, è sostituito dal primo dei non eletti. Art. 4 Convocazioni Il Collegio dei Probiviri viene convocato dal Presidente secondo necessità. Sulla base di accordo unanime dei componenti, le riunioni in presenza possono essere sostituite da comunicazioni e deliberazioni a distanza, tramite posta elettronica, videoconferenza o altri sistemi informatici e telematici. Art.5 Impossibilità sopravvenuta e inabilità temporanea In caso di morte, rinuncia o decadenza di uno o più dei componenti eletti subentrano i candidati non eletti dall'ultimo Congresso, nell'ordine di precedenza stabilito dal numero dei voti preferenziali ottenuti nella stessa lista senza che ciò comporti interruzione di eventuali procedimenti in corso. In caso di accertata impossibilità di uno dei componenti a svolgere l incarico che si protragga per oltre 30 giorni, si procederà alla temporanea sostituzione con il primo dei non eletti. La sostituzione non comporterà interruzione dei procedimenti e il supplente rimarrà in carica fino alla conclusione dei singoli procedimenti in corso. I componenti del Collegio che non partecipino a tre riunioni consecutive dell Organo sono dichiarati decaduti. Sezione II Infrazioni e sanzioni disciplinari Art. 6 Sanzioni disciplinari Il socio che contravvenga ai doveri associativi o violi le norme Statutarie o regolamentari, è soggetto, in relazione alla gravità ed alla reiterazione delle inosservanze, al danno morale e patrimoniale causato all Associazione o ai terzi, alle seguenti sanzioni disciplinari:

1) il richiamo scritto; 2) la deplorazione con diffida; 3) la sospensione da tre a dodici mesi da cariche, anche in via cautelare come previsto dall art. 9 dello Statuto; 4) destituzione da cariche riscoperte; 5) l espulsione. Non costituiscono sanzione disciplinare i richiami verbali e le lettere di richiamo che possono essere rivolte al socio ai fini di ammonimento. Art. 7 Richiamo scritto Il richiamo scritto è una dichiarazione di biasimo scritta e motivata ed è inflitta per trasgressioni di lieve entità. Art. 8 Deplorazione con diffida La deplorazione con diffida è inflitta: a) per inosservanza dei doveri statutari e/o regolamentari; b) per contegno scorretto verso i soci, Organi associativi centrali e periferici e terzi; c) per comportamento non conforme al decoro delle funzioni. Art. 9 Sospensione La sospensione comporta la destituzione da cariche associative ricoperte e l obbligo per il socio di astensione da qualsiasi attività associativa. La sospensione è inflitta: a) nei casi previsti dall articolo precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità; b) per uso dell Associazione ai fini di interessi personali; c) per violazione del segreto d ufficio che abbia prodotto (grave) danno alla Associazione. Art. 10 Destituzione La destituzione dalle cariche viene inflitta per inosservanza dei doveri richiesti dalla carica ricoperta.

Chi è stato destituito da una carica associativa non può essere rieletto in alcuna carica Associativa fino all insediamento di nuovo Consiglio Nazionale. Art. 11 Espulsione L esclusione di un associato può essere disposta per gravi motivi ai sensi dell art. 24, terzo comma, del codice civile e, in quanto applicabile all art. 2286 c.c. in rapporto alle società di persone. I gravi motivi ricorrono: a) nella ipotesi in cui siano venute meno nell associato le condizioni previste dall atto costitutivo e dallo statuto per l ammissione all Associazione; b) nel caso di violazione dell obbligo di collaborazione, il cui fondamento risiede nel rapporto di strumentalità fra l attività comune dei soci e la realizzazione degli scopi dell'associazione, fatto salvo il diritto di dissenso e il diritto di adoperarsi per modificare l orientamento della maggioranza secondo il metodo democratico e la dialettica interna che è coessenziale al fenomeno associativo; c) per gravissima inosservanza dei doveri statutari e/o regolamentari che abbia causato grave danno patrimoniale e non alla Associazione. Art. 12 Recidiva Al socio recidivo nella medesima infrazione disciplinare sarà inflitta la sanzione più grave di quella prevista per l infrazione stessa. SEZIONE III Procedimento disciplinare Art. 13 Ricorsi Fase Presidenziale e tentativo di mediazione

I ricorsi devono essere inviati al Presidente Nazionale nel termine perentorio di quindici giorni dal momento in cui il denunciante è venuto a conoscenza del fatto; è onere del denunciante fornire prova del rispetto dei termini. I ricorsi devono contenere: l esposizione dei fatti; l indicazione di eventuali mezzi di prova; la sottoscrizione del ricorrente; la dichiarazione di cui al successivo art.21. Dalla data di ricezione del ricorso (protocollo in entrata) inizia la decorrenza dei termini di cui al successivo art.22. Il Presidente Nazionale procede preliminarmente a verificare la possibilità di bonario componimento delle parti interessate. A tal fine, il Presidente Nazionale, omessa ogni formalità, ove ritenuto necessario, ha facoltà di convocare le parti interessate, di procedere alla loro audizione o chiedere chiarimenti scritti. All esito della sommaria istruttoria, il Presidente Nazionale, nel termine ordinatorio di trenta giorni dal ricevimento del ricorso, procede a: 1. redigere processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal Presidente, ove si sia raggiunto un accordo tra le medesime parti interessate; 2. rimettere gli atti al Collegio dei Probiviri per i provvedimenti di competenza; il Presidente rimetterà al Collegio il fascicolo di Ufficio contenente tutti gli atti acquisiti nel corso della fase di competenza; 3. dichiarare l inammissibilità per carenza della dichiarazione di cui al successivo art.21. Art. 14 Fase preliminare Ricevuti gli atti da parte del Presidente Nazionale, il Collegio, entro il termine ordinatorio di venti giorni, provvede a notificare copia del ricorso a tutte le parti interessate chiedendo loro controdeduzioni scritte. Al Direttore Generale è affidato il ruolo di Segretario del Collegio, cui può essere delegata l attività istruttoria secondo le direttive ricevute dal Presidente dell organo giudicante. Il socio ha facoltà di inviare controdeduzioni scritte al Collegio, a mezzo raccomandata R1, nel termine perentorio di 7 giorni dal ricevimento degli atti da parte del Collegio. Il Collegio dei Probiviri, quando in base agli atti del fascicolo di Ufficio della Fase Presidenziale, alle indagini preliminari e dalle eventuali controdeduzioni fornite dal socio ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, dispone l archiviazione del procedimento dandone comunicazione all interessato stesso in caso contrario procede alla fase istruttoria.

Art. 15 Fase istruttoria Il Collegio ha facoltà di richiedere atti, acquisire pareri di professionisti, convocare le parti interessate e/o testimoni presso la sede Nazionale al fine di essere ascoltate e disporre ogni altra attività ritenuta utile. All esito il Collegio dichiara chiusa la fase istruttoria, fissa la udienza per la decisione e ne dà comunicazione scritta al socio sottoposto ad indagine. Questi nei dieci giorni successivi al ricevimento della comunicazione di chiusura della fase istruttoria, ha facoltà di prendere visione del fascicolo di Ufficio ed estrarre copia degli atti. Art. 16 Fase decisoria Nella seduta fissata per la trattazione orale il Presidente, o eventualmente il Segretario del Collegio, procede alla esposizione dei fatti. Il socio ha diritto a partecipare alla trattazione, può svolgere oralmente la propria difesa ed ha per ultimo la parola. I componenti del Collegio, possono rivolgergli domande in merito ai fatti e alle circostanze che risultano dagli atti del procedimento e chiedere chiarimenti in merito agli assunti difensivi. Della trattazione orale si forma verbale che viene sottoscritto dal socio. La trattazione orale cosi come la audizione di parti e testimoni si tiene in Roma presso la sede Nazionale della Associazione; le deroghe dovranno risultare da provvedimento scritto e motivato. Art. 17 Decisione Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza di tutti i tre componenti, partecipa il Segretario del Collegio. Dichiarata chiusa la fase orale, il Collegio si ritira in Camera di Consiglio, procede alla discussione e delibera a maggioranza. Il Presidente raccoglie i voti cominciando ogni volta dal componente meno anziano di età e votando per ultimo; Qualora nella votazione si manifestino più di due opinioni, i componenti del Collegio che hanno votato per la sanzione più grave si uniscono a quelli che hanno votato per la sanzione immediatamente inferiore, fino a che non si raggiunga la maggioranza.

La deliberazione è segreta. Non possono partecipare alla deliberazione, a pena di nullità, soggetti estranei al Collegio ad eccezione del Segretario del Collegio. Art. 18 Supplemento di istruttoria Il Collegio su proposta di un suo componente decide a maggioranza un ulteriore supplemento di istruttoria e procede agli atti supplementari. All esito il Collegio si riunisce nuovamente in camera di consiglio e delibera con le medesime modalità di cui all art.17. Non è ammesso un ulteriore supplemento di istruttoria. Art. 19 Deliberazione del Collegio Il Collegio, se ritiene che nessun addebito possa muoversi al socio, lo dichiara nella deliberazione. Se il Collegio ritiene che gli addebiti siano in tutto o in parte sussistenti adotta la relativa sanzione. La deliberazione motivata viene stesa dal relatore o da altro componente del Collegio ed è firmata dall estensore e dal Presidente. Qualora il Collegio adotti un provvedimento più grave della deplorazione con diffida, l efficacia esecutiva dello stesso è sospesa fino alla ratifica da parte del Comitato Esecutivo nella prima riunione utile successiva al pronunciamento. Copia della deliberazione viene trasmessa, entro venti giorni decorrenti dalla pronuncia da parte del Collegio o dalla ratifica da parte del Comitato esecutivo all interessato, alla struttura locale cui il socio appartiene ed al Presidente Nazionale; la deliberazione è resa pubblica dalla data di affissione nella struttura associativa cui il socio appartiene; quivi rimarrà esposta per trenta giorni. Art. 20 Rimborso delle spese al socio prosciolto Il socio cui non viene inflitta alcuna sanzione disciplinare ha diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute e documentate per rispondere all invito a comparire innanzi il Collegio dei Probiviri nella fase istruttoria.

La domanda di rimborso prevista dal comma precedente deve essere proposta entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento che dichiara l archiviazione del procedimento. Nessun rimborso è dovuto al socio cui viene inflitta una sanzione disciplinare o la cui audizione non sia stata disposta dal Collegio. Art.21 Lite temeraria Qualora il Collegio ritenga che le argomentazioni contenute nel ricorso siano palesemente infondate e denotino un chiaro intento di abuso del diritto di azione lo dichiara con il provvedimento di archiviazione. In tale caso, il socio ricorrente è tenuto al rimborso nei confronti della Associazione delle spese vive dalla stessa sostenute per la fase istruttoria. A tal fine il ricorso dovrà essere sottoscritto dal ricorrente e contenere, a pena di inammissibilità, la seguente letterale dicitura: Qualora il Collegio motivi il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare per palese infondatezza delle argomentazioni mi impegno a rimborsare alla Associazione, a semplice richiesta, le spese vive dalla stessa sostenute per la fase istruttoria. Art. 22 Estinzione del procedimento, ne bis in idem Il procedimento disciplinare si estingue quando il Collegio dei Probiviri non si sia pronunciato nel termine di centoventi giorni complessivi dalla data di ricevimento del ricorso. L estinzione è pronunciata dal Collegio nella prima riunione utile. Il Collegio dei Probiviri non può esprimersi due volte sui medesimi fatti e soggetti interessati; a tal fine, non costituisce pronuncia la dichiarazione di inammissibilità ex art.13. Art. 23 Revisione del provvedimento disciplinare Su istanza del socio colpito da sanzione, il procedimento disciplinare è sottoposto a revisione qualora siano dallo stesso fornite nuove prove. La istanza dovrà risultare da atto scritto indirizzato al Collegio dei Probiviri e dallo stesso ricevuto nel termine perentorio di un mese dalla pubblicazione del Lodo. Sulla istanza il Collegio provvederà nella prima riunione utile; il Collegio omessa ogni formalità procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione e provvede al pronunciamento con le modalità previste ex art.13.

Con la riapertura del procedimento disciplinare, il Presidente del Collegio, con atto scritto e motivato può disporre, in via cautelare e su istanza del socio reclamante, la sospensione degli effetti della sanzione già inflitta sino al nuovo pronunciamento. Al socio non può essere inflitta, a seguito della riapertura del procedimento, una sanzione più grave di quella già applicata. Art. 24 Ricorso Autorità Giudiziaria Ordinaria Contro le decisioni del Collegio dei Probiviri l associato, ai sensi dell art. 24 del codice civile, può ricorrere all Autorità giudiziaria entro centottanta giorni dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. Gli associati che siano esclusi o che, per qualsiasi ragione o causa, abbiano cessato di rivestire la qualifica di socio, non hanno diritto alla ripetizione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell Associazione. SEZIONE IV Disposizioni transitorie Art.25 Entrata in Vigore Il presente regolamento entra in vigore dal giorno della approvazione da parte del Consiglio Nazionale e le sue disposizioni sostituiscono quelle del Regolamento sino ad allora vigente che s intende contestualmente abrogato.