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CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO NOVEMBRE 2016 Lecco, 21/11/2016 Spett.le clientela - Loro sede - www.studiodellera.it OBBLIGHI COMUNICAZIONE LAVORO ACCESSORIO L 8 ottobre 2016 è entrato in vigore, a seguito della sua pubblicazione in G.U. 7 ottobre 2016, il D.Lgs. 185/2016 correttivo dei decreti c.d. Jobs Act. Il provvedimento introduce, non modificando però nella sostanza il lavoro accessorio, le nuove modalità di comunicazione dell utilizzo di prestazioni con voucher. L Ispettorato nazionale del Lavoro, con circolare n. 1/2016, ha fornito le indicazioni operative. Occorre precisare che la nuova comunicazione preventiva non sostituisce la dichiarazione di inizio attività già prevista nei confronti dell Inps: l attivazione dei voucher sul sito Inps dovrà comunque essere effettuata. Gli obblighi di comunicazione preventiva alla sede territoriale competente dell Ispettorato nazionale del lavoro introdotti dalla norma sono riferiti esclusivamente a imprese e professionisti. A tal proposito il committente imprenditore non agricolo e professionista deve, almeno 60 minuti prima dell inizio della prestazione, inoltrare apposita comunicazione alla Direzione dell Ispettorato nazionale del lavoro (ex Direzione del lavoro) a mezzo posta elettronica, con l indicazione puntuale dei tempi e luoghi in cui sarà svolta l attività. Nello specifico la comunicazione dovrà contenere, oltre al codice fiscale e alla ragione sociale del committente da indicare anche nell oggetto della mail, questi elementi: i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore; il luogo di esecuzione della prestazione; il giorno di inizio della prestazione; l ora di inizio e di fine della prestazione. La mail deve essere priva di allegati e deve essere inoltrata agli appositi indirizzi di posta elettronica elencati nella sopracitata circolare dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Devono essere comunicate anche eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni già trasmesse con le medesime tempistiche e modalità.

È vivamente consigliato conservare copia delle e-mail trasmesse. Si ricorda che la violazione dell obbligo di comunicazione preventiva comporta l applicazione della sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro per ogni lavoratore per cui sia stata omessa, non diffidabile. Se, oltre alla mancata comunicazione preventiva, non sia nemmeno stata effettuata la dichiarazione di inizio attività all Inps è applicabile la maxisanzione per lavoro nero. Solo un futuro eventuale successivo decreto potrà definire l utilizzo della comunicazione via sms o tramite ulteriori modalità applicative. NUOVE SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME SUL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO Il tema del collocamento obbligatorio dei lavoratori disabili, la cui disciplina si rinviene nella L. 68/1999, è stato recentemente oggetto di modifiche da parte del c.d. Decreto semplificazioni (D.Lgs. 151/2015). Tali modifiche hanno adesso subito un ulteriore revisione con Decreto Correttivo del Jobs Act (D.Lgs. 185/2016). Si segnala una rilevante modifica legata, essenzialmente, all apparato sanzionatorio amministrativo, previsto a fronte della violazione degli obblighi di assunzione obbligatoria. Si ricorda, schematicamente, che i datori di lavoro sono investiti di tale obbligazione, secondo la seguente partizione: 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti. In precedenza, ovvero fino all 8 ottobre 2016, era prevista, nel caso di mancata assunzione obbligatoria, una sanzione amministrativa pari a 62,77 euro al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata. Tale sanzione, si ricorda, era suscettibile di riduzione a 20,92 euro nel caso di pagamento entro 60 giorni dalla contestazione (L. 689/1981), ovvero a 15,69 euro nel caso si fosse ottemperato alla diffida emessa dagli organi di vigilanza. Viene adesso modificata, poiché evidentemente ritenuta non propriamente dissuasiva del comportamento illecito, la sanzione prevista in misura piena per la violazione cui sopra. Viene infatti previsto che, a fronte di tale inadempimento, la sanzione sia pari a 5 volte la misura del contributo esonerativo previsto per i casi di lavorazioni ad alto rischio. Tale importo è previsto, ovviamente, per ogni giorno e per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata. Considerando, pertanto, l ammontare del citato contributo di esonero (30,64 euro), ne deriva che la nuova sanzione piena, per il tema qui trattato, aumenta a 153,20 euro. Anche in questo caso sarà applicabile, ove vi sia il tempestivo pagamento nei 60 giorni dalla contestazione, la prevista riduzione a un terzo, ossia a 51,07 euro. La novità normativa, inoltre, specifica chiaramente l applicabilità alla fattispecie, da parte degli organi di vigilanza, della c.d. diffida, tanto che, in caso di ottemperanza, la sanzione subirà un ulteriore riduzione a 38,30 euro. Viene specificato che la diffida prevede, in relazione alla quota

d obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici. GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI NEL CORRETTIVO JOBS ACT Il D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185, recante correttivi ai decreti Jobs Act, è stato pubblicato in G.U. n. 235 del 7 ottobre 2016 ed è in vigore dall 8 ottobre 2016. Nel predetto decreto vi sono le seguenti sostanziali modifiche al D.Lgs. 148/2015 in tema di ammortizzatori sociali: 1. Cigo: i datori di lavoro che svolgono attività soggette ad eventi atmosferici potranno, in presenza di eventi non evitabili, presentare la domanda di Cigo entro il mese successivo a quello in cui si è verificato l evento; 2. Cigs: la sospensione o la riduzione dell attività lavorativa per Cigs potrà iniziare entro 30 giorni (e non più decorsi 30 giorni) dalla presentazione dell istanza; 3. cds: i contratti di solidarietà difensivi, in corso da almeno 12 mesi e stipulati prima del 1 gennaio 2016, potranno essere trasformati in contratti di solidarietà espansivi a condizione che la riduzione complessiva dell orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata usufruendo delle specifiche agevolazioni; 4. Cigs e mobilità in deroga: elevati i limiti di spesa delle Regioni e delle Provincie autonome dal 5% al 50% ai fini dell utilizzo di Cigs e mobilità in deroga; 5. Cigs in aree complesse: possibilità di estendere la Cigs per ulteriori 12 mesi per sospensioni relative a imprese operanti in aree di crisi industriale complessa che abbiano esaurito qualsiasi altra possibilità di ricorso agli ammortizzatori in costanza di rapporto. Le istruzioni sono state fornite con la circolare ministeriale n. 38 del 14 ottobre 2016. Con la circolare n. 31 del 21 ottobre 2016, inoltre, il Ministero del lavoro ha fornito nuove indicazioni operative sui contratti di solidarietà espansiva e sulla Cigs, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 185/2016. In particolare, il Ministero si sofferma: sull'articolo 2, comma 1, lettera c), del citato decreto, che prevede la trasformazione del contratto di solidarietà inteso come causale per l'accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale, in contratto di solidarietà espansiva; sull'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto, che prevede che per le procedure di consultazione sindacale e per gli accordi conclusi a decorrere dall 8 ottobre 2016 la sospensione o la riduzione dell'orario concordata tra le parti ha inizio entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di Cigs.

NOVITÀ IN TEMA DI APPRENDISTATO DOPO IL CORRETTIVO DEL JOBS ACT Il D.Lgs. 185/2016, in vigore dall 8 ottobre 2016, contiene disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati nell ambito del Jobs Act. In particolare, in riferimento al D.Lgs. 81/2015 recante la disciplina organica dei contratti di lavoro, l articolo 1, D.Lgs. 185/2016 ha modificato l'articolo 45 sull apprendistato di alta formazione e ricerca: Apprendistato di alta formazione e ricerca La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione è rimessa alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, per i soli profili che attengono alla formazione, sentite (e non più in accordo con) le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico. L'attivazione dei percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca, in assenza delle regolamentazioni regionali, è disciplinata dalle disposizioni del decreto del Ministero del lavoro 12 ottobre 2015, che ha stabilito gli standard formativi dell apprendistato. Sono fatte salve, fino alla regolamentazione regionale, le convenzioni stipulate, sulla base della precedente disciplina, dai datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca. Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale I contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, stipulati ai sensi dell'articolo 3, D.Lgs. 167/2011, in corso alla data dell 8 ottobre 2016, possono essere prorogati fino a un anno, qualora alla scadenza l'apprendista non abbia conseguito la qualifica o il diploma professionale. PERMESSI L. 104/1992 ANCHE IN FAVORE DI PERSONE CONVIVENTI La Corte Costituzionale, con la recentissima sentenza n. 213/2016, ha dichiarato la parziale illegittimità di un articolo della L. 104/1992 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), norma dove vengono individuati i soggetti fruitori dei permessi retribuiti giornalieri per assistenza a soggetti handicappati in situazione di gravità; ciò in quanto tale disposizione, riguardando coniuge e parenti, non include i soggetti conviventi. La norma, infatti, elenca tra i soggetti in situazione di gravità, per la cui assistenza è possibile fruire di 3 giorni di permesso retribuito, i seguenti: coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di

gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Il caso, all attenzione dei giudici, era quello di una lavoratrice la quale, assistendo il convivente (more uxorio) gravemente malato, non poteva per legge usufruire di detti permessi. La Corte, rifacendosi agli articoli 2 e 32 della Carta costituzionale, diritto alla salute, e pur ravvisando la distinzione tra coniuge e convivente, specifica che la ben più elevata ragione di tutela prevista dalla norma, verso un soggetto con handicap in situazione di gravità, esula dalla sussistenza o meno di un grado di parentela, finalizzandosi soltanto alla tutela del soggetto debole da esplicarsi possibilmente in ambito familiare. Escludere, pertanto, un soggetto convivente, equivale a restringere indebitamente un diritto costituzionalmente tutelato, ossia quello all assistenza ed alle cure nel suo ambito familiare. NOVITÀ IN TEMA DI DURC Si segnalano alcune novità in materia di Durc oggetto del decreto del Ministero del lavoro 23 febbraio 2016 che è stato pubblicato sulla G.U. n. 245 del 19 ottobre 2016 e che modifica il decreto 30 gennaio 2015 recante Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC) : la regolarità contributiva potrà essere verificata anche per le imprese che, pur non essendo qualificate come edili, applicano il Ccnl di settore; la regolarità delle imprese in fallimento o liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio si verifica per gli obblighi contributivi Inps/Inail/Casse edili scaduti prima dell autorizzazione all esercizio provvisorio o dell apertura della procedura in caso di amministrazione straordinaria. Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse Cordiali saluti STUDIO DELL'ERA Consulenti del Lavoro Associati