Pag.1 di 7 DOMANDA N. 1. Vorremmo innanzitutto chieder conferma, data la previsione di cui all'articolo 3 del Capitolato Tecnico, che per il presente affidamento troverà applicazione la c.d. clausola sociale, di cui all art. 31 del rinnovato CCNL delle ApL, da Voi espressamente richiamata e chi sia l'attuale affidatario del sevizio Si conferma. L attuale affidatario è Adecco Spa. DOMANDA N. 2. Desidereremmo anche richiedere alla stazione appaltante se, fra il personale attualmente in essere, ci siano, ed eventualmente quante siano, delle risorse interinali assunte a tempo indeterminato dall attuale fornitore. Si conferma la presenza di una risorsa interinale assunta a tempo indeterminato dall attuale fornitore. Si invita a leggere la Risposta alla Domanda n. 20. DOMANDA N. 3. Sempre con riguardo al Capitolato Tecnico, Vi chiediamo poi di voler chiarire meglio la portata prescrittiva dell'art. 27, dal momento che gli oneri in materia di sicurezza nei confronti del personale somministrato, sono posti a carico esclusivo dell'utilizzatore, stante il dettato normativo di rango generale di cui all'art. 35 del D. Lgs. 81/2015. Il Somministratore ha l obbligo di ottemperare a tutte le prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro contenute nel D. Lgs. n. 81/2008. DOMANDA N. 4. Onde poterne poi correttamente tener conto, in sede di formulazione dell'offerta economica, Vi chiediamo di precisare l'ammontare delle spese contrattuali e degli oneri di pubblicazione, che sono posti a carico dell'aggiudicatario. Si stimano a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo 6.000,00 per spese contrattuali e oneri di pubblicazione. DOMANDA N. 5.
Pag.2 di 7 Infine, nel fissare i criteri di valutazione dell offerta tecnica, la stazione appaltante ha previsto l assegnazione di fino ad un massimo di 8 punti su 70, in funzione del possesso delle certificazioni ISO 14001 (ambientale) ed OHSAS 18001 (sicurezza). Per quanto attiene specificamente la Certificazione OHSAS 18001, il suo eventuale possesso sarebbe però irrilevante rispetto al servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, oggetto del presente affidamento. Tale certificazione rileva infatti esclusivamente ai fini della attestazione dei regimi di sicurezza applicabili al personale diretto e non a quello somministrato, come precedentemente accennato. Pertanto il possesso della suddetta certificazione OHSAS risulta del tutto inconferente ai fini della valutazione dell offerta per la gestione del servizio in oggetto, dal momento che il regime della sicurezza dei lavoratori somministrati è regolato ex lege, come anzidetto. Stesse considerazioni riguardano anche la certificazione UNI EN ISO 14001, la quale, in materia ambientale, a sua volta, non ha alcuna incidenza sull'esecuzione di un servizio quale é quello di somministrazione di lavoro temporaneo. Né tantomeno li si può considerare dei parametri ininfluenti, se si considera che prevedono l assegnazione di ben 8 punti sui 70 complessivamente attribuibili alle offerte tecniche. Sulla base delle considerazioni fin qui svolte Vi chiediamo pertanto di voler rivedere, in autotutela, i criteri di valutazione delle offerte tecniche. Si invita a prendere visione dei seguenti documenti pubblicati dalla Stazione Appaltante sul sito www.insiel.it nella sezione Gare e acquisti, sottosezione Gare in corso: - bando GUUE rettificato, - Disciplinare di gara rettificato - Modello di offerta tecnica rettificato - Capitolato Tecnico rettificato DOMANDA N. 6. Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, rispetto alla quale l'ente aggiudica in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, in relazione ai criteri di attribuzione dei punteggi, segnaliamo quanto segue. L'ente attribuisce: 4.1 UNI EN ISO 9001 4 4.2 SA 8000.2014 4 4.3 UNI ENISO14001 4 4 4. BSOHSAS 18001 4 Ci preme segnalare che le certificazioni richieste, in particola il certificato UNI N ISO 14001 e OHSAS 18001, sono certificazioni mai attivate dalle Agenzie. Ed infatti, le predette certificazioni, che attengono l'osservanza di principi inerenti il rispetto di regole e norme stabiliti da organismi terzi di carattere internazionale, appaiono sproporzionati rispetto al servizio di somministrazione lavoro che deve svolgere l'agenzia. La OHSAS 18001:2007, è una certificazione volontaria tipica delle aziende che operano nel settore metalmeccanico e chimico, non nelle forniture di servizi come nel ns. caso. Le Agenzie adottano un manuale, una politica, delle procedure in linea con le lenee guida UNI-
Pag.3 di 7 INAIL, ma la certificazione non è un requisito qualificante per le Agenzie di somministrazione lavoro. La stessa cosa dicasi per la ISO 14001, che identifica una standard di gestione-ambientale, che a ben vedere non impatta sulle Agenzie. Le predette adottano delle misure di contenimento dei costi, gestiscono le raccolte differenziate negli uffici, ma non svolgendo attività di impatto ambientale non si dotano di una certificazione ad hoc. Chiediamo pertanto che l'ente, nel rispetto della normativa e del favour partecipationis, riveda i predetti 8 punti di valutazione del progetto tecnico, ancorandoli al servizio di somministrazione lavoro e non a delle Certificazioni che non impattano sulle Agenzie, peraltro non obbligatorie ex lege. Si veda la risposta alla Domanda n. 5 DOMANDA N. 7. Art 6 m) 8 per quanto concerne la formazione sulle attrezzature segnaliamo che solo l utilizzatore, essendo proprietario ed i possesso dei predetti strumenti, potrà fornire l adeguata formazione ai somministrati, e non l agenzia che ne è estranea. Chiediamo di rivedere l articolo sul punto Lo stesso art 35 comma 4 aggiunge che il contratto di somministrazione può prevedere che (anche) tale obbligo sia adempiuto dall Utilizzatore Si precisa che l'art. 6 lett. m) dispone che il Somministratore deve informare in linea generale i lavoratori somministrati sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e a formarli ed addestrarli all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa presso una struttura di service provider in ambito ICT, in conformità alle disposizioni previste nel D.Lgs. n. 81/2008; DOMANDA N. 8. Art 9 Ricordiamo che le sostituzioni avvengono nel periodo di prova o a seguito di procedimenti disciplinari, chiediamo conferma della lettura dell'articolo in questi termini. Si conferma quanto disposto all art. 9 Sostituzione dei lavoratori del Capitolato Tecnico. DOMANDA N. 9.
Pag.4 di 7 Art 18 Chiediamo che le penali non vengano trattenute sulla parte di fattura che costituisce rimborso del costo lavoro. Si conferma quanto disposto all art. 18 Penali del Capitolato Tecnico. DOMANDA N. 10. Art 21 chiediamo che in caso di recesso vengano fatti salvi i contratti in essere alla data di recesso o, in ogni caso, considerato il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni fino alla naturale scadenza contrattuale (art 45 CCNL Agenzie per il lavoro), si richiama il relativo onere dell utilizzatore al rimborso degli oneri retributivi e previdenziali sostenuti dall agenzia(art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15) Si invita a prendere visione dei seguenti documenti pubblicati dalla Stazione Appaltante sul sito www.insiel.it nella sezione Gare e acquisti, sottosezione Gare in corso: - bando GUUE rettificato, - Disciplinare di gara rettificato - Modello di offerta tecnica rettificato - Capitolato Tecnico rettificato DOMANDA N. 11. Art. 24 Si chiede a quanto ammontano le spese. Si stimano a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo in 6.000,00 per spese contrattuali e oneri di pubblicazione. DOMANDA N. 12.
Pag.5 di 7 Art. 27 Si chiede di confermare che l articolo si riferisce ai locali dell Agenzia e non agli ambienti di lavoro dove presteranno l opera i somministrati L art. 27 non parla di ambienti ma fa riferimento all obbligo di ottemperare alle prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 a carico del Somministratore; in particolare a quanto previsto all art. 8 del Capitolato Tecnico DOMANDA N. 13. Si chiede se vi siano già lavoratori impiegati attualmente, (con proiezione di eventuale utilizzo immediato), e se la risposta fosse affermativa di avere l'elenco suddiviso per inquadramento - ore e livelli - e di questi, il numero di eventuali stabilizzati. Sono attualmente impiegati 4 lavoratori: n. 1 addetto al magazzino, 3^ categoria impiegati, con orario di 7 ore e 35 minuti dal lunedì al venerdì, assunto dall attuale fornitore a tempo indeterminato; n. 2 ICT system administrator, 4^ categoria impiegati, con orario a turni a ciclo continuo, di cui uno assunto dall attuale fornitore a tempo indeterminato; n. 1 assistant and office support, 4^ categoria impiegati, con orario di 7 ore e 35 minuti dal lunedì al venerdì. DOMANDA N. 14. Si chiede al fine di poter effettuare una corretta analisi dei costi del personale, la quantificazione delle ore di ROL/PAR, non specificate in nessun documento di gara, sia per i lavoratori standard che per i lavoratori oggetto di turnazione 7/7 sulle 24 ore. Le ore di ROL, pari a 25 minuti giornalieri per i lavoratori non turnisti (che svolgono l attività lavorativa pari a 7 ore e 35 minuti giornalieri dal lunedì al venerdì), sono uguali e spalmate nell ambito della turnazione per i lavoratori H24. I PAR sono pari a 4 giornate lavorative. DOMANDA N. 15. Visto che sono a carico dell aggiudicatario le spese contrattuali nonché gli oneri fiscali; nonché gli oneri di pubblicità legale conseguenti alle spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, si chiede di poter quantificare a quanto ammontino tali spese.
Pag.6 di 7 Si veda la risposta alla Domanda n. 4. DOMANDA N. 16. Con riferimento alla procedura in oggetto chiediamo di poter ricevere dettagli sui profili richiesti in quanto nella descrizione delle figure professionali è inserito solo impiegati di 3-4-5 categoria e retribuzioni. I profili professionali richiesti possono essere tutti quelli presenti in una azienda di servizi ICT. DOMANDA N. 17. Con riferimento alla previsione di cui all'art. 21 lettera c) si chiede conferma che l'aggiudicatario sia da ritenersi responsabile solo ed esclusivamente in relazione alla violazione dell'obbligo del segreto d'ufficio da parte del personale diretto del Somministratore e non anche da parte del personale somministrato. Sarà causa di risoluzione del contratto la violazione dell obbligo del segreto d ufficio da parte del personale del Somministratore su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell espletamento dei propri compiti ovvero comportamenti diretti a influire sul regolare e programmato svolgimento dell attività di Utilizzatore. DOMANDA N. 18. Relativamente all'art. 19 del Capitolato Tecnico ("Recesso per sopravvenuta Convenzione CONSIP S.p.A."), nonchè dell'art. 20 (Recesso), si segnala che, visti i principi previsti in tema di disciplina del rapporto di lavoro a termine in regime di somministrazione previsto dal d.lgs. 81/15, e visto l art.23*, *comma 2 CCNL per la categoria delle Agenzia di Somministrazione di lavoro, con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori fino al termine contrattuale apposto al contratto, e che, pertanto, l Agenzia aggiudicataria avrà comunque diritto al pagamento del corrispettivo spettante al lavoratore comunque sino al termine del contratto di prestazione sottoscritto con il lavoratore somministrato, non spiegando alcuna efficacia diretta verso il lavoratore la previsione di recesso anticipato del DL 95/2012 né costituendo la previsione del corrispettivo del "decimo delle prestazioni non eseguite" alcun effettivo ed integrale indennizzo di quanto integralmente dovuto dall'agenzia ai lavoratori. Si chiede, pertanto, conferma che in caso di recesso i contratti di lavoro in somministrazione sottoscritti verranno onorati fino al termine contrattualmente pattuito.
Pag.7 di 7 Al caso si applicheranno le normative vigenti. DOMANDA N. 19. Con riferimento all art. 5 dello Schema di Accordo Quadro (Obbligazioni Specifiche del Fornitore) nella parte relativa all'onere di formazione e addestramento all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, si precisa che l'art. art. 37 co. 5 D.lgs. 81/08 stabilisce che «L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro». Si chiede pertanto conferma che la formazione sui rischi specifici e l addestramento sono da ritenersi demandati all impresa utilizzatrice e che, sia imputata all'aggiudicatario solamente la formazione sui rischi generici. In considerazione a quanto previsto all art. 11, lett. h) del Capitolato Tecnico rettificato, si conferma che la formazione sui rischi specifici e l addestramento sono da ritenersi demandati all impresa utilizzatrice e che, sia imputata all'aggiudicatario solamente la formazione sui rischi generici. DOMANDA N. 20. Viene riproposto il testo della Domanda n. 2 in quanto dalla prima pubblicazione di risposte ai quesiti la situazione si è modificata. Desidereremmo anche richiedere alla stazione appaltante se, fra il personale attualmente in essere, ci siano, ed eventualmente quante siano, delle risorse interinali assunte a tempo indeterminato dall attuale fornitore. Si conferma la presenza di due risorse interinali assunte a tempo indeterminato dall attuale fornitore (v. anche la Risposta alla Domanda n. 13).