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Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 02.02.2015 n. 31; Materia: rivalutazione monetaria ratei pensione REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO composta dai seguenti magistrati dott.stefano Imperiali dott.ssa Angela Silveri dott. Luigi Cirillo dott.ssa Daniela Acanfora dott. Marco Smiroldo Presidente -rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA in forma semplificata ex art.9 legge 21 luglio 2000 n.205, nel giudizio di appello, con contestuale istanza cautelare di sospensione, iscritto al n.47601 del ruolo generale, proposto dalministero DELLA DIFESA - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva- I Reparto - 4 Divisione - Sezione Contenzioso rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa Isabella Cimmino -. contro il sig. L. M. G., nato a. (xx) il 16 luglio 1975, elettivamente domiciliato presso lo studio dell avv. G. Attilio Compasso, in Cellole (CE) alla via Caravaggio n.56, giusta procura rilasciata a margine del ricorso in primo grado

avverso la sentenza emessa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania n.195 2013, depositata in data 27 febbraio 2014. Esaminati gli atti ed i documenti tutti della causa. Nella camera di consiglio del 20 gennaio 2015 l Amministrazione appellante non è comparsa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza impugnata il giudice monocratico delle pensioni della Sezione Giurisdizionale Campania ha accolto un ricorso prodotto dal sig. L. M., quale ex militare di leva, avverso il d.m. n. 507 del 2 dicembre 2002 (concessivo di tre annualità una tantum di 8 categoria per un infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio militare). Per l effetto, il predetto ha riconosciuto il diritto del ricorrente alla pensione privilegiata vitalizia di 8 cat. tab.a) a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione dell istanza amministrativa (pervenuta, come risulta dal fascicolo di primo grado, all Amministrazione il 19 maggio 1999), oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, nel senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove l indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi, sul punto richiamando, nella parte motivazionale, la sentenza delle Sezioni Riunite di questa Corte dei conti n.10/qm/2002. Con l appello in esame, ritualmente e tempestivamente notificato all appellato in data 27 maggio 2014 presso il procuratore costituitosi in primo grado, (avv. Compasso), il Ministero della Difesa ha impugnato la sentenza richiamando i principi affermati dalle Sezioni Riunite nella predetta sentenza n.6/qm/2008 dai quali si evince che l operatività del dettato di cui all art. 429 c.p.c. per le pensioni tabellari opera soltanto a decorrere dal 10 agosto 2000, di talché per i ratei maturati prima di detta data, ai sensi dell art.1224 c.c., la rivalutazione compete solo se il richiedente prova il maggior danno subito.

Nel contempo, il Ministero della Difesa ha avanzato un istanza di sospensione dell esecuzione della sentenza impugnata stante la sussistenza sia del fumus boni iuris che del periculum in mora,(quest ultimo scaturente dalla circostanza della irripetibilità delle somme eventualmente corrisposte e non dovute, trattandosi di somme imputate a capitoli di gestione finanziaria diversi da quelli sui quali insiste il pagamento del trattamento di pensione ), il tutto con vittoria di spese di giudizio. Il decreto presidenziale di fissazione dell odierna camera di consiglio, datato 30 settembre 2014, risulta ritualmente comunicato, a cura della segreteria, al procuratore costituitosi in primo grado, avv. Compasso, nonché al Ministero appellante, a mezzo posta elettronica, certificata in data 8 ottobre 2014. MOTIVI DELLA DECISIONE L art.9 della l. 21 luglio 2000 n.205 prevede, al comma 1, che Nel caso in cui ravvisino la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il tribunale amministrativo regionale e il Consiglio di Stato decidono con sentenza succintamente motivata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. In ogni caso, il giudice provvede anche sulle spese di giudizio, applicando le norme del codice di procedura civile.la decisione in forma semplificata è assunta, nel rispetto della completezza del contraddittorio, nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare nonché, alcomma 3, che Le disposizioni concernenti le decisioni in forma semplificata e la perenzione dei ricorsi ultradecennali, previste nei commi 1 e 2, si applicano anche ai giudizi innanzi alla Corte dei conti in materia di ricorsi pensionistici, civili, militari e di guerra. Nella concreta fattispecie, ad avviso di questo Collegio sussistono tutte le condizioni per adottare una sentenza in forma semplificata in quanto risulta assicurata l effettività del contraddittorio processuale dal momento che sia l appello che il decreto presidenziale di fissazione dell odierna

camera di consiglio sono stati ritualmente e tempestivamente notificati al sig. La Monica nel domicilio eletto, ai sensi del combinato disposto degli artt.170 e 330, comma 1, c.p.c.; il sig. La Monica non si è costituito in questo giudizio. Inoltre, sulla questione di diritto sollevata dal gravame si è, ormai, formato un assolutamente pacifico orientamento presso questa Sezione di appello (ex multis, Sez. II Appello n.97/2011, n.161/2011, n.582/2013, n. 399/2013, n.151/2014, n.162/2014; in terminis, vedasi anche Cass. Sez. 1 n.3646/2001; n.4919/2003). Anzitutto, secondo detto orientamento, è stato affermato che sui ratei pensionistici maturati a titolo di pensioni di guerra e di pensioni privilegiate militari-tabellari antecedentemente all entrata in vigore della l. 21 luglio 2000 n. 205 (10 agosto 2000) competono i soli interessi legali allorquando non sia stata data, per la rivalutazione monetaria, la prova del maggior danno ex art.1224 c.c., anche con l'eventuale ricorso al sistema delle presunzioni semplici (art. 2924 c.c.). Senonchè, si è però anche rilevato che tali presunzioni richiedono che venga dimostrata dal ricorrente, e non semplicemente enunciata, l appartenenza ad una delle categorie elaborate dalla giurisprudenza del giudice ordinario: imprenditore commerciale, risparmiatore abituale, creditore occasionale, modesto consumatore, sì da consentire al giudice di valutare e determinare il danno, in tal modo contemperando i contrapposti interessi. Nella concreta fattispecie poiché non risulta, dall esame del relativo fascicolo processuale, che il sig. La Monica abbia fornito tale prova, con riferimento - trattandosi di pensionato - alla categoria del modesto consumatore, nel giudizio di primo grado, ne deriva la fondatezza del motivo dell odierno gravame. Ne consegue che, in parziale riforma della sentenza impugnata, va statuito che sui ratei di pensione arretrati che l Amministrazione deve liquidare al predetto in esecuzione della sentenza medesima, maturati prima del 10 agosto 2000, non compete la rivalutazione monetaria.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell appellato, ex art.91 c.p.c., e si liquidano, in considerazione della natura della controversia e dell effettiva attività defensionale svolta, in euro 300,00 (trecento/00), importo omnicomprensivo, in favore del Ministero della Difesa. P.Q.M. LA CORTE DEI CONTI SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO definitivamente pronunciando, in forma semplificata ex art.9 della l.21 luglio 2000 n.205, nei sensi di cui in motivazione, contrariis reiectis ACCOGLIE l'appello n.47601 del ruolo generale, proposto dal MINISTERO DELLA DIFESA e per l effetto, in parziale riforma della sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania n.195-2014, depositata in data 27 febbraio 2014: - DICHIARA che sui ratei di pensione arretrati da liquidare al sig. G. L. M. in esecuzione della sentenza medesima, maturati prima del 10 agosto 2000, non compete la rivalutazione monetaria; - CONDANNA l appellato al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 300,00 (trecento/00), importo omnicomprensivo, in favore del Ministero della Difesa. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2015