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Oggetto: Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell art. 31 della L.R. 18.1.1999 n. 1 e s.m.i., relativa a Smaltimento mediante discarica controllata dei rifiuti solidi urbani a servizio del bacino di Iglesias. Proponente: Consorzio per la Zona industriale di Interesse Regionale di Iglesias. L'Assessore della Difesa dell'ambiente riferisce che il Consorzio per la Zona industriale di Interesse Regionale di Iglesias ha presentato, a novembre 2005, l istanza di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto Smaltimento mediante discarica controllata dei rifiuti solidi urbani a servizio del bacino di Iglesias, ascrivibile alla categoria di cui all allegato B1 della Delib.G.R. n. 5/11 del 15.2.2005, punto 14 Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m 3 (operazioni di cui all allegato B, lettere D1 e D5 del decreto legislativo n. 22/1997); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all allegato B, lettere D1 e D5 del decreto legislativo n. 22/1997), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m 3. L intervento, ricadente in località Is Candiazzus del territorio del comune di Iglesias, consiste in una discarica per rifiuti non pericolosi urbani, assimilati e fanghi, il cui progetto generale di massima, approvato nel 1990, prevedeva una capacità complessiva di 420.000 m 3, da ripartire in 3 moduli. Il primo stralcio funzionale approvato ha previsto la costruzione di due bacini di capacità complessiva di 240.000 m 3, il primo dei quali, di capacità pari a 150.000 m 3, è già stato realizzato ed esaurito. Il secondo bacino, autorizzato ma non realizzato, prevede una capacità di 90.000 m 3. Il progetto del terzo modulo consiste in una capacità aggiuntiva, rispetto ai due moduli autorizzati, di 180.000 m 3. In merito all iter, l Assessore fa presente che il procedimento è stato avviato a novembre 2005, in seguito alla regolarizzazione dell istanza attraverso il deposito della prescritta documentazione e alle pubblicazioni di rito, e che il 10 gennaio 2006 ha avuto luogo la presentazione pubblica dell intervento. Non sono inoltre pervenute osservazioni sul progetto. In data 9 febbraio 2006 si è svolta la prima conferenza istruttoria, in occasione della quale, oltre alla necessità di integrazioni e chiarimenti sulla documentazione presentata, è stata rilevata una 1/5

situazione vincolistica complessa che ha richiesto l avvio di procedure propedeutiche al proseguo dell istruttoria, in quanto potenzialmente preclusive alla realizzazione dell intervento. Su tali procedure, attivate presso il Ministero dell Ambiente, il Servizio del Genio Civile di Cagliari e il Servizio Atmosferico e del Suolo, Gestione Rifiuti e Bonifiche (ora Servizio Tutela dell atmosfera e del territorio), è stato fatto il punto in occasione della seconda conferenza istruttoria, convocata in data 15 settembre 2006, durante la quale sono state inoltre evidenziati alcuni aspetti non risolti nella documentazione integrativa trasmessa dal proponente. In seguito alla trasmissione dei necessari chiarimenti e allo svolgimento di una terza conferenza istruttoria in data 11 febbraio 2009, il Servizio SAVI, valutata la documentazione agli atti e le osservazioni presentate dagli enti invitati alla conferenza, compresi quelli competenti in relazione alle procedure propedeutiche sopra citate, tenuto conto del parere favorevole formulato dal Servizio Governo del territorio e tutela paesaggistica per le province di Cagliari e Carbonia-Iglesias, con nota prot. 5218 del 27 febbraio 2009, ha concluso l istruttoria con una proposta di giudizio positivo in merito alla compatibilità ambientale dell intervento, a condizione che siano rispettate e recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni di seguito riportate: 1. dovranno essere prioritariamente completati, nel rispetto di tutte le condizioni riportate all art. 2 dell ordinanza n. 4 del 22 maggio 2008 del Commissario delegato per l emergenza concernente l inquinamento delle aree minerarie dismesse del Sulcis-Iglesiente e del Guspinese, i lavori di messa in sicurezza permanente del sito contaminato ove è prevista la discarica; 2. dovranno essere prioritariamente poste in essere tutte le condizioni e prescrizioni riportate nella determinazione n. 84/II del 12 febbraio 2007 del direttore del Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche, concernente l approvazione del Piano di adeguamento ai termini del D.Lgs. n. 36/2003 del primo e secondo modulo della discarica. Si richiama in particolare la realizzazione, entro 90 giorni dalla conclusione della procedura di VIA: a) di un pozzetto per le analisi delle acque di drenaggio superficiale che consenta di interrompere lo scarico delle medesime acque a seguito del superamento dei limiti di legge; b) del sistema di captazione e combustione del biogas del primo modulo di discarica e l installazione della centralina meteoclimatica; 3. dovranno essere rispettati i requisiti di ammissibilità dei rifiuti in discarica di cui al D.M. 3.8.2005; 2/5

4. nella discarica non potranno essere conferiti direttamente rifiuti indifferenziati e il secco residuo da raccolta differenziata; è ammesso il conferimento del sopravaglio dell impianto di selezione a servizio del territorio della provincia di Carbonia-Iglesias esclusivamente nelle situazioni di fuori servizio dell impianto di valorizzazione energetica di riferimento; 5. il biostabilizzato prodotto dall impianto di Carbonia potrà essere conferito in discarica esclusivamente al conseguimento di un indice respirometrico dinamico (metodo Diprove) non superiore a 1.000 mgo 2 kgsv -1 h -1 oppure di un indice respirometrico statico (metodo UNI 10780) non superiore a 400 mgo 2 kgsv -1 h -1 ; 6. non dovrà essere effettuato lo smaltimento in discarica dei fanghi di depurazione che, secondo quanto stabilito dal Piano Regionale di Gestione dei rifiuti, dovranno essere destinati prioritariamente al riutilizzo in agricoltura o, in subordine, avviati agli impianti di produzione di compost di qualità; 7. sul fondo e sulle pareti dei moduli da costruire dovrà essere realizzato un sistema geoelettrico di controllo in grado di rilevare rotture o discontinuità nella geomembrana in HDPE; 8. date le caratteristiche di elevata permeabilità del substrato, che non garantiscono la presenza di una barriera geologica naturale rispondente ai requisiti stabiliti dal D.Lgs. n. 36/2003, oltre al pacchetto di impermeabilizzazione previsto dovrà essere realizzato nel fondo e nelle pareti dei moduli da costruire un sistema barriera artificiale di confinamento costituito da uno strato di argilla con permeabilità k minore o uguale a 1 x 10 alla -9 m/s e spessore s pari ad almeno 1 metro, messo in opera in strati uniformi compattati dello spessore massimo di 20 cm. Mediante indagini condotte in situ dovrà essere accertato che il sistema barriera artificiale realizzato garantisca il livello di protezione richiesto dal D.Lgs. n. 36/2003. In sede di Autorizzazione Integrata Ambientale potranno essere valutate soluzioni progettuali alternative che garantiscano una protezione equivalente per la realizzazione del sistema barriera di confinamento delle sponde; 9. la gestione operativa e post-operativa della discarica dovrà avvenire nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 36/2003, e dovrà comprendere: a) al fine di minimizzare il battente idraulico sul fondo e prevenire intasamenti e occlusioni delle tubazioni, la costante captazione, raccolta e smaltimento in impianto tecnicamente idoneo del percolato per tutto il tempo di vita della discarica, e comunque per un tempo non inferiore a 30 anni dalla data di chiusura definitiva dell'impianto; 3/5

b) il mantenimento in esercizio del sistema di estrazione, trattamento e controllo del biogas per tutto il tempo in cui in discarica ne è presente la formazione, ossia per il periodo ritenuto necessario dall'ente di controllo competente; 10. nella fase di esercizio della discarica, al fine di ridurre i valori di infiltrazione dell acqua meteorica e, conseguentemente, la produzione di percolato dovranno essere adottate opportune procedure gestionali quali ad esempio nei fronti di abbancamento in coltivazione l utilizzo di teli di copertura provvisoria; 11. prima dell avvio dei lavori tutti gli esemplari di quercia da sughero ricadenti all interno dell area di discarica dovranno essere espiantati con tecniche idonee e reimpiantati in aree limitrofe in condizioni stazionali adeguate. Successivamente al trapianto dovranno essere garantite per almeno due anni le necessarie cure colturali finalizzate a massimizzare le possibilità di ripresa vegetativa; 12. in relazione all intervento di recupero ambientale e paesaggistico dell impianto di discarica dovranno essere impiantate esclusivamente specie erbacee e arbustive autoctone appartenenti alle serie di vegetazione caratteristiche del sito, tenendo presente quanto disposto dal D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. circa l inserimento di specie nell ambito dei SIC. A tal fine rispetto all elenco delle specie arbustive proposte in progetto dovrà essere escluso l impianto di Nerium oleander. Tutto il materiale vegetale di propagazione dovrà provenire da ecotipi locali; 13. dato il progressivo decremento della quantità di rifiuti da conferire in discarica, che comporterà in considerazione delle volumetrie richieste una durata dell impianto superiore a quanto previsto, trascorsi cinque anni dalla conclusione della procedura di VIA dovrà essere attivata una procedura di verifica, nel corso della quale sarà valutata l effettiva necessità del terzo modulo. Tutto ciò premesso, l'assessore della Difesa dell'ambiente, constatato che il Direttore Generale ha espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di far proprio il giudizio del Servizio SAVI. La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'assessore della Difesa dell'ambiente DELIBERA di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell intervento in esame denominato Smaltimento mediante discarica controllata 4/5

dei rifiuti solidi urbani a servizio del bacino di Iglesias, proposto dal Consorzio per la Zona industriale di Interesse Regionale di Iglesias, a condizione che siano rispettate, e recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione, le prescrizioni descritte in premessa, sull osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, la Provincia di Carbonia-Iglesias e l ARPAS; di stabilire che, fermo restando l obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, i lavori, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali (SAVI), dovranno essere avviati entro tre anni dall adozione della presente deliberazione, pena l attivazione di una nuova procedura di valutazione di impatto ambientale. La Società dovrà inviare al Servizio SAVI gli elaborati progettuali che recepiscono le prescrizioni di cui alla premessa. Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo ambientale, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS). Il Direttore Generale f.f. Aldo Manca Il Presidente Ugo Cappellacci 5/5