ha pronunciato la presente

Documenti analoghi
contro nei confronti di per l'annullamento

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

N /2016 REG.PROV.CAU. N /2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

contro nei confronti di per l'annullamento:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

N /2014 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ha pronunciato la presente

per l'accertamento,con contestuale istanza cautelare,

N /2012 REG.RIC. 1/2012/ /Provvedime... REPUBBLICA ITALIANA

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima) SENTENZA

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) SENTENZA.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

per l'esecuzione del giudicato

ha pronunciato la presente

PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE DI PARMA. Dott. Italo CASO Consigliere. ha pronunciato la seguente

contro nei confronti di per la riforma

contro nei confronti di per la riforma

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

contro ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da

TAR di Milano, n. 1408/11: rimozione dei rifiuti e responsabilità del proprietario

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

Comune di Valmadrera, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Anghileri, con domicilio eletto presso Ercole Romano in Milano, viale Bianca Maria 23;

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) SENTENZA

contro nei confronti di per l'annullamento

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quinta) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

contro nei confronti di

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sul ricorso numero di registro generale 1686 del 2015, proposto da:

contro ha pronunciato la presente

IL TAR MARCHE DICE DI SI MA LA LEGGE DI STABILITÀ 2014 AVEVA DETTO DI NO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1997

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) SENTENZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Tar Campania Napoli n del

N /2007 REG.SEN. N /1999 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) SENTENZA.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA

Consiglio di Stato: le dimissioni accettate non sono revocabili unilateralmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA

( / S e n t e n z a b r e v e ) R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) SENTENZA

Urbanistica.Definizione di ristrutturazione edilizia TAR Piemonte Torino, Sez. I n del 11 dicembre 2012 commento e testo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA

contro nei confronti di per l'annullamento

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA

HOME REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) SENTENZA.

Sentenza n del 15 giugno 2012 Consiglio di Stato

contro ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 206 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede D E C I S I O N E

ha pronunciato la presente


N /2014 REG.RIC. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

Comune di Vieste Provincia di Foggia

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3240 del 2013, proposto da:

Scritto da Valentina Magnano Martedì 17 Maggio :47 - Ultimo aggiornamento Giovedì 19 Maggio :53

N /2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

ha pronunciato la presente

TAR Veneto n del 16/9/2014

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 1998.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

TAR di Torino: un impianto fotovoltaico è un edificio?


Transcript:

N. 00810/2011 REG.PROV.COLL. N. 00822/1999 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 822 del 1999, proposto da: Buscaroli Domenico, rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Mengoli, con domicilio eletto presso Giancarlo Mengoli in Bologna, via Carbonesi 5; contro Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici Dibologna, Ministero Per i Beni Culturali ed Ambientali, Direttore Gen. Ufficio Centrale Beni Ambien.E Paesaggistici, rappresentati e difesi dall'avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4; per l'annullamento del provvedimento del Comune di Imola prot.n.15615 del 27.03.1999 notificato il giorno 8.4.1999 con il quale il Dirigente competente ha respinto l'istanza di concessione edilizia in sanatoria presentata dal ricorrente col prot.gen.n.8337 del 04.04.1986 ai sensi della L.n.47/1985 e successive in materia, del provvedimento del Soprintendente per i Beni Ambientali e Architettonici di Bologna, Dott.Arch.Elio Garzillo, in data 18 marzo 1999, notificato

contestualmente al diniego comunale di cui sopra, con il quale è stata annullata l'autorizzazione paesistica rilasciata dal Comune di Imola e sottoscritta dal Dirigente competente prot.gen.n.7932 del 18.02.1999 con cui è stato rilasciato il nulla osta per il fabbricato di cui alla domanda di condono sopra indicata; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici Dibologna e di Ministero Per i Beni Culturali ed Ambientali e di Direttore Gen. Ufficio Centrale Beni Ambien.E Paesaggistici; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2011 il dott. Alberto Pasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Ricorre il sig. Buscaroli Domenico avverso il decreto 18.3.99 del Soprintendente ai Beni ambientali e Architettonici di Bologna, recante annullamento di autorizzazione paesaggistica comunale, ed il conseguenziale diniego di concessione in sanatoria 27.3.99 del Comune di Imola, per i motivi di seguito esaminati. Resiste la Soprintendenza. E ormai del tutto pacifico in giurisprudenza che il parere favorevole dell autorità preposta alla tutela è dovuto, ex art.32 L. 47/85, ai fini della sanatoria degli abusi edilizi in aree assoggettate al vincolo paesaggistico, a prescindere dalla anteriorità o posteriorità del vincolo stesso rispetto all abuso, che il parere medesimo deve essere motivato con riguardo alle CARATTERISTICHE DELL ABUSO ED IN CONFRONTO AL CONTESTO ED ALLE RAGIONI DEL VINCOLO, e che in mancanza è suscettibile di annullamento in sede di controllo di legittimità a

prescindere da ulteriori considerazioni di merito, che, ancorché esternate dall autorità di controllo, restano irrilevanti ai fini dell annullamento per difetto di motivazione. E altresì pacifico che la comunicazione di avvio procedimentale non è dovuta quando l interessato abbia aliunde conoscenza della pendenza del procedimento, e che la mancata indicazione del suo responsabile e dei mezzi di tutela non incide sulla legittimità dell atto, se non è allegata una conseguente compressione del diritto di difesa. Vanno quindi respinti tutti i motivi (primo, secondo, terzo, sesto e settimo motivo) relativi relativi a tali aspetti: data di imposizione del vincolo, insufficienza ai fini partecipativi dell avvertenza, inserita nel nulla osta comunale, circa l invio al controllo stante l autonomia di tale procedimento. -, mancata comunicazione del suo responsabile e dei mezzi di tutela, sconfinamento in valutazioni di merito sulla incompatibilità paesaggistica dell abuso, pretesa adeguatezza della motivazione trattasi di fabbricato rurale in area non particolarmente pregiata ( la quale invece non prende in considerazione alcuno degli elementi di giudizio necessari, come sopra individuati in carattere maiuscolo, bensì commenta la opportunità o meno del vincolo stesso). Va ribadito che ciò che si richiede all autorità preposta non è la prova negativa (definita dal ricorrente diabolica ) della assenza di pregiudizio ai valori tutelati, ma solo una valutazione esplicitamente e compiutamente motivata con riguardo a tutti gli elementi che militano in tal senso, e che sono stati considerati ai fini della espressione del giudizio conclusivo, in modo da poter almeno controllare che esso, pur essendo discrezionale, sia logico, ed esente da errori di fatto o difetti di istruttoria. La mancanza di una tale motivazione è puntualmente rilevata nel quarto considerato del decreto impugnato.

Quarto e quinto motivo sono infondati perché risulta documentalmente, anche a seguito della esperita istruttoria, che alla data del provvedimento (18.3.99) il Soprintendente arch. Garzillo era ancora legittimamente investito della carica (solo il 10.4.99 sarà infatti depositata la invocata sentenza 125/99 di annullamento della sua nomina), e legittimamente delegato all esercizio del controllo (D.M. 18.2.96) da parte del Direttore Generale dell ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici, titolare del relativo potere ai sensi del DPR 20.12.94, n.760, recante riorganizzazione del MIBAC in base al principio di separazione tra atti di indirizzo e di gestione, introdotto dal Dlgs 29/93 e poi ribadito dal D.Lgs 80/98 (cfr. TAR Lazio II 228/97, TAR Sardegna 215/97 e 563/97, TAR Lombardia 395/97, 396/97 e 397/97, CdS parere 5501/98, Corte Cost. 333/98). E respinto anche l ottavo ed ultimo motivo, in quanto la conclusione, di cui al decreto impugnato, secondo la quale il nulla osta comunale si traduce in una violazione del vincolo, si spiega agevolmente in base al presupposto già illustrato, che il parere favorevole è stato reso in mancanza di quella motivata valutazione di compatibilità paesaggistica che è necessaria per consentire edificazioni nell area interessata, che invece sono state assentite in mancanza di tale condizione di legge. Conclusivamente, il ricorso è respinto. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Emilia Romagna (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, che liquida in complessivi euro 3500 (tremilacinquecento) in favore dell Amministrazione per i beni e le attività culturali. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati: Giancarlo Mozzarelli, Presidente Bruno Lelli, Consigliere Alberto Pasi, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 29/11/2011 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)