S T U D I O M O S C A T O T O R A Z Z A P A P O N E

Documenti analoghi
PROROGA DELLA DETRAZIONE PER L ACQUISTO DI IMMOBILI RISTRUTTURATI DA IMPRESE COSTRUTTRICI E DA COOPERATIVE EDILIZIE

I limiti alle spese di ristrutturazione valgono per ogni singola abitazione

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

PREMESSA. Oggetto: Prorogata al 31 dicembre 2017 la detrazione IRPEF del 50% dell IVA pagata sugli acquisti di immobili di classe A e B

La detrazione del 36% per la ristrutturazione del condominio

LA DETRAZIONE TECONOLGICA E LEGATA AGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA La C.M. n. 35/E del 16 luglio 2009

CIRCOLARE N. 43/E OGGETTO

La novità è già stata esaminata dall Area scientifica - Studi Tributari, ed in particolare dallo Studio n /T del 12 febbraio 2016.

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244 (Estratto) (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del )

RISOLUZIONE N. 74/E ESPOSIZIONE DEL QUESITO

Detrazione del 36% per i box pertinenziali

Informativa per la clientela

Immobili ristrutturati: nuovo termine di vendita

36% - detrazione per box pertinenziale pagato successivamente al rogito

Oggetto: PROROGA DELLE DETRAZIONI SUGLI IMMOBILI E NUOVE AGEVOLAZIONI IRPEF IN VIGORE DAL 2016

Novità in materia di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica

Circolare n. 5. del 12 febbraio Legge Finanziaria 2010 (L n. 191) - Principali novità in materia fiscale INDICE

Agenzia delle Entrate Risoluzione 4 giugno 2007, n.124/e

Spese recupero edilizio e riqualificazione energetica

Oggetto: LEGGE DI BILANCIO, DECRETO FISCALE e ALTRE NOVITA - PRIVATI

Page 1/5

Studio di Economia e consulenza Aziendale s.r.l. Recupero edilizio: ampliato il raggio d azione dell agevolazione

CASI OPERATIVI IN MATERIA DI DETRAZIONE 36% - 55% PREVISTE DAL DECRETO CRESCITA

STUDIO MARCOZZI DOTTORI COMMERCIALISTI MILANO - VIA FOSCOLO, 4 TEL FAX

- di manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale

DETRAZIONI FISCALI - RISTRUTTURAZIONE

DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Acquisto box auto: spese detraibili anche senza bonifico Lo ha chiarito oggi l'agenzia delle Entrate con la circolare n. 43/E/2016

OGGETTO: Il bonus mobili

La Legge di Stabilità 2016 ha previsto una misura per la promozione dell acquisto di abitazioni

Detrazione leasing su abitazione principale e detrazione IVA per acquisto abitazioni

Circolare N.115 del 11 Luglio 2013

Agevolazioni fiscali per investimenti nell Energy Saving

INFORMATIVE BONUS MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI: NUOVI CHIARIMENTI

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA CASTELLANO

NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO SVILUPPO

LE NOVITÀ IN MATERIA DI DETRAZIONE 36% - 55% CONTENUTE NEL DECRETO CRESCITA

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Page 1/5

EFFETTO DELLE DETRAZIONI FISCALI SUL MERCATO IMMOBILIARE

Recupero edilizio: i chiarimenti della circolare n. 29/E/2013. (Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 29/E del )

Risposta n Con l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO

Box e posti auto, previste detrazioni del 50% (anche) per acquisto o realizzazione

Marco Zandonà - ANCE

RISOLUZIONE N. 167/E

Studio Rossi & Associati

DDL di Bilancio 2019: nuova proroga del bonus verde

Informativa per la clientela

Vito SARACINO Dottore Commercialista Revisore Contabile

Bonus ristrutturazioni 2018: guida completa dopo la proroga

NOVITÀ DEI PROVVEDIMENTI ESTIVI 2013

STUDIOME. Circolare n. 3/2016. Focus su: 1 Bonus Mobili. Notizie flash della settimana

Sartoris Team di Diego Genta sas Via Roma 79 Pessinetto (TO) Tel 0123/

Legge di stabilità 2016 ❷

Detrazione IRPEF sulle ristrutturazioni edilizie. Marco Castioni Corso Anaci 2013

Prorogata al 31 dicembre 2017 la detrazione IRPEF del 50% dell IVA pagata sugli acquisti di immobili di classe A e B

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

BENETTI & BUSINELLI STUDIO PROFESSIONALE dei Dottori Commercialisti Barbara Benetti e Sara Businelli

CIRCOLARE DEL 23/2/2017 Invio all Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle spese per gli interventi condominiali

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

Precompilazione delle dichiarazioni dei redditi Invio all Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle spese per gli interventi condominiali

La corretta applicazione delle detrazione del 36% e del 55%

INCENTIVI FISCALI RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE AGEVOLAZIONI FISCALI IN TERMINI DI DETRAZIONI IRPEF DEL 50%

Precompilazione delle dichiarazioni dei redditi - Invio all Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle spese per gli interventi condominiali

DETRAZIONE IRPEF DEL 36% E ALIQUOTA IVA PER IL BOX PERTINENZIALE

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

LE NOVITA FISCALI PER IL 2017

Aliquota IVA al 21% i primi chiarimenti dell'agenzia

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 1/2019. Oggetto: Interventi di recupero edilizio volti al risparmio energetico Comunicazione all ENEA - Modalità e termini

Ai gentili Clienti dello Studio

CIRCOLARE N. 11 / 2016.

IVA AL 10% E BENI SIGNIFICATIVI : I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE NELLA CM 15/E/2018

730, Unico 2016 e Studi di settore

COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DELLA PROVINCIA DI PADOVA Codice Fiscale

Novità in tema di spese di ristrutturazione e di risparmio energetico

STUDIO FLOREANI MEUCCI & ASSOCIATI

NOVITÀ IN MATERIA DI DETRAZIONI PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI (DL N.

NOVITÀ DEI PROVVEDIMENTI ESTIVI 2013

Ristrutturazione edilizia: ecco tutte le novità per il 2016

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

A) Proroga delle detrazioni IRPEF/IRES per la riqualificazione energetica degli edifici.

Precompilazione delle dichiarazioni dei redditi - Invio all Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle spese per gli interventi condominiali

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015

Acquisto di unità residenziali Detraibile il 50% dell Iva pagata all impresa costruttrice

Recupero edilizio, risparmio energetico, bonus arredi: novità della legge di stabilità 2014

Recupera il. grazie al bonus fiscale

Circolare n 4 del

Sartoris Team di Diego Genta sas Via Roma 79 Pessinetto (TO) Tel 0123/

RIPARTIZIONE ANNUALE DELLA DETRAZIONE Nuova modalità di ripartizione della detrazione che dovrà avvenire in quote uguali in un numero FISSO DI 5 ANNI.

OGGETTO: Novità in materia di detrazioni per gli interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (DL n.

Informativa n. 29 INDICE. del 6 settembre 2013

Circolare n. 29 del 6 settembre 2013 INDICE

OGGETTO: Condominio minimo: detrazione per ristrutturazione

Gli incentivi fiscali per l acquisto di abitazioni energetiche

Transcript:

Genova, 21 gennaio 2009 Alla Preg.ma Clientela CIRCOLARE DI STUDIO N. 3-2009 LA MANOVRA FINANZIARIA 2009 (L. 22.12.2008 N. 203) 1

La presente informativa intende fornire una analisi delle novità di maggior rilievo contenute nella legge Finanziaria 2009. 1 LA LEGGE FINANZIARIA 2009 Con la L. 22.12.2008 n. 203 1 è stata approvata la Finanziaria per il 2009, la quale: stabilisce il limite massimo del saldo netto da finanziare per l anno 2009; prevede interventi in materia di entrate e spese; contiene alcune disposizioni in materia fiscale. Rispetto agli scorsi anni, la legge Finanziaria 2009 contiene un numero limitato di disposizioni fiscali, riguardanti prevalentemente la proroga di alcune agevolazioni, in quanto gli interventi più rilevanti sono stati inseriti: nel DL 25.6.2008 n. 112 convertito nella L. 6.8.2008 n. 133 2 (c.d. manovra d estate ); nel DL 29.11.2008 n. 185 3 (c.d. manovra anti-crisi ), attualmente in fase di conversione in legge. 2 NOVITÀ IN MATERIA DI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO La legge Finanziaria 2009 proroga ulteriormente, con riferimento all anno 2011, le agevolazioni ai fini IRPEF e IVA per gli interventi di recupero edilizio. 2.1 PROROGA DELLA DETRAZIONE IRPEF DEL 36% PER LE SPESE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO L art. 2 co. 15 della L. 22.12.2008 n. 203, modificando l art. 1 co. 17 lett. a) della L. 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008), proroga fino al 31.12.2011 l agevolazione consistente nella detraibilità dall IRPEF lorda del 36% delle spese di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell art. 1 della L. 27.12.97 n. 449 e successive modifiche ed integrazioni. La proroga disposta dalla legge Finanziaria 2009 riguarda le spese sostenute nell anno 2011. Si ricorda, infatti, che il suddetto art. 1 co. 17 della L. 244/2007 aveva già disposto la proroga dell agevolazione in esame per il triennio 2008 2010. 2.1.1 AMMONTARE MASSIMO DELLE SPESE DETRAIBILI Anche per l anno 2011 resta pari a 48.000,00 euro per unità immobiliare l ammontare massimo entro il quale le spese sostenute rilevano ai fini del computo della detrazione del 36%. Allo stesso modo 4, se vengono effettuati lavori che rappresentano la mera prosecuzione di un intervento avviato in periodi d imposta precedenti in cui l agevolazione era già in vigore, le relative spese sostenute dal contribuente rilevano quale base di computo della detrazione fino a concorrenza della differenza tra: l importo di 48.000,00 euro e 1 Pubblicata sul S.O. n. 285/L alla G.U. 30.12.2008 n. 303. 2 Il testo coordinato del DL 112/2008 e la relativa legge di conversione sono stati pubblicati sul S.O. n. 196/L alla G.U. 21.8.2008 n. 195. 3 Pubblicato sul S.O. n. 263/L alla G.U. 29.11.2008 n. 280. 4 Ai sensi dell art. 2 co. 5 della L. 27.12.2002 n. 289 (Finanziaria 2003), disposizione espressamente richiamata dall art. 1 co. 17 della L. 244/2007. 2

la somma delle spese già sostenute in precedenti periodi d imposta in relazione allo stesso intervento. La detrazione risulterà quindi pari al 36% di tale differenza. RIPARTIZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI 48.000,00 EURO TRA I COMPROPRIETARI O CONTITOLARI Poiché l ammontare massimo di 48.000,00 euro va riferito nella sua unitarietà all unità immobiliare, in caso di comproprietà o titolarità di più diritti sulla stessa unità immobiliare oggetto di intervento il limite deve essere suddiviso tra i soggetti contitolari che hanno sostenuto la spesa e, in quanto tali, hanno diritto alla detrazione. La ris. Agenzia delle Entrate 12.7.2007 n. 167 ha chiarito che, in caso di comproprietà o contitolarità, il limite di 48.000,00 euro va suddiviso in proporzione alle spese sostenute dagli aventi diritto, qualora l onere delle stesse non sia stato sopportato in eguale misura. PERTINENZE DELL ABITAZIONE L Agenzia delle Entrate, con le ris. 4.6.2007 n. 124 e 29.4.2008 n. 181, ha stabilito che il limite di 48.000,00 euro va riferito all unità immobiliare abitativa (es. appartamento) e alle sue pertinenze (es. box auto), unitariamente considerate. Pertanto, i lavori che riguardino anche pertinenze distintamente accatastate non fanno moltiplicare il limite della detrazione, in quanto non possono costituire un autonomo centro di imputazione di un ulteriore ammontare massimo di spesa pari a 48.000,00 euro ciascuna. SPESE RELATIVE AGLI INTERVENTI SULLE PARTI COMUNI La ris. Agenzia delle Entrate 3.8.2007 n. 206 ha chiarito che, se vengono eseguiti interventi edilizi sia sulla singola unità immobiliare, sia sulle parti comuni condominiali, il limite massimo di spesa di 48.000,00 euro deve essere riferito autonomamente alle due tipologie di interventi, in quanto oggetto di un autonoma previsione agevolativa. In pratica, il contribuente può beneficiare della detrazione IRPEF del 36%, fino ad un tetto massimo di spesa di 48.000,00 euro: sia per gli interventi riguardanti i singoli appartamenti; sia per le spese relative ai lavori sulle parti comuni dell edificio, nell ambito della quota millesimale di competenza. Al riguardo, occorre però tenere presente che: nel caso di titolarità, da parte di un condomino, di più appartamenti, il limite di 48.000,00 euro relativo ai lavori sulle parti comuni va considerato per ciascuna abitazione 5 ; pertanto, in caso di svolgimento di interventi edilizi agevolabili sia sulle singole unità immobiliari possedute nello stesso edificio che sulle parti comuni condominiali, il limite di 48.000,00 euro di spesa per le parti comuni si applica in relazione a ciascun appartamento posseduto e si cumula con lo stesso limite di 48.000,00 euro previsto per i lavori riguardanti ciascuno dei suddetti appartamenti; un autonomo limite di spesa non è ammissibile per gli interventi sulle parti comuni quando l edificio è costituito esclusivamente da un unità abitativa e dalle relative pertinenze. 5 Si vedano le ris. Agenzia delle Entrate 4.6.2007 n. 124 e 25.1.2008 n. 19. 3

2.1.2 OBBLIGO DI INDICAZIONE IN FATTURA DEL COSTO DELLA MANODOPERA Ai sensi dell art. 1 co. 19 della L. 244/2007, anche con riferimento all anno 2011 l agevolazione in discorso è riconosciuta a condizione che nella fattura emessa dall impresa che esegue l intervento sia distintamente evidenziato il costo della manodopera. Si ricorda che la mancata distinta esposizione in fattura dei costi della manodopera costituisce una vera e propria causa di disconoscimento dell agevolazione, al pari, ad esempio, del mancato invio, prima dell inizio dell intervento, della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara dell Agenzia delle Entrate 6. Tuttavia, nei seguenti casi, il diritto alla detrazione persiste anche per le spese che il contribuente abbia pagato a fronte di fatture non recanti la distinta indicazione del costo della manodopera: quando il pagamento delle spese agevolate, ancorché effettuato a partire dal 4.7.2006 7, si riferisca a fatture emesse prima di tale data e prive dell indicazione relativa al costo della manodopera; pertanto, per poter continuare a beneficiare della detrazione, in tal caso non è necessario che venga richiesta l integrazione delle fatture al soggetto che le ha emesse 8 ; quando il pagamento delle spese agevolate avvenga a fronte di fatture emesse in acconto prive dell indicazione relativa al costo della manodopera; in tale ipotesi, è tuttavia necessario che nella fattura a saldo venga indicato il costo della manodopera impiegata per l effettuazione dell intero intervento 9. PRECISAZIONI RELATIVE AL COSTO DELLA MANODOPERA In merito all obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera, si ricorda che la circ. Agenzia delle Entrate 16.2.2007 n. 11 ha chiarito che: il costo della manodopera può essere indicato quale dato complessivo, senza necessità di una distinta evidenziazione in ordine ai singoli dipendenti impiegati; l impresa individuale che fornisca la prestazione attraverso l attività del solo titolare non deve indicare alcun costo per la manodopera prestata dal titolare stesso, evidenziando però tale circostanza in fattura; se l impresa individuale si avvale di dipendenti, il costo della manodopera deve essere evidenziato al netto dell apporto del titolare; se l impresa affida, in tutto o in parte, l esecuzione dei lavori ad altri soggetti, che operino in base a contratto d opera o d appalto, la fattura deve menzionare tale circostanza, indicando altresì sia il costo della manodopera impiegata direttamente dall impresa, sia quello della manodopera impiegata dagli altri soggetti, secondo l importo da questi comunicato; l obbligo sussiste sia per le fatture emesse in relazione a contratti d appalto e d opera, sia per quelle emesse in relazione a cessioni di beni con posa in opera degli stessi. 2.2 PROROGA DELLA DETRAZIONE IRPEF DEL 36% PER L ACQUISTO DI UNITÀ IMMOBILIARI IN FABBRICATI INTERAMENTE RECUPERATI DA IMPRESE 6 Si veda la circ. Agenzia delle Entrate 4.8.2006 n. 28 ( 11). 7 Data di entrata in vigore del DL 4.7.2006 n. 223, con il quale è stato previsto per la prima volta l obbligo in esame. 8 Si veda la ris. Agenzia delle Entrate 4.6.2007 n. 124. 9 Si veda la ris. Agenzia delle Entrate 12.7.2007 n. 167. 4

L art. 2 co. 15 della L. 22.12.2008 n. 203, modificando l art. 1 co. 17 lett. b) della L. 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008), proroga di un ulteriore anno anche la detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute per l acquisto di unità immobiliari abitative (e relative pertinenze) site in fabbricati interamente recuperati da imprese di costruzione o ristrutturazione, mediante interventi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia 10, ai sensi dell art. 9 co. 2 della L. 28.12.2001 n. 448 (Finanziaria 2002). Come in passato, l agevolazione riguarda anche le spese sostenute per l assegnazione ai soci di unità immobiliari residenziali (e relative pertinenze) da parte di cooperative edilizie che abbiano effettuato i suddetti interventi di recupero. Per effetto della legge Finanziaria 2009, la detrazione compete quindi a condizione che: l intervento di recupero sia eseguito nel periodo dall 1.1.2008 al 31.12.2011 11 ; l atto notarile di acquisto (ovvero di assegnazione, in caso di cooperative edilizie) sia stipulato entro il 30.6.2012 12. 2.2.1 SOMME VERSATE A TITOLO DI ACCONTO Come sopra indicato, il diritto alla detrazione compete a condizione che l atto notarile di acquisto o di assegnazione venga stipulato entro il termine del 30.6.2012. Tuttavia, si ricorda che l acquirente (assegnatario) può avvalersi della detrazione, limitatamente alle somme versate in acconto sul corrispettivo di acquisto, già in periodi d imposta anteriori a quello di stipulazione dell atto notarile, a condizione che il contratto preliminare risulti regolarmente registrato. 2.2.2 COMPUTO DELLA DETRAZIONE In merito alle modalità di calcolo della detrazione, non viene introdotto alcun elemento di innovazione. Pertanto, per ciascuna unità immobiliare residenziale, comprensiva di eventuali pertinenze 13, la base di computo della detrazione del 36% è individuata dall art. 9 co. 2 della L. 448/2001 nel 25% del corri-spettivo di acquisto (assegnazione), assunto comunque fino a concorrenza del tetto massimo di 48.000,00 euro. Ne consegue la detraibilità dall IRPEF lorda del 9% (corrispondente appunto al 36% del 25%) del corri-spettivo di acquisto (assegnazione), considerato fino a concorrenza di un tetto massimo pari a 192.000,00 euro. 2.2.3 PECULIARE DISCIPLINA IN MATERIA DI ADEMPIMENTI Ai sensi del DM 9.5.2002 n. 153, la detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute per l acquisto (assegnazione) di unità immobiliari residenziali site in edifici interamente recuperati da imprese di costruzione o ristrutturazione (o cooperative edilizie) beneficia di alcuni sgravi sotto il profilo degli adempimenti formali funzionali al suo riconoscimento. In particolare: 10 Interventi di cui all art. 3 co. 1 lettere c) e d) del DPR 6.6.2001 n. 380 (Testo unico in materia edilizia). 11 Termine precedentemente stabilito al 31.12.2010. 12 Termine precedentemente stabilito al 30.6.2011. 13 Si veda la circ. Agenzia delle Entrate 10.6.2004 n. 24 ( 1.3), la quale ha chiarito che l agevolazione riguarda unicamente le unità immobiliari classificate nelle categorie del gruppo A (es. A/2, A/3, ecc.), mentre alle unità immobiliari diversamente censite in catasto l agevolazione si applica ( ) solo nelle ipotesi in cui vengano acquistate contestualmente all unità abitativa e siano qualificate in atto quali pertinenze dell abitazione. 5

non è necessario che i pagamenti siano effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, essendo possibile provvedere tramite altri mezzi (es. assegni bancari o circolari, ecc.); non è necessario inviare alcuna comunicazione all Agenzia delle Entrate (in particolare, non è richiesto l invio della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara). 2.2.4 OBBLIGO DI INDICAZIONE IN FATTURA DEL COSTO DELLA MANODOPERA Ai sensi dell art. 1 co. 19 della L. 244/2007, anche la detrazione in commento compete a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura 14. 2.3 PROROGA DELL IVA AL 10% SULLE MANUTENZIONI EDILIZIE L art. 2 co. 15 della L. 22.12.2008 n. 203, modificando l art. 1 co. 18 della L. 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008) proroga ulteriormente, in relazione all anno 2011, l agevolazione tributaria disciplinata dall art. 7 co. 1 lett. b) della L. 23.12.99 n. 488. Pertanto, è possibile applicare l IVA con l aliquota ridotta pari al 10%, anziché con l aliquota ordinaria del 20%, alle prestazioni di servizi: rese nell ambito di interventi di manutenzione edilizia (ordinaria o straordinaria) di cui all art. 31 co. 1 lettere a) e b) della L. 5.8.78 n. 457, eseguiti su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata; fatturate fino al 31.12.2011. Si ricorda peraltro che, in presenza di beni di valore significativo di cui al DM 29.12.99, opera un meccanismo limitativo in base al quale l aliquota ridotta (10%) non trova applicazione rispetto all intero corrispettivo. ASSENZA DELL OBBLIGO DI DISTINTA INDICAZIONE IN FATTURA DEL COSTO DELLA MANODOPERA Ai sensi dell art. 1 co. 19 della L. 244/2007, l obbligo di evidenziare in fattura il costo della manodopera viene espressamente previsto, a pena di decadenza dall agevolazione, solo in relazione alla fruizione della detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di recupero edilizio 15, mentre non sussiste ai fini dell agevo-lazione IVA in esame. Di conseguenza, nel caso in cui sussistano le condizioni per avvalersi di entrambe le agevolazioni (sia delle detrazioni IRPEF/IRES che dell aliquota ridotta IVA), sarà comunque necessaria l indicazione del costo della manodopera in fattura, ma solo in relazione all agevolazione IRPEF/IRES. Il punto è stato confermato espressamente dalla circ. Agenzia delle Entrate 19.2.2008 n. 12. Lo Studio resta a disposizione per fornire tutta la collaborazione necessaria e coglie l occasione per porgere i migliori saluti. Paolo Moscato Paolo Torazza Alberto Papone 14 In merito, si veda il precedente 2.1.2. 15 Norma che si estende alle detrazioni IRPEF/IRES del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all art. 1 co. 344-349 della L. 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni (si veda la circ. Agenzia delle Entrate 31.5.2007 n. 36, 4). 6

7