Adozione di provvedimenti temporanei di limitazione della circolazione al fine di ridurre l inquinamento atmosferico a tutela della salute pubblica.

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Settore Ambiente Carpi 25.09.2013 Via Peruzzi, 2 41012 Carpi (MO) Spett.le Tel. 059-649081 Fax 059-649152 ALBO PRETORIO e-mail: ambiente@carpidiem.it Oggetto: Adozione di provvedimenti temporanei di limitazione della circolazione al fine di ridurre l inquinamento atmosferico a tutela della salute pubblica. IL SINDACO Viste le seguenti disposizioni normative: Legge n 833 del 23.12.1978 Istituzione del Servi zio Sanitario Nazionale ; Legge del 24.11.1981 n 689 Modifiche al sistema penale ; D.Lgs. n 285 del 30.04.1992 Nuovo codice della S trada e successive modifiche e integrazioni; D.Lgs. n 267 del 18.08.2000 Testo unico delle le ggi sull ordinamento degli Enti Locali, e successive modifiche e integrazioni; il D.Lgs. n 155 del 13.08.2010 Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell aria ambiente e per un aria più pulita in Europa ; Considerato: che il citato D.Lgs. n 155 del 13.08.2010, nell a mbito del riparto di competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali, delinea un nuovo quadro di riferimento per garantire un approccio coerente ed uniforme in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente; che la Regione Emilia Romagna, conformemente alla suddetta normativa, con D.G.R. n 2001 del 27/12/2011 ha avviato un processo di riorganizzazione delle modalità di gestione della qualità dell aria, approvando la nuova zonizzazione del territorio e, di conseguenza, la nuova configurazione della rete regionale di monitoraggio della qualità dell aria; che dall analisi dei dati rilevati dalla rete di monitoraggio emerge la necessità di adottare, sull intero territorio regionale, un complesso di misure atte a favorire la riduzione delle emissioni di PM10 e NO2; Visto l Accordo di Programma sulla qualità dell aria 2012-2015 sottoscritto in data 26/07/2012 fra la Regione Emilia Romagna, le Province, i Comuni capoluogo e i Comuni aventi più di 50.000 abitanti dell Emilia Romagna, fra cui anche il Comune di Carpi; Visti i seguenti allegati al presente atto: allegato A, concernente le categorie EURO di appartenenza dei veicoli e le relative Direttive comunitarie di riferimento; allegato B, contenente l elenco dei veicoli per trasporti specifici e per uso speciale indicati nella deroga VII; allegato C, contenente la planimetria con la delimitazione dell area urbana ove si applicano le limitazioni della circolazione dinamica dei veicoli di cui al presente atto; ORDINA secondo le modalità sotto specificate, la limitazione della circolazione dinamica dei veicoli a motore nell area del centro abitato del Comune di Carpi individuata nella planimetria in allegato C, delimitata da viale De

Amicis, viale Petrarca, viale Carducci, via Garagnani, viale Cavallotti, via Catellani, via Tre Febbraio, Via Volta (le vie indicate sono percorribili liberamente): 1. nelle giornate non festive di lunedì, martedì, mercoledì giovedì e venerdì comprese nel periodo 01/10/2013 31/03/2014, nella fascia oraria 8.30 18.30, è vietata la circolazione: dei veicoli a motore ad accensione comandata (veicoli alimentati a benzina) precedenti alla direttiva EURO 1 1 ; degli autoveicoli a motore ad accensione spontanea (veicoli alimentati a gasolio o altrimenti denominati diesel ) precedenti alla direttiva EURO 2 1 ; degli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) EURO 2 1, qualora sprovvisti di sistema di riduzione della massa di particolato (filtro antiparticolato); dei veicoli ad accensione spontanea (diesel) di tipo M2, M3, N1, N2, N3 precedenti alla direttiva EURO 3 1, ovvero non dotati di sistema di riduzione della massa di particolato (filtro antiparticolato) con marchio di omologazione e inquadrabili, ai fini dell inquinamento da massa di particolato, quali EURO 3 1 o categoria superiore; dei ciclomotori, dei motocicli e dei veicoli a tre ruote con motore a due tempi precedenti alla direttiva EURO 1 1 ; 2. nelle giornate non festive di giovedì comprese nei periodi 01/10/2013 30/11/2013 e 07/01/2014 31/03/2014, nella fascia oraria 8.30 18.30, il divieto di circolazione è esteso anche alle seguenti categorie: veicoli a motore ad accensione comandata (veicoli alimentati a benzina) Euro 1 1, Euro 2 1 e Euro 3 1 ; autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) Euro 3 1 qualora non siano dotati di sistemi di riduzione della massa di particolato; ciclomotori, motocicli e veicoli a tre ruote Euro 1 1. 3. la circolazione dei veicoli di cui ai punti 1 e 2 è vietata anche nelle giornate di domenica 06/10/2013, 03/11/2013, 12/01/2014, 02/02/2014 e 02/03/2014, nella fascia oraria 8.30-18.30; 4. i divieti di cui ai punti 1, 2 e 3 si applicano anche in presenza dell attestazione di avvenuto controllo dei gas di scarico; 5. le limitazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 in ogni caso non riguardano: I. veicoli elettrici, ibridi, a GPL, a metano; autoveicoli con almeno tre persone a bordo (car pooling), se omologate a 4 o più posti, e con almeno 2 persone, se omologate a 2 posti; II. veicoli ad accensione comandata (benzina) e ad accensione spontanea (diesel) conformi alla direttiva EURO 4 e successive 1 ; III. IV. veicoli ad accensione spontanea (diesel) conformi alla direttiva EURO 3 1, purché dotati di sistema di riduzione della massa di particolato (filtro antiparticolato) al momento dell immatricolazione del veicolo; la presenza del sistema di cui sopra deve risultare da annotazione sulla carta di circolazione, ovvero da apposita autocertificazione rilasciata dal concessionario che ha venduto il veicolo; veicoli ad accensione spontanea (diesel) che, dalla carta di circolazione, risultino dotati di sistema di riduzione della massa di particolato (FAP) con marchio di omologazione e inquadrabili, ai fini dell inquinamento da massa di particolato, almeno come conformi alla direttiva EURO 4 1, ai sensi del DM 39/08 e 42/08 e ss.mm.ii.; V. veicoli ad accensione spontanea (diesel) categoria M2, M3, N1, N2, N3 omologati EURO 3 1 o che, dalla carta di circolazione, risultino dotati di sistema di riduzione della massa di particolato (filtro antiparticolato) con marchio di omologazione e inquadrabili, ai fini dell inquinamento da massa di particolato, quali Euro 3 1 o categoria superiore, ai sensi del DM 39/08 e 42/08 e ss.mm.ii.; VI. VII. 1 ciclomotori, motocicli e veicoli a tre ruote omologati conformemente alle direttive europee successive a Euro 1 (EURO 2-3) 1 ; autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, così come definiti dall articolo 54 del codice della strada (cfr. allegato B); Per le direttive comunitarie relative a ciascuna delle categoria EURO citate nella presente ordinanza, si veda il documento in allegato A.

VIII. IX. autoveicoli guidati da soggetti portatori di handicap con patente B speciale (ex F) o guidati da soggetti aventi difficoltà a deambulare comprovata da certificato medico; autoveicoli al servizio di persone invalide muniti del contrassegno di cui al DPR 24.07.1996 n 503; autoveicoli adibiti al trasporto pubblico collettivo (autobus), compresi i taxi; autoveicoli a noleggio con conducente; autoveicoli adibiti al trasporto collettivo convenzionato di studenti; X. veicoli di emergenza e soccorso, compresi quelli adibiti a soccorso stradale e alla pubblica sicurezza, nonché, in genere, veicoli di proprietà dello Stato, della Regione Emilia Romagna, delle Amministrazioni provinciali e comunali, dell Azienda USL, di ARPA, AIMAG, ATCM, utilizzati esclusivamente nell espletamento dei compiti istituzionali, esercitati anche in forma convenzionata; XI. XII. veicoli di operatori delle associazioni di volontariato ambientale, zoofilo e sociale, utilizzati esclusivamente nell espletamento dei compiti istituzionali, esercitati anche in forma convenzionata; veicoli attrezzati per il pronto intervento o per la manutenzione di impianti pubblici e privati, a servizio delle imprese e dell utenza civile (sono compresi in tale voce gli interventi su impianti elettrici, idraulici, termici e tecnologici in genere, nonché gli interventi di accessibilità all abitazione, ivi comprese pulizie e traslochi); veicoli adibiti a lavori stradali e alla manutenzione del verde pubblico; XIII. mezzi di cantiere a servizio della ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, limitatamente ai percorsi dalla sede della ditta al cantiere, con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o autocertificazione, nel caso di lavoratori autonomi, indicante la sede del cantiere e la natura dell intervento; XIV. veicoli di medici e veterinari in visita urgente comprovata, muniti di apposito contrassegno rilasciato dall ordine professionale; XV. veicoli condotti da operatori sanitari e/o assistenziali che prestano servizio presso strutture sanitarie e/o assistenziali pubbliche o private, ivi compreso il domicilio dell assistito, muniti di attestazione nominativa rilasciata dalla struttura, nonché veicoli per il trasporto di persone ospitate presso strutture protette e residenze sanitarie assistenziali muniti di certificazione rilasciata dalla struttura; XVI. veicoli per il trasporto di persone per visite mediche, trattamenti sanitari e riabilitativi programmati e/o continuativi attestati da certificato medico o prenotazione, nonché veicoli condotti da familiari, o altre persone incaricate allo scopo (muniti di delega a firma di un familiare), provenienti o diretti verso il domicilio di parenti ammalati o non completamente autosufficienti, muniti di documentazione medica giustificativa; XVII. veicoli di lavoratori su turno (ciclo continuo o doppio turno), muniti di attestazione nominativa rilasciata dal datore di lavoro, o di autocertificazione in caso di lavoratore autonomo, indicante la turnazione lavorativa, limitatamente ai percorsi casa lavoro; veicoli di operatori in servizio di reperibilità con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o con autocertificazione nel caso di lavoratori autonomi; XVIII. veicoli di cortei funebri e di ditte di onoranze funebri per lo svolgimento delle proprie attività; veicoli di cortei nuziali; veicoli di sacerdoti e ministri del culto di qualsiasi confessione utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni del proprio ministero; XIX. XX. XXI. veicoli adibiti al trasporto di farmaci, di prodotti per uso medico (es. gas terapeutici, ecc.) e di prodotti deperibili (es. pasti per le mense, frutta, ortaggi, carni, pesci, animali vivi, fiori, latte, latticini, ecc.); veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di strutture pubbliche e private di assistenza socio-sanitaria, scuole, cantieri e pubblici esercizi; veicoli per il trasporto merci (categorie N 2 e N 3 ) in transito dalla sede operativa dell impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e ritorno; veicoli degli ambulanti che si recano o di ritorno dai mercati; veicoli diretti o provenienti dagli alberghi cittadini muniti di prenotazione o ricevuta dell albergo; XXII. veicoli adibiti al trasporto di rifiuti speciali di ditte iscritte all Albo Nazionale delle imprese esercenti servizio di smaltimento rifiuti; veicoli adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari; veicoli adibiti al trasporto di carburanti, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo; XXIII. veicoli degli istituti di vigilanza privata (compresi i veicoli degli addetti che si recano sul posto di lavoro muniti di tesserino di riconoscimento); veicoli adibiti al trasporto di valori e articoli di monopolio a servizio di esercizi commerciali; XXIV. veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo); veicoli diretti alla revisione muniti di prenotazione; veicoli del servizio postale; XXV. veicoli degli operatori dell informazione (giornali, emittenti televisive e radio), durante l espletamento delle loro mansioni, muniti di tesserino di riconoscimento; veicoli degli edicolanti; veicoli adibiti al trasporto di giornali, quotidiani e periodici;

XXVI. veicoli a servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate; XXVII. veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, StoricoLancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate; 6. fatto salvo l eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente codice penale, le sanzioni amministrative da applicare in caso di inottemperanza alla presente ordinanza, sono quelle previste dall art. 7 comma 13 bis del D.Lgs 30.04.1992 n 285 Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii., ossia: sanzione amministrativa pecuniaria: da euro 155,00 a euro 624,00 pagamento in misura ridotta: euro 155,00, salvi adeguamenti ISTAT previsti dal C.d.S.; sanzione amministrativa accessoria (nel caso di reiterazione della violazione nel biennio): sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni; 7. all esecuzione della presente Ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Stradale di cui all art. 12 del Codice della Strada. DISPONE che il presente provvedimento venga reso noto ai cittadini e agli enti interessati mediante pubblicazione all Albo Pretorio e attraverso altri strumenti d informazione, per garantirne ampia e tempestiva divulgazione. INFORMA che contro il presente atto gli interessati possono presentare ricorso al TAR territorialmente competente entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione. IL SINDACO Enrico Campedelli

ALLEGATO A CATEGORIE EURO 1, 2, 3, 4, 5 E DIRETTIVE COMUNITARIE DI RIFERIMENTO Dal 1991 la Comunità europea ha emanato una serie di Direttive per regolamentare le emissioni di inquinanti da parte dei veicoli. In base a queste direttive sono state individuate diverse categorie di appartenenza. Per capire a quale di queste categorie appartiene un veicolo è necessario controllare i riferimenti presenti nella carta di circolazione. Sulla carta di circolazione di vecchio tipo l'indicazione si trova in basso nel riquadro 2, su quella di nuovo tipo, formato A4, l'indicazione è riportata alla lettera V.9 del riquadro 2 ed è spesso integrata con una ulteriore specifica nel riquadro 3. CATEGORIE EURO EURO 1: indica le autovetture conformi alla Direttiva 91/441, i "veicoli commerciali leggeri" conformi alla direttiva 93/59, in vigore dal 1 gennaio 1993 e i veicoli a due o tre ruote conformi alla direttiva 97/24/CE. La normativa ha obbligato le case costruttrici ad adottare la marmitta catalitica e l'alimentazione ad iniezione. Tutte le auto immatricolate dopo il 1 gennaio 1993 sono almeno EURO 1. Attenzione: alcune automobili, seppur immatricolate prima di tale data rispettano comunque la normativa EURO 1, per cui si consiglia di controllare sempre il libretto di circolazione. Per i veicoli nuovi immatricolati prima del 1992, quando non è annotata sulla carta la dicitura "rispetta la direttiva CEE n. 91/441" si consiglia di prendere contatto con la Motorizzazione Civile (ora denominata Dipartimento dei Trasporti Terrestri) per ottenere i relativi chiarimenti. Comunque, se la carta di circolazione è interamente compilata a mano, secondo procedure in vigore fino al 1978, si tratta sicuramente di un veicolo "pre-euro1". EURO 2: indica le autovetture conformi alla direttiva 94/12 CEE o i "veicoli commerciali leggeri" conformi alla direttiva 96/69/CE, in vigore dal 1 gennaio 1 997. Attenzione: alcune case costruttrici hanno anticipato l'obbligo per cui ci sono dei veicoli immatricolati prima del 1997 che rispettano l'euro 2. EURO 3: indica i veicoli conformi alla direttiva 98/69, in vigore dal 1 gennaio 2001. Attenzione: alcune auto potrebbero essere state immatricolate nel 2001 ma fabbricate nel 2000 e quindi prive di EURO 3; alcune case costruttrici, invece, hanno anticipato l'obbligo per cui ci sono dei veicoli immatricolati prima del 2001 che rispettano l'euro 3. EURO 4: indica i veicoli conformi alla direttiva 98/69B, in vigore dal 1 gennaio 2006. Tale normativa impone una ulteriore riduzione delle emissioni inquinanti. Attenzione: alcune case costruttrici hanno anticipato l'obbligo, per cui ci sono veicoli immatricolati prima del 2006 che rispettano l'euro 4. EURO 5: prevede che a partire dal 1 settembre 2009 vengan o omologate solo vetture che rispondono a livelli di emissione ancora minori rispetto alle precedenti normative. La norma di riferimento in materia è il Regolamento del Parlamento europeo e del consiglio del 20 giugno 2007, n. 715/2007/CE pubblicato sulla GUCE n. L171 del 29/6/2007. Pre-Euro: indica i veicoli "non catalizzati" a benzina e i veicoli "non ecodiesel"

DIRETTIVE COMUNITARIE DI RIFERIMENTO EURO 1 (immatricolati dopo il 31.12.1992) EURO 2 (immatricolati dopo il 1.1.1997) EURO 3 (immatricolati dopo il 1.1.2001) EURO 4 (immatricolati dopo il 1.1.2006) EURO 5 (omologate dopo il 1.9.2009, immatricolate dopo il 1.1.2011) 93/59 CEE con catalizzatore 91/441 CEE 91/542 CEE punto 6.2.1.A N.B. Per i ciclomotori la direttiva di riferimento é la: 97/24/CE 91.542 punto 6.2.1.B 94/12 CEE 96/1 CE 96/44 CEE 96/69 CE 98/77 CE Nel libretto è possibile trovare anche le seguenti diciture: 96/20-95/54 93/116-96/69-96/36 96/20-95/54 93/116-96/69-95/56-96/37 96/20-95/54 93/116-96/69-95/56-96/37-96/38 96/20-95/54 93/116-96/69-95/56-96/36-96/37-96/38 92/97/CEE - 94/12 CEE - 93/116 CE 92/97/CEE - 94/12 CEE 96/20 CE - 96/44 CE 96/20 CE - 96/1 CE 96/20 CE - 94/12 CEE 92/97/CE - 96/69 CE 92/97/CE - 96/69 CE - 93/116 CE 96/20 CE - 91/542 CEE PUNTO 6.2.1 - B 96/20 CE - 94/12 CEE - 93/116 CE 96/20 CE - 95/54 CE - 94/12 CEE - 93/116 CE 96/20 CE - 96/69 CE - 93/116 CE 96/20 CE - 96/69 CE - 95/54 CE - 93/116 CE 92/97/CEE - 94/12 CE - 95/54 CE - 93/116 CE CE 96/20-93/116-96/69-95/56 1999/102/CE rif. 96/69/CE 98/77 CE CE 96/20-95/54-93/116-94/12-96/36-96/38 96/20 CE - 95/54 CE - 96/69 CE - 95/56 CE 98/69 CE 98/77 CE rif 98/69 CE 99/96 CE 99/102 CE rif. 98/69 CE 2001/1 CE rif 98/69 CE 2001/27 CE 2001/100 CE A 2002/80 CE A 2003/76 CE A 98/69/CE B 98/77/CE rif. 98/69/CE B 1999/96 CE B 1999/102 CE B rif. 98/69/CE B 2001/1/CE Rif. 98/69 CE B 2001/1 CE B rif. 98/69 CE B 2001/27 CE B 2001/100 CE B 2002/80 CE B 2003/76 CE B 2005/55/CE B1 2006/51 CE B rif. 2005/55/CE B1 Si precisa che l autoveicolo rientra nella classe EURO 4 solo se la Direttiva di riferimento riporta la lettera B. Qualunque altra sigla indica il riferimento ad una normativa precedente (EURO1, EURO 2, EURO 3). 2005/55/CE B2 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2 (ecol. migliorato) oppure Riga C 99/96 fase III oppure Riga B2 o C 2001/27 CE Rif. 1999/96 Riga B2 oppure Riga C 2005/78 CE Rif 2005/55 CE Riga B2 oppure riga C

Allegato B AUTOVEICOLI PER TRASPORTI SPECIFICI E PER USO SPECIALE DI CUI ALL ART. 54 DEL CODICE DELLA STRADA 1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice della strada, autoveicoli per trasporti specifici, gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate: a. furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata; b. carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani; c. cisterne per il trasporto di liquidi o liquami; d. cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti; e. telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato; f. telai con selle per il trasporto di coils; g. betoniere; h. carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo; i. carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'adr o di normative comunitarie in proposito; j. carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli; k. carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi; l. furgoni blindati per il trasporto valori; m. altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.

2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, autoveicoli per usi speciali i seguenti autoveicoli: a. trattrici stradali; b. autospazzatrici; c. autospazzaneve; d. autopompe; e. autoinnaffiatrici; f. autoveicoli attrezzi; g. autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche; h. autoveicoli gru; i. autoveicoli per il soccorso stradale; j. autoveicoli con pedana o cestello elevabile; k. autosgranatrici; l. autotrebbiatrici; m. autoambulanze; n. auto funebri; o. autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti; p. autoveicoli per disinfezioni; q. auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo; r. autoveicoli per radio, televisione, cinema; s. autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti; t. autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili; u. autocappella; v. auto attrezzate per irrorare i campi; w. autosaldatrici; x. auto con installazioni telegrafiche; y. autoscavatrici; z. autoperforatrici; aa.autosega; bb.autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni; cc. autopompe per calcestruzzo; dd.autoveicoli per uso abitazione; ee.autoveicoli per uso ufficio; ff. autoveicoli per uso officina; gg.autoveicoli per uso negozio; hh.autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento; Altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.

ALLEGATO C - AREA INTERESSATA DAI PROVVEDIMENTI DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE È consentito il transito lungo le vie perimetrali (V.le De Amicis, v.le Petrarca, v.le Carducci, via Garagnani, via Catellani, via 3 febbraio e via Volta) È inoltre consentito l utilizzo dei parcheggi che hanno gli accessi sulle vie suddette