Corso Tecnico Normativo



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Obiettivi del corso Corso Tecnico Normativo Gli adempimenti relativi alla compilazione dei nuovi libretti di impianto di climatizzazione Acquisire le competenze necessarie per assolvere ai dettami in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, ed in particolare : Il D.p.r. 74/2013 e il D.M. 10/02/2014 Il libretto di uso e manutenzione I nuovi libretti di impianto di climatizzazione I nuovi rapporti di controllo di efficienze energetica D.p.r. 74/2013 D.p.r. 74/2013 IN VIGORE DAL 12 LUGLIO 2013 Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Ambito di intervento e finalità Definizioni Valori massimi della temperatura Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva

D.p.r. 74/2013 Art. 1 Ambito di intervento e finalità Art. 7 Controllo e manutenzione degli impianti termici Art. 8 Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici Art. 9 Ispezioni sugli impianti termici Art. 10 Competenze delle Regioni e delle Province autonome Art. 11 Sanzioni Art. 12 Abrogazioni Art. 13 Copertura finanziaria 1. Il presente decreto definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, nonché i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti di climatizzazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di seguito denominato: "decreto legislativo". 2. I criteri generali di cui al comma 1 si applicano all'edilizia pubblica e privata. Allegati A; B; C Art. 2 Definizioni Cosa si intende per impianto termico? Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'articolo 2, comma 1, e nell'allegato A del decreto legislativo n 192/2005 e ulteriori aggiornamenti contenuti nella legge n 90/2013 Definizione IMPIANTO TERMICO (modificata dall'art. 2, comma 1 della Legge n 90/2013) Impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di ACS, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici, gli impianti individuali di riscaldamento. D. Lgs. 192/2005 LEGGE N 90/2013 Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 regolamenta la progettazione e la realizzazione dei nuovi edifici e degli impianti in essi installati, l esercizio, il controllo, la manutenzione e le ispezioni degli impianti termici. A tali fini assume particolare importanza la definizione di impianto termico che è connessa a tutta la materia regolamentata dal D.lgs. 192/05. L ultima definizione di impianto termico, introdotta dalla legge n. 90/2013 che ha modificato il D.lgs 192/05, recita: "l'impianto termico: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento.

Cosa si intende per impianto termico? Cosa si intende per impianto termico? Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kw. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. Tenuto conto delle finalità del D.lgs 192/05, si ritiene che l impianto termico debba essere costituito da apparecchi, dispositivi e sottosistemi installati in modo fisso caratterizzanti il sistema edificio/impianto, senza limiti di potenza. La definizione di impianto termico comprende anche l'insieme di più apparecchi a fiamma indipendenti tra loro, installati in modo fisso, al servizio della stessa unità immobiliare, qualora la somma delle loro potenze al focolare non sia inferiore a 5 kw. Non sono impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. Tra le singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate sono da intendersi comprese anche: gli edifici residenziali monofamiliari le singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionali (ad esempio studio medico o legale) o commerciale (ad esempio agenzia di assicurazioni) o associativa (ad esempio sindacato, patronato) che prevedono un uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione puramente residenziale Sono assimilati agli impianti termici quegli impianti ad uso promiscuo nei quali la potenza utile dedicata alla climatizzazione degli ambienti sia superiore a quella dedicata alle esigenze tecnologiche e/o a fini produttivi, comprendenti anche la climatizzazione dei locali destinati ad ospitare apparecchi o sostanze che necessitano di temperature controllate. Art. 2 Definizioni Art. 3 Valori massimi della temperatura Non sono considerati impianti termici: apparecchi, quali stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è 5 kw sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di ACS al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale e assimilate D. Lgs. 192/2005 LEGGE N 90/2013 1. Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare: a) 18 C + 2 C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; b) 20 C + 2 C di tolleranza per tutti gli altri edifici 2. Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, non deve essere minore di 26 C - 2 C di tolleranza per tutti gli edifici. 3. Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro i limiti fissati ai commi 1 e 2 è ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia.

Art. 3 Valori massimi della temperatura Art. 4 Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale 4. Gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, sono esclusi dal rispetto dei commi 1 e 2, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti. Per gli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, per le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, le autorità comunali possono concedere deroghe motivate ai limiti di temperatura dell'aria negli ambienti di cui ai commi 1 e 2, qualora elementi oggettivi o esigenze legati alla specifica destinazione d'uso giustifichino temperature diverse di detti valori. 1. Gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti invernali sono condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non siano superati i valori massimi di temperatura indicati all'articolo 3 del presente decreto 2. L'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito con i seguenti limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata anche in due o più sezioni: a) Zona A: ore 6 giornaliere dal 1 dicembre al 15 marzo b) Zona B: ore 8 giornaliere dal 1 dicembre al 31 marzo c) Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo d) Zona D: ore 12 giornaliere dal 1 novembre al 15 aprile e) Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile f) Zona F: nessuna limitazione Art. 4 Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale Art. 4 Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale 6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione, non si applicano nei seguenti casi: a) edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività ; b) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore; c) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria; 7. Presso ogni impianto termico al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, il proprietario o l'amministratore espongono una tabella contenente: a) l'indicazione del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto; b) le generalità e il recapito del responsabile dell'impianto termico; c) il codice dell'impianto assegnato dal Catasto territoriale degli impianti termici istituito dalla Regione o Provincia autonoma ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera a).

1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto che può delegarle ad un terzo. Singole unità immobiliari residenziali RESPONSABILE DELL IMPIANTO TERMICO DELEGA AL 3 Singole unità Edifici con immobiliari impianti residenziali termici non locate centralizzati Edifici di proprietà di società La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. DELEGA AL 3 Occupante Proprietario Amministratore A.D. o Proprietà In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti. OK 2. In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega di cui al comma 1 non può essere rilasciata, salvo che nell'atto di delega sia espressamente conferito l'incarico di procedere alla loro messa a norma. Il delegante deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinché il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l'esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati. Negli edifici in cui sia instaurato un regime di condominio, la predetta garanzia è fornita attraverso apposita delibera dell'assemblea dei condomini. OK In tale ipotesi la responsabilità degli impianti resta in carico al delegante, fino alla comunicazione dell'avvenuto completamento degli interventi necessari da inviarsi per iscritto da parte del delegato al delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori. Fine Lavori

3. Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente. L'atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, anche come destinatario delle sanzioni amministrative, applicabili ai sensi dell'articolo 11, deve essere redatto in forma scritta contestualmente all'atto di delega. 4. Il terzo responsabile, ai fini di cui al comma 3, comunica tempestivamente in forma scritta al delegante l'esigenza di effettuare gli interventi, non previsti al momento dell'atto di delega o richiesti dalle evoluzioni della normativa, indispensabili al corretto funzionamento dell'impianto termico affidatogli e alla sua rispondenza alle vigenti prescrizioni normative. Negli edifici in cui vige un regime di condominio il delegante deve espressamente autorizzare con apposita delibera condominiale il terzo responsabile a effettuare i predetti interventi entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi costi. In assenza della delibera condominiale nei detti termini, la delega del terzo responsabile decade automaticamente. 5. Il terzo responsabile informa la Regione o Provincia autonoma competente per territorio, o l'organismo da loro eventualmente delegato: a) della delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi; b) della eventuale revoca dell'incarico o rinuncia allo stesso, entro due giorni lavorativi; c) della decadenza di cui al comma 4, entro i due successivi giorni lavorativi, nonché le eventuali variazioni sia della consistenza che della titolarità dell'impianto

6. Il terzo responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto o all'affidamento di alcune attività di sua competenza, fermo restando il rispetto del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, per le sole attività di manutenzione, e la propria diretta responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1667 e seguenti del codice civile. NO DELEGA 7. Il ruolo di terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di venditore di energia per il medesimo impianto, e con le società a qualsiasi titolo legate al ruolo di venditore, in qualità di partecipate o controllate o associate in ATI o aventi stessa partecipazione proprietaria o aventi in essere un contratto di collaborazione, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto di servizio energia, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, in cui la remunerazione del servizio fornito non sia riconducibile alla quantità di combustibile o di energia fornita, ma misurabile in base a precisi parametri oggettivi preventivamente concordati. Nel contratto di servizio energia deve essere riportata esplicitamente la conformità alle disposizioni del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 Art. 7 Controllo e manutenzione degli impianti termici Art. 7 Controllo e manutenzione degli impianti termici 1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente. Art.1 DM 37/08 (Le lettere) c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; 2. Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente. 3. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili ne' reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo. e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;

Art. 7 Controllo e manutenzione degli impianti termici 4. Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi: a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate Altri riferimenti normativi Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 Allegato L (art.12, comma 1): Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell impianto termico devono essere conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l uso e la manutenzione elaborate dal costruttore dell impianto. Qualora non siano disponibili tali istruzioni, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente. Queste operazioni vengono riportate nel LIBRETTO DI USO E MANUTENZIONE Chi stabilisce quali sono gli interventi di controllo e manutenzione da effettuare sugli impianti termici e la relativa frequenza? I modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica, pur prevedendo alcuni controlli di sicurezza sull'impianto e sui relativi sottosistemi di generazione di calore o di freddo, non sono rapporti di controllo o manutenzione ai fini della sicurezza e pertanto non sono esaustivi in tal senso. Gli interventi di controllo e manutenzione devono essere eseguiti a regola d arte, da operatori abilitati a dette operazioni, nel rispetto della normativa vigente. L operatore, al termine delle medesime operazioni, ha inoltre l obbligo di effettuare un controllo di efficienza energetica i cui esiti vanno riportati sulle schede 11 e 12 del libretto di impianto e sul pertinente rapporto di controllo di efficienza energetica allegato al D.M. 10 febbraio 2014 da rilasciare al responsabile dell impianto che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione. Sui modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica devono essere annotate, nel campo osservazioni, le manutenzioni effettuate, e nei campi raccomandazioni e prescrizioni quelle da effettuare per consentire l'utilizzo sicuro dell'impianto. Sullo stesso modello il manutentore riporterà la data prevista per il successivo intervento. Chi stabilisce quali sono gli interventi di controllo e manutenzione da effettuare sugli impianti termici e la relativa frequenza? Il responsabile dell impianto termico o per esso un terzo che ne assume la responsabilità, ai sensi dell art. 7 del D.lgs 192/05 e s.m.i. e dell art. 7 del D.P.R. 74/2013, provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente. L'Allegato A al D.lgs. 192/05 definisce il responsabile dell'impianto termico come "l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche". La predisposizione di istruzioni relative al controllo periodico degli impianti ai fini della sicurezza, con l'indicazione sia dei singoli controlli da effettuare che della loro frequenza, è compito dell'installatore, per i nuovi impianti, e del manutentore, per gli impianti esistenti, i quali devono tenere conto delle istruzioni fornite dai fabbricanti dei singoli apparecchi e componenti, ove disponibili. La vigente legislazione non contiene prescrizioni o indicazioni su modalità e frequenza dei controlli e degli eventuali interventi manutentivi sugli impianti di climatizzazione estiva e/o invernale né sui singoli apparecchi e componenti che li costituiscono.

Altri riferimenti normativi Ministero dello Sviluppo Economico circolare N 0008895 del 23-05-2006 Sia la precedente legislazione (decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.412, come modificato dal decreto Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.551) che la nuova (questo comma), lasciano al costruttore dell impianto o al fabbricante dell apparecchio la responsabilità di definire la frequenza e la tipologia delle operazioni di controllo e manutenzione necessarie per mantenere gli impianti e gli apparecchi in condizioni di sicurezza per le persone e per le cose ed in condizioni di perfetta efficienza. Analogamente i progettisti ed i costruttori di impianti ed i fabbricanti di apparecchi di riscaldamento diversi da quelli di cui al punto precedente, nell ambito delle rispettive responsabilità, hanno il diritto ed il dovere di definire e dichiarare esplicitamente, in forma scritta, al committente o all utente quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l impianto da loro progettato, costruito, fabbricato o modificato, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose, e con quale frequenza queste vadano effettuate. Solo in ultima istanza, sia la vecchia che la nuova legislazione, pongono per le operazioni di controllo tecnico (dalle quali può discendere o meno la necessità di un intervento di manutenzione) scadenze temporali massime legate alle esigenze di efficienza energetica e salvaguardia dell ambiente, e non alle esigenze di sicurezza, che sono salvaguardate dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 e suoi decreti attuativi e, per gli impianti a gas, dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1083 leggi sulle quali né la legge 9 gennaio 1991, n. 10, né l attuale decreto legislativo, n.192/05, potevano o intendevano intervenire A CHI SPETTA LA COMPILAZIONE? INSTALLATORE: nel caso di costruzione di nuovo impianto, rifacimento o sostanziale modifica dell impianto termico e sostituzione caldaia, da consegnare congiuntamente alla Dichiarazione di conformità e relativi allegati obbligatori. MANUTENTORE: nel caso di manutenzione impianto termico esistente, al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose indicando con quale frequenza le operazioni di controllo e manutenzione, sull intero impianto, vadano eseguite e quale sia la successiva scadenza

In questa scheda si registrano: 1. I dati della ditta installatrice (se nuovo impianto) 2. I dati della ditta a cui sono affidate le operazioni di controllo e manutenzione (se impianto esistente) 3. I dati del responsabile della manutenzione ESEMPI DI ALTRI COMPONENTI DELL'IMPIANTO

Art. 7 Controllo e manutenzione degli impianti termici Art. 7 Controllo e manutenzione degli impianti termici 5. Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un "Libretto di impianto per la climatizzazione". In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unità immobiliare i libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati. 6. I modelli dei libretti di impianto di cui al comma 5 e dei rapporti di efficienza energetica di cui all'articolo 8, comma 3, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche, sono aggiornati, integrati e caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, entro il 1 luglio 2013, ferma restando la facoltà delle Regioni e Province autonome di apportare ulteriori integrazioni. I predetti rapporti di efficienza energetica prevedono una sezione, sotto forma di check-list, in cui riportare i possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente. Art.8 Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici Art.8 Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici 1. In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kw e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kw, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante: a) il sottosistema di generazione come definito nell'allegato A del decreto legislativo b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti Definizione di sottosistema di generazione Apparecchio o insieme di più apparecchi/dispositivi che permette di trasferire, al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato o all'acqua sanitaria, il calore derivante da una o più delle seguenti modalità: a) Prodotto della combustione b) Ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da fenomeni naturali quali ad esempio l'energia solare, ecc.) c) Contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riqualificato a più alta temperatura d) Contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore

Art.8 Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici Art.8 Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici 2. Le operazioni di cui al comma 1 sono effettuate secondo i rispettivi rapporti di controllo di efficienza energetica, come individuati all'allegato A del presente decreto. 3. I controlli di efficienza energetica di cui ai commi 1 e 2 devono essere inoltre realizzati: a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica Esempio: sostituzione valvola gas e conseguente regolazione bruciatore Art.8 Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici Quando e su quali impianti si eseguono i controlli di efficienza energetica? 4. Il successivo controllo deve essere effettuato entro i termini previsti a far data dalla effettuazione dei controlli di cui al comma 3 I controlli di efficienza energetica, si eseguono, ai sensi dell art.8, comma 1 del D.P.R. 74/2103 in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kw e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kw, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante: a) il sottosistema di generazione come definito nell Allegato A del decreto legislativo; b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati; c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell acqua, dove previsti. L art. 8, comma 3 del D.P.R. 74/2103, prevede che i controlli di efficienza energetica devono essere inoltre realizzati: a) all atto della prima messa in esercizio dell impianto, a cura dell installatore; b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore; c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l efficienza energetica.

Quando e su quali impianti si eseguono i controlli di efficienza energetica? Quando e su quali impianti si eseguono i controlli di efficienza energetica? Per quanto riguarda le macchine frigorifere e/o pompe di calore, in accordo con la tabella dell allegato A del D.P.R. 74/2013, si procede al controllo di efficienza energetica solo quando la potenza utile, in una delle modalità di utilizzo (climatizzazione invernale/estiva), è maggiore o uguale a 12 kw. Per quanto riguarda i limiti degli intervalli di potenza di cui alla nota 1 dell allegato A del D.P.R. 74/2013 che recita I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori o delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto, si precisa che per stesso impianto si intende che la somma delle potenze va effettuata solo quando le macchine siano al servizio dello stesso sottosistema di distribuzione. Per i singoli apparecchi con potenza inferiore ai valori limite riportati sul suddetto allegato A non si compilano, pertanto, i rapporti di controllo di efficienza energetica. Circa i limiti delle potenze, (maggiore o uguale o semplicemente maggiore e segni adottati) citati nel comma 1 dell art. 8 e nell allegato A del D.P.R. 74/2013, vanno interpretati nel senso di maggiore o uguale in accordo con l art. 9 del D.P.R. 74/2013 che stabilisce i limiti di potenza per gli accertamenti e le ispezioni. Non si possono, infatti, fare gli accertamenti e/o le ispezioni se non sono previsti i controlli di efficienza energetica. L'articolo 2, comma 2, del DM 10 febbraio 2014, prevede che gli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili siano esclusi dai controlli di efficienza energetica di cui all'articolo 2, comma 1. Ai fini della applicazione del DM 10 febbraio 2014, la definizione di "impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili" resta valida anche in presenza di eventuali consumi elettrici degli ausiliari. Art.8 Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici Art.8 Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici 5. Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica, come indicato nell'allegato A del presente decreto. Una copia del Rapporto è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti di cui al comma 5 dell'articolo 7; una copia è trasmessa a cura del manutentore o terzo responsabile all'indirizzo indicato dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, con la cadenza indicata all'allegato A del presente decreto. 6. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare del generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell'allegato B del presente decreto.