CONFAGRICOLTURA PIEMONTE FEDERAZIONE ITALIANA IMPRESA AGRICOLA FAMILIARE FEDERAZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE S T A T U T O ART. 1

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CONFAGRICOLTURA PIEMONTE FEDERAZIONE ITALIANA IMPRESA AGRICOLA FAMILIARE FEDERAZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE S T A T U T O ART. 1 COSTITUZIONE DENOMINAZIONE SEDE E costituita, con sede in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 58, la Federazione Italiana Impresa Agricola Familiare (Federazione Regionale) del Piemonte, in sigla F.I.I.A.F. del Piemonte. Essa fa parte di Confagricoltura Piemonte a norma dell art. 1 dello Statuto della medesima. Essa costituisce, unitamente alle altre Federazioni Provinciali e regionali di categoria, la Federazione Italiana Impresa Agricola Familiare (Federazione Nazionale) a norma dell art.3 dello Statuto della Federazione medesima ed a norma dell art.3 dello Statuto della Confederazione Generale dell Agricoltura Italiana. ART. 2 SCOPI - ORDINAMENTO La Federazione Regionale, associazione di categoria senza finalità di lucro, difende, tutela e rappresenta le piccole e medie imprese agricole; in particolare quelle condotte da imprese familiari. L attività della Federazione Regionale è diretta anche alla tutela di tutte le figure soggettive addette che con il lavoro e l impegno contribuiscono alla conduzione aziendale. A tal fine la Federazione Regionale si propone: a) di rappresentare le Federazioni Provinciali nei confronti della Regione Piemonte e degli altri enti pubblici e privati nonché degli organismi sindacali, professionali ed economici operanti a livello regionale; b) di assicurare il più organico collegamento tra le Federazioni Provinciali dell Impresa Agricola Familiare e tra queste e la Federazione Nazionale dell Impresa Agricola Familiare,

c) di designare ed eventualmente nominare propri rappresentanti o delegati in tutti quegli enti, organismi, istituzioni o commissioni in cui sia prevista una rappresentanza degli interessi della categoria a livello regionale; d) di svolgere, in collaborazione con Confagricoltura Piemonte, ogni attività rivolta alla tutela del lavoro autonomo ed alla soluzione dei suoi problemi; e) di tutelare gli interessi della categoria anzidetta, favorirne lo sviluppo tecnico ed economico, in armonia con gli interessi generali della Federazione Nazionale, degli enti e società ad essa collegati e dell agricoltura italiana; f) di studiare i problemi economici, tecnici e sociali che interessano la categoria stessa e determinare i criteri di carattere generale per la loro risoluzione; g) di promuovere e coordinare tutte le attività, gli orientamenti e gli indirizzi intesi a favorire ed a migliorare l impresa agricola familiare in relazione alle attuali esigenze economico-sociali, assicurando in particolare la dovuta assistenza a favore degli associati per il migliore conseguimento di qualsivoglia prestazione previdenziale ed assistenziale riservata alla categoria; h) di stimolare ed agevolare la cooperazione tra le imprese, anche attraverso la ricerca e il trasferimento delle innovazioni, per quanto riguarda i mezzi di produzione, l organizzazione del commercio, la trasformazione e la conservazione dei prodotti agricoli, il credito agrario, le mutue di assicurazione, la proprietà fondiaria, le reti di impresa, l agriturismo, l apicoltura, l agro-energia, il biologico, il florovivaismo, la pesca, la piscicoltura e l acquacoltura; i) di raccogliere ed elaborare tutti gli elementi e i dati relativi a questioni interessanti le categorie anzidette; j) di esercitare tutte quelle altre funzioni che siano ad essa affidate dalla propria Federazione Nazionale; k) di promuovere il miglioramento delle condizioni sociali ed economiche dei soggetti di cui al 1 comma del presente articolo, in particolare dei lavoratori autonomi attivi e in pensione, dei familiari e dipendenti, curando e tutelando i loro bisogni ed interessi previdenziali e socio-assistenziali tramite l istituto di patronato E.N.A.P.A., nonché assicurare l assistenza fiscale per favorire il conseguimento delle prestazioni integrative tramite il C.A.A.F. Confagricoltura Pensionati s.r.l. e il C.A.F. Imprese Confagricoltura s.r.l.; l) di partecipare, a livello territoriale, ad organismi e a coordinamenti di associazioni che perseguono finalità analoghe. 2

I casi di dissenso tra la Federazione Regionale e Confagricoltura Piemonte verranno sottoposti al Consiglio Direttivo di Confagricoltura Piemonte, che può intervenire con compito di conciliazione e all occorrenza di mediazione, previo parere del Consiglio Direttivo della Federazione Nazionale. ART. 3 FUNZIONAMENTO La Federazione Regionale deil Impresa Agricola Familiare del Piemonte si avvale per il proprio funzionamento del personale e degli uffici di Confagricoltura del Piemonte. ART. 4 ORGANI DELLA FEDERAZIONE Sono organi della Federazione: a) l Assemblea; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente. I componenti degli organi della Federazione devono, senza eccezione, essere regolarmente iscritti alle rispettive Federazioni Provinciali Impresa Agricola Familiare. Tutte le cariche sono gratuite. ART.5 ASSEMBLEA L Assemblea è costituita dai Presidenti e dai componenti i Consigli delle Federazioni Provinciali dell Impresa Agricola Familiare del Piemonte. Alle riunioni dell Assemblea parteciperà il Presidente di Confagricoltura Piemonte o un suo delegato, con voto consultivo. Sempre con voto consultivo potranno partecipare alle riunioni dell Assemblea i Segretari delle Federazioni Provinciali Impresa Agricola Familiare. Spetta all Assemblea: a) eleggere il Presidente ed un Vice Presidente; b) determinare le direttive generali dell attività della Federazione di cui all articolo 2 dello Statuto; c) approvare eventuali modifiche statutarie. 3

ART. 6 CONVOCAZIONE DELL ASSEMBLEA L Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all anno; in via straordinaria per iniziativa del Presidente, del Consiglio Direttivo o di un terzo dei suoi componenti. Chi chiede la convocazione dell Assemblea straordinaria è tenuto a precisare gli argomenti all ordine del giorno. L Assemblea è convocata dal Presidente, mediante comunicazione scritta ai componenti, da farsi almeno otto giorni prima della data dell adunanza. Nei casi di particolare urgenza il termine di convocazione può essere ridotto a tre giorni. L Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei soci componenti; in seconda convocazione, che può essere fissata anche un ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, in caso di parità decide il voto del Presidente. Non si tiene conto degli astenuti. Ciascun componente ha diritto ad un voto e, in caso di impedimento, potrà essere sostituito da altro componente che dovrà essere designato con delega scritta. Ad una persona non possono essere affidate più di due deleghe. Le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dall Assemblea. L Assemblea, è presieduta dal Presidente della Federazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Le deliberazioni dell Assemblea sono fatte risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Copia delle deliberazioni dovrà essere inviata, entro trenta giorni dalla riunione, oltre che ai membri del Consiglio Direttivo della Federazione, a tutte le Federazioni Provinciali, alla Federazione Nazionale dell Impresa Agricola Familiare ed alla Confederazione Generale dell Agricoltura Italiana. ART. 7 CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è composto: a) dal Presidente e dal Vice Presidente della Federazione; b) dai Presidenti delle Federazioni Provinciali dell Impresa Agricola Familiare; 4

c) dai Consiglieri nazionali espressi dalla Federazione Regionale, con voto consultivo. Alla riunione del Consiglio Direttivo deve essere invitato il Presidente di Confagricoltura Piemonte o un suo delegato, con voto consultivo. Il Consiglio Direttivo si riunisce per iniziativa del Presidente o a richiesta di un terzo dei suoi componenti o della Federazione Nazionale dell Impresa Agricola Familiare. Chi chiede la convocazione del Consiglio Direttivo è tenuto a precisare gli argomenti da porre in discussione. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, mediante comunicazione ai componenti di esso ed alla Federazione Nazionale, da farsi almeno otto giorni prima della data dell adunanza con l indicazione del giorno, dell ora e del luogo della riunione. La comunicazione stessa deve contenere l ordine del giorno. In caso di particolare urgenza, il termine di cui sopra potrà essere ridotto a tre giorni. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. In caso di impedimento il Presidente della Federazione può espressamente delegare il Vice Presidente della Federazione stessa. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità, decide il voto del Presidente; non si tiene conto degli astenuti. Le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente della Federazione Regionale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Copia delle deliberazioni dovrà essere inviata, entro trenta giorni dalla riunione, oltre che ai membri del Consiglio Direttivo della Federazione, a tutte le Federazioni Provinciali ed alla Federazione Nazionale dell Impresa Agricola Familiare. ART. 8 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Spetta al Consiglio Direttivo: a) determinare i programmi di attività della Federazione nel quadro delle direttive generali espresse dall Assemblea; 5

b) esprimere motivato parere, nel quadro delle direttive generali di cui all art. 2 dello Statuto, sulle proposte di accordo collettivo che la Federazione stessa o le Federazioni Provinciali intendono stipulare; c) compiere nell ambito regionale quegli atti di interesse sindacale espressamente delegati dalle Federazioni Provinciali o dalla Federazione Nazionale; d) nominare i rappresentanti di cui all art. 2 dello Statuto; e) ratificare le deliberazioni adottate in via d urgenza dal Presidente; f) deliberare su tutte le materie ad esso sottoposte dal Presidente e su quant altro sia ritenuto utile per l adempimento degli scopi statutari. ART. 9 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dall Assemblea, durano in carica tre anni e non possono essere rieletti per più di una volta consecutiva. Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Federazione. Spetta al Presidente eseguire le deliberazioni dell Assemblea e del Consiglio Direttivo e dare le necessarie disposizioni per la loro attuazione. Il Presidente parteciperà, con voto deliberativo, alle riunioni del Consiglio Direttivo di Confagricoltura Piemonte. ART 10 SEGRETARIO Il Segretario della Federazione è il Direttore di Confagricoltura Piemonte o altra persona di fiducia da questa nominato. Egli provvede all organizzazione ed al buon funzionamento del Sindacato stesso. Partecipa a tutte le riunioni dell Assemblea e del Consiglio Direttivo di cui è Segretario di diritto e firma, unitamente al Presidente, i relativi verbali. ART. 11 AMMINISTRAZIONE Il servizio amministrativo per conto della Federazione è svolto dalla Confagricoltura Piemonte. 6

Le entrate della Federazione sono costituite dall ammontare dei contributi diretti ed indiretti delle Federazioni Provinciali e da altri sussidi o finanziamenti esterni. ART. 12 MODIFICHE STATUTARIE Le modifiche dell atto costitutivo e del presente Statuto devono essere deliberate dall Assemblea con la presenza di almeno la metà dei componenti ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti. ART. 13 SCIOGLIMENTO Per lo scioglimento della Federazione la deliberazione relativa dovrà essere adottata dall Assemblea con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Esso devolverà il patrimonio residuo dell Ente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità. ART. 14 DISPOSIZIONI FINALI Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali del diritto. 7