Regolamento del Marchio di Qualità del Parco naturale delle Prealpi Giulie



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DEL MARCHIO DI QUALITÀ DEL PARCO NATURALE DELLE PREALPI GIULIE Art. 1 Uso e concessione del Marchio di Qualità Il presente Regolamento disciplina l uso e la concessione a terzi del Marchio di Qualità (di seguito Marchio) e della denominazione "Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie" registrati presso la Camera di Commercio di Udine (atto n UD2000C000536 del 07/12/2000). Art. 2 Normativa di riferimento e proprietà del Marchio Ai sensi della Legge regionale n. 42/96, articolo 33, comma 8, nonché del D.P.G.R. 4 ottobre 1999 n. 0306/Pres., articolo 9, comma 3 l Ente parco naturale delle Prealpi Giulie può promuovere attività economiche, sociali e culturali attraverso la concessione d uso del proprio emblema (Marchio). La proprietà del Marchio è dell Ente parco naturale delle Prealpi Giulie e chiunque intenda utilizzarlo nel proprio materiale promozionale dovrà inoltrare richiesta scritta all'ente. Art. 3 Finalità del Marchio Il Marchio di Qualità è un iniziativa strategica dell Ente Parco finalizzata a promuovere e valorizzare il territorio di riferimento dell area protetta favorendone, coerentemente alle finalità istituzionali evidenziate nella L.R. 42/96 ed ai contenuti del Piano di Conservazione e Sviluppo, il progresso socio - economico sostenibile L attribuzione del Marchio rappresenta l impegno dei soggetti partecipanti ad operare in una rete coordinata dall Ente parco, a promuovere congiuntamente il territorio, a migliorare la qualità di beni e servizi forniti nel rispetto dell ambiente, dei valori etici e delle tradizioni locali. Tutti i soggetti autorizzati ad utilizzare il Marchio saranno inseriti nel circuito promozionale del Parco. Art. 4 Sistema del Marchio Il Sistema del Marchio è costituito da: Regolamento Disciplinare Comitato di Garanzia Art. 5 Concessione del Marchio Le modalità di concessione del Marchio si basano: sul rispetto, da parte dei partecipanti, di specifici requisiti riportati nei Disciplinari, che s intendono parte integrante del presente Regolamento; sull attività di verifica del rispetto di tali requisiti da parte di auditor; sull assegnazione del Marchio da parte di un Comitato di Garanzia e sulla sottoscrizione di specifiche convenzioni con i soggetti richiedenti. L adesione al Sistema del Marchio avviene su base volontaria ed è aperta a tutti i soggetti che operano nei comuni di Chiusaforte, Lusevera, Moggio Udinese, Resia, Resiutta, Venzone, appartenenti ai seguenti settori: Agricolo, zootecnico e di trasformazione agroalimentare ed attività artigianali Esercizi commerciali Ricettività Ristorazione Servizi turistici ad esclusione delle attività di accompagnamento Per ciascun settore merceologico è definito un disciplinare che viene riportato in allegato e fa parte integrante del presente Regolamento. 1

Art. 6 Modalità di attribuzione del Marchio La richiesta di attribuzione del Marchio deve essere inoltrata dal soggetto interessato all Ente parco utilizzando il modulo riportato in allegato (allegato 1). La sottoscrizione della richiesta di adesione implica l accettazione di tutti gli articoli del presente regolamento e del disciplinare applicabile al settore merceologico di appartenenza. Se un organizzazione dispone di più di una sede nella quale svolge la propria attività in un settore merceologico per il quale è definito un disciplinare, può richiedere il Marchio per una o per più sedi. Se il Marchio è rilasciato congiuntamente per più sedi, il venir meno delle condizioni del rilascio per una sede comporta l esclusione dal Sistema per tutte le sedi. Art. 7 Prodotto tipico del Parco La dicitura Prodotto tipico del Parco potrà essere attribuita a singoli prodotti tipici locali, provenienti dai Comuni sopra citati, che abbiano già ottenuto una forma di certificazione e/o di riconoscimento da soggetti terzi accreditati (Prodotti agricoli a denominazione d'origine protetta (DOP), Prodotti DOP PDM, ( Prodotto di montagna ai sensi del Regolamento (UE) N. 1151/2012), Indicazione Geografica Protetta (IGP), Prodotti agroalimentari ovvero trasformati e provenienti da agricoltura biologica ai sensi del Reg. CEE 2092/91, Prodotti a marchio A.Qu.A., istituito dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con la Legge Regionale n. 21/2002; Piccole Produzioni Locali, a marchio PPL, Presidi Slow Food) o che siano inseriti nell elenco dei prodotti tradizionali agroalimentari del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali o rientrino fra quelli del Paniere del Parco e/o regolamentati da appositi disciplinari di produzione. In tal caso l operatore richiedente dovrà fare domanda sull apposito modulo prodotti tipici riportato in allegato (allegato 2). Successivamente all istruttoria degli uffici la concessione del riconoscimento avverrà previo parere positivo del Comitato di Garanzia di cui all articolo seguente. Art. 8 Locale consigliato Al fine di potenziare la promozione del territorio del Parco e delle sue peculiarità sarà possibile l assegnazione del riconoscimento di Locale consigliato al posto di quella Marchio di Qualità ad attività ristorative, che utilizzino nel proprio menù almeno due (2) prodotti tipici del territorio di riferimento dell area protetta e si impegnino a promuovere lo stesso attraverso la messa a disposizione di materiale informativo, l organizzazione di specifiche iniziative o con ulteriori modalità da concordarsi con gli uffici dell Ente. In tal caso la richiesta dovrà essere fatte utilizzando la specifica modulistica riportata in allegato (allegato 3). Successivamente all istruttoria degli uffici la concessione del riconoscimento avverrà previo parere positivo del Comitato di Garanzia di cui all articolo seguente. L utilizzo dei due prodotti tipici dovrà essere opportunamente evidenziato. Nel caso in cui ad un attività ristorativa sia stato assegnato il Marchio del Parco verrà contestualmente attribuita anche la qualifica di Locale consigliato. Art. 9 Guida del Parco I soggetti iscritti all elenco di professionisti ai quali affidare l incarico per accompagnamenti di gruppi nell ambito delle attività di educazione ambientale promosse dall Ente parco, nel periodo di validità dello stesso, possono avvalersi della qualifica di Guida del Parco. L avviso di formazione del suddetto elenco contiene i requisiti necessari per l accesso alla qualifica. Art. 10 Contributo per la concessione del Marchio Per la concessione del Marchio e l attribuzione delle qualifiche di Prodotto tipico del Parco e di Locale consigliato è previsto il versamento di un contributo, a sostegno del funzionamento del Sistema, il cui ammontare viene determinato dal Consiglio direttivo. 2

Coloro che esercitano attività in zone esterne ai comuni interessati dall area protetta, anche appartenenti a categorie merceologiche diverse da quelle previste dai Disciplinari, potranno richiedere l uso del simbolo che, in via eccezionale, potrà venir concesso dal Consiglio direttivo, per iniziative di particolare rilevanza in relazione ai fini istituzionali del Parco e alle caratteristiche del soggetto richiedente. Il Consiglio direttivo delibererà inoltre l eventuale relativo contributo da versare. Art. 11 Composizione e modalità di convocazione del Comitato di Garanzia Il Comitato di Garanzia (Comitato) è composto da: 1 rappresentante del Parco con il compito di Coordinatore del Comitato 1 rappresentante del mondo scientifico (di enti o istituti di ricerca, esperto in materia di certificazione e sviluppo sostenibile ecc.) 1 rappresentante degli operatori della ricettività, della ristorazione e degli esercizi commerciali 1 rappresentante degli operatori di settore agricolo 1 rappresentante degli operatori di servizi turistici Il Comitato resta in carica per 3 anni e si riunisce, di norma, due volte all anno (durante il mese di marzo e durante il mese di ottobre), o ogniqualvolta lo ritenga necessario il Coordinatore o lo richiedano almeno due rappresentanti. Le domande di concessione del Marchio o delle diciture di Prodotto tipico del Parco o Locale consigliato che verranno prese in esame dovranno pertanto pervenire all Ente entro il 28 febbraio o il 30 settembre di ogni anno. Eventuali altre date potranno essere decise dal Consiglio direttivo o dal Comitato. La convocazione del Comitato avviene da parte del Coordinatore. Le riunioni sono valide se il Comitato si riunisce con la partecipazione di almeno tre rappresentanti. Tutti i rappresentanti hanno diritto di voto. Le deliberazioni, riportate in un apposito verbale firmato dal Coordinatore e dal verbalizzante, sono assunte a maggioranza con votazione palese. Nello svolgimento del proprio ruolo, il Comitato si avvale di auditor che verificano il rispetto da parte delle aziende che hanno aderito al Sistema dei requisiti ai fini dell assegnazione del Marchio. L esito relativo alle richieste di adesione o di rinnovo del Marchio verrà comunicato ai soggetti interessati entro il mese successivo all assunzione della relativa decisione. Art. 12 Attività di Segreteria Per il buon funzionamento del Sistema devono essere svolte attività di tipo amministrativo e di supporto tecnico. Le attività di tipo amministrativo consistono nel ricevere le domande di ammissione degli associati, emettere i documenti di adesione al Sistema, archiviare le deliberazioni prese dal Comitato di Garanzia e espletare altre pratiche di tipo amministrativo e fiscale. Le attività di supporto tecnico consistono nell istruire le pratiche di ammissione, coordinare i lavori del Comitato e degli auditor e rispondere ai quesiti posti dalle realtà aderenti al Sistema su tutto ciò che riguarda requisiti, Regolamento e funzionamento del Sistema. Tali attività sono svolte dalla segreteria istituita presso l Ente parco. Art. 13 Attestato di adesione al Sistema Il Marchio viene rilasciato dal Comitato di Garanzia sulla base dei risultati dell istruttoria compiuta dagli uffici e delle proprie valutazioni. Il Marchio ha una validità di tre anni dalla data del rilascio. Nella realizzazione dell istruttoria gli uffici potranno avvalersi di eventuali auditor come definiti all art. 9. L assegnazione del Marchio avviene solo se l organizzazione rispetta tutti i requisiti obbligatori compatibili con la propria attività e raggiunga il punteggio di almeno 15 punti tra i requisiti facoltativi. L utilizzo del Marchio potrà avvenire solamente dopo la deliberazione del Comitato e la comunicazione scritta da parte dell Ente Parco. 3

Dalla data di rilascio il Comitato aggiorna il proprio registro dei soggetti che aderiscono al Sistema, nel quale sono contenute almeno le seguenti informazioni: l identificazione del soggetto aderente al Sistema; il periodo di validità dell attestato (data del rilascio, data di scadenza). Tale registro è consultabile anche via Internet sul sito del Parco, www.parcoprealpigiulie.it, e viene reso disponibile a chiunque lo richieda. Art.14 Audit Gli audit presso le strutture verranno svolti da uno o più auditor. Nel caso di più auditor uno di loro svolgerà il ruolo di team leader. Gli auditor saranno scelti tra professionisti esperti di sistemi di gestione o tra quelle risorse professionali esterne al Parco che siano ritenute idonee ad effettuare attività di rilevamento e controllo. L auditor ha il compito di svolgere, su mandato del Comitato, tutti gli audit (di verifica iniziale, post audit, sorveglianza e rinnovo) per verificare la sussistenza dei requisiti. L audit di verifica iniziale riguarda tutti i requisiti. Gli audit di sorveglianza e rinnovo vengono svolti verificando la rispondenza dell azienda ad un numero significativo di requisiti scelti a campione. Durante l audit possono essere individuate non conformità (NC). L auditor considera risolta una NC solo dopo aver verificato l attuazione e l efficacia dell azione correttiva proposta dall azienda. La risoluzione delle NC può essere completata per via documentale o tornando in azienda per svolgere un post audit allo scopo di verificare sul posto l efficacia dell azione correttiva. Le date di esecuzione degli audit devono essere comunicate per iscritto al soggetto aderente con adeguato anticipo prima dell audit stesso. Durante l audit, gli auditor procedono alla raccolta di evidenze oggettive tramite l esame di documenti, l osservazione diretta delle attività, l esecuzione di verifiche, l effettuazione di colloqui con i responsabili e con il personale operativo aziendale, etc. L audit si conclude con una riunione finale nella quale gli auditor espongono alla direzione aziendale la sintesi dei risultati dell audit, evidenziando sia gli aspetti positivi che le eventuali carenze e informando la direzione delle non conformità riscontrate nonché del punteggio ottenuto in relazione ai requisiti facoltativi e per conseguenza dell assegnazione o meno del Marchio. Dopo ogni audit, l auditor compila la documentazione necessaria per riportare al Comitato i risultati in forma sintetica e redige un rapporto che viene trasmesso per conoscenza alle aziende auditate. Il rapporto deve contenere il punteggio ottenuto dall azienda e la proposta che l auditor fa al Comitato per l attribuzione del Marchio. Gli originali del rapporto di audit e dei documenti collegati sono consegnati al Comitato. Art. 15 Esclusione dal Sistema Il Comitato di Garanzia, per motivi ritenuti gravi a proprio insindacabile giudizio e notificati per iscritto al soggetto interessato, ha facoltà di sospendere e/o revocare il Marchio. La sospensione e la revoca comportano automaticamente, per il periodo di tempo considerato, il ritiro dell autorizzazione a qualsiasi uso del Marchio. In particolare, l esclusione avviene nei casi in cui: una o più NC relative a requisiti obbligatori non vengano risolte; il punteggio minimo per i requisiti facoltativi non venga raggiunto; il soggetto partecipante non versi il contributo concordato per i servizi necessari alla partecipazione al Sistema; l attività venga interrotta per un periodo di tempo superiore ai 12 mesi; il soggetto stesso ne faccia formale richiesta. 4

In ogni caso, l esclusione dal Sistema viene notificata al soggetto interessato e la banca dati sarà aggiornata trascorsi i termini utili per i ricorsi, secondo quanto previsto dall art. 11. Nessuna comunicazione dovrà comunque essere rivolta all esterno ma il nome del soggetto verrà eliminato da qualsiasi elenco cartaceo o elettronico predisposto per attività promozionali. Art. 16 Uso indebito del Marchio L Ente si riserva in ogni caso qualsiasi iniziativa in ambito civile e penale qualora l uso indebito abbia arrecato danno diretto o indiretto all Ente od alla sua immagine. Art. 17 Ricorsi Il soggetto interessato dai provvedimenti di cui agli articoli precedenti ha facoltà di presentare entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, reclami scritti nei confronti delle decisioni adottate dall Ente, affinché vengano riesaminate. Tali reclami vengono registrati ed esaminati dal Comitato, il quale è tenuto a delegare uno o più dei suoi componenti allo svolgimento delle opportune indagini, sentendo eventualmente i rappresentanti del soggetto che ha presentato il reclamo, e a fornire una risposta scritta al ricorrente entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo. Se nessuna comunicazione viene emanata, il reclamo si deve ritenere accolto. Art. 18 Riservatezza Qualsiasi informazione acquisita nel corso del rapporto tra soggetto aderente e Comitato o, quale sua diretta emanazione, l auditor, viene considerata e trattata come riservata. Art. 19 Approvazione e revisioni dei requisiti e del Regolamento Il presente Regolamento ed i disciplinari sono approvati dal Consiglio direttivo e potranno essere integrati e modificati per adeguarsi allo sviluppo del territorio e per promuovere il miglioramento continuo su iniziativa del Comitato, ogniqualvolta esso lo reputi opportuno. L entrata in vigore dei nuovi requisiti verrà fissata dal Consiglio direttivo, considerando un adeguato periodo di transizione che permetta ai diversi partecipanti di adeguarvisi. Il presente regolamento può essere modificato su richiesta del Comitato, che valuterà la necessità e l utilità di apportare modifiche migliorative all attuale assetto, tenendo conto anche di eventuali nuove normative, disposizioni e/o regolamenti, proposti a livello regionale nonché nazionale. Art. 20 Spese per il funzionamento del Sistema I costi per il funzionamento del Sistema sono a carico dei partecipanti. È facoltà dell Ente parco, ove lo ritenga necessario, intervenire a sostegno del funzionamento del Sistema, secondo forme e modalità definite con apposita delibera del Consiglio direttivo. Art. 21 Norme finali Il presente Regolamento recepisce e sostituisce ogni disposizione adottata precedentemente in materia dall Ente parco. Per quanto non previsto dal presente regolamento, la concessione dell'uso del Marchio e dagli atti allegati è disciplinata dalla legislazione vigente. 5