Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ORDINANZA

Documenti analoghi
R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ORDINANZA

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 630 del 2018, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 5196 del 2018, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 983 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 499 del 2016, proposto da:

contro ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale del 2015, proposto da:

STUDIO LEGALE DI GIUNTA Via Antonello da Messina 67, Viagrande (CT)

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 793 del 2014, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA. contro. per l'annullamento

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 2198 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 2726 del 2017, proposto da:

."r F \ - _. #4I *Ii. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) ORDINANZA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima) ORDINANZA

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 2724 del 2015, proposto da:

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ORDINANZA. sul ricorso numero di registro generale 1353 del 2013, proposto da:

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA

contro nei confronti di per l'annullamento,

sul ricorso numero di registro generale 983 del 2012, proposto da:

net

CONSIGLIO DI STATO ORDINANZA DEL 13 DICEMBRE 2018 N.6094:

sul ricorso numero di registro generale del 2018, proposto da

N /2016 REG.RIC. file:///volumes/serverdati/datiserver/st_docs/cp007/c... log. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

E illegittima la revisione della patente di guida in assenza della comunicazione di decurtazione punti

sul ricorso numero di registro generale del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da

ha pronunciato la presente sui ricorsi numero di registro generale 187 e 244 del 2017, proposti da:

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

Giustizia Amministrativa. Indietro. Pubblicato il 17/01/2019 N /2019 REG.PROV.CAU. N /2018 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA

sul ricorso numero di registro generale del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 6769 del 2018, proposto da

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

Il Tar accoglie il ricorso dell IAL Sicilia per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, in epigrafe e, per l'effetto:

contro ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 1034 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

contro ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 7172 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 590 del 2016, proposto da:

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 9 del 2019, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 450 del 2018, proposto da

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) ORDINANZA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ORDINANZA. sul ricorso numero di registro generale 5910 del 2018, proposto da

contro nei confronti per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quarta) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 249 del 2017, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 746 del 2012, proposto da:

net

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. Sezione Staccata di Reggio Calabria ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ORDINANZA

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 18 del 2017, proposto da:

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quinta) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 42 del 2015, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale del 2018, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 1399 del 2015, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

Cognome: CARCHEDI Indirizzo, Tel.

sul ricorso numero di registro generale 2918 del 2018, proposto da

Autore: Matranga Alfredo In: Magistratura amministrativa

Regione Veneto, rappresentata e difesa dagli avv. Emanuele Mio, Cristina Zampieri, Ezio Zanon, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23;

sul ricorso numero di registro generale 3168 del 2010, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 993 del 2017, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 2652 del 2017, proposto da:

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA

Autore: Matranga Alfredo In: Magistratura amministrativa

Giunta Regionale della Campania

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 190 del 2017, proposto da:

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 21 di A.P. del 2018, proposto dal

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Prima) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 275 del 2019, proposto da

Roberto Belmonte, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Romano, Michela Forte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) SENTENZA

contro nei confronti di e con l'intervento di

sul ricorso numero di registro generale 735 del 2014, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

ha pronunciato la presente

Pubblicato il 05/10/2018 N /2018 REG.PROV.CAU. N /2018 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA. Il Consiglio di Stato

Ordinanza TAR Lazio sezione terza, n. 7665_2016

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1010 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

CONSIGLIO DI STATO - ORDINANZA DEL 13 DICEMBRE 2018 N.6095: Piani di abbattimento di fauna, metodi ecologici e principio di precauzione

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 8777 del 2016, proposto da:

N /2018 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Autore: Matranga Alfredo In: Multe e autovelox

sul ricorso numero di registro generale del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Settima) ORDINANZA. contro

Transcript:

N. / REG.PROV.CAU. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 394 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da Lega per l'abolizione della Caccia L.A.C. Onlus, WWF Italia Ong - Onlus, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Tommaso Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Ancona, via Baccarani 4; contro Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Costanzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti Ambito Territoriale Caccia AN2, C.I.A. Marche, Coopagri Marche, non costituiti in giudizio; e con l'intervento di ad opponendum:

Federazione Italiana della Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Matteo Anastasio e Giovanni Taddei Elmi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Federcaccia Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Matteo Anastasio e Giovanni Taddei Elmi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Associazione Nazionale Libera Caccia, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Anselmo e Pierpaolo Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell avv. Valeria Giuliani, in Ancona, via Fanti 2; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) quanto al ricorso introduttivo: - della deliberazione della Giunta Regionale n. 1068 del 30 luglio 2018 avente ad oggetto "L.R. n.7/95 art. 30 - Calendario venatorio regionale 2018/2019", nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi compreso il Documento Istruttorio allegato al provvedimento impugnato e il Calendario venatorio regionale 2018-2019 parte integrante e sostanziale dell'atto in oggetto, nonché di tutti i pareri degli organi competenti; - della Deliberazione della Giunta Regionale n. 950 del 9 luglio 2018, avente ad oggetto Richiesta di parere alla competente Commissione assembleare permanente sullo schema di deliberazione concernente L.R. 7/95, art. 30 - Calendario venatorio regionale 2018-2019, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi compreso il Documento Istruttorio allegato alla presente delibera impugnata e la Proposta di Calendario venatorio regionale 2018-2019 parte integrante e sostanziale dell'atto in oggetto, nonché di tutti i pareri degli organi competenti; di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, collegato, esecutivo, ancorché non conosciuto;

nonché, per quanto occorrer possa: - del parere Osservatorio Faunistico Regionale assunto al protocollo della Giunta regionale ID n. 14313306 del 6 luglio 2018 (non in possesso della parte ricorrente) nella parte in cui si ritiene condivisibile per quanto di propria competenza la proposta formulata; - del parere dell'istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), nota prot. n. 42826/T-A11 del 4/7/2018, nelle parti in contrasto con i motivi di ricorso; - delle note e pareri pervenuti dagli ATC provinciali (ATC Fermo e Ascoli Piceno PEC prot. n. 485174 del 3 maggio 2018; ATC AN1 nota n. 433/18 dell'8 maggio 2018; ATC MC1 nota n. 293/19 del 25 maggio 2018; ATC PS 2 nota n. 45/18 del 25 maggio 2018 - non in possesso della parte ricorrente) richiamate nella delibera di approvazione del Calendario Venatorio regionale 2018-2019; - del Piano faunistico venatorio Provincia di Ancona (approvato con deliberazione del commissario straordinario n. 21 del 20 novembre 2012); del Piano faunistico venatorio Provincia di Ascoli Piceno approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n.7 del 20 giugno 2013 (Stralcio Parere VAS Provincia Ascoli Piceno n. 21 dell'8 gennaio 2013 che lo richiama - l'atto non è pubblicato sul sito provincia); del Piano faunistico venatorio Provincia di Fermo approvato con deliberazione di consiglio Provinciale n. 95 del 20 dicembre 2012; del piano Faunistico venatorio delle Provincia di Macerata, nonché di quello della Provincia di Pesaro e Urbino approvati nel 2004, atti tutti ad oggi scaduti; - della delibera Consiglio Regionale Marche n. 5/2010 avente ad oggetto "Criteri ed Indirizzi per la Pianificazione Faunistico-Venatoria 2010-2015". b) quanto ai motivi aggiunti: - per la riconferma dell'efficacia delle ordinanze cautelari già emesse sul Calendario Venatorio contenuto sotto forma di allegato A) alla delibera della Giunta regionale n. 1068 del 30 luglio 2018, impugnata con il ricorso in epigrafe e a seguito della successiva delibera della Giunta regionale n. 1468 dell'8 novembre 2018, per

quanto attiene alla caccia nelle aree Natura 2000, impugnata con il ricorso n. 537 del 2018. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Marche; Visti gli atti di intervento ad opponendum; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2019 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato che: - la domanda cautelare va respinta per carenza del periculum in mora, visto che l udienza di trattazione del merito è fissata per il 23 gennaio 2019. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare e compensa le spese della presente fase del giudizio. La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati: Maddalena Filippi, Presidente Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore Giovanni Ruiu, Consigliere

L'ESTENSORE Tommaso Capitanio IL PRESIDENTE Maddalena Filippi IL SEGRETARIO