Regolamento del Gruppo del Partito Democratico. XVIII legislatura

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Regolamento del Gruppo del Partito Democratico XVIII legislatura 1

Approvato dall Assemblea del Gruppo all unanimità in data 11 aprile 2018 2

Art. 1 Costituzione del Gruppo 1. L adesione al Gruppo del Partito Democratico avviene con le modalità di cui all articolo 14 del Regolamento del Senato. 2. Il Gruppo si costituisce con le modalità di cui all articolo 15 del Regolamento del Senato. 3. Sono componenti del Gruppo: - i Senatori eletti nelle liste del Partito Democratico; - i Senatori eletti nell ambito di coalizioni con il Partito Democratico che entrino a farne parte; - i Senatori di diritto e a vita che entrino a farne parte. 4. L ingresso di altri Senatori è deliberato a maggioranza assoluta dal Direttivo del Gruppo. Art. 2 Principi di funzionamento 1. Il Gruppo riconosce e valorizza il pluralismo interno nella convinzione che il continuo confronto tra ispirazioni diverse sia fattore di arricchimento del comune progetto politico. 2. Il Gruppo riconosce e garantisce la libertà di coscienza dei Senatori che lo compongono, con particolare riferimento alla incidenza delle convinzioni etiche o religiose dei singoli nella sfera delle decisioni politiche. Esso promuove il confronto tra le diverse sensibilità e la ricerca di orientamenti comuni. 3. Su questioni connesse ai principi fondamentali della Costituzione repubblicana o alle convinzioni etiche o religiose, i singoli Senatori possono votare in modo difforme dalle deliberazioni dell Assemblea ed esprimere eventuali posizioni dissenzienti nell Assemblea del Senato a titolo personale, previamente informandone il Presidente o i Vice Presidenti del Gruppo. 4. Il Gruppo stabilisce rapporti di cooperazione e partecipazione con associazioni, centri di ricerca e movimenti e promuove forme di consultazione diretta dei cittadini. Il Gruppo favorisce inoltre l istituzione di forme di collegamento dei propri Senatori con le realtà territoriali di cui sono espressione elettorale. 5. I Senatori hanno il dovere di partecipare ai lavori dell Assemblea del Senato, delle Commissioni, delle Giunte e di prendere parte alle relative votazioni. Le assenze devono essere autorizzate dal Segretario d Aula e, se ingiustificate e reiterate, sono sanzionate dal Direttivo, su proposta dell Ufficio di Presidenza. 1. Sono organi del Gruppo: a) l Assemblea; Art. 3 Organi del Gruppo 3

b) il Presidente; c) l Ufficio di Presidenza; d) il Direttivo. 2. Il Presidente e i componenti dell Ufficio di Presidenza e del Direttivo sono eletti all inizio della legislatura. Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili. Gli organi ricostituiti dopo il primo biennio durano in carica fino alla fine della legislatura. Art. 4 Assemblea del Gruppo 1. L Assemblea è l organo di elaborazione e di decisione degli indirizzi politici generali del Gruppo e delle questioni di preminente importanza politica. 2. L Assemblea: a) elegge il Presidente, uno o più Vice Presidenti, i Segretari, i componenti del Direttivo e il Tesoriere; b) approva il Regolamento del Gruppo ai sensi dell articolo 15 del Regolamento del Senato; c) delibera sulle questioni relative alla linea politica e all azione parlamentare del Gruppo, nonché sulle questioni generali attinenti all organizzazione; d) su proposta del Presidente, che si avvale del Tesoriere, approva annualmente il bilancio preventivo e il rendiconto di esercizio, ai sensi dell articolo 16-bis del Regolamento del Senato. 3. L Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro Vice Presidente, individuato ai sensi del comma 5 dell articolo 6. 4. L Assemblea è convocata: a) per iniziativa del Presidente; b) su deliberazione del Direttivo o su richiesta di almeno un quinto dei componenti del Gruppo. In tali casi la richiesta deve contenere l indicazione degli argomenti da porre all ordine del giorno e il Presidente convoca l Assemblea non oltre il quinto giorno dal ricevimento della richiesta. 5. L Assemblea delibera: a) con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti, computando tra questi anche gli astenuti; b) a maggioranza dei due terzi dei componenti del Gruppo sull approvazione e sulle modifiche del Regolamento del Gruppo. Art. 5. Presidente 1. 1. Il Presidente è eletto nella prima seduta dell Assemblea. 2. L elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto tra i candidati proposti da almeno un decimo dei componenti del Gruppo. È eletto chi raggiunge la maggioranza dei due terzi dei componenti del Gruppo. Le prime tre votazioni si svolgono 4

consecutivamente. 3. Qualora dopo il terzo scrutinio nessuno dei candidati abbia raggiunto la maggioranza prevista, si procede, entro i successivi tre giorni, al ballottaggio tra i due candidati più votati ed è eletto chi ottiene il maggior numero di voti. 4. L elezione può avvenire per acclamazione solo in caso di unanimità dei Senatori presenti. 5. Il Presidente: a) rappresenta il Gruppo; b) convoca e presiede l Assemblea, il Direttivo e l Ufficio di Presidenza; c) propone all Assemblea il progetto di bilancio preventivo e il rendiconto annuale di esercizio predisposti dal Tesoriere; d) trasmette alla Presidenza del Senato il Regolamento del Gruppo e il rendiconto annuale di esercizio, come approvato dall Assemblea del Gruppo, corredato del giudizio della società di revisione di cui all articolo 16-bis, comma 2, del Regolamento del Senato; e) svolge tutte le altre funzioni previste dal Regolamento del Gruppo, dal Regolamento del Senato e dal Regolamento di contabilità dei Gruppi; f) informa periodicamente l Assemblea delle attività svolte e delle iniziative adottate. Art. 6. Ufficio di Presidenza 1. L Ufficio di Presidenza è composto da: il Presidente, uno o più Vice Presidenti, il Tesoriere ed i Segretari. 2. Nell Ufficio di Presidenza, nessun genere può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento dei componenti. In caso di numero dispari la differenza tra i generi non può essere superiore ad una unità. 3. Il numero dei Segretari è determinato in relazione al numero dei Senatori iscritti al Gruppo al momento dell elezione: a) fino a cinquanta iscritti l Assemblea elegge fino a due segretari; b) oltre cinquanta iscritti l Assemblea elegge fino a quattro segretari. 4. I Vice Presidenti, il Tesoriere e i Segretari sono eletti a scrutinio segreto, con votazioni per schede. Ciascun componente del Gruppo scrive sulla propria scheda un solo nome e sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. L elezione è valida se hanno partecipato al voto i due terzi dei componenti del Gruppo. L elezione può avvenire per acclamazione solo in caso di unanimità dei Senatori presenti. 5. Nell ambito dei Vice Presidenti eletti, il Presidente ha la facoltà di indicare un Vice Presidente vicario. Se il Presidente non esercita la facoltà di cui al primo periodo, può delegare uno dei Vice Presidenti ad esercitare, di volta in volta, le funzioni di vicario in caso di sua assenza o impedimento. In mancanza di delega e in caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente più giovane esercita la 5

funzione di Vice Presidente vicario. 6. Possono essere invitati alle riunioni dell Ufficio di Presidenza, senza diritto di voto, altri Senatori appartenenti al Gruppo, tenendo conto degli incarichi dagli stessi ricoperti o della loro specifica competenza in relazione agli argomenti trattati. 7. L Ufficio di Presidenza: a) coordina l attività del Gruppo su proposta del Presidente; b) designa i Senatori per gli interventi nell Assemblea del Senato a nome del Gruppo nei dibattiti politicamente più rilevanti; c) designa i Senatori per le Commissioni permanenti e per gli altri incarichi parlamentari; d) indica i responsabili del Gruppo in ciascuna Commissione o Giunta; e) promuove la più ampia collaborazione con gli altri Gruppi parlamentari alleati del Partito Democratico; f) mantiene un costante collegamento con il Gruppo del Partito Democratico della Camera dei Deputati e con la delegazione del Partito Democratico presso i Gruppi del Parlamento europeo. 8. L Ufficio di Presidenza è l organo responsabile della gestione amministrativa e della contabilità del Gruppo. 9. Nell ambito dell Ufficio di Presidenza, su proposta del Presidente, sono assegnati incarichi funzionali e di lavoro, con particolare riferimento ai lavori d Aula e di Commissione. 10. Il Segretario d Aula è individuato dal Presidente tra i Segretari. Art. 7. Direttivo 1. Il Direttivo è costituito dai componenti dell Ufficio di Presidenza quali membri di diritto e da un numero di Senatori determinato in relazione ai Senatori iscritti al Gruppo al momento dell elezione: a) fino a cinquanta iscritti l Assemblea elegge fino a cinque componenti; b) oltre i cinquanta iscritti l Assemblea elegge un membro ogni dieci iscritti. 2. L elezione avviene a scrutinio segreto con voto limitato: ogni Senatore può votare non più di un terzo dei membri da eleggere. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti, fermo restando che nessun genere può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento dei componenti del Direttivo; in caso di numero dispari la differenza di eletti tra i generi non può essere superiore ad una unità. Se richiesto da un quinto dell Assemblea la votazione avviene sulla base di liste concorrenti, tra le quali i seggi sono attribuiti secondo il metodo del quoziente naturale e dei più alti resti. All interno di ogni lista si possono esprimere fino a due preferenze. In ogni lista sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti, fermo restando che nessun genere può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento dei componenti del Direttivo; in caso di numero dispari la differenza 6

di eletti tra i generi non può essere superiore ad una unità. 3. L elezione può avvenire per acclamazione solo in caso di unanimità dei Senatori presenti. 4. Sono membri di diritto del Direttivo i Vice Presidenti in carica del Senato se aderenti al Gruppo. Sono invitati permanenti gli altri membri in carica dell Ufficio di Presidenza del Senato se aderenti al Gruppo. 5. Su invito del Presidente, possono essere invitati alle riunioni del Direttivo, senza diritto di voto, altri Senatori appartenenti al Gruppo, tenuto conto degli incarichi dagli stessi ricoperti o della loro specifica competenza in relazione agli argomenti trattati. 6. Il Direttivo: a) predispone il programma di attività del Gruppo; b) propone alla Assemblea le iniziative politiche e parlamentari del Gruppo, o, in caso di urgenza, le adotta in conformità alle linee generali adottate dall Assemblea; c) individua le modalità e i criteri generali per la destinazione dei contributi erogati dal Senato alle finalità di cui all articolo 16, comma 2, del Regolamento del Senato. 7. Il Direttivo si riunisce, di regola, almeno una volta al mese. Art. 8 Responsabili di Commissione 1. I Responsabili del Gruppo in ciascuna Commissione o Giunta sono eletti dai Senatori del Gruppo che ne sono componenti, su indicazione dell Ufficio di Presidenza. 2. Ciascun Responsabile del Gruppo: a) mantiene i collegamenti con il Presidente del Gruppo e con i Vice Presidenti; b) convoca i Senatori del Gruppo componenti della Commissione o della Giunta per le preliminari intese sull attività da svolgere e per la individuazione della linea alla quale attenersi nell esame dei disegni di legge; c) coordina l attività dei Senatori del Gruppo in Commissione o in Giunta, promuovendo la collegialità delle decisioni; d) assicura la presenza dei Senatori del Gruppo alle sedute della Commissione o della Giunta. Art. 9 Principi amministrativi e contabili 1. Le entrate del Gruppo sono costituite: a) dai contributi erogati dal Senato ai sensi e con le modalità di cui all articolo 16 del Regolamento del Senato; b) dalle donazioni a favore del Gruppo, a condizione che sia annotata l identità del donatore; c) dalle attività che ne costituiscono il patrimonio. 2. Le spese del Gruppo sono finalizzate esclusivamente agli scopi istituzionali indicati dall articolo 16, comma 2, del Regolamento del Senato. 7

3. È vietata la distribuzione in qualunque modo di avanzi di gestione, nonché fondi o riserve, salvo che la loro destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o non siano previste dal Regolamento del Senato o dal Regolamento di contabilità dei Gruppi. 4. L Assemblea del Gruppo approva, entro il 30 aprile dell anno successivo a quello di riferimento, il rendiconto di esercizio annuale. 5. Il rendiconto di esercizio annuale è composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario e dalla relazione sulla gestione ed è redatto in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento di contabilità dei Gruppi. Art. 10 Organi responsabili della gestione amministrativa e contabile 1. Il Tesoriere cura la gestione amministrativa del Gruppo, in attuazione degli indirizzi generali approvati dall Assemblea in sede di approvazione del bilancio di previsione annuale. 2. Il Tesoriere: a) autorizza per iscritto le spese e ogni altra forma di impiego del patrimonio del Gruppo, in conformità agli indirizzi approvati dall Assemblea; b) sottopone alla firma del Presidente i contratti e ogni altro atto da cui derivano obbligazioni a carico del Gruppo; c) nei limiti dei poteri di ordinaria amministrazione, può rilasciare procure per singoli atti o per intere serie di atti, ivi compresi gli adempimenti connessi alla gestione del personale e agli obblighi contributivi, assicurativi e fiscali; d) è autorizzato ad attivare i conti correnti bancari e/o postali intestati al Gruppo e ad operare sugli stessi; e) su autorizzazione del Presidente del Gruppo, provvede alla trasmissione del rendiconto di esercizio annuale alla società di revisione legale di cui all articolo 16-bis del Regolamento del Senato, almeno trenta giorni prima della data di convocazione dell Assemblea che deve esaminarlo; f) sovrintende all attività del Direttore amministrativo di cui al comma 3. 3. Su proposta dell Ufficio di Presidenza, previa relazione del Tesoriere, è conferito l incarico di Direttore amministrativo del Gruppo a persona di comprovata professionalità ed esperienza amministrativa e contabile. L incarico ha una durata non inferiore a sei mesi ed è rinnovabile. 4. Il Direttore amministrativo è responsabile del buon funzionamento del sistema contabile del Gruppo. A tal fine, egli: a) sovrintende all attività dei dipendenti o professionisti incaricati della materiale tenuta della contabilità; b) riscuote, sotto qualsiasi forma, quanto dovuto al Gruppo da persone fisiche o giuridiche; a tal fine, è autorizzato ad operare sui conti correnti bancari e postali intestati al Gruppo; 8

c) esegue il pagamento delle somme dovute dal Gruppo a qualsiasi persona fisica o giuridica, previa verifica della regolarità dei titoli e dei documenti giustificativi e della corrispondenza con l importo autorizzato dal tesoriere o dall Assemblea; d) è responsabile della tenuta della contabilità e della conservazione della documentazione amministrativa, secondo i criteri di cui all articolo 3 del Regolamento di contabilità dei Gruppi; f) riferisce periodicamente al Tesoriere sull andamento delle attività delle quali è responsabile. 5. La funzione di Direttore amministrativo è incompatibile con la funzione di Tesoriere. Art. 11 Trasparenza e pubblicità 1. Sul sito internet del Gruppo sono pubblicati e consultabili i seguenti dati e documenti: a) il Regolamento del Gruppo; b) l organizzazione interna del Gruppo, con riferimento alla composizione degli organi interni e alla titolarità degli incarichi ricoperti nell ambito degli organi stessi; c) l organigramma degli uffici del Gruppo; d) i rendiconti annuali di esercizio, i bilanci di previsione e le relazioni di gestione approvati dall Assemblea del Gruppo; e) ogni mandato di pagamento, assegno o bonifico bancario, con indicazione della relativa causale, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Presidenza del Senato. Art. 12 Sanzioni 1. In caso di assenze ingiustificate e reiterate o per gravi violazioni del presente Regolamento nonché del Codice Etico del Partito Democratico, il Direttivo, su proposta dell Ufficio di Presidenza, può assumere nei confronti del singolo Senatore i seguenti provvedimenti: a) richiamo orale; b) richiamo scritto; c) sospensione, fino a dieci giorni, dalle cariche interne al Gruppo o dalla partecipazione all Assemblea del Gruppo; d) esclusione dal Gruppo. 2. Contro le decisioni del Direttivo il Senatore può proporre ricorso all Assemblea entro il termine di sette giorni dalla comunicazione formale. L Assemblea è convocata e riunita entro i successivi quindici giorni. 9